Il 1° aprile 2024 è entrato in vigore il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore Tessile Abbigliamento Moda, con validità fino al 31 marzo 2027. Questo accordo, siglato l’11 novembre 2024 tra Sistema Moda Italia (SMI) e le organizzazioni sindacali Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL, introduce significative novità sia in ambito economico che normativo.
Principali novità del rinnovo contrattuale:
PARTE ECONOMICA
Aumenti retributivi: E’ previsto un incremento complessivo dell’ERN, suddiviso in tre tranche: 1° dicembre 2024 – 1° gennaio 2026 – 1° gennaio 2027.
livello | ERN fino a novembre 2024 | ERN da dicembre 2024 | ERN da gennaio 2026 | ERN da gennaio 2027 |
8 | 2.264,68 | 2.385,33 | 2.457,72 | 2.518,68 |
7 | 2.136,10 | 2.250,10 | 2.318,50 | 2.376,10 |
6 | 2.005,13 | 2.111,53 | 2.175,37 | 2.229,13 |
5 | 1.878,36 | 1.978,11 | 2.037,96 | 2.088,36 |
4 | 1.786,95 | 1.881,95 | 1.938,95 | 1.986,95 |
3bis | 1.745,98 | 1.839,08 | 1.894,94 | 1.941,98 |
3 | 1.707,25 | 1.798,45 | 1.853,17 | 1.899,25 |
1.657,81 | 1.746,16 | 1.799,17 | 1.843,81 | |
2 | 1.621,70 | 1.708,15 | 1.760,02 | 1.803,70 |
1 | 1.289,04 | 1.379,36 | 1.469,68 | 1.560,00 |
1°CAT.VIAGGIATORI | 1.932,91 | 2..039,31 | 2.103,10 | 2..156,91 |
2°CAT.VIAGGIATORI | 1.823,07 | 1.922,82 | 1.982,60 | 2.33,07 |
Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.): erogato in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese che non applicano né la contrattazione di secondo livello né adeguati trattamenti retributivi individuali aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione stessa, è elevato da €. 300 a €. 350 lordi annui dal 1° gennaio 2025, con corresponsione da gennaio 2026.
Welfare aziendale: Introduzione di un pacchetto welfare (ai sensi dell’art. 51 commi 2 e 3 del TUIR) di 600 euro complessivi, distribuiti in tre tranche annuali da 200 euro ciascuna, erogate entro il 31 dicembre di ogni anno dal 2024 al 2026.
Detti valori sono definiti in misura uguale per tutti i lavoratori e riproporzionati ai mesi di lavoro nell’anno 1/1 – 31/12 (considerando come mese intero la frazione pari o superiori a 15 giorni).
Sono omnicomprensivi di incidenze su istituti contrattuale ed esclusi dalla base di calcolo del TFR ed utilizzabili dai lavoratori entro i 12 mesi successivi.
Hanno diritto a ricevere il welfare, i lavoratori a tempo indeterminato e determinato con durata di almeno 6 mesi, in forza alla data di messa a disposizione. Per i lavoratori part time gli importi saranno riproporzionati all’orario di lavoro effettuato.
Non hanno diritto a tali importi i lavoratori in aspettativa non retribuita.
Assistenza sanitaria integrativa: Aumento del contributo obbligatorio aziendale per Sanimoda da 15,00 a 18,00 euro mensili a partire da gennaio 2025 e di €. 2,00 all’assicurazione per la non autosufficienza (LTC)..
Per il fronte bilateralità, le Parti hanno concordato la costituzione di un nuovo ente bilaterale denominato Ente Bilaterale Moda (E.B.M.), finanziato sia dalle aziende che dai dipendenti, tramite il pagamento di un contributo annuale di 6,00 euro per lavoratore (di cui € 1,00 a carico lavoratore).
Previdenza complementare: Incremento del contributo aziendale per Previmoda dal 2% al 2,3% dal luglio 2026.
La quota destinata alla “premorienza” passerà invece dallo 0,20% allo 0,24% a partire dal 1° aprile 2025.
PARTE NORMATIVA
Unificazione disciplina contrattuale: Dal 1° gennaio 2025 i capitoli II (Disposizioni per gli operai), III (Disposizioni per le qualifiche speciali o intermedie) e IV (Disposizioni per gli impiegati) del Ccnl 31 gennaio 2022 sono integralmente abrogati; pertanto le differenti discipline speciali contenute in detti capitoli, per le diverse categorie giuridiche, saranno integralmente sostituite da un’unica disciplina generale applicabile a tutti i lavoratori, fatte salve specifiche eccezioni.
Malattia e infortunio non sul lavoro
Il periodo di comporto è elevato di 15 mesi (pari a 456 giorni di calendario) per lavoratori con patologie degenerative che richiedono terapie salvavita e/o comportanti un’invalidità superiore a due terzi nonché ai lavoratori disabili ai sensi della L.68/1999.
L’aspettativa non retribuita in caso di superamento del periodo di comporto è elevata da 4 a 8 mesi.
Dal 1° gennaio 2025 al lavoratore, senza distinzione di categoria legale, sarà corrisposto il seguente trattamento economico:
Dal 1° al 3° giorno di malattia:
- Per tutti gli eventi di malattia con prognosi superiore a 5 giorni: 100% della retribuzione normale.
- Per gli eventi con prognosi breve (inferiore o uguale a 5 giorni) sono riconosciute le seguenti aliquote della retribuzione normale:
- 100% per il primo evento nell’anno (1° gennaio-31 dicembre);
- 66% per il 2° e 3° evento nell’anno;
- 50% dal 4° evento nell’anno.
Non saranno considerate tra gli eventi di malattia breve (e quindi saranno retribuite al 100%) le seguenti tipologie:
- le malattie oncologiche e/o degenerative che richiedono terapie salvavita debitamente certificate;
- sindromi invalidanti attinenti al ciclo mestruale, debitamente certificate dal medico.
Dal 4° giorno di malattia:
- operai: 100% della retribuzione netta normale fino al 180° giorno di malattia; in aggiunta è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione normale per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto;
- intermedi e impiegati: 100% della retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia e 50% della retribuzione per i successivi mesi fino al termine del periodo di conservazione del posto.
Agli apprendisti verranno corrisposti i medesimi trattamenti nella stessa misura di quelli sostenuti per i lavoratori non apprendisti.
Preavviso
Dal 1° gennaio 2025 il periodo di preavviso per tutti i lavoratori sarà il seguente:
Anzianità di servizio | 8° e 7° | 6° e 5° | 4° e 3° | 2° |
Fino a 5 anni | 2 mesi | 1,5 mesi | 3 settimane | 2 settimane |
Da 5 a 10 anni | 3 mesi | 2 mesi | 1 mese | 3 settimane |
Oltre 10 anni | 4 mesi | 3 mesi | 1,5 mesi | 1 mese |
Per i lavoratori inquadrati al 1° livello il preavviso è di 1 settimana.
RLS (rappresentanti per la sicurezza)
I permessi retribuiti per ogni Rls sono così ridefiniti:
- 24 ore per le imprese fino a 5 lavoratori;
- 48 ore per le imprese da 6 a 15 lavoratori;
- 72 ore per le imprese oltre 15 lavoratori.
Lavoratori diversamente abili
I permessi previsti dall’art. 33 L. 104/1992, nel limite del monte ore mensile, sono frazionabili e fruibili per gruppi di 4 ore giornaliere (riproporzionabili per i contratti part time orizzontali) per un periodo complessivo non inferiore ad una giornata lavorativa nel mese.
Congedi parentali
Il preavviso per la fruizione dei congedi parentali è stabilito ni seguenti giorni:
– 2 (congedi giornalieri o orari);
– 5 (congedi da 2 a 14 giorni di calendario);
– 15 (congedi superiori a 14 giorni di calendario).
Viene meno la norma per cui i congedi parentali non sono utili ai fini della maturazione degli istituti legali e contrattuali.
Malattia figli
Ai genitori, in alternativa tra loro, vengono riconosciuti 10 giorni annui di permesso non retribuito per le malattie dei figli tra i 3 e gli 8 anni debitamente certificate. In caso di genitore unico, l’utilizzo è esteso a 12 anni.
Lutto
Il permesso retribuito di 3 giorni in un anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado nonché del convivente, sono estesi nei casi di decesso o grave infermità dei figli e nel caso di decesso dei genitori del coniuge, del partner dell’unione civile e del convivente di fatto.
Violenza di genere
L’accordo recepisce la normativa in tema di congedi per le donne vittime di violenza di genere (d.lgs 80/2015).
Prevista la possibilità di prolungare detto congedo di un ulteriore mese, con retribuzione a carico dell’azienda, in caso di necessità di prolungamento del percorso, debitamente certificato.
Fecondazione assistita
Le lavoratrici che intraprendono, anche all’estero, terapie di fecondazione assistita, documentata da strutture sanitarie competenti, potranno richiedere un periodo di aspettativa della durata massima di 1 mese, fruibile anche a giorni (21 giorni lavorativi complessivi nell’arco di un anno, 24 giorni per i turnisti 6×6).
Donatori di midollo osseo
Ai lavoratori donatori di midollo osseo sarà applicato quanto previsto dalla L. 52/2001.
Formazione continua
Per la formazione continua sono riconosciute ad ogni lavoratore (in aggiunta agli obblighi di legge) almeno 8 ore di formazione nell’anno 2025 e almeno 8 ore di formazione nell’anno 2026, fruibili anche nell’ambito di un unico programma biennale di 16 ore complessive, di norma da svolgersi durante l’orario di lavoro.
Studenti universitari
Agli studenti universitari, iscritti a corsi di laurea triennale o magistrale in università statali o paritarie, non fuori corso, saranno riconosciuti:
- permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove di esame e per i 2 giorni lavorativi precedenti. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico;
- 48 ore annue pro-capite per la preparazione degli esami.
Riduzione orario
Viene eliminata la disposizione che prevedeva la non maturazione della riduzione di orario nei periodi di assenza per maternità e servizio militare.
Banca ore
Le ore di lavoro straordinario che possono confluire nella banca individuale delle ore sono elevate da 32 a 40 ore annue.
Interruzioni del lavoro
Per le ore perdute, per le quali i lavoratori non vengono trattenuti in azienda e qualora la direzione aziendale non disponga il recupero, per la prima giornata di sospensione sarà corrisposto il 100% della retribuzione.
La disciplina delle interruzioni viene applicata a tutti i lavoratori.
Ferie solidali
Con l’accordo sono state definite le linee guida della “Banca delle ore solidali” che potranno essere adottate con accordo o regolamento aziendale.
Assemblee
Prevista la possibilità di convocare le assemblee durante l’orario di lavoro, nell’ambito delle previste 10 ore retribuite, anche disgiuntamente da Filctem, Femca e Uiltec, per un massimo di 1 ora all’anno per ognuna delle 3 Organizzazioni.
Contratto a tempo determinato
Le causali per rinnovare un contratto a termine oltre i 12 mesi e fino ad un massimo di 24 mesi, occorre una delle seguenti causali:
- attività connesse alla preparazione di campionari e alla campagna vendite (es.: promozione in showroom/ fiere/ negozi/ temporary store/ spacci aziendali, …);
- sviluppo straordinario delle attività di impresa, legate a ricerca, progettazione, avvio e/o sviluppo di nuove attività/linee di prodotto/sedi/filiali/uffici/punti vendita, processi di reinternalizzazione o reshoring;
- sperimentazioni tecniche, produttive, organizzative aventi carattere di temporaneità;
- esecuzione di particolari lavori a carattere temporaneo che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
- investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di implementare la gestione sostenibile delle attività di impresa (ad es. salute e sicurezza, ambiente, responsabilità sociale);
- interventi di manutenzione straordinaria degli impianti o finalizzati alla introduzione di nuove apparecchiature nell’ambito della digitalizzazione, della automazione, della riconversione ambientale/energetica, della sicurezza.
Il limite percentuale di assumibilità (precedentemente fissato al 32% a titolo sperimentale e transitorio) torna al 30% dei lavoratori a tempo indeterminato.
Lavoro agile
Viene recepito il Protocollo sul lavoro agile del 7 dicembre 2021.
Contratto di somministrazione
La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato torna al 10% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Contratto a tempo parziale
Per i lavoratori genitori di figli fino a 3 anni di vita, il limite di accoglimento delle richieste di passaggio temporaneo da tempo pieno a tempo parziale (complessivamente fissato all’8%) viene fissato fino al limite di un ulteriore 4%.
Le clausole elastiche (che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione e/o la variazione in aumento della stessa) potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di 3 giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria pari a:
- 15% nei casi di variazione della collocazione temporale della prestazione;
- 24% nei casi di variazione in aumento della prestazione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.