Il 1° aprile 2024 è entrato in vigore il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore Tessile Abbigliamento Moda, con validità fino al 31 marzo 2027. Questo accordo, siglato l’11 novembre 2024 tra Sistema Moda Italia (SMI) e le organizzazioni sindacali Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL, introduce significative novità sia in ambito economico che normativo.

Principali novità del rinnovo contrattuale:

 

PARTE ECONOMICA

Aumenti retributivi: E’ previsto un incremento complessivo dell’ERN, suddiviso in tre tranche: 1° dicembre 2024 – 1° gennaio 2026 – 1° gennaio 2027.

livello ERN fino a novembre 2024 ERN da dicembre 2024 ERN da gennaio 2026 ERN da gennaio 2027
8 2.264,68 2.385,33 2.457,72 2.518,68
7 2.136,10 2.250,10 2.318,50 2.376,10
6 2.005,13 2.111,53 2.175,37 2.229,13
5 1.878,36 1.978,11 2.037,96 2.088,36
4 1.786,95 1.881,95 1.938,95 1.986,95
3bis 1.745,98 1.839,08 1.894,94 1.941,98
3 1.707,25 1.798,45 1.853,17 1.899,25
1.657,81 1.746,16 1.799,17 1.843,81
2 1.621,70 1.708,15 1.760,02 1.803,70
1 1.289,04 1.379,36 1.469,68 1.560,00
1°CAT.VIAGGIATORI 1.932,91 2..039,31 2.103,10 2..156,91
2°CAT.VIAGGIATORI 1.823,07 1.922,82 1.982,60 2.33,07

Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.): erogato in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese che non applicano né la contrattazione di secondo livello né adeguati trattamenti retributivi individuali aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione stessa, è elevato da €. 300 a €. 350 lordi annui dal 1° gennaio 2025, con corresponsione da gennaio 2026.

Welfare aziendale: Introduzione di un pacchetto welfare (ai sensi dell’art. 51 commi 2 e 3 del TUIR) di 600 euro complessivi, distribuiti in tre tranche annuali da 200 euro ciascuna, erogate entro il 31 dicembre di ogni anno dal 2024 al 2026.

Detti valori sono definiti in misura uguale per tutti i lavoratori e riproporzionati ai mesi di lavoro nell’anno 1/1 – 31/12 (considerando come mese intero la frazione pari o superiori a 15 giorni).

Sono omnicomprensivi di incidenze su istituti contrattuale ed esclusi dalla base di calcolo del TFR ed utilizzabili dai lavoratori entro i 12 mesi successivi.

Hanno diritto a ricevere il welfare, i lavoratori a tempo indeterminato e determinato con durata di almeno 6 mesi,  in forza alla data di messa a disposizione. Per i lavoratori part time gli importi saranno riproporzionati all’orario di lavoro effettuato.

Non hanno diritto a tali importi i lavoratori in aspettativa non retribuita.

 

Assistenza sanitaria integrativa: Aumento del contributo obbligatorio aziendale per Sanimoda da 15,00 a 18,00 euro mensili a partire da gennaio 2025 e di €. 2,00 all’assicurazione per la non autosufficienza (LTC)..

Per il fronte bilateralità, le Parti hanno concordato la costituzione di un nuovo ente bilaterale denominato Ente Bilaterale Moda (E.B.M.), finanziato sia dalle aziende che dai dipendenti, tramite il pagamento di un contributo annuale di 6,00 euro per lavoratore (di cui € 1,00 a carico lavoratore).

 

Previdenza complementare: Incremento del contributo aziendale per Previmoda dal 2% al 2,3% dal luglio 2026.

La quota destinata alla “premorienza” passerà invece dallo 0,20% allo  0,24% a partire dal 1° aprile 2025.

PARTE NORMATIVA

Unificazione disciplina contrattuale: Dal 1° gennaio 2025 i capitoli II (Disposizioni per gli operai), III (Disposizioni per le qualifiche speciali o intermedie) e IV (Disposizioni per gli impiegati) del Ccnl 31 gennaio 2022 sono integralmente abrogati; pertanto le differenti discipline speciali contenute in detti capitoli, per le diverse categorie giuridiche, saranno integralmente sostituite da un’unica disciplina generale applicabile a tutti i lavoratori, fatte salve specifiche eccezioni.

 

Malattia e infortunio non sul lavoro

Il periodo di comporto è elevato di 15 mesi (pari a 456 giorni di calendario) per lavoratori con patologie degenerative che richiedono terapie salvavita e/o comportanti un’invalidità superiore a due terzi  nonché ai lavoratori disabili ai sensi della L.68/1999.

L’aspettativa non retribuita in caso di superamento del periodo di comporto è elevata da 4 a 8 mesi.

Dal 1° gennaio 2025 al lavoratore, senza distinzione di categoria legale, sarà corrisposto il seguente trattamento economico:
Dal 1° al 3° giorno di malattia:

  • Per tutti gli eventi di malattia con prognosi superiore a 5 giorni: 100% della retribuzione normale.
  • Per gli eventi con prognosi breve (inferiore o uguale a 5 giorni) sono riconosciute le seguenti aliquote della retribuzione normale:
  • 100% per il primo evento nell’anno (1° gennaio-31 dicembre);
  • 66% per il 2° e 3° evento nell’anno;
  • 50% dal 4° evento nell’anno.

Non saranno considerate tra gli eventi di malattia breve (e quindi saranno retribuite al 100%) le seguenti tipologie:

  • le malattie oncologiche e/o degenerative che richiedono terapie salvavita debitamente certificate;
  • sindromi invalidanti attinenti al ciclo mestruale, debitamente certificate dal medico.

Dal 4° giorno di malattia:

  • operai: 100% della retribuzione netta normale fino al 180° giorno di malattia; in aggiunta è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione normale per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto;
  • intermedi e impiegati: 100% della retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia e 50% della retribuzione per i successivi mesi fino al termine del periodo di conservazione del posto.

Agli apprendisti verranno corrisposti i medesimi trattamenti nella stessa misura di quelli sostenuti per i lavoratori non apprendisti.

Preavviso

Dal 1° gennaio 2025 il periodo di preavviso per tutti i lavoratori sarà il seguente:

Anzianità di servizio 8° e 7° 6° e 5° 4° e 3°
Fino a 5 anni 2 mesi 1,5 mesi 3 settimane 2 settimane
Da 5 a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese 3 settimane
Oltre 10 anni 4 mesi 3 mesi 1,5 mesi 1 mese

Per i lavoratori inquadrati al 1° livello il preavviso è di 1 settimana.

RLS (rappresentanti per la sicurezza)
I permessi retribuiti per ogni Rls sono così ridefiniti:

  • 24 ore per le imprese fino a 5 lavoratori;
  • 48 ore per le imprese da 6 a 15 lavoratori;
  • 72 ore per le imprese oltre 15 lavoratori.

Lavoratori diversamente abili

I permessi previsti dall’art. 33 L. 104/1992, nel limite del monte ore mensile, sono frazionabili e fruibili per gruppi di 4 ore giornaliere (riproporzionabili per i contratti part time orizzontali) per un periodo complessivo non inferiore ad una giornata lavorativa nel mese.

Congedi parentali

Il preavviso per la fruizione dei congedi parentali è stabilito ni seguenti giorni:

– 2 (congedi giornalieri o orari);

– 5 (congedi da 2 a 14 giorni di calendario);

– 15 (congedi superiori a 14 giorni di calendario).

Viene meno la norma per cui i congedi parentali non sono utili ai fini della maturazione degli istituti legali e contrattuali.

Malattia figli

Ai genitori, in alternativa tra loro, vengono riconosciuti 10 giorni annui di permesso non retribuito per le malattie dei figli tra i 3 e gli 8 anni debitamente certificate. In caso di genitore unico, l’utilizzo è esteso a 12 anni.

Lutto
Il permesso retribuito di 3 giorni in un anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado nonché del convivente, sono estesi nei casi di decesso o grave infermità dei figli e nel caso di decesso dei genitori del coniuge, del partner dell’unione civile e del convivente di fatto.

Violenza di genere

L’accordo recepisce la normativa in tema di congedi per le donne vittime di violenza di genere (d.lgs 80/2015).
Prevista la possibilità di prolungare detto congedo di un ulteriore mese, con retribuzione a carico dell’azienda, in caso di necessità di prolungamento del percorso, debitamente certificato.

Fecondazione assistita

Le lavoratrici che intraprendono, anche all’estero, terapie di fecondazione assistita, documentata da strutture sanitarie competenti, potranno richiedere un periodo di aspettativa della durata massima di 1 mese, fruibile anche a giorni (21 giorni lavorativi complessivi nell’arco di un anno, 24 giorni per i turnisti 6×6).

 

Donatori di midollo osseo

Ai lavoratori donatori di midollo osseo sarà applicato quanto previsto dalla L. 52/2001.

Formazione continua

Per la formazione continua sono riconosciute ad ogni lavoratore (in aggiunta agli obblighi di legge) almeno 8 ore di formazione nell’anno 2025 e almeno 8 ore di formazione nell’anno 2026, fruibili anche nell’ambito di un unico programma biennale di 16 ore complessive, di norma da svolgersi durante l’orario di lavoro.

Studenti universitari

Agli studenti universitari, iscritti a corsi di laurea triennale o magistrale in università statali o paritarie, non fuori corso, saranno riconosciuti:

  • permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove di esame e per i 2 giorni lavorativi precedenti. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico;
  • 48 ore annue pro-­capite per la preparazione degli esami.

Riduzione orario

Viene eliminata la disposizione che prevedeva la non maturazione della riduzione di orario nei periodi di assenza per maternità e servizio militare.

Banca ore

Le ore di lavoro straordinario che possono confluire nella banca individuale delle ore sono elevate da 32 a 40 ore annue.

Interruzioni del lavoro

Per le ore perdute, per le quali i lavoratori non vengono trattenuti in azienda e qualora la direzione aziendale non disponga il recupero, per la prima giornata di sospensione sarà corrisposto il 100% della retribuzione.
La disciplina delle interruzioni viene applicata a tutti i lavoratori.

Ferie solidali

Con l’accordo sono state definite le linee guida della “Banca delle ore solidali” che potranno essere adottate con accordo o regolamento aziendale.

Assemblee

Prevista la possibilità di convocare le assemblee durante l’orario di lavoro, nell’ambito delle previste 10 ore retribuite, anche disgiuntamente da Filctem, Femca e Uiltec, per un massimo di 1 ora all’anno per ognuna delle 3 Organizzazioni.

 

Contratto a tempo determinato

Le causali per rinnovare un contratto a termine oltre i 12 mesi e fino ad un massimo di 24 mesi, occorre una delle seguenti causali:

  • attività connesse alla preparazione di campionari e alla campagna vendite (es.: promozione in showroom/ fiere/ negozi/ temporary store/ spacci aziendali, …);
  • sviluppo straordinario delle attività di impresa, legate a ricerca, progettazione, avvio e/o sviluppo di nuove attività/linee di prodotto/sedi/filiali/uffici/punti vendita, processi di reinternalizzazione o reshoring;
  • sperimentazioni tecniche, produttive, organizzative aventi carattere di temporaneità;
  • esecuzione di particolari lavori a carattere temporaneo che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
  • investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di implementare la gestione sostenibile delle attività di impresa (ad es. salute e sicurezza, ambiente, responsabilità sociale);
  • interventi di manutenzione straordinaria degli impianti o finalizzati alla introduzione di nuove apparecchiature nell’ambito della digitalizzazione, della automazione, della riconversione ambientale/energetica, della sicurezza.

Il limite percentuale di assumibilità (precedentemente fissato al 32% a titolo sperimentale e transitorio) torna al 30% dei lavoratori a tempo indeterminato.

Lavoro agile

Viene recepito il Protocollo sul lavoro agile del 7 dicembre 2021.

Contratto di somministrazione

La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato torna al 10% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.

Contratto a tempo parziale

Per i lavoratori genitori di figli fino a 3 anni di vita, il limite di accoglimento delle richieste di passaggio temporaneo da tempo pieno a tempo parziale (complessivamente fissato all’8%) viene fissato fino al limite di un ulteriore 4%.

Le clausole elastiche (che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione e/o la variazione in aumento della stessa) potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di 3 giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria pari a:

  • 15% nei casi di variazione della collocazione temporale della prestazione;
  • 24% nei casi di variazione in aumento della prestazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

 

 

 

L’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 143/2024 (Decreto Omnibus), ha previsto l’erogazione, per l’anno 2024 ed unitamente alla tredicesima mensilità, di un’indennità di € 100,00 rapportata alle giornate di lavoro, a favore dei soli lavoratori dipendenti (esclusi i titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente) in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro;
  • avere sia il coniuge sia almeno un figlio fiscalmente a carico;
  • avere l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Per la determinazione del limite di reddito di € 28.000, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 19/E del 10/10/2024, non concorre al calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

La predetta circolare, ricorda che il coniuge, non deve essere legalmente ed effettivamente separato, e deve risultare almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, ed entrambi, coniuge e figlio, devono essere fiscalmente a carico del lavoratore richiedente.

In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico. Si configura monogenitoriale il nucleo familiare ove sussiste, alternativamente una delle seguenti situazioni:

  • l’altro genitore è deceduto;
  • l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
  • il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).

Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, il bonus non spetta:

  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato o meno all’anagrafe comunale( in quanto il convivente non può essere considerato coniuge fiscalmente a carico)
  • al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona, in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale ed è separato dall’altro genitore ( in quanto la famiglia non può definirsi monogenitoriale avendo l’altro genitore riconosciuto il figlio ed essendo separato).

Il bonus in esame, corrisposto agli aventi diritto, indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto (tempo determinato, indeterminato, tempo pieno o parziale), verrà poi recuperato, sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.

Fermo restando i requisiti sopra descritti, per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 N. 445, in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico o dei soli figli, in caso di nucleo familiare monogenitoriale.

Se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

Se il lavoratore ha in corso più rapporti di lavoro a tempo parziale, dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Qualora in sede di conguaglio non risulti spettante per perdita del requisito relativo al reddito o determinazione di un diverso numero di giorni di lavoro, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero del relativo importo.

Il lavoratore che pur avendone diritto non presenta l’autocertificazione al Datore di lavoro, potrà comunque recuperare il bonus in sede di dichiarazione dei redditi.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e adempimenti.

Allegato: Dichiarazione sostitutiva di notorietà

 

 

Con il decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132, sono state emanate le disposizioni per richiedere la patente a punti, entrata in vigore dal 1° ottobre 2024 per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (imprese edili, idraulici, impiantisti, ecc…) dovranno essere dotati di una “patente a punti”, in formato digitale, che verrà rilasciata dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro.

Pertanto, tutte le imprese, anche le individuali senza dipendenti e le aziende straniere, devono possedere una patente a crediti (con almeno 15) per essere ammesse allo svolgimento dell’attività.

Sono esenti dall’obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, in quanto, organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, accertano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitari, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, geometri, architetti, ecc..).

REQUISITI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per ottenere la patente a punti, il responsabile legale dell’impresa/lavoratore autonomo richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
  3. possesso di DURC in corso di validità;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (DVR);
  5. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  6. designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente deve essere dichiarato mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000, da inviarsi, tramite PEC, all’indirizzo:  dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it  e sarà valida fino alla data del 31 ottobre 2024.

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Presentata la domanda occorre informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.

Eventuali dichiarazioni mendaci comportano la revoca della patente, ma decorsi dodici mesi dalla eventuale revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi I soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF). Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

 GESTIONE DEI CREDITI

Inizialmente la patente avrà una dotazione di 30 crediti che potrà essere aumentata fino a un massimo di 100:

  • sulla base della anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A. possono essere rilasciati fino a 10 crediti:
  • fino a 5 anni: 0 punti;
  • da 5 a 10 anni: 3 punti;
  • da 11 a 15 anni: 5 punti;
  • da 16 a 20 anni: 8 punti;
  • oltre 20 anni: 10 punti;
  • sulla base della mancanza di contestazioni verbali. Viene attribuito 1 credito ogni due anni fino ad un massimo di 20 crediti;
  • sulla base delle seguenti attività è prevista l’attribuzione di crediti ulteriori, fino ad un massimo di 40,
  • per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro (30 crediti);
  • per attività, investimenti, formazione aggiuntivi nei casi indicati dall’art. 5 comma 4 Decreto 18 settembre 2024, n. 132. (fino a 10 crediti)

Le seguenti violazioni comportano:

  • decurtazione di 20 crediti: in caso di infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’impresa dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  • decurtazione di 15 crediti: infortunio di un lavoratore dipendente dell’impresa che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  • decurtazione di 10 crediti: malattia professionale di un lavoratore dipendente dell’impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

In caso di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o un’irreversibile menomazione, la sospensione dell’attività è facoltativa ed affidata alla valutazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con una durata comunque non superiore a 12 mesi.

SANZIONE AMMINISTRATIVA

L’azienda operante in cantiere senza la patente valida rischia l’applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non diffidabile, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e adempimenti.

 

allegato: autocertificazione o dichiarazione sostitutiva

La legge 4/7/2024 n. 95 (conversione del cd: Decreto Coesione) è intervenuta definendo misure urgenti per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno, prevedendo sgravi contributivi importanti ai datori di lavoro che effettuano assunzioni a tempo indeterminato, a partire da settembre 2024 e fino a dicembre 2025.

 Bonus Giovani

Art. 22 – E’ previsto l’esonero contributivo per 24 mesi in misura pari al 100% e nel limite di 500 euro mensili ( ovvero 650 euro mensili per la zona ZES) a favore dei datori lavoro che assumono, nel periodo compreso tra il 1 settembre 2024 e al 31 dicembre 2025, a tempo indeterminato anche parziale e/o trasformano contratti da tempo determinato a tempo indeterminato,  lavoratori in possesso dei requisiti di seguito evidenziati:

  • non devono aver compiuto 35 anni di età (ossia, il contratto deve iniziare entro i 34 anni e 364 giorni);
  • non sono stati mai occupati a tempo indeterminato nella loro carriera lavorativa. Sono esclusi dall’agevolazione i dirigenti, i lavoratori domestici, i lavoratori intermittenti e i rapporti di apprendistato non giunti al termine del periodo formativo.

Bonus Donne

Art. 23 – E’ previsto l’esonero dal versamento dei contributi,  per un massimo di 24 mesi ed in misura pari al 100%, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile, ai datori di lavoro  che ne periodo dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono donne, cd: svantaggiate, appartenenti alle categorie di seguito evidenziate:

  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nei settori caratterizzati da un tasso di disparità di genere superiore per almeno il 25 per cento la disparità media,
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

In base al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017 e alla circolare del Ministero del lavoro n. 34 del 25 luglio 2013, deve essere qualificata «priva di impiego regolarmente retribuito» la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):

  • non abbia svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi;
  • ovvero non abbia svolto attività lavorativa autonoma dalla quale derivi un reddito annuo pari o superiore a 8.500 euro per un’attività di collaborazione coordinata e continuativa o a 5.500 euro annui per un’attività di lavoro autonomo.

L’esonero è però condizionato dall’incremento occupazionale netto tra il numero di lavoratori occupati in ciascun mese e la media dei 12 mesi precedenti.

Per entrambi le predette agevolazioni, restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del d.lgs.vo 14/9/2015 n. 150.

Inoltre per usufruire del beneficio, il Datore di lavoro non deve aver proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali o collettivi , per giustificato motivo oggettivo , nella medesima unità produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in questione o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Bonus “ZES”

Art. 24 -Ai datori di lavoro privati, con un organico fino a 10 dipendenti che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumeranno a tempo indeterminato, in una sede o unità produttiva ubicata nella “ZES” Unica, lavoratori che, alla data di assunzione, abbiano compiuto 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi, è riconosciuto un esonero contributivo, per un periodo massimo di 24 mesi, pari al 100 per cento dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

Il calcolo dei 10 dipendenti in forza deve essere soddisfatto al momento dell’assunzione e comprende tutti i lavoratori subordinati di qualunque qualifica, ivi compresi i dirigenti ed i lavoranti a domicilio. Il lavoratore assente va escluso dal computo soltanto se, in sua sostituzione, è stato assunto, anche a termine, un altro lavoratore che, ovviamente, in tal caso, va calcolato. I dipendenti a tempo parziale vanno computati in proporzione all’orario svolto, mentre quelli intermittenti vengono computati nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. I lavoratori con contratto a tempo determinato vanno calcolati in base alla percentuale di attività svolta.

Non rientrano nel computo, gli apprendisti (art. 47, comma 3 del D.L.vo n. 81/22015), i lavoratori somministrati ed i lavoratori domestici.

Si ricorda che l’operatività dei predetti esoneri,  è subordinata all’autorizzazione dell’Unione Europea e alle successive istruzioni dell’INPS pertanto, in attesa dei medesimi, in caso assunzione di giovani o donne, si renderà opportuno valutare l’applicazione dell’esonero under 30 (50% cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 250 euro su base mensile, per un massimo di 36 mesi  o per le donne applicare le agevolazioni contributive già operative (50% dei contributi a carico dei datori di lavoro, senza massimale annuo).

Tabella riepilogativa

Esonero Target Periodo validità Esonero Limite esonero
Bonus under 35 Assunzioni a tempo indeterminato / trasformazione tempo indeterminato giovani under 35 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 100% dei contributi previdenziali c/ditta €. 500 mese / € 650 per ZES
Bonus donne Datori di lavoro privati che assumono donne svantaggiate 1° settembre  2024 – 31 dicembre 2025 100% dei contributi previdenziali c/ditta €. 650 mese
Bonus ZES Datori di lavoro privati  che occupano fino a 10 dipendenti e che assumono, nella Zes Unica, over 35 disoccupati 1° settembre  2024 – 31 dicembre 2025 100% dei contributi previdenziali c/ditta €. 800 mese

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento ulteriore.

Dal 1° luglio 2024 sono in vigore nuove regole per la compensazione in modello F24 relativamente:

·         all’obbligo di utilizzare le procedure telematiche dell’Agenzia delle Entrate anche per la compensazione di contributi previdenziali e assicurativi;

·         divieto di compensazione orizzontale per i debiti iscritti a ruolo superiori ad Euro 100.000;

·         divieto di compensazione orizzontale dei crediti per detrazioni edilizie e per i crediti scaturenti dal c.d. “sconto in fattura” o dalla cessione delle detrazioni edilizie opera l’art. 121 co. 3-bis del DL 34/2020 introdotto dall’art. 4 co. 1 del DL 29.3.2024 n. 39 in presenza di ruoli nel complesso superiori a 10.000 euro, in tal caso sino a concorrenza del ruolo stesso.

Tali disposizioni  introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213/2023) e dal decreto Agevolazioni (articolo 4, commi 2 e 3, del Dl n. 39/2024), sono state oggetto della recente circolare Agenzia delle Entrate 28 giugno 2024 n. 16/E.

E’ bene precisare che fino al 30 giugno 2024 le deleghe di pagamento F24 contenenti crediti da compensare con i debiti sono state presentate o trasmesse:

·         esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, nel caso di F24 a saldo zero;

·         mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (banche, poste, ecc.), nel caso in cui il saldo abbia prodotto un F24 a saldo positivo.

A partire dal 1° luglio 2024, invece, tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, devono essere trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Dal 1° luglio 2024, la le compensazioni con F24 sono vietate per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione

I debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro sono:

·         gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione;

·         gli importi concernenti le imposte erariali e i relativi accessori;

·         importi relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi comprese le somme oggetto degli atti di recupero.

A titolo esemplificativo, indichiamo:

·         Iva;

·         imposte dirette;

·         l’imposta di registro e le altre imposte indirette;

·         le somme recuperate a fronte dell’utilizzo in compensazione, in tutto o in parte, dei crediti non spettanti o inesistenti risultanti dagli atti di cui all’art. 1 co. 421 – 423 della L. 311/2004 (emessi prima del 30.4.2024) e da quelli di cui all’art. 38-bis del DPR 600/73 (emessi a partire da tale data);

·         le somme accessorie alle precedenti, quali sanzioni e gli interessi con esclusione di quelli di mora e gli oneri di riscossione.

Tali importi contribuiscono al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro a condizione che per gli stessi sia scaduto il termine di pagamento del debito, non siano in essere provvedimenti di sospensione e non siano in essere piani di rateazione.

 Crediti per i quali opera l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione

E’ possibile effettuare la compensazione, a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, oppure per effetto della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati o della concessione di un piano di rateazione per il quale non sia intervenuta la decadenza ovvero del pagamento  delle somme dovute almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia.

A titolo esemplificativo, i crediti oggetto del potenziale inutilizzo sono:

·         crediti relativi alle imposte erariali;

·         credito d’imposta R&S di cui all’articolo 3, D.L. 145/2013;

·         credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;

·         credito d’imposta 4.0;

·         crediti d’imposta relativi a bonus edilizi;

·         altri crediti di natura agevolativa.

Il divieto riguarda le compensazioni tramite modello F24, quelle definite “orizzontali”, ovvero fra tributi e contributi di diversa specie (es. Ires e Iva). Nessun problema, per le “compensazioni verticali”, ovvero fra tributi e contributi della medesima specie per compensare i quali non occorre utilizzare il modello F24 (es. acconto Ires e saldo Ires).

Si precisa che per alcune tipologie di crediti da portare a compensazione il divieto in esame non sussiste :

·         Contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

·         Contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

·         Premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia i crediti erariali per i quali lo stesso divieto opererebbe, in questo caso, l’F24 presentato con crediti sia di un tipo sia dell’altro, sarà oggetto di scarto da parte di Entratel.

Coordinamento con il precedente divieto di compensazione

Si ricorda inoltre che è vietata la compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per importi pari o superiori a euro 1.500 per i quali sia scaduto il termine di pagamento. Tale divieto di compensazione non riguarda la parte eccedente il debito. A titolo esemplificativo qualora il debito iscritto a ruolo sia pari ad euro 3000 ed il credito euro 7.000, potrà essere compensata l’eccedenza ovvero euro 4.000.  In caso di indebita compensazione, a differenza della normativa che entra in vigore il 1 luglio 2024, il pagamento viene acquisito, ma si applica una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori fino a concorrenza dell’importo indebitamente compensato è prevista (art. 31 Dl 78/2010).

Alla spettabile Clientela, per la quale lo Studio ha delega per il pagamento dei mod F24 tramite Entratel si chiede di rendere comunicazione ogni qual volta vi siano situazioni di pendenze e debiti erariali come illustrate nella presente circolare, non essendo lo scrivente a conoscenza delle specifiche situazioni.

Allegato: dichiarazione

In data 11 giugno 2024, Federmeccanica, Assistal e le Associazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, hanno sottoscritto un verbale di incontro con il quale, hanno proceduto ad adeguare i minimi tabellari per livello, con decorrenza dal 1° giugno 2024, sulla base del valore percentuale dell’indica IPCA-NEI. (Ipca al netto degli energetici importati) ufficializzato dall’Istat e pari al 6,9%.

Pertanto, l’adeguamento dei minimi contrattuali previsto con decorrenza 1° giugno 2024,  sarà pari a €. 137,52 per il livello C3 (Ex. 5° livello) e riparametrato sugli altri livelli.

È possibile effettuare l’assorbimento degli importi corrisposti a titolo di “anticipazione su futuri rinnovi contrattuali”  degli aumenti previsti dal Ccnl e delle quote fisse dei contratti aziendali stipulati dopo il 1 gennaio 2017, oltre che dei superminimi individuali concessi dopo tale data, salvo che per questi non sia concordata una clausola di non assorbibilità.
Il verbale contiene, inoltre, i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

VERBALE FEDERMECCANICA

In data 22 marzo 2024 sono stati separatamente sottoscritti i rinnovi dei contratti Terziario commercio servizi da Confcommercio Imprese per l’Italia e da Confesercenti, con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs.

Il nuovi accordi contrattuali hanno validità dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2027 per la parte economica e dal 1 aprile 2024 per la parte normativa, ad eccezione delle diverse decorrenze avanti richiamate.

In sintesi le principali novità riguardano:

Sfera di applicazione

La sfera di applicazione del contratto collettivo viene ampliata e ricomprendere anche le seguenti attività:

  • Dark store (comparto “alimentare”);
  • Commercio di prodotti di parafarmacia nell’ambito della distribuzione organizzata (comparto “merci d’uso e prodotti industriali”);
  • Noleggio o vendita di audiovisivi e di prodotti software e hardware (limitato in precedenza ai soli prodotti audiovisivi) appartenenti al comparto “servizi alle imprese / organizzazioni, servizi di rete, servizi alla persona”;
  • Servizi generali amministrativi presso le università telematiche private (comparto “servizi alle imprese/organizzazioni, servizi alla persona”);
  • Centri di assistenza fiscale (comparto “servizi alle imprese / organizzazioni, servizi di rete, servizi alla persona”);
  • Servizi di marketing operativo.

 Congedi per le vittime di violenza di genere

Il diritto riconosciuto alle lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, di astenersi dal lavoro già previsto dall’art. 24 del D.lgs. 15/8/2015 n. 80, viene ora recepito dai rinnovi contrattuali ove all’art. 16 bis è previsto il congedo per donne vittime di violenza di genere che, se inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, beneficiano di un periodo massimo di 90 giorni lavorativi di astensione dal lavoro, anche frazionabili e prorogabili. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice percepisce un’indennità a carico dell’Inps, corrispondente all’ultima retribuzione e matura il diritto all’anzianità di servizio, ferie, 13ma e 14ma mensilità e TFR.

Inoltre la lavoratrice ha diritto:

  • alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con richiesta di ritorno al tempo pieno;
  • di richiedere la valutazione di un trasferimento di sede;
  • di essere esonerata da turni disagiati per un periodo di un anno dal termine del percorso di protezione.

Per usufruire del congedo la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo, nonché produrre la certificazione attestante l’inserimento nei percorsi in argomento.

 Enti Bilaterali Territoriali

Il nuovo art. 23, stabilisce che il contributo a carico di finanziamento degli enti bilaterali, in misura pari allo 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del dipendente, deve calcolarsi  su paga base e contingenza per quattordici mensilità .

Conseguentemente l’azienda che omette il versamento agli enti, dovrà corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione per quattordici mensilità.

 Contratto a tempo determinato

La disciplina del contratto a tempo determinato, che fino al nuovo accordo non prevedeva causali, ha interamente recepito, all’art. 71 bis, il disposto dell’art. 19 c.1 lett. a) d.lgs. 81/2015, riformulato dal Decreto lavoro n. 48 del 2023, individuando nuove causali per la stipulazione o il rinnovo, di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi.

E’ inoltre possibile ricorrere alla contrattazione di secondo livello per individuare ulteriori causali a livello territoriale e aziendale, incremento dell’orario di lavoro a tempo parziale o percorsi di stabilizzazione.

Relativamente all’utilizzo dei contratti a tempo determinato, fermo restando l’individuazione delle località a prevalente vocazione turistica con attività e relativi periodi, definite dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti, a livello territoriale, oltre alle causali, dovranno essere individuate anche le attività i relativi periodi che giustificano le assunzioni a tempo determinato legate alla stagionalità.

Le causali che legittimano il ricorso al contratto a termine, sono le seguenti:

  • in occasione dei periodi di saldi di vendite di fine stagione, in relazione alle regolamentazioni regionali;
  • per fiere, così come inserite nel calendario fieristico nazionale ed internazionale, compresi 7 giorni prima e 7 giorni dopo;
  • per festività natalizie, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 gennaio di ogni anno;
  • per festività pasquali, nel periodo compreso tra 15 giorni antecedenti e successivi la giornata di Pasqua;
  • per processi organizzativi e/o produttivi che abbiano finalità di riduzione dell’impatto ambientale, per lavoratori con specifiche professionalità da impiegarsi direttamente in tali processi;
  • per lavoratori del terziario avanzato, con mansioni di progettazione, realizzazione e assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, ovvero di sviluppo di metodologie e nuove competenze in ambito digitale;
  • per aperture di nuove unità produttive/operative e in caso di ristrutturazioni, nel periodo massimo di 24 mesi dal giorno di nuova apertura o di ristrutturazione;
  • per incremento temporaneo di progetti o incarichi di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi.

Clausola elastica

L’accordo in ottemperanza all’art. 6 del D.lgs.81/2015, la dizione “clausole flessibili ed elastiche” viene sostituita da “clausole elastiche”.

Da rilevare l’elevazione da euro 120 ad euro 155, con decorrenza 1/1/2025, dell’indennità annuale corrisposta in alternativa alle maggiorazioni del’1,50%, previste ai commi 8 e 10 dell’art. 95 del CCNL.

Classificazione del personale

Per tutti i livelli d’inquadramento sono stati rivisti alcuni profili ed inserito nuove mansioni, Da segnalare inoltre l’inserimento all’art. 115, di nuovi livelli di classificazione del personale per le aziende che svolgono attività professionali alle imprese e attività nell’Information and Communication Technology .

Congedo parentale

Ridotto a 5 giorni il termine preventivo per la richiesta di fruizione del congedo parentale che, precedentemente era fissato in 15 giorni, facendo ovviamente salvi casi di oggettiva impossibilità.

Viene poi interamente recepita la nuova disciplina in materia di maturazione di ferie e mensilità aggiuntive durante tali periodi di assenza.

 Fondo EST e FondoAster

A decorrere dal mese di aprile 2025, il contributo a carico azienda è incrementato di euro 3,00 mensili.

 Cassa Assistenza Sanitaria Quadri

A decorrere dal mese di gennaio 2025, il contributo Quas a carico azienda è incrementato di euro 20,00 annuali e di ulteriori euro 20,00 annuali dal 1 gennaio 2026.

 Aumenti contrattuali

Gli aumenti salariali, tenendo conto dell’anticipazione prevista dall’accordo 12/12/2022, decorrente dal 1/4/2023 prevedono i seguenti aumenti, scaglionati fino al 1/2/2027, con un incremento complessivo al IV livello pari a euro 240,00, da riparametrare sui diversi livelli.

 

Liv. 1.4.2023 1.4.2024 1.3.2025 1.11.2025 1.11.2026 1.2.2027 Totale
Quadro 52,09 121,54 52,09 60,77 60,77 69,44 416,67
I 46,92 109,48 46,92 54,74 54,74 62,55 375,34
II 40,59 94,70 40,59 47,35 47,35 54,11 324,67
III 34,69 80,94 34,69 40,47 40,47 46,25 277,50
IV 30,00 70,00 30,00 35,00 35,00 40,00 240,00
V 27,10 63,24 27,10 31,62 31,62 36,14 216,83
VI 24,33 56,78 24,33 28,39 28,39 32,45 194,66
VII 20,83 48,61 20,83 24,31 24,31 27,78 166,66
Operatori di vendita 1.4.2023 1.4.2024 1.3.2025 1.11.2025 1.11.2026 1.2.2027 Totale
I cat. 28,32 66,08 28,32 33,04 33,04 37,76 226,55
II cat. 23,78 55,48 23,78 27,74 27,74 31,70 190,20

 

In attesa della pubblicazione ufficiale, riportiamo di seguito i nuovi minimi da noi rideterminati:

 

Liv. al 31/3/2024 dal 1/4/24 dal 1/3/25 dal 1/11/25 dal 1/11/26 dal 1/2/27
Quadro 1.948,73 2.070,27 2.122,36 2.183,13 2.243,90 2.313,34
I 1.755,41 1.864,89 1.911,81 1.966,55 2.021,29 2.083,84
II 1.518,43 1.613,13 1.653,72 1.701,07 1.748,42 1.802,53
III 1.297,84 1.378,78 1.413,47 1.453,94 1.494,41 1.540,66
IV 1.122,46 1.192,46 1.222,46 1.257,46 1.292,46 1.332,46
V 1.014,11 1.077,35 1.104,45 1.136,07 1.167,69 1.203,83
VI 910,44 967,22 991,55 1.019,94 1.048,33 1.080,78
VII 784,63 833,24 854,07 878,38 902,69 930,47
Operatori di vendita al 31/3/24 dal 1/4/24 dal 1/3/25 dal 1/11/25 dal 1/11/26 dal 1/2/27
I cat. 1.059,56 1.125,64 1.153,96 1.187,00 1.220,04 1.257,80
II cat. 887,96 943,44 967,22 994,96 1.022,70 1.054,40

 

Una tantum contrattuale

A copertura del periodo di carenza contrattuale, compreso tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 marzo 2023, ed integrazione di quanto concordato in materia con il Protocollo Straordinario del 12.12.2022, le parti hanno previsto, esclusivamente a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, un importo aggiuntivo una tantum, pari a euro 350,00 sul IV livello, da corrispondersi in due tranche di pari importo al mese di luglio 2024 e luglio 2025 e da riparametrare come di seguito indicato, sugli altri livelli.

La una tantum, non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, ivi incluso il T.F.R.

Agli apprendisti in forza  sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui al C.C.N.L. 30.7.2019 con le medesime decorrenze.

L’importo forfettario di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part-time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali, vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati .

 

Liv. 1.7.2024 1.7.2025
Quadro 303,81 303,81
I 273,67 273,67
II 236,73 236,73
III 202,34 202,34
IV 175,00 175,00
V 158,11 158,11
VI 141,95 141,95
VII 121,53 121,53
Operatori di vendita
I categoria 165,20 165,20
Il categoria 138,69 138,69

Le quote sopra indicate sono da intendersi riferite a 15 quote mensili complessive, spettanti per il periodo di anzianità aziendale ricompresa nel periodo di carenza sopra indicato

In materia di assorbimenti retributivi, l’art. 216 richiama l’impossibilità di assorbire, a fronte di aumenti tabellari, eventuali superminimi riconosciuti per meriti o con riferimento ad attitudini precisando la possibilità di assorbimento solo per i superminimi previsti da accordi sindacali o importi corrisposti a titolo di anticipazione su futuri aumenti derivanti da rinnovi contrattuali erogati dal 1 gennaio 2022.

Lavoro agile

Le Parti hanno recepito nel nuovo accordo, il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021, condividendone il contenuto.

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

 

Richiamando la nostra pubblicazione in pillole d’informazione” del 26/4/2023, ricordiamo le principali componentistiche economiche, previste a favore dei Dirigenti di aziende commerciali dal rinnovo del CCNL del 12 aprile 2023.

Fermo restando l’importo di €. 2.000, corrisposto nell’anno 2023 a titolo di arretrati retributivi, nonché l’aumento retributivo di €. 150,00 decorrente dal dicembre 2023;, per l’anno 2024 sono previsti i seguenti aumenti a decorrere:

  • dal 1 luglio 2024 i dirigenti di nuova nomina o di nuova assunzione percepiranno una retribuzione mensile minima pari ad €. 4.190,00 (pari a €. 58.660,00 annuali);
  • dal 1 luglio 2025 i dirigenti di nuova nomina o di nuova assunzione percepiranno una retribuzione mensile minima pari ad €. 4.340,00 (pari a €. 60.760,00 annuali).

Per i dirigenti in forza, l’incremento mensile della retribuzione di fatto potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da somme concesse dalle aziende, in acconto o anticipazione su futuri aumenti retributivi contrattuali.

L’accordo di rinnovo a reso obbligatorio a titolo sperimentale, per le sole annualità 2024 e 2025, il conferimento, da parte del datore di lavoro, di un contributo welfare destinato alla Piattaforma welfare CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario), pari a €. 1.000,00 annuali, spendibili in beni e servizi di welfare, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e dal 1 gennaio 2025.

A tale titolo si invitano i datori di lavoro interessati ad attivare la piattaforma tramite il sito: www.cfmt.it avendo cura, di scaricare (ed inviare per le Aziende Clienti del nostro Studio) il file del flusso “payroll”, relativo ai consumi effettuati dal dirigente.  I benefici in questione si aggiungono a quelli eventualmente già presenti in azienda.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche se seguita da accordo transattivo o da conciliazione, fatta eccezione per le ipotesi di cessazione per giusta causa, di licenziamento per ragioni disciplinari, di dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, il datore di lavoro corrisponderà al CFTM (Centro di Formazione Management del Terziario), un contributo pari ad €. 2.500,00 per l’attivazione di procedura di outplacement o per l’accesso a programmi di politiche attive finalizzate alla ricollocazione dei dirigenti.

L’accordo di rinnovo prevede inoltre:

  • l’incremento del contributo integrativo al Fondo di Previdenza Complementare Mario Negri dovuto dai datori di lavoro, aumentandolo dal 1 gennaio 2024 al 2,43%, e dal 1 gennaio 2025 al 2,47%;
  • l’incremento del contributo per il finanziamento dei programmi di formazione e aggiornamento, da versarsi al Fondo Mario Negri, per le sole annualità 2024 e 2025, di €. 50,00, di cui €. 25,00 a carico azienda e €. 25,00 a carico dirigenti, determinando di conseguenza un contributo di €. 315,00 a carico azienda e €. 155,00 a carico dirigente.

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

 

Il datore di lavoro che si sia avvalso, nel corso dell’anno 2023, di prestazioni di lavoro definito o considerato usurante, deve effettuare una comunicazione annuale obbligatoria all’Ispettorato territoriale del lavoro e all’istituto previdenziale interessato entro il 31 marzo 2024. (termine posticipato al 2 aprile, poiché il 31 marzo è domenica ed il 1° aprile festivo).

 Tale comunicazione consente di monitorare le richieste di pensionamento anticipato per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (art. 6, D.M. 20 settembre 2011).

Per prestazioni di lavoro definito o considerato usurante si intendono le seguenti tipologie di lavoro:

  1. lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. e del Dm 19/5/1999 (lavoro sottosuolo; nelle cave; lavori ad alte temperature; lavori in spazi ristretti, cassoni in aria compressa ecc.)
  2. lavoratori notturni, come definiti dal D.Lgs.n.66/2003, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno e precisamente:
  • lavoratori a turni di qualsiasi settore di attività che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra le 00,00 e le 5,00) per almeno sei ore per un numero minimo di 78 o 64 giorni lavorativi all’anno a secondo della quota raggiunta ai fini pensionistici.
  • al di fuori dei casi indicati, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

Tuttavia, sempre secondo i chiarimenti ministeriali, in entrambe le ipotesi anzidette, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell’anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale (e, si ritiene, anche in caso di part-time misti e lavoratori a chiamata), devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto.

  1. lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”, alle dipendenze di imprese per le quali operano le specifiche voci di tariffa INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco allegato al D.Lgs. n. 67/2011, che applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c., ossia tenuti al vincolo dell’osservanza, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, quali:
  • Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
  • Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e Termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc
  • Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
  • Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
  • Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento Elettrodomestici
  • Altri strumenti ed apparecchi
  • Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
  • Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 a 1.500 euro.

  1. conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto. Il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente.

 Nel caso in cui sia impegnato un lavoratore in somministrazione, l’onere della comunicazione grava sull’impresa utilizzatrice e non sull’agenzia di somministrazione.

La mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

 

Come da nota informativa Fondazione Enasarco del 2 febbraio u.s., per l’anno 2024 i minimali contributivi e massimali provvigionali sono stati rivalutati come segue:

 

Agente plurimandatario

Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 29.818 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 5.069,06 euro).

Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 502 euro (125,50 euro a trimestre).

 

Agente monomandatario

Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 44.727 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 7.603,59 euro).

Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 1.002 euro (250,50 euro a trimestre).

 

I versamenti previdenziali Enasarco prevedono un valore minimo ed un tetto massimo annuale, definiti rispettivamente minimale contributivo e massimale provvigionale.  Si ricorda che il minimale è dovuto solamente se l’agente, nel corso dell’anno, ha maturato delle provvigioni. Se il rapporto di agenzia è rimasto totalmente improduttivo il minimale non è dovuto.

Questi importi vengono rivalutati annualmente tenendo conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

Contattateci per qualsiasi necessità di chiarimento.