Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 è stata pubblicata la legge 3/7/2023 n. 85 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Decreto Lavoro) recante misure urgenti per l’inclusione sociale  e l’accesso al mondo del lavoro.

 

La legge è in vigore dal 4 luglio 2023 e tra le principali novità descriviamo:

 

Assegno di inclusione (art. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13)

Dal 1° gennaio 2024, sarà in vigore l’Assegno di inclusione (ADI) quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

L’ADI che sostituirà il reddito di cittadinanza, è destinato alle famiglie al cui interno si trovano almeno: una persona disabile, oppure un minore, oppure un ultra 60enne.

Il riconoscimento dell’Assegno di inclusione è subordinato all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa oltre al possesso dei requisiti di accesso.

La somma verrà riconosciuta ai beneficiari di assegno di inclusione direttamente dall’Inps tramite una carta d’inclusione ricaricabile che potrà essere utilizzata solo per le spese di necessità con esclusione di spese per partecipazione a giochi che prevedono vincite in denaro, l’acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati dal fumo, di giochi pirotecnici o di prodotti alcolici.

L’ADI è erogato per 18 mesi e rinnovata, dopo la sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

Per ottenere l’assegno, oltre al verificarsi della situazione familiare precedentemente illustrata, i richiedenti devono rispettare anche i seguenti requisiti:

  • essere residenti in Italia da almeno cinque anni;
  • avere un Isee di 9.360 euro e un reddito familiare inferiore a 6.000 annui moltiplicati per la scala di equivalenza;
  • avere un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini Isee, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini Imu non superiore a euro 150mila, non superiore ad euro 30.000, e non si devono possedere navi, imbarcazioni, autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc.

E’ stato rimodulato il parametro della scala di equivalenza, pari a 1 e incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

Le donne vittime di violenza, che potranno costituire nucleo familiare indipendente da quello del marito anche ai fini Isee per l’accesso all’Assegno di inclusione, inoltre potranno avvalersi di percorsi di inclusione personalizzati.

Nuovi incentivi per assunzioni e trasformazioni ( art. 10 )

Ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, part time o full time o apprendistato, lavoratori beneficiari dell’assegno per l’inclusione, viene riconosciuto un incentivo entro l’importo massimo di 8.000 euro, per un periodo pari a 24 mesi. L’ esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero antecedenti alla trasformazione.

Per assunzioni a tempo determinato o stagionale, l’incentivo è riconosciuto al massimo 12 mesi, nella misura del 50% entro l’importo massimo di 4.000 euro.

Nel caso di licenziamento del lavoratore effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro dovrà restituire l’incentivo fruito.

Modifiche alle norme in materia di sicurezza – D.lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 14)

Il Medico Competente, in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva, è tenuto a richiedere al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento.

Condivisione dei  dati  per  il  rafforzamento  della  programmazione dell’attivita’ ispettiva  (art. 15)

L’art. 15 prevede che, al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive per le finalità ivi indicate, gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongano con l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e che informazioni siano altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi inerenti al lavoro irregolare ovvero all’evasione od omissione contributiva.

 Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni (art. 17)

Le aziende iscritte nel registro nazionale per l’alternanza devono integrare il documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L’integrazione al documento di valutazione  dei rischi è fornita all’istituzione  scolastica  ed  è  allegata  alla Convenzione.

Contestazione e notificazione in  caso  di omesso versamento delle ritenute previdenziali (art. 23)

Le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 dell’art. 23 della legge in esame, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione” e non più entro  90 giorni.

Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi (art. 23-bis)

I soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, i lavoratori autonomi agricoli, i committenti e i professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi, di cui all’art. 1, comma 222, della legge di Bilancio 2023, possono chiedere all’ente previdenziale il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

Lo stralcio automatico delle cartelle esattoriali d’importo inferiore ai 1.000 euro potrebbe danneggiare le posizioni pensionistiche dei lavoratori autonomi, in quanto, per le richiamate categorie di lavoratori, l’accredito contributivo è determinato dal versamento dei contributi dovuti.

Le modalità e i tempi di presentazione della domanda saranno definiti dall’INPS.

Disciplina del contratto di lavoro a termine (art. 24)

Viene prevista l’a-causalità del rinnovo di un contratto a tempo determinato se il termine complessivo non eccede i 12 mesi.

Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle causale previste all’art. 19 c.1 del d.lgs.vo 81 del 2015.

Un’ulteriore novità attiene al fatto che ai fini del computo dei 12 mesi a-causali si terrà conto dei soli contratti stipulati a far data dal 5 maggio 2023 (entrata in vigore del decreto legge)

Con riguardo alle causale si evidenzia  come un contratto a termine di durata superiore a mesi 12, potrà essere attivato, previa identificazione di una delle seguenti causale:

  1. nei casi previsti dai contratti collettivi, così come identificati dall’art. 51 del TU sui contratti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2015), ovvero i contratti collettivi nazionali di lavoro ed i contratti di secondo livello (territoriale ed aziendale), sottoscritti dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
  2. per la sostituzione di altri lavoratori;
  3. per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. Questa casistica è subordinata all’assenza delle ipotesi previste dai contratti collettivi e comunque potrà essere utilizzata per i contratti stipulati fino al 30 aprile 2024.

 

Con riferimento al numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, si prevede che il limite quantitativo percentuale del 20% non si applichi ai lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato.

È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di:

  1. lavoratori in mobilità di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  2. di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali..

 Accesso anticipato alla pensione da parte di giornalisti professionisti (art. 25-bis)

E’ stato incrementato il limite di spesa per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in favore di giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro (art. 26)

La novella legge interviene in materia di obblighi informativi modificando le previsioni del decreto “Trasparenza”, che a sua volta novella l’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, per le modalità di attuazione gravanti sul datore di lavoro.

In particolare, il nuovo comma 5 bis prevede che “le informazioni di cui al primo comma, lettere h), i), l), m), n), o), p), e r) possono essere comunicate al lavoratore, ed il relativo onere ritenersi assolto, con l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie. Trattasi infatti di informazioni da rendersi all’atto dell’assunzione e richiamate dalla norma, che vanno oltre le informazioni base quali il soggetto, l’oggetto della prestazione, il luogo di lavoro, la tipologia del rapporto, ecc..

Incentivi per assunzioni di giovani ( art. 27 ) – Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani che:

  1. non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;
  2. non lavorino nè siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
  3. siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

L’incentivo è cumulabile con lo sgravio giovani, anche nella sua misura prevista fino al 31 dicembre 2023, e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.

Smart working (art. 28-bis e 42)

ll nuovo articolo 28-bis del ddl di conversione del decreto lavoro proroga, dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per l’accesso al lavoro agile da parte dei lavoratori dipendenti cosiddetti fragili ovvero affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, del comparto sia pubblico che privato. Per i genitori con figli under 14 del settore privato, l’art. 42 c. 3bis, proroga il lavoro agile al 31 dicembre 2023.   In pratica, detti lavoratori hanno diritto al lavoro agile, anche senza la stipula di un accordo individuale ed in ogni caso nel rispetto degli obblighi informativi ex artt. 18-23 della legge 81/2017, purché l’altro genitore/lavoratore non sia beneficiario di misure di sostegno al reddito ovvero a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale (art. 37)

L’art. 37 interviene modificando l’art.  5-bis c. 1 lett. b) del D.L. 50/2017  e ammette che, limitatamente ai soggetti operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, il limite economico di compensi che ogni utilizzatore può erogare nei confronti della totalità dei prestatori possa essere innalzato fino ai 15.000, in deroga alla soglia dei 10.000 euro stabilita per i restanti settori produttivi.

Lo stesso articolo modifica anche il comma 14, lettera a) dello stesso D.L. n. 50/2017, innalzando la soglia occupazionale massima per ricorrere al contratto di prestazione occasionale sempre per i soggetti operanti nei medesimi settori, innalzando il limite previsto di 10 lavoratori a 25, dipendenti a tempo indeterminato, come dimensione massima aziendale per il ricorso alle prestazioni occasionali.

Con la conversione in legge del decreto lavoro è prevista inoltre, la possibilità di acquistare il Libretto Famiglia anche presso le rivendite di generi di monopolio e che, nel caso di utilizzo del Libretto, il pagamento del compenso al prestatore occasionale possa essere effettuato anche presso le medesime rivendite.

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (art. 39-bis)

Per il periodo compreso tra 1° giugno 2023 e il 21 settembre 2023, ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuato nei giorni festivi.

Beneficiari del trattamento integrativo speciale sono i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a euro 40.000.

La somma è riconosciuta dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, tenuto ad attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022.

Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante l’istituto della compensazione ( art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 ).

Riduzione del cuneo fiscale (art. 39)

E’ stato aumentato di 4 punti percentuali, l’esonero parziale di quota contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti, relativamente ai periodi di paga da luglio a dicembre 2023, con esclusione della tredicesima.

Per effetto dell’incremento, per i mesi da luglio a dicembre 2023, l’esonero sarà pari al 7% per le retribuzioni imponibili sino a 1.923 euro e al 6% per le retribuzioni imponibili non eccedenti l’importo mensile di 2.692 euro.

Detassazione Fringe benefit 2023 (art 40)

E’ previsto l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 3.000 euro.

Sono considerati fiscalmente a carico i figli che non superano i 24 anni di età e hanno percepito nell’anno un reddito pari o inferiore a 4.000 euro o, in alternativa, di età superiore ai 24 anni con un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

Il Datore di lavoro, prima di erogare  tali emolumenti, deve dare informativa  alle rappresentanze sindacali unitarie, se presenti.

Per ottenere il beneficio, i lavoratori devono richiedere il nuovo beneficio fornendo al datore di lavoro il codice fiscale di ciascun figlio a carico.

Resta il dubbio sull’applicabilità in caso di famiglie con entrambi i genitori dipendenti che potrebbero avere un doppio vantaggio. Il testo della norma non chiarisce in merito e pertanto si dovranno attendere le istruzioni applicative da parte dell’INPS.

 

 

Scadenziario lavoro Luglio 2023

 

LUNEDI’ 10 LUGLIO

 

Contributi Fondo A. Pastore (Previr)

 

Versamento trimestrale premi a favore dell’assicurazione polivalente supplementare a favore dei dirigenti in servizio presso le aziende del settore commerciale ed alberghiero ed altre iscritte al Fondo di previdenza M. Negri.

 

Versamento contributi Fondo M. Besusso (FASDAC)

 

Versamento trimestrale dei contributi assistenziali per i dirigenti delle aziende commerciali, spedizione e trasporti.

 

Versamento contributi Fondo M. Negri

 

Versamento trimestrale dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.

 

Versamento contributi lavoratori domestici

 

Versamento trimestrale dei contributi previdenziali relativi al 2° trimestre 2023.

 

 

SABATO 15 LUGLIO

Whistleblowing – Attivazione canale segnalazioni

Per le Aziende che, mediamente, negli ultimi 12 mesi, hanno occupato più di 249 dipendenti, obbligo di istituzione di un canale interno di comunicazione che garantisca l’anonimato e la riservatezza del lavoratore che segnala la presupposta irregolarità, del soggetto autore della presunta irregolarità e di chi, comunque, è nominato nella segnalazione.

Della avvenuta istituzione devono essere informati tutti i dipendenti attraverso una informativa generalizzata chiara, sia presso la sede di impiego che tramite la eventuale rete intranet.

 

 

LUNEDI’ 17 LUGLIO

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Giugno 2023 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Giugno 2023.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Giugno 2023 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

CASAGIT
Versamento dei contributi relativi al mese di Giugno 2023 e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti, predisposta in formato elettronico.

 

INPGI / Gestione separata
I committenti sono tenuti a denunciare alla Gestione separata dell’INPGI i compensi corrisposti nel mese di Giugno 2023 ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica, nonché a versare i contributi assicurativi, anche per la quota a carico del giornalista.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO (entro 30 giorni)

I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente nel mese precedente, versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

Fruibile da tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte che andavano versate entro il entro il 16 giugno 2023.

  

RAVVEDIMENTO OPEROSO (entro 90 giorni)

I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,67 per cento (1/9 del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

Fruibile da tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte che andavano versate entro il entro il 17 aprile 2023.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Giugno 2023.

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

 

 

 

GIOVEDI’ 20 LUGLIO

Comunicazioni obbligatorie somministrati
Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Giugno 2023, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 

Previndai – Denuncia e versamento contributi

Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle aziende industriali, iscritti al fondo di previdenza Previndai.

 

Previndapi – Denuncia e versamento contributi

Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi.

 

 

 

LUNEDI’ 24 LUGLIO

 

Assistenza fiscale – Dichiarazione Modello 730

Assistenza fiscale dei sostituti d’imposta, dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730

Consegna da parte dei CAF o professionisti abilitati ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, del prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.

 

 

Assistenza fiscale – Dichiarazione Modello 730

Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e professionisti abilitati

I Caf/professionisti ed i sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nei Mod. 730 da loro elaborati, i relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.

 

 

LUNEDI’ 31 LUGLIO

 

 

INPS

Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Giugno 2023 con modalità telematiche.

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese 03di Giugno 2023.

 

INPS – artigiani e commercianti

I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed commercianti che esercitano attività economiche che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito eccedente il minimale, versano il saldo 2022 e il primo dei due acconti del contributo INPS a percentuale per il 2023 artigiani e commercianti con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

 

 

SCADENZE CONTRATTUALI LUGLIO 2023

 

 

ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI – Aziende industriali

Minimi tabellari

 

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO – Saci

Assistenza integrativa – Minimi tabellari – Assorbimenti – Retribuzione territoriale

 

AUTOFERROTRANVIERI

Una tantum

 

AUTOSCUOLE

Minimi tabellari

 

CALZATURE – Aziende industriali

Minimi tabellari

 

CEMENTO – Aziende industriali

Previdenza integrativa

 

CHIMICA – Aziende industriali

Indennità di posizione organizzativa – Minimi tabellari

 

DIRIGENTI – Magazzini generali

Una tantum

 

EDILIZIA – Aziende artigiane

Minimi tabellari

 

EDILIZIA – Aziende cooperative

Minimi tabellari

 

EDILIZIA – Aziende industriali

Minimi tabellari

 

ELETTRICITA’

Minimi tabellari

 

ENERGIA E PETROLIO

Ferie Nuovo criterio di maturazione – Minimi tabellari

 

FARMACIE – Aziende municipalizzate

Minimi tabellari

 

FARMACIE – Aziende private

Minimi tabellari – Bilateralità

 

IGIENE AMBIENTALE – Aziende municipalizzate

Minimi tabellari

 

IGIENE AMBIENTALE – Aziende private

Aumenti periodici di anzianità – Minimi tabellari

 

LAPIDEI – Aziende industriali

Previdenza integrativa

 

METALMECCANICA – Aziende industriali

Diritto allo studio Versamento del contributo formazione

 

MULTISERVIZI – CONFLAVORO PMI

Minimi tabellari

 

POMPE FUNEBRI – Aziende municipalizzate

Minimi tabellari – Buoni carburante

 

POSTE

Indennità di mensa – Minimi tabellari

Viene corrisposto l’aumento dei minimi

 

SACRISTI

Aumenti periodici di anzianità – Indennità variabili – Minimi tabellari – Ente bilaterale

 

SERVIZI ASSISTENZIALI – ANASTE – Confsal

Una tantum

 

SERVIZI ASSISTENZIALI – ANPAS

Elemento di garanzia retributiva

 

SERVIZI DI PULIZIA – Aziende artigiane

Minimi tabellari

 

SERVIZI DI PULIZIA – Aziende industriali

Minimi tabellari

 

SERVIZI DI PULIZIA – Sistema cooperativo

Minimi tabellari

 

TRASPORTO AEREO – Attività aeroportuali

Minimi tabellari – Catering

ACCORDO METALMECCANICA – AUMENTI RETRIBUTIVI

Con verbale di incontro 16 giugno 2023 Federmeccanica e Assistal con Fiom-CGIL, Fim-CISL e Uilm-UIL, in ottemperanza a quanto stabilito dal c.c.n.l. 5 febbraio 2021, hanno definito l’incremento retributivo dal 1° giugno 2023 derivante dalla dinamica dell’Ipca e i valori dell’indennità di reperibilità e di trasferta per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti.

Minimi tabellari

Gli importi dei minimi tabellari dal 1° giugno 2023 sono i seguenti:

 

Livelli Importi mensili
A1 2.619,93
B3 2.558,63
B2 2.291,85
B1 2.136,25
C3 1.993,04
C2 1.860,97
C1 1.822,43
D2 1.783,90
D1 1.608,67

 

Reperibilità

I valori dell’indennità di reperibilità dal 1° giugno 2023 sono i seguenti:

Livelli Compenso giornaliero Compenso settimanale
16 ore (giorno lavorato) 24 ore (giorno libero) 24 ore festive 6 giorni 6 giorni con festivo 6 giorni con festivo e giorno libero
Sup. al B1 7,28 11,98 12,61 48,38 49,01 53,71
C3 e C2 6,34 9,95 10,67 41,65 42,37 45,98
C1, D2 e D1 5,32 8,01 8,65 34,61 35,25 37,94

 

Trasferta

I valori dell’indennità di trasferta dal 1° giugno 2023 sono i seguenti:

Tipologia Importi
Trasferta intera 46,47
Pasto meridiano o serale 12,41
Pernottamento 21,65

 

Scadenziario lavoro Giugno 2023

 

GIOVEDI’ 1 GIUGNO

INDUSTRIE METALMECCANICHE  – Le Aziende  del settore metalmeccanica che adottano il CCNL industria metalmeccanica Federmeccanica, devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare per un valore pari a 200,00 euro, non riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.

Detto welfare è da considerarsi integrativo rispetto altri sistemi di welfare riconosciuti da regolamento aziendale o da contratti di 2° livello.

Hanno diritto al welfare contrattuale i lavoratori che hanno superato il periodo di prova, in forza al 1 giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre dello stesso anno con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno civile . Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo dal 1 giugno al 31 dicembre di ciascun anno.

VENERDI’ 16 GIUGNO

 

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Maggio 2023 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Maggio 2023.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Maggio 2023 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

CASAGIT
Versamento dei contributi relativi al mese di Maggio 2023 e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti, predisposta in formato elettronico.

 

INPGI / Gestione separata
I committenti sono tenuti a denunciare alla Gestione separata dell’INPGI i compensi corrisposti nel mese di Maggio 2023 ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica, nonché a versare i contributi assicurativi, anche per la quota a carico del giornalista.

 

 AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Maggio 2023.

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

 

 

 

MARTEDI’ 20 GIUGNO

 

Comunicazioni obbligatorie somministrati
Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Maggio 2023, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 

 

 

VENERDI’ 30 GIUGNO

 

 

INPS

Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Maggio 2023 con modalità telematiche.

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Maggio 2023.

 

INPS – artigiani e commercianti

I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito eccedente il minimale, versano il saldo 2022 e il primo dei due acconti del contributo INPS a percentuale per il 2023.

 

 

SCADENZE CONTRATTUALI GIUGNO 2023

 

ALIMENTARI – Piccola e media industria

Minimi tabellari

 

ATTIVITA’ FUNEBRI E CIMITERIALI

Elemento economico di garanzia

 

AUTOFERROTRANVIERI

Minimi tabellari

 

AUTOSCUOLE

Minimi tabellari

 

CERAMICA – Aziende industriali

Minimi tabellari – Elemento di garanzia retributiva

 

CEMENTO – Aziende industriali

Minimi tabellari – Elemento di garanzia retributiva

 

DIRIGENTI – Aziende autotrasporto

Una tantum

 

ELETTRICITA’

Minimi tabellari – Elemento perequativo aziende efficienza energetica

 

GIOCATTOLI – Aziende industriali

Minimi tabellari

 

METALMECCANICA – Aziende cooperative

Minimi tabellari – Elemento perequativo

 

METALMECCANICA – Aziende industriali

Minimi tabellari – Elemento perequativo – Assistenza integrativa – Cottimo

 

METALMECCANICA – Industria – Conflavoro PMI

Minimi tabellari – Elemento perequativo – Assistenza integrativa – Welfare contrattuale

 

METALMECCANICA – Piccola e media industria – Confimi

Minimi tabellari – Elemento retributivo annuo – Lavoro a termine

 

 

 

METALMECCANICA – Piccola e media industria – Confapi

Minimi tabellari – Elemento perequativo

 

OREFICERIA – Aziende industriali

Minimi tabellari – Elemento perequativo  – Assistenza integrativa – Welfare contrattuale

 

SERVIZI AUSILIARI – ANPIT

Assistenza integrativa

Dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 Giugno 2022, n. 105, “Decreto conciliazione vita lavoro” che ha modificato la legge 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), la legge di bilancio 2023 (legge 29/12/2022 n. 197) è intervenuta elevando l’indennità retributiva del congedo parentale all’80% (art. 34 legge 151/2001) per un solo mese dei tre mesi di congedo non trasferibili.

Dal 1° gennaio 2023, l’indennità spettante ai genitori per il “congedo parentale” passa dal 30% al 80% della retribuzione media giornaliera del genitore lavoratore richiedente, per un solo mese, confermando l’applicazione del 30% per i restanti 8 mesi.

Per meglio comprendere l’operatività di detta normativa, riteniamo opportuno riepilogare cosa effettivamente prevede l’attuale normativa del congedo parentale.

Il congedo parentale, ovvero la possibilità dei genitori lavoratori di assentarsi anche congiuntamente dal lavoro, decorso il periodo di maternità o paternità (obbligatoria), è previsto per:

  • entrambi, in 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi entro i 12 anni di vita o, in caso di adozione,  dall’ingresso in famiglia del figlio;
  • per la madre: 6 mesi (3 non trasferibili all’altro genitore +3);
  • per il padre: 6 mesi (3 non trasferibili all’altro genitore +3), elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi.

Per detti periodi è previsto un indennizzo nella seguente misura:

  • Per la madre l’indennizzo è previsto per i soli 3 mesi non trasferibili all’altro genitore;
  • Per il padre l’indennizzo è previsto per i soli 3 mesi, all’altro genitore;
  • Per entrambi i genitori, in alternativa tra loro, l’indennizzo è previsto per ulteriori 3 mesi.

In pratica il nucleo familiare fruisce di 3 mesi indennizzati (della madre) più 3 mesi indennizzati (del padre) più ulteriori 3 mesi indennizzati, per uno dei due genitori e quindi per complessivi 9 mesi.

I restanti mesi (fino a 11) vengono indennizzati, sempre nella misura del 30% della retribuzione, a condizione che, il genitore richiedente, abbia un reddito inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione, che per l’anno 2023 è pari €. 18.321,55 euro.

Il D.lgs.vo  105/2022, tutela anche i nuclei familiari monogenitoriali che contemplano le seguenti situazioni:

  • morte o grave infermità dell’altro genitore;
  • abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore;
  • casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice Civile.

I mesi di congedo parentale di cui ha diritto il genitore solo o affidatario, sono pari ad 11 mesi di cui 9 mesi indennizzati al 30% della retribuzione ed i restanti due solo nel caso il genitore in questione ha un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione. L’altro genitore perde il diritto al congedo.

Fatta questa premessa, analizziamo quanto previsto dalla legge di bilancio 2023, che come sopra detto, ha elevato l’indennizzo retributivo del congedo parentale all’80 % della retribuzione da 1 gennaio 2023 nonché delle modalità applicative, illustrate dalla circolare INPS n. 45 del 16/5/2023.

Fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale nonché i termini temporali sopra illustrati, l’Inps precisa che:

  • sono interessati alla retribuzione maggiorata (80%) dal 1 gennaio 2023, solamente i genitori che terminano anche per un solo giorno, il congedo di maternità o, di paternità oppure di congedo di paternità alternativo, successivamente al 31 dicembre 2022. Diversamente l’indennizzo rimane al 30% della retribuzione;
  • Il mese di indennizzo all’80% è fruibile esclusivamente per il primo dei tre mesi spettanti al padre o alla madre e non trasferibili all’altro genitore;
  • detto primo mese di congedo deve essere fruito entro il limite dei 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • i due genitori possono eventualmente chiedere per lo stesso figlio giornate o ore di congedo parentale, anche coincidente fra loro, esaurendo con tale ripartizione il periodo indennizzato all’ 80% della retribuzione ovvero fino al raggiungimento del limite di un mese;

I successivi periodi di congedo parentale, possono essere fruiti entro i 12 anni di età del figlio ed indennizzati al 30% della retribuzione, fino al limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%).

I restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro ),non sono indennizzati,salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

Al fine di rendere più chiara ed agevole la comprensione dei criteri di operatività dell’art 34 del Testo Unico sulla maternità e paternità, così come riformato dall’art. 1, comma 359, della L. 197/2022, l’ INPS fornisce con la circ. n. 45 del 16.05.2023 alcune seguenti esempi pratici di diversa ripartizione del congedo parentale :

ESEMPIO 1 – La madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 15 febbraio 2023, dopo la nascita del figlio il 15 novembre 2022, mentre il padre ha fruito un primo periodo di congedo parentale di 15 giorni dal 16 novembre 2022 al 30 novembre 2022 (indennizzati al 30% della retribuzione) e un secondo periodo di 30 giorni dal 15 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023. 

In questa prima ipotesi il congedo parentale fruito nel 2023 dal padre è indennizzato all’80% della retribuzione, in quanto il congedo di maternità termina successivamente al 31 dicembre 2022 e non risulta essere stato fruito dalla coppia il mese di congedo indennizzato introdotto dalla legge di Bilancio 2023. Ne consegue che alla lavoratrice madre, finito il periodo di congedo di maternità, spettano massimo 6 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30%, essendo stato il mese di congedo parentale indennizzabile all’80% della retribuzione già fruito dal padre. 

ESEMPIO 2 – La madre lavoratrice fruisce del congedo di maternità dopo il parto, dal 15 settembre 2022 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2023. Il padre lavoratore dipendente fruisce invece dei suoi 3 mesi di congedo parentale non trasferibili all’altro genitore dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 indennizzati al 30% della retribuzione. Un secondo periodo di congedo parentale della durata di un mese viene fruito dal padre dal 10 gennaio 2023 al 9 febbraio 2023. 

Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel 2023 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro. La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all’80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio). 

ESEMPIO 3 – A seguito di decesso della madre lavoratrice dipendente durante il parto avvenuto il 15 agosto, il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2022. Il padre fruisce altresì di 5 giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2022 e di altri 5 giorni dal 9 al 13 gennaio 2023, adempiendo in tale modo all’obbligo di fruire di 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del T.U. entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2022 – 15 gennaio 2023). 

Il padre in questo caso ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022. 

I lavoratori genitori, possono presentare la domanda di congedo parentale esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

– tramite il portale istituzionale nella sezione “Congedi, permessi e certificati”;

– tramite il Contact center integrato;

– tramite gli Istituti di patronato.

 

In Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4/5/2023, è’ stato pubblicato il decreto Legge 4 maggio 2023 n. 48 (Decreto Lavoro) che introduce, con decorrenza immediata,  misure urgenti per l’inclusione sociale, di accompagnamento al lavoro e di incentivazione dell’occupazione giovanile, apportando rilevanti novità quali, tra le più importanti:

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO  art. 24

L’articolo 24 del summenzionato Decreto, ha apportato modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine, indicando nuove causali per i contratti che superano i 12 mesi, anche con proroghe.

Le seguenti causali, applicabili dal 5/5/2023 ed abrogative delle precedenti sono:

  1. a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 5 del D.Lgs.vo 81/2015 (trattasi di CCNL, Contrattazione territoriale o aziendale comparativamente più rappresentativa e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA/RSU);
  2. b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

3) in sostituzione di altri lavoratori.

E’ di tutta evidenza che la causale giustificatrice del rapporto a termine, deve essere dettagliatamente esplicitata nella lettera di proroga oltre i 12 mesi o rinnovo ed oggettivamente comprovata l’esigenza lavorativa così, da poter in un eventuale contenzioso, consentire al Giudice del Lavoro di verificare la sussistenza e l’autenticità delle ragioni indicate nel contratto.

SEMPLIFICAZIONI DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI – art. 26

Il Decreto Lavoro contiene una misura di semplificazioni delle informazioni e obblighi di pubblicazione relative al rapporto di lavoro e  già previste dal D.Lgs.vo 104/2022 (Decreto Trasparenza).

In pratica sono state abrogate le seguenti comunicazioni obbligatorie e contemplate all’art. 4 del decreto Trasparenza, alle lettere:

h) durata del periodo di prova (che in ogni caso consigliamo di riproporre trattandosi di elemento da pattuire in forma scritta);

i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;

l) la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;

m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;

n) l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento (che in ogni caso consigliamo di comunque indicare in particolar modo se la retribuzione è diversa dalla previsione del CCNL);

o) la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile (si ricorda che rimane comunque obbligatoria l’indicazione per i lavoratori part time);

p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa (omissis)

r) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

Le informazioni che rimangono pertanto in vigore sono le seguenti:

a) l’identità delle parti ivi compresa quella dei codatori di cui all’articolo 30, comma 4-ter e 31, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;

c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;

d) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;

e) la data di inizio del rapporto di lavoro;

f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;

g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;

q) il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;

s) gli elementi previsti dall’articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

Il datore di lavoro è sempre tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali altri contratti collettivi e regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

 

FRINGE BENEFIT – NUOVO LIMITE DI ESENZIONE art. 40

Il Decreto riconosce ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico l’innalzamento del limite di esenzione fiscale da €. 258,23 a €. 3.000 per il solo anno 2023.

Tra i beni e sevizi ceduti che non concorrono alla formazione del reddito rientrano, come per l’anno 2022, anche le utenze domestiche relative ad acqua, luce e gas, fino al predetto limite.

Il “bonus carburanti” che prevede la sola esenzione fiscale fino ad € 200,00 e solo per l’anno  2023, rimane assoggettato a contribuzione INPS.

Si ricorda che il citato co. 2 dell’art. 12, TUIR prevede che i figli, compresi i  figli  nati  fuori  del  matrimonio riconosciuti, i figli adottivi  o  affidati, sono considerati fiscalmente a carico se:

a) non superino i 24 anni di età: se hanno percepito nell’anno un reddito fino a €. 4.000

b) se superano i 24 anni: se hanno percepito un reddito complessivo annuo fino a €. 2.840,51.

Il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade; pertanto se ad esempio il figlio compie 24 anni nell’anno 2023, il reddito da considerare, indipendentemente dalla data del compleanno, sarà di €. 2.840,51.

Per il riconoscimento dei nuovi importi il dipendente dovrà dichiarare al datore di lavoro il codice fiscale dei propri figli.

La norma prevede altresì che il Datore di lavoro, per l’attuazione del benefit in questione, ha obbligo di comunicazione alle RSU, ove le stessi siano presenti.

Si auspica l’emanazione a breve di una circolare esplicativa da parte dell’Agenzia delle Entrate che determini le norme comportamentali per i lavoratori con figli a carico in misura del 50%.

 

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE – art. 39

La riduzione del cuneo fiscale ovvero dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti, opera per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 (esclusa la tredicesima mensilità ) e va ad aggiungersi alla precedente riduzione del 2% e 3%,  da applicarsi sulla contribuzione IVS a carico del lavoratore.

Fermo restando che nessuna riduzione contributiva è prevista a favore del datore di lavoro, la percentuale da applicare alle retribuzioni lorde a carico del dipendente, sono così stabilite:

  • riduzione del 7%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di € 1.923 ovvero fino a €. 35.000 annuali;
  • -riduzione del 6%, se la retribuzione imponibile mensile è compresa tra € 1.923 ed € 2.692 ovvero fino a €. 25.000 annuali.

Volendo esemplificare la quantificazione dell’ammontare del beneficio, ipotizziamo una retribuzione mensile di €. 1.500 euro. Il lavoratore fruendo della riduzione di 7 punti percentuali sui contributi a proprio carico otterrà un risparmio di €. 105,00, che sarà però ridotto proporzionalmente dall’aumento dell’imponibilità fiscale.

 

INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE – art. 27 DL 48/2023

Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, a tempo indeterminato e contratto di apprendistato professionalizzante, effettuate nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani che:

  • hanno meno di 30 anni di età
  • non lavorano e non sono iscritti a corsi di studi e formazione “NEET”
  • risultano registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.

Le predette condizioni non sono alternative ma devono sussistere congiuntamente.

 

PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE TURISTICO TERMALE –  ART. 37

L’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale è elevato a €. 15.000 per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.

Esclusivamente per i predetti utilizzatori, il limite dei dipendenti assunti a tempo indeterminato per poter accedere alla prestazione occasionale, e elevato da 10 a 25 dipendenti.

 

OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI art. 23

Il Decreto riduce le sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali apportando modifiche all’art. 2, c. 1-bis, del DL 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638.

Se l’importo omesso non è superiore a €. 10.000 annui, la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare, (che nella precedente versione era stabilita nella misura da €. 10.000 a €. 50.000) ora può variare da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.

 

Oltre al Decreto Lavoro, il Governo ha approvato un Disegno di legge in materia di lavoro che prevede altre importanti novità in materia e che comunicheremo dopo pubblicazione della legge in G.U.

Ferie collettive –  domanda per il differimento degli adempimenti contributivi

Entro il prossimo 31 maggio i datori di lavoro che, a seguito della chiusura aziendale per ferie collettive, intendono valersi del differimento contributivo, devono presentare una apposita domanda all’Inps.

Detto termine è valido anche se la chiusura per ferie collettive avvenga in periodi diversi da quello estivo.
In ogni caso si fa presente che l’autorizzazione conseguentemente rilasciata dall’Istituto, non è vincolante potendo l’impresa richiederla a titolo cautelativo ed, in ogni caso, effettuare i versamenti entro la scadenza ordinaria stabilita dalla legge.

Per detto differimento, non sarà possibile richiedere il pagamento dilazionato in quanto i contributi dovuti andranno versati in unica soluzione, entro il termine differito.

La somma da versare dovrà essere maggiorata degli interessi di differimento aggiornati al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, TUR) che l’Inps comunicherà al momento della concessione del differimento.

Oltre al versamento dei contributi, il differimento interessa anche la presentazione dell’Uniemens.

Il beneficio del differimento può essere concesso per una sola volta all’anno anche se la chiusura per ferie collettive si è protratta per meno di un mese. Deve naturalmente persistere una difficoltà oggettiva ad effettuare i versamenti a scadenza in conseguenza della chiusura.

Precisiamo che il differimento per ferie collettive non è possibile in relazione ai contributi da versare alla Gestione Separata.

Si rammenta che il termine non è perentorio, poiché l’Inps potrà accogliere anche successive istanze, qualora le stesse siano state presentate in situazioni particolari.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni e per l’espletamento della pratica.

Scadenziario lavoro Maggio 2023

 

 

MARTEDI’ 16 MAGGIO

 

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Aprile 2023 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Aprile 2023.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Aprile 2023 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

INPS – Artigiani e Commercianti
Versamento prima rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti

I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali versano i contributi fissi relativi al trimestre solare precedente mediante Mod. F24.

 

CASAGIT
Versamento dei contributi relativi al mese di Aprile 2023 e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti, predisposta in formato elettronico.

 

INPGI / Gestione separata
I committenti sono tenuti a denunciare alla Gestione separata dell’INPGI i compensi corrisposti nel mese di Aprile 2023 ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica, nonché a versare i contributi assicurativi, anche per la quota a carico del giornalista.

 

INAIL
Versamento della II rata di premio anticipato e premio da regolazione mediante Mod. F24.

 

 AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Aprile 2023.

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

 

  

LUNEDI’ 22 MAGGIO

 

Comunicazioni obbligatorie somministrati
Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Aprile 2023, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 

ENASARCO
Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel primo trimestre 2023.

 

 

MERCOLEDI’ 31 MAGGIO

 

INPS

Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Aprile 2023 con modalità telematiche.

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Aprile 2023.

 

INPS

Termine per la presentazione all’Inps della domanda di autorizzazione al differimento degli adempimenti contributivi al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie. La concessione presuppone l’esistenza di vere e proprie ferie collettive in relazione alle quali intervenga l’impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge. La concessione del differimento è relativa agli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie stesse vengono usufruite in un periodo posto a cavallo di due mesi. Il beneficio è attribuito per una sola volta all’anno, in via generale, anche se la chiusura per ferie collettive venga protratta per un periodo complessivamente inferiore ad un mese.

 

FASI

Versamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio.

 

 

SCADENZE CONTRATTUALI MAGGIO 2023

 

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI

Elemento di garanzia retributiva

 

AUTOSCUOLE

Minimi tabellari

 

DIRIGENTI – Aziende terziario

Una tantum

 

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE – Anav

Una tantum

 

SCUOLE PRIVATE – Materne – FISM

Una tantum

 

TRASPORTO – SISTEMA IMPRESA

Elemento perequativo

Il 12 aprile è stato sottoscritto un accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende commerciali, della distribuzione e dei servizi.

L’accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025 e nello specifico, prevede:

  1. a copertura del triennio 2020 – 2022, l’erogazione nel 2023, di un importo “Una Tantum” di €. 2.000,00 a titolo di arretrati e quindi assoggettato a contribuzione ordinaria e a tassazione separata secondo le seguenti scadenze:
  • €. 700,00 euro con la retribuzione di maggio 2023;
  • €.700,00 euro con la retribuzione di settembre 2023;
  • €. 600,00 euro con la retribuzione di novembre
  1. un aumento retributivo, con conseguente adeguamento del minimo contrattuale, pari a regime a €. 450,00, secondo le seguenti scadenze:
    • €. 150,00 mensili dal 1° dicembre 2023
    • €. 150,00 mensili dal 1° luglio 2024
    • €. 150,00 mensili dal 1° luglio 2025.

Tali aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, esclusivamente da somme concesse dalle aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali, successivamente al 31 dicembre 2019.

  1. a titolo sperimentale, limitatamente al periodo 1/1/2024 – 31/12/2025, il versamento obbligatorio da parte del datore di lavoro, di un importo pari a € 1.000 all’anno, nella piattaforma istituita presso il CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario), destinato a beni e servizi espressamente previsti dal perimetro del welfare contrattuale. Per dette annualità, il contributo annuo al CFMT è incrementato di €. 50 di cui €. 25 a carico del datore di lavoro e €.25 a carico del dirigente.

In materia di previdenza complementare, in ottemperanza al Piano di riequilibrio approvato dalla Covip, viene adeguato il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale per il Fondo Mario Negri, a carico del datore di lavoro, elevandolo dall’attuale 2,39% a 2,43%, a decorrere dal 1° gennaio 2024, e 2,47%, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

 

Segnaliamo che in sede di conversione del DL 5/2023, è stata confermata l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito nel 2023 dei buoni benzina entro il limite di 200 euro mentre è stato per gli stessi previsto, l’assoggettamento ai fini contributivi.

Pertanto, per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023, il valore dei buoni benzina o analoghi (da intendersi quelli destinati dai lavoratori dipendenti ai rifornimenti di carburante per l’autotrazione quali benzina, gasolio, GPL e metano, nonché la ricarica dei veicoli elettrici -cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 27/E del 14/07/2022) ai sensi del D.L. 5/2023 cosi come convertito dalla L. 23/2023, risultano:

  • esenti ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale fino ad un massimo di 200 euro;
  • imponibili ai fini previdenziali, con conseguente obbligo di assoggettamento a contribuzione sia a carico datore di lavoro che lavoratore.

La norma, non modifica comunque l’applicazione del limite di €. 258,23 di cui all’art. 51 c.3 del DPR 917/1986, applicabile al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto nell’ambito di rapporti di lavoro assimilati fiscalmente ai redditi di lavoro dipendente.

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.