Il 12 aprile è stato sottoscritto un accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende commerciali, della distribuzione e dei servizi.

L’accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025 e nello specifico, prevede:

  1. a copertura del triennio 2020 – 2022, l’erogazione nel 2023, di un importo “Una Tantum” di €. 2.000,00 a titolo di arretrati e quindi assoggettato a contribuzione ordinaria e a tassazione separata secondo le seguenti scadenze:
  • €. 700,00 euro con la retribuzione di maggio 2023;
  • €.700,00 euro con la retribuzione di settembre 2023;
  • €. 600,00 euro con la retribuzione di novembre
  1. un aumento retributivo, con conseguente adeguamento del minimo contrattuale, pari a regime a €. 450,00, secondo le seguenti scadenze:
    • €. 150,00 mensili dal 1° dicembre 2023
    • €. 150,00 mensili dal 1° luglio 2024
    • €. 150,00 mensili dal 1° luglio 2025.

Tali aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, esclusivamente da somme concesse dalle aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali, successivamente al 31 dicembre 2019.

  1. a titolo sperimentale, limitatamente al periodo 1/1/2024 – 31/12/2025, il versamento obbligatorio da parte del datore di lavoro, di un importo pari a € 1.000 all’anno, nella piattaforma istituita presso il CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario), destinato a beni e servizi espressamente previsti dal perimetro del welfare contrattuale. Per dette annualità, il contributo annuo al CFMT è incrementato di €. 50 di cui €. 25 a carico del datore di lavoro e €.25 a carico del dirigente.

In materia di previdenza complementare, in ottemperanza al Piano di riequilibrio approvato dalla Covip, viene adeguato il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale per il Fondo Mario Negri, a carico del datore di lavoro, elevandolo dall’attuale 2,39% a 2,43%, a decorrere dal 1° gennaio 2024, e 2,47%, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

 

Segnaliamo che in sede di conversione del DL 5/2023, è stata confermata l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito nel 2023 dei buoni benzina entro il limite di 200 euro mentre è stato per gli stessi previsto, l’assoggettamento ai fini contributivi.

Pertanto, per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023, il valore dei buoni benzina o analoghi (da intendersi quelli destinati dai lavoratori dipendenti ai rifornimenti di carburante per l’autotrazione quali benzina, gasolio, GPL e metano, nonché la ricarica dei veicoli elettrici -cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 27/E del 14/07/2022) ai sensi del D.L. 5/2023 cosi come convertito dalla L. 23/2023, risultano:

  • esenti ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale fino ad un massimo di 200 euro;
  • imponibili ai fini previdenziali, con conseguente obbligo di assoggettamento a contribuzione sia a carico datore di lavoro che lavoratore.

La norma, non modifica comunque l’applicazione del limite di €. 258,23 di cui all’art. 51 c.3 del DPR 917/1986, applicabile al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto nell’ambito di rapporti di lavoro assimilati fiscalmente ai redditi di lavoro dipendente.

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

 

 

Il datore di lavoro che si sia avvalso, nel corso dell’anno 2022, di prestazioni di lavoro definito o considerato usurante, deve effettuare una comunicazione annuale obbligatoria all’Ispettorato territoriale del lavoro e all’istituto previdenziale interessato entro il 31 marzo 2023.

 Tale comunicazione consente di monitorare le richieste di pensionamento anticipato per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (art. 6, D.M. 20 settembre 2011).

Per prestazioni di lavoro definito o considerato usurante si intendono le seguenti tipologie di lavoro:

  1. lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. e del Dm 19/5/1999 (lavoro sottosuolo; nelle cave; lavori ad alte temperature; lavori in spazi ristretti, cassoni in aria compressa ecc.)
  2. lavoratori notturni, come definiti dal D.Lgs.n.66/2003, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno e precisamente:
  • lavoratori a turni di qualsiasi settore di attività che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra le 00,00 e le 5,00) per almeno sei ore per un numero minimo di 78 o 64 giorni lavorativi all’anno a secondo della quota raggiunta ai fini pensionistici.
  • al di fuori dei casi indicati, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

Tuttavia, sempre secondo i chiarimenti ministeriali, in entrambe le ipotesi anzidette, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell’anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale (e, si ritiene, anche in caso di part-time misti e lavoratori a chiamata), devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto.

  1. lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”, alle dipendenze di imprese per le quali operano le specifiche voci di tariffa INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco allegato al D.Lgs. n. 67/2011, che applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c., ossia tenuti al vincolo dell’osservanza, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, quali:
  • Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
  • Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e Termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc
  • Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
  • Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
  • Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento Elettrodomestici
  • Altri strumenti ed apparecchi
  • Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
  • Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 a 1.500 euro.

  1. conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto. Il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente.

 Nel caso in cui sia impegnato un lavoratore in somministrazione, l’onere della comunicazione grava sull’impresa utilizzatrice e non sull’agenzia di somministrazione.

La mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

 

Entro il 31 gennaio 2023, tutti i datori di lavoro che hanno impiegato, nel corso dell’anno 2022, lavoratori con contratto di somministrazione lavoro, devono comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

-il numero dei contratti di somministrazione conclusi;
-la durata;
-il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati.

L’invio potrà avvenire tramite:

-consegna a mano;
-raccomandata con ricevuta di ritorno;
-posta elettronica certificata (PEC).

Si ricorda che il mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.

Le Agenzie di Lavoro normalmente comunicano alle Imprese utilizzatrici i dati oggetto dell’informativa.

Con l’occasione rammentiamo ai nostri Clienti la necessità di fornire al nostro Studio, contestualmente, alla sottoscrizione dei contratti di somministrazione, i dati dei lavoratori somministrati affinché si possa provvedere per tempo, all’espletamento degli adempimenti di legge conseguenti.

Allegato: bozza della comunicazione in formato word

Sulla G.U. n. 292 del 15 dicembre 2022, è stato pubblicato il decreto 13/12/2022, del Ministero dell’Economia che innalza il tasso d’interesse legale dall’attuale 1,25% al 5% in ragione d’anno, a partire dal 1° gennaio 2023.

Dal 1 gennaio 2023, il tasso legale da applicare ai calcoli di ravvedimento operoso – importante istituto introdotto nel diritto tributario italiano dall’art. 13 del d.lgs.vo n. 472 del 1997 che consente di regolarizzare gli omessi versamenti beneficiando della riduzione delle sanzioni – sarà pertanto pari al 5%.

Considerato che, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, si applicherà il tasso del 1,25% fino al 31 dicembre 2022 e del 5% dal 1° gennaio 2023 fino al giorno di versamento compreso.

Anche ai fini contributivi, il tasso di interesse legale avrà un pesante effetto sulle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. n. 388/2000.

 

 

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Aiuti-quater” il limite di esenzione per i cosiddetti fringe benefit, già recentemente elevato a 600 Euro (vedasi nostro notiziario del 7/11/2022) è stato innalzato a 3.000 euro, per quanto corrisposto nel periodo d’imposta 2022.

Come anticipato in precedenza, nell’agevolazione rientrano anche le somme rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas.

Detto beneficio è valido per tutto l’anno d’imposta 2022 e può essere cumulato col c.d. “bonus benzina”.

Il datore di lavoro potrà quindi riconoscere ad ogni singolo lavoratore “fringe benefits” con una soglia di esenzione per:

  • 3.000,00 euro decreto Aiuti-bis e Aiuti Quater
  • 200,00 euro bonus benzina, Decreti Aiuti 50/2022

Ricordiamo che, qualora il valore del benefit dovesse risultare superiore al limite dei 3.000 euro, oppure 200 euro per buoni carburante, sarà tassato l’intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore ai suddetti limiti.

In relazione a ciò, ricordiamo la situazione dei fringe benefit relativi alle auto ad uso promiscuo, in quanto tali beni erano assoggettati a tasse e contributi secondo le regole previste dall’art. 51 comma 4 tuir in quanto eccedenti l’importo massimo precedentemente previsto dal TUIR di € 258,23 annui.

Con l’innalzamento del limite a 3.000 euro gli importi relativi ai fringe benefit per auto ad uso promiscuo potrebbero essere esenti da tasse e contributi con la conseguenza che i lavoratori interessati dovrebbero ottenere la restituzione dei contributi e tasse pagati e non dovuti, sempre che la somma dei fringe benefit in generale ed il valore assegnato all’auto ad uso promiscuo non superi l’importo di 3.000 euro.

In ultimo riteniamo opportuno evidenziare che, in entrambi i casi, si tratta di “liberalità” concesse dal Datore di lavoro, senza alcun obbligo di corresponsione.

Con la pubblicazione della circolare esplicativa del 4/11/2022 n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti necessari sull’innalzamento del tetto a 600 euro per il 2022 in luogo delle 258,23 euro e della possibilità di inserire i costi di energia elettrica, acqua e gas naturale.

Nello specifico, il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, all’articolo 12 ha modificato, esclusivamente per l’anno di imposta 2022, la disciplina di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR prevedendo l’inclusione tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale ed anche innalzando il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, compreso le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, da euro 258,23 ad euro 600.

In ambito soggettivo, la  circolare 35/2022, specifica anche che in assenza di ulteriori limiti soggettivi, i lavoratori beneficiari della disposizione in commento siano quelli già individuati in base alle regole generali stabilite dal predetto articolo 51, comma 3, del TUIR e pertanto i fringe benefit in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

In ambito oggettivo, per il solo 2022, il decreto “Aiuti-bis” ha incluso tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti, anche le “utenze domestiche” ovvero quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Per “utenze domestiche” si intendono:

  • le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) che vengono ripartite fra i condomini;
  • quelle per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetto sostengano effettivamente la relativa spesa.

Il Datore di lavoro, nel rispetto della privacy (regolamento UE 2016/679) dovrà acquisire e conservare la relativa documentazione, atta a giustificare la spesa e la sua inclusione nel limite previsto dalla legge.

In alternativa potrà acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445, con la quale il lavoratore richiedente dovrà attestare di essere in possesso della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle utenze domestiche , riportando:

  • numero e intestatario della fattura e nel caso sia persona diversa, il rapporto intercorrente con lo stesso;
  • la tipologia di utenza ;
  • l’importo pagato e la data e modalità di pagamento.

Allo stesso tempo, per evitare che il lavoratore per le stesse spese abbia ricevuto già un beneficio, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Tutta la documentazione indicata nella suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia ricorda che si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono (principio di cassa allargato), e che le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nel corrente anno.

Con riferimento al limite di tassazione dei benefit in caso di superamento dell’importo di euro 600, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, smentendo l’interpretazione precedentemente fornita da gran parte degli addetti ai lavori, che la deroga, introdotta per l’anno 2022, riguarda solamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit previste in favore del lavoratore, senza dunque andare a modificare il regime di tassazione previsto per il superamento dei limiti.

Pertanto, qualora ilvalore del benefit dovesse risultare superiore al limite dei 600 euro, sarà tassato l’intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore al tale limite.

Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l’assegnazione di beni o servizi.

Infine, viene specificato che il nuovo regime limitato all’anno di imposta 2022 (soglia di esenzione a 600 euro), rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all’art. 2 del D.L. 21/3/2022 n. 21 convertito in Legge 20/5/2022 n. 51.

Ciò vuol dire che è possibile non pagare imposte e contributi sia su un limite di 200 euro per uno o più buoni carburanti sia su 600 euro per l’insieme di altri beni, compresi eventuali ulteriori buoni carburanti.

Inoltre, atteso che il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, se il valore in questione è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

La circolare conclude ulteriormente precisando che i beni ceduti e le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas  rappresentano un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante”, pertanto qualora i primi siano superiori ad euro 600 ed i bonus carburante superiore ad euro 200, ciascun valore, sarà per intero soggetto a tassazione ordinaria e quindi anche a contribuzione previdenziale.

 

 

 

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Lavoratori dipendenti

L’attuazione dell’art. 18 del D.L. 23/9/2022 n. 144 (Aiuti ter) è resa operativa dalla pubblicazione della circolare Inps 17 ottobre 2022, n. 116, che ha illustrato le modalità attuative e di conguaglio dell’indennità una tantum di €. 150,00 da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre 2022.

Detta indennità, verrà riconosciuta in automatico dai datori di lavoro con la retribuzione del mese di novembre 2022, a condizione che l’importo della retribuzione imponibile non superi l’importo di €. 1.538, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale ed a condizione che, i lavoratori beneficiari dichiarino di non essere titolari di prestazioni pensionistiche ovvero di far parte di un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza.

L’indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Il lavoratore potrà percepire il predetto bonus una sola volta anche laddove abbia in essere più rapporti di lavoro.

Pensionati

L’indennità viene corrisposta automaticamente dall’Inps nel mese di novembre ed è riconosciuto ai soggetti:

  • residenti in Italia;
  • titolari di trattamenti pensionistici a  carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di  pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti o trattamento di accompagnamento alla pensione;
  • con reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi, non superiore per il 2021 a 20.000 euro.

Colf e disoccupati

I lavoratori domestici, i disoccupati percettori di Naspi ed ai soggetti che nell’anno 2022 hanno percepito l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, riceveranno le 150 euro a novembre direttamente dall’Inps.

CO.CO.CO e Dottorandi e gli assegnisti di ricerca

Questi soggetti per poter percepire l’indennità, devono presentare domanda all’Inps e possedere i seguenti requisiti:

  • avere contratti attivi alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti);
  • essere iscritti alla Gestione separata e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere titolari del bonus 200 euro;
  • non devono avere un reddito superiore a 20.000 euro;
  • per i lavoratori stagionali, a tempo e intermittenti e per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo aver accreditato almeno 50 giornate lavorate nel 2021.

Il bonus sarà automatico invece per gli stagionali del turismo, terme, spettacolo e sport già beneficiari dell’indennità covid.

Famiglie con reddito di cittadinanza

riceveranno l’indennità a novembre, direttamente dall’Inps a condizione che nel nucleo famigliare non ci siano beneficiari di altre indennità.

Autonomi

Percepiranno, a domanda, il bonus di 150 euro, quale incremento delle 200 euro previste dal decreto Aiuti bis, a condizione che nel 2021, abbiano percepito un reddito complessivo fino a 20.000 euro, i lavoratori autonomi titolari nel 2021 di contratti autonomi occasionali, riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile (contratto d’opera),  che abbiano avuto l’accredito di almeno un contributo mensile, e gli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022) e iscritti alla Gestione separata, con reddito 2021 derivante da tali attività superiore a 5mila euro.

Il prossimo 25 settembre si svolgeranno le elezioni politiche per il rinnovo delle Camere ed i lavoratori dipendenti impegnati ai seggi, avranno diritto a richiedere i “permessi elettorali”.

Ai predetti soggetti, chiamati ad adempiere alle funzioni di: presidente, vicepresidente, segretario di seggio, scrutatore, rappresentante dei candidati, di lista o di gruppo di candidati presso seggi elettorali, spetta ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla legge n. 53/90, e dell’art. 1 della legge n . 69 del 29/1/1992, il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutte le giornate corrispondenti alla durata delle operazioni e, tali giornate, sono considerate a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Poiché le operazioni elettorali si svolgeranno nella giornate di sabato 24 settembre 2022, dalle ore 16 con la costituzione dei seggi per le operazioni preliminari e proseguiranno domenica 25/9 dalle ore 7 alle oro 23, con le votazioni per concludersi lunedì 26 settembre entro le ore 14 con le operazioni di scrutinio, i lavoratori dipendenti chiamati a svolgere dette funzioni avranno diritto a fruire, per le medesime giornate,  dello stesso trattamento economico che sarebbe spettato in caso di prestazione lavorativa.

Quindi, per il periodo passato al seggio, al lavoratore spetta:

  • per i giorni lavorativi, la normale retribuzione come se fosse normalmente in servizio;
  • per i giorni festivi e non lavorativi, una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva o, in alternativa, la fruizione di giorni di riposo compensativi.

Conseguentemente:

  • per la giornata di sabato, in caso di settimana corta, ad una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva;
  • per la giornata di sabato lavorativo a nessuna retribuzione aggiuntiva;
  • per la giornata di domenica, una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva  o in alternativa, la fruizione di una giornata di riposo compensativo. In tale ipotesi, l’alternatività di fruizione dovrà essere stabilita in accordo con il datore di lavoro, tenuto conto che il dipendente dovrà accettare l’eventuale scelta del datore di lavoro di non concedere la giornata di riposo per ragioni di carattere organizzativo o produttivo.
  • per la giornata di lunedì lavorativo nessuna retribuzione aggiuntiva;

In assenza di una regolamentazione contrattuale, il lavoratore chiamato a svolgere funzioni al seggio, è tenuto ad osservare una serie di adempimenti dovuti sulla base dei principi di correttezza e buona fede insiti nel rapporto di lavoro e quindi:

  • avvertire tempestivamente il datore di lavoro, consegnando copia della convocazione a lui recapitata dall’ufficio elettorale;
  • ad ultimazioni delle operazioni di voto, consegnare al datore di lavoro copia della documentazione attestante  l’indicazione dei giorni e delle ore occupate nella funzione svolta presso il seggio elettorale rilasciata dal presidente del seggio.

 

 

 

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Domani 31 agosto 2022 termina la procedura agevolata del lavoro agile pertanto, dal 1 settembre 2022 si tornerà alle regole ordinarie, disciplinate dalla Legge n. 81/2017, così come modificata dal recente Decreto Legislativo n. 73/2022, che prevedono l’obbligo di stipulare un accordo scritto individuale preventivo con i lavoratori che accederanno a tale modalità lavorativa.

Per gli accordi che vengono stipulati dal 1 settembre 2022 o da tale data subiscono modificazioni, ivi comprese le proroghe, si rende necessario, oltre ovviamente la stipula dell’accordo individuale con il lavoratore agile, effettuare la comunicazione al Ministero del  Lavoro,  entro 5 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo stesso.

Con una nota diffusa dal medesimo Dicastero venerdì 26/8/2022, “ https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Lavoro-agile-DM-149-2022-modalita-di-comunicazione-telematica-dal-1-settembre-2022.aspx” si è previsto che in sede di prima applicazione, ai fini della piena operatività della nuova procedura dovuta anche all’adeguamento dei sistemi informatici, che tale obbligo comunicativo venga assolto entro il 1 novembre 2022.

Per gli accordi individuali di lavoro agile, in corso alla data del 1 settembre 2022 e non ancora scaduti, qualora non abbiano subito modificazioni, non si dovrà fare alcuna comunicazione.

Lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

 

 

 

 

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