La legge 4/7/2024 n. 95 (conversione del cd: Decreto Coesione) è intervenuta definendo misure urgenti per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno, prevedendo sgravi contributivi importanti ai datori di lavoro che effettuano assunzioni a tempo indeterminato, a partire da settembre 2024 e fino a dicembre 2025.

 Bonus Giovani

Art. 22 – E’ previsto l’esonero contributivo per 24 mesi in misura pari al 100% e nel limite di 500 euro mensili ( ovvero 650 euro mensili per la zona ZES) a favore dei datori lavoro che assumono, nel periodo compreso tra il 1 settembre 2024 e al 31 dicembre 2025, a tempo indeterminato anche parziale e/o trasformano contratti da tempo determinato a tempo indeterminato,  lavoratori in possesso dei requisiti di seguito evidenziati:

  • non devono aver compiuto 35 anni di età (ossia, il contratto deve iniziare entro i 34 anni e 364 giorni);
  • non sono stati mai occupati a tempo indeterminato nella loro carriera lavorativa. Sono esclusi dall’agevolazione i dirigenti, i lavoratori domestici, i lavoratori intermittenti e i rapporti di apprendistato non giunti al termine del periodo formativo.

Bonus Donne

Art. 23 – E’ previsto l’esonero dal versamento dei contributi,  per un massimo di 24 mesi ed in misura pari al 100%, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile, ai datori di lavoro  che ne periodo dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono donne, cd: svantaggiate, appartenenti alle categorie di seguito evidenziate:

  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nei settori caratterizzati da un tasso di disparità di genere superiore per almeno il 25 per cento la disparità media,
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

In base al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017 e alla circolare del Ministero del lavoro n. 34 del 25 luglio 2013, deve essere qualificata «priva di impiego regolarmente retribuito» la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):

  • non abbia svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi;
  • ovvero non abbia svolto attività lavorativa autonoma dalla quale derivi un reddito annuo pari o superiore a 8.500 euro per un’attività di collaborazione coordinata e continuativa o a 5.500 euro annui per un’attività di lavoro autonomo.

L’esonero è però condizionato dall’incremento occupazionale netto tra il numero di lavoratori occupati in ciascun mese e la media dei 12 mesi precedenti.

Per entrambi le predette agevolazioni, restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del d.lgs.vo 14/9/2015 n. 150.

Inoltre per usufruire del beneficio, il Datore di lavoro non deve aver proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali o collettivi , per giustificato motivo oggettivo , nella medesima unità produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in questione o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Bonus “ZES”

Art. 24 -Ai datori di lavoro privati, con un organico fino a 10 dipendenti che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumeranno a tempo indeterminato, in una sede o unità produttiva ubicata nella “ZES” Unica, lavoratori che, alla data di assunzione, abbiano compiuto 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi, è riconosciuto un esonero contributivo, per un periodo massimo di 24 mesi, pari al 100 per cento dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

Il calcolo dei 10 dipendenti in forza deve essere soddisfatto al momento dell’assunzione e comprende tutti i lavoratori subordinati di qualunque qualifica, ivi compresi i dirigenti ed i lavoranti a domicilio. Il lavoratore assente va escluso dal computo soltanto se, in sua sostituzione, è stato assunto, anche a termine, un altro lavoratore che, ovviamente, in tal caso, va calcolato. I dipendenti a tempo parziale vanno computati in proporzione all’orario svolto, mentre quelli intermittenti vengono computati nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. I lavoratori con contratto a tempo determinato vanno calcolati in base alla percentuale di attività svolta.

Non rientrano nel computo, gli apprendisti (art. 47, comma 3 del D.L.vo n. 81/22015), i lavoratori somministrati ed i lavoratori domestici.

Si ricorda che l’operatività dei predetti esoneri,  è subordinata all’autorizzazione dell’Unione Europea e alle successive istruzioni dell’INPS pertanto, in attesa dei medesimi, in caso assunzione di giovani o donne, si renderà opportuno valutare l’applicazione dell’esonero under 30 (50% cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 250 euro su base mensile, per un massimo di 36 mesi  o per le donne applicare le agevolazioni contributive già operative (50% dei contributi a carico dei datori di lavoro, senza massimale annuo).

Tabella riepilogativa

Esonero Target Periodo validità Esonero Limite esonero
Bonus under 35 Assunzioni a tempo indeterminato / trasformazione tempo indeterminato giovani under 35 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 100% dei contributi previdenziali c/ditta €. 500 mese / € 650 per ZES
Bonus donne Datori di lavoro privati che assumono donne svantaggiate 1° settembre  2024 – 31 dicembre 2025 100% dei contributi previdenziali c/ditta €. 650 mese
Bonus ZES Datori di lavoro privati  che occupano fino a 10 dipendenti e che assumono, nella Zes Unica, over 35 disoccupati 1° settembre  2024 – 31 dicembre 2025 100% dei contributi previdenziali c/ditta €. 800 mese

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento ulteriore.

Dal 1° luglio 2024 sono in vigore nuove regole per la compensazione in modello F24 relativamente:

·         all’obbligo di utilizzare le procedure telematiche dell’Agenzia delle Entrate anche per la compensazione di contributi previdenziali e assicurativi;

·         divieto di compensazione orizzontale per i debiti iscritti a ruolo superiori ad Euro 100.000;

·         divieto di compensazione orizzontale dei crediti per detrazioni edilizie e per i crediti scaturenti dal c.d. “sconto in fattura” o dalla cessione delle detrazioni edilizie opera l’art. 121 co. 3-bis del DL 34/2020 introdotto dall’art. 4 co. 1 del DL 29.3.2024 n. 39 in presenza di ruoli nel complesso superiori a 10.000 euro, in tal caso sino a concorrenza del ruolo stesso.

Tali disposizioni  introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213/2023) e dal decreto Agevolazioni (articolo 4, commi 2 e 3, del Dl n. 39/2024), sono state oggetto della recente circolare Agenzia delle Entrate 28 giugno 2024 n. 16/E.

E’ bene precisare che fino al 30 giugno 2024 le deleghe di pagamento F24 contenenti crediti da compensare con i debiti sono state presentate o trasmesse:

·         esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, nel caso di F24 a saldo zero;

·         mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (banche, poste, ecc.), nel caso in cui il saldo abbia prodotto un F24 a saldo positivo.

A partire dal 1° luglio 2024, invece, tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, devono essere trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Dal 1° luglio 2024, la le compensazioni con F24 sono vietate per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione

I debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro sono:

·         gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione;

·         gli importi concernenti le imposte erariali e i relativi accessori;

·         importi relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi comprese le somme oggetto degli atti di recupero.

A titolo esemplificativo, indichiamo:

·         Iva;

·         imposte dirette;

·         l’imposta di registro e le altre imposte indirette;

·         le somme recuperate a fronte dell’utilizzo in compensazione, in tutto o in parte, dei crediti non spettanti o inesistenti risultanti dagli atti di cui all’art. 1 co. 421 – 423 della L. 311/2004 (emessi prima del 30.4.2024) e da quelli di cui all’art. 38-bis del DPR 600/73 (emessi a partire da tale data);

·         le somme accessorie alle precedenti, quali sanzioni e gli interessi con esclusione di quelli di mora e gli oneri di riscossione.

Tali importi contribuiscono al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro a condizione che per gli stessi sia scaduto il termine di pagamento del debito, non siano in essere provvedimenti di sospensione e non siano in essere piani di rateazione.

 Crediti per i quali opera l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione

E’ possibile effettuare la compensazione, a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, oppure per effetto della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati o della concessione di un piano di rateazione per il quale non sia intervenuta la decadenza ovvero del pagamento  delle somme dovute almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia.

A titolo esemplificativo, i crediti oggetto del potenziale inutilizzo sono:

·         crediti relativi alle imposte erariali;

·         credito d’imposta R&S di cui all’articolo 3, D.L. 145/2013;

·         credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;

·         credito d’imposta 4.0;

·         crediti d’imposta relativi a bonus edilizi;

·         altri crediti di natura agevolativa.

Il divieto riguarda le compensazioni tramite modello F24, quelle definite “orizzontali”, ovvero fra tributi e contributi di diversa specie (es. Ires e Iva). Nessun problema, per le “compensazioni verticali”, ovvero fra tributi e contributi della medesima specie per compensare i quali non occorre utilizzare il modello F24 (es. acconto Ires e saldo Ires).

Si precisa che per alcune tipologie di crediti da portare a compensazione il divieto in esame non sussiste :

·         Contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

·         Contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

·         Premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia i crediti erariali per i quali lo stesso divieto opererebbe, in questo caso, l’F24 presentato con crediti sia di un tipo sia dell’altro, sarà oggetto di scarto da parte di Entratel.

Coordinamento con il precedente divieto di compensazione

Si ricorda inoltre che è vietata la compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per importi pari o superiori a euro 1.500 per i quali sia scaduto il termine di pagamento. Tale divieto di compensazione non riguarda la parte eccedente il debito. A titolo esemplificativo qualora il debito iscritto a ruolo sia pari ad euro 3000 ed il credito euro 7.000, potrà essere compensata l’eccedenza ovvero euro 4.000.  In caso di indebita compensazione, a differenza della normativa che entra in vigore il 1 luglio 2024, il pagamento viene acquisito, ma si applica una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori fino a concorrenza dell’importo indebitamente compensato è prevista (art. 31 Dl 78/2010).

Alla spettabile Clientela, per la quale lo Studio ha delega per il pagamento dei mod F24 tramite Entratel si chiede di rendere comunicazione ogni qual volta vi siano situazioni di pendenze e debiti erariali come illustrate nella presente circolare, non essendo lo scrivente a conoscenza delle specifiche situazioni.

Allegato: dichiarazione

In data 11 giugno 2024, Federmeccanica, Assistal e le Associazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, hanno sottoscritto un verbale di incontro con il quale, hanno proceduto ad adeguare i minimi tabellari per livello, con decorrenza dal 1° giugno 2024, sulla base del valore percentuale dell’indica IPCA-NEI. (Ipca al netto degli energetici importati) ufficializzato dall’Istat e pari al 6,9%.

Pertanto, l’adeguamento dei minimi contrattuali previsto con decorrenza 1° giugno 2024,  sarà pari a €. 137,52 per il livello C3 (Ex. 5° livello) e riparametrato sugli altri livelli.

È possibile effettuare l’assorbimento degli importi corrisposti a titolo di “anticipazione su futuri rinnovi contrattuali”  degli aumenti previsti dal Ccnl e delle quote fisse dei contratti aziendali stipulati dopo il 1 gennaio 2017, oltre che dei superminimi individuali concessi dopo tale data, salvo che per questi non sia concordata una clausola di non assorbibilità.
Il verbale contiene, inoltre, i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

VERBALE FEDERMECCANICA

In data 22 marzo 2024 sono stati separatamente sottoscritti i rinnovi dei contratti Terziario commercio servizi da Confcommercio Imprese per l’Italia e da Confesercenti, con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs.

Il nuovi accordi contrattuali hanno validità dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2027 per la parte economica e dal 1 aprile 2024 per la parte normativa, ad eccezione delle diverse decorrenze avanti richiamate.

In sintesi le principali novità riguardano:

Sfera di applicazione

La sfera di applicazione del contratto collettivo viene ampliata e ricomprendere anche le seguenti attività:

  • Dark store (comparto “alimentare”);
  • Commercio di prodotti di parafarmacia nell’ambito della distribuzione organizzata (comparto “merci d’uso e prodotti industriali”);
  • Noleggio o vendita di audiovisivi e di prodotti software e hardware (limitato in precedenza ai soli prodotti audiovisivi) appartenenti al comparto “servizi alle imprese / organizzazioni, servizi di rete, servizi alla persona”;
  • Servizi generali amministrativi presso le università telematiche private (comparto “servizi alle imprese/organizzazioni, servizi alla persona”);
  • Centri di assistenza fiscale (comparto “servizi alle imprese / organizzazioni, servizi di rete, servizi alla persona”);
  • Servizi di marketing operativo.

 Congedi per le vittime di violenza di genere

Il diritto riconosciuto alle lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, di astenersi dal lavoro già previsto dall’art. 24 del D.lgs. 15/8/2015 n. 80, viene ora recepito dai rinnovi contrattuali ove all’art. 16 bis è previsto il congedo per donne vittime di violenza di genere che, se inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, beneficiano di un periodo massimo di 90 giorni lavorativi di astensione dal lavoro, anche frazionabili e prorogabili. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice percepisce un’indennità a carico dell’Inps, corrispondente all’ultima retribuzione e matura il diritto all’anzianità di servizio, ferie, 13ma e 14ma mensilità e TFR.

Inoltre la lavoratrice ha diritto:

  • alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con richiesta di ritorno al tempo pieno;
  • di richiedere la valutazione di un trasferimento di sede;
  • di essere esonerata da turni disagiati per un periodo di un anno dal termine del percorso di protezione.

Per usufruire del congedo la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo, nonché produrre la certificazione attestante l’inserimento nei percorsi in argomento.

 Enti Bilaterali Territoriali

Il nuovo art. 23, stabilisce che il contributo a carico di finanziamento degli enti bilaterali, in misura pari allo 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del dipendente, deve calcolarsi  su paga base e contingenza per quattordici mensilità .

Conseguentemente l’azienda che omette il versamento agli enti, dovrà corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione per quattordici mensilità.

 Contratto a tempo determinato

La disciplina del contratto a tempo determinato, che fino al nuovo accordo non prevedeva causali, ha interamente recepito, all’art. 71 bis, il disposto dell’art. 19 c.1 lett. a) d.lgs. 81/2015, riformulato dal Decreto lavoro n. 48 del 2023, individuando nuove causali per la stipulazione o il rinnovo, di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi.

E’ inoltre possibile ricorrere alla contrattazione di secondo livello per individuare ulteriori causali a livello territoriale e aziendale, incremento dell’orario di lavoro a tempo parziale o percorsi di stabilizzazione.

Relativamente all’utilizzo dei contratti a tempo determinato, fermo restando l’individuazione delle località a prevalente vocazione turistica con attività e relativi periodi, definite dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti, a livello territoriale, oltre alle causali, dovranno essere individuate anche le attività i relativi periodi che giustificano le assunzioni a tempo determinato legate alla stagionalità.

Le causali che legittimano il ricorso al contratto a termine, sono le seguenti:

  • in occasione dei periodi di saldi di vendite di fine stagione, in relazione alle regolamentazioni regionali;
  • per fiere, così come inserite nel calendario fieristico nazionale ed internazionale, compresi 7 giorni prima e 7 giorni dopo;
  • per festività natalizie, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 gennaio di ogni anno;
  • per festività pasquali, nel periodo compreso tra 15 giorni antecedenti e successivi la giornata di Pasqua;
  • per processi organizzativi e/o produttivi che abbiano finalità di riduzione dell’impatto ambientale, per lavoratori con specifiche professionalità da impiegarsi direttamente in tali processi;
  • per lavoratori del terziario avanzato, con mansioni di progettazione, realizzazione e assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, ovvero di sviluppo di metodologie e nuove competenze in ambito digitale;
  • per aperture di nuove unità produttive/operative e in caso di ristrutturazioni, nel periodo massimo di 24 mesi dal giorno di nuova apertura o di ristrutturazione;
  • per incremento temporaneo di progetti o incarichi di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi.

Clausola elastica

L’accordo in ottemperanza all’art. 6 del D.lgs.81/2015, la dizione “clausole flessibili ed elastiche” viene sostituita da “clausole elastiche”.

Da rilevare l’elevazione da euro 120 ad euro 155, con decorrenza 1/1/2025, dell’indennità annuale corrisposta in alternativa alle maggiorazioni del’1,50%, previste ai commi 8 e 10 dell’art. 95 del CCNL.

Classificazione del personale

Per tutti i livelli d’inquadramento sono stati rivisti alcuni profili ed inserito nuove mansioni, Da segnalare inoltre l’inserimento all’art. 115, di nuovi livelli di classificazione del personale per le aziende che svolgono attività professionali alle imprese e attività nell’Information and Communication Technology .

Congedo parentale

Ridotto a 5 giorni il termine preventivo per la richiesta di fruizione del congedo parentale che, precedentemente era fissato in 15 giorni, facendo ovviamente salvi casi di oggettiva impossibilità.

Viene poi interamente recepita la nuova disciplina in materia di maturazione di ferie e mensilità aggiuntive durante tali periodi di assenza.

 Fondo EST e FondoAster

A decorrere dal mese di aprile 2025, il contributo a carico azienda è incrementato di euro 3,00 mensili.

 Cassa Assistenza Sanitaria Quadri

A decorrere dal mese di gennaio 2025, il contributo Quas a carico azienda è incrementato di euro 20,00 annuali e di ulteriori euro 20,00 annuali dal 1 gennaio 2026.

 Aumenti contrattuali

Gli aumenti salariali, tenendo conto dell’anticipazione prevista dall’accordo 12/12/2022, decorrente dal 1/4/2023 prevedono i seguenti aumenti, scaglionati fino al 1/2/2027, con un incremento complessivo al IV livello pari a euro 240,00, da riparametrare sui diversi livelli.

 

Liv. 1.4.2023 1.4.2024 1.3.2025 1.11.2025 1.11.2026 1.2.2027 Totale
Quadro 52,09 121,54 52,09 60,77 60,77 69,44 416,67
I 46,92 109,48 46,92 54,74 54,74 62,55 375,34
II 40,59 94,70 40,59 47,35 47,35 54,11 324,67
III 34,69 80,94 34,69 40,47 40,47 46,25 277,50
IV 30,00 70,00 30,00 35,00 35,00 40,00 240,00
V 27,10 63,24 27,10 31,62 31,62 36,14 216,83
VI 24,33 56,78 24,33 28,39 28,39 32,45 194,66
VII 20,83 48,61 20,83 24,31 24,31 27,78 166,66
Operatori di vendita 1.4.2023 1.4.2024 1.3.2025 1.11.2025 1.11.2026 1.2.2027 Totale
I cat. 28,32 66,08 28,32 33,04 33,04 37,76 226,55
II cat. 23,78 55,48 23,78 27,74 27,74 31,70 190,20

 

In attesa della pubblicazione ufficiale, riportiamo di seguito i nuovi minimi da noi rideterminati:

 

Liv. al 31/3/2024 dal 1/4/24 dal 1/3/25 dal 1/11/25 dal 1/11/26 dal 1/2/27
Quadro 1.948,73 2.070,27 2.122,36 2.183,13 2.243,90 2.313,34
I 1.755,41 1.864,89 1.911,81 1.966,55 2.021,29 2.083,84
II 1.518,43 1.613,13 1.653,72 1.701,07 1.748,42 1.802,53
III 1.297,84 1.378,78 1.413,47 1.453,94 1.494,41 1.540,66
IV 1.122,46 1.192,46 1.222,46 1.257,46 1.292,46 1.332,46
V 1.014,11 1.077,35 1.104,45 1.136,07 1.167,69 1.203,83
VI 910,44 967,22 991,55 1.019,94 1.048,33 1.080,78
VII 784,63 833,24 854,07 878,38 902,69 930,47
Operatori di vendita al 31/3/24 dal 1/4/24 dal 1/3/25 dal 1/11/25 dal 1/11/26 dal 1/2/27
I cat. 1.059,56 1.125,64 1.153,96 1.187,00 1.220,04 1.257,80
II cat. 887,96 943,44 967,22 994,96 1.022,70 1.054,40

 

Una tantum contrattuale

A copertura del periodo di carenza contrattuale, compreso tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 marzo 2023, ed integrazione di quanto concordato in materia con il Protocollo Straordinario del 12.12.2022, le parti hanno previsto, esclusivamente a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, un importo aggiuntivo una tantum, pari a euro 350,00 sul IV livello, da corrispondersi in due tranche di pari importo al mese di luglio 2024 e luglio 2025 e da riparametrare come di seguito indicato, sugli altri livelli.

La una tantum, non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, ivi incluso il T.F.R.

Agli apprendisti in forza  sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui al C.C.N.L. 30.7.2019 con le medesime decorrenze.

L’importo forfettario di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part-time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali, vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati .

 

Liv. 1.7.2024 1.7.2025
Quadro 303,81 303,81
I 273,67 273,67
II 236,73 236,73
III 202,34 202,34
IV 175,00 175,00
V 158,11 158,11
VI 141,95 141,95
VII 121,53 121,53
Operatori di vendita
I categoria 165,20 165,20
Il categoria 138,69 138,69

Le quote sopra indicate sono da intendersi riferite a 15 quote mensili complessive, spettanti per il periodo di anzianità aziendale ricompresa nel periodo di carenza sopra indicato

In materia di assorbimenti retributivi, l’art. 216 richiama l’impossibilità di assorbire, a fronte di aumenti tabellari, eventuali superminimi riconosciuti per meriti o con riferimento ad attitudini precisando la possibilità di assorbimento solo per i superminimi previsti da accordi sindacali o importi corrisposti a titolo di anticipazione su futuri aumenti derivanti da rinnovi contrattuali erogati dal 1 gennaio 2022.

Lavoro agile

Le Parti hanno recepito nel nuovo accordo, il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021, condividendone il contenuto.

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

 

Richiamando la nostra pubblicazione in pillole d’informazione” del 26/4/2023, ricordiamo le principali componentistiche economiche, previste a favore dei Dirigenti di aziende commerciali dal rinnovo del CCNL del 12 aprile 2023.

Fermo restando l’importo di €. 2.000, corrisposto nell’anno 2023 a titolo di arretrati retributivi, nonché l’aumento retributivo di €. 150,00 decorrente dal dicembre 2023;, per l’anno 2024 sono previsti i seguenti aumenti a decorrere:

  • dal 1 luglio 2024 i dirigenti di nuova nomina o di nuova assunzione percepiranno una retribuzione mensile minima pari ad €. 4.190,00 (pari a €. 58.660,00 annuali);
  • dal 1 luglio 2025 i dirigenti di nuova nomina o di nuova assunzione percepiranno una retribuzione mensile minima pari ad €. 4.340,00 (pari a €. 60.760,00 annuali).

Per i dirigenti in forza, l’incremento mensile della retribuzione di fatto potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da somme concesse dalle aziende, in acconto o anticipazione su futuri aumenti retributivi contrattuali.

L’accordo di rinnovo a reso obbligatorio a titolo sperimentale, per le sole annualità 2024 e 2025, il conferimento, da parte del datore di lavoro, di un contributo welfare destinato alla Piattaforma welfare CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario), pari a €. 1.000,00 annuali, spendibili in beni e servizi di welfare, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e dal 1 gennaio 2025.

A tale titolo si invitano i datori di lavoro interessati ad attivare la piattaforma tramite il sito: www.cfmt.it avendo cura, di scaricare (ed inviare per le Aziende Clienti del nostro Studio) il file del flusso “payroll”, relativo ai consumi effettuati dal dirigente.  I benefici in questione si aggiungono a quelli eventualmente già presenti in azienda.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche se seguita da accordo transattivo o da conciliazione, fatta eccezione per le ipotesi di cessazione per giusta causa, di licenziamento per ragioni disciplinari, di dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, il datore di lavoro corrisponderà al CFTM (Centro di Formazione Management del Terziario), un contributo pari ad €. 2.500,00 per l’attivazione di procedura di outplacement o per l’accesso a programmi di politiche attive finalizzate alla ricollocazione dei dirigenti.

L’accordo di rinnovo prevede inoltre:

  • l’incremento del contributo integrativo al Fondo di Previdenza Complementare Mario Negri dovuto dai datori di lavoro, aumentandolo dal 1 gennaio 2024 al 2,43%, e dal 1 gennaio 2025 al 2,47%;
  • l’incremento del contributo per il finanziamento dei programmi di formazione e aggiornamento, da versarsi al Fondo Mario Negri, per le sole annualità 2024 e 2025, di €. 50,00, di cui €. 25,00 a carico azienda e €. 25,00 a carico dirigenti, determinando di conseguenza un contributo di €. 315,00 a carico azienda e €. 155,00 a carico dirigente.

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

 

Il datore di lavoro che si sia avvalso, nel corso dell’anno 2023, di prestazioni di lavoro definito o considerato usurante, deve effettuare una comunicazione annuale obbligatoria all’Ispettorato territoriale del lavoro e all’istituto previdenziale interessato entro il 31 marzo 2024. (termine posticipato al 2 aprile, poiché il 31 marzo è domenica ed il 1° aprile festivo).

 Tale comunicazione consente di monitorare le richieste di pensionamento anticipato per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (art. 6, D.M. 20 settembre 2011).

Per prestazioni di lavoro definito o considerato usurante si intendono le seguenti tipologie di lavoro:

  1. lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. e del Dm 19/5/1999 (lavoro sottosuolo; nelle cave; lavori ad alte temperature; lavori in spazi ristretti, cassoni in aria compressa ecc.)
  2. lavoratori notturni, come definiti dal D.Lgs.n.66/2003, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno e precisamente:
  • lavoratori a turni di qualsiasi settore di attività che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra le 00,00 e le 5,00) per almeno sei ore per un numero minimo di 78 o 64 giorni lavorativi all’anno a secondo della quota raggiunta ai fini pensionistici.
  • al di fuori dei casi indicati, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

Tuttavia, sempre secondo i chiarimenti ministeriali, in entrambe le ipotesi anzidette, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell’anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale (e, si ritiene, anche in caso di part-time misti e lavoratori a chiamata), devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto.

  1. lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”, alle dipendenze di imprese per le quali operano le specifiche voci di tariffa INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco allegato al D.Lgs. n. 67/2011, che applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c., ossia tenuti al vincolo dell’osservanza, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, quali:
  • Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
  • Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e Termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc
  • Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
  • Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
  • Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento Elettrodomestici
  • Altri strumenti ed apparecchi
  • Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
  • Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 a 1.500 euro.

  1. conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto. Il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente.

 Nel caso in cui sia impegnato un lavoratore in somministrazione, l’onere della comunicazione grava sull’impresa utilizzatrice e non sull’agenzia di somministrazione.

La mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

 

Come da nota informativa Fondazione Enasarco del 2 febbraio u.s., per l’anno 2024 i minimali contributivi e massimali provvigionali sono stati rivalutati come segue:

 

Agente plurimandatario

Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 29.818 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 5.069,06 euro).

Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 502 euro (125,50 euro a trimestre).

 

Agente monomandatario

Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 44.727 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 7.603,59 euro).

Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 1.002 euro (250,50 euro a trimestre).

 

I versamenti previdenziali Enasarco prevedono un valore minimo ed un tetto massimo annuale, definiti rispettivamente minimale contributivo e massimale provvigionale.  Si ricorda che il minimale è dovuto solamente se l’agente, nel corso dell’anno, ha maturato delle provvigioni. Se il rapporto di agenzia è rimasto totalmente improduttivo il minimale non è dovuto.

Questi importi vengono rivalutati annualmente tenendo conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

Contattateci per qualsiasi necessità di chiarimento.

La legge 30 dicembre 2023, n. 213, all’art. 1 c.180, ha introdotto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

In via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero in questione è stato esteso anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (art. 1 c.181).

L’Inps, con circolare n. 27 del 31/1/2024, ha fornito indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

L’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time ed è rivolto, a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, compreso gli apprendisti, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo ed escluso i lavoratori domestici.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta alla lavoratrice, anche se con rapporto di lavoro a tempo parziale, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

L’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre e la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.

La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio ed a tale data il requisito si cristallizza, non producendo alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

Parimenti, l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni ed anche in questo caso, il requisito si intende perfezionato a tale data e si cristallizza con riferimento a tale data, essendo irrilevante l’eventuale successiva premorienza di un figlio.

Per il riconoscimento dell’esonero, contributivo, le lavoratrici, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comunicano al proprio datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti il numero dei figli e i codici fiscali dei medesimi.

E’ altresì possibile per la lavoratrice comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, attraverso un applicativo che sarà prossimamente approntato dall’inps.

Poiché l’esonero viene riconosciuto dal 1 gennaio 2024, le regolarizzazioni saranno possibili entro il flusso Uniemens di maggio 2024.

Allegato: bozza della comunicazione 

Entro il 31 gennaio 2024, tutti i datori di lavoro che hanno impiegato, nel corso dell’anno 2023, lavoratori con contratto di somministrazione lavoro, devono comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

-il numero dei contratti di somministrazione conclusi;
-la durata;
-il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati.

L’invio potrà avvenire tramite:

-consegna a mano;
-raccomandata con ricevuta di ritorno;
-posta elettronica certificata (PEC).

Si ricorda che il mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.

Le Agenzie di Lavoro normalmente comunicano alle Imprese utilizzatrici i dati oggetto dell’informativa.

Con l’occasione rammentiamo ai nostri Clienti la necessità di fornire al nostro Studio, contestualmente, alla sottoscrizione dei contratti di somministrazione, i dati dei lavoratori somministrati affinché si possa provvedere per tempo, all’espletamento degli adempimenti di legge conseguenti.

Allegato: bozza della comunicazione in formato word

Il 12 aprile è stato sottoscritto un accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende commerciali, della distribuzione e dei servizi.

L’accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025 e nello specifico, prevede:

  1. a copertura del triennio 2020 – 2022, l’erogazione nel 2023, di un importo “Una Tantum” di €. 2.000,00 a titolo di arretrati e quindi assoggettato a contribuzione ordinaria e a tassazione separata secondo le seguenti scadenze:
  • €. 700,00 euro con la retribuzione di maggio 2023;
  • €.700,00 euro con la retribuzione di settembre 2023;
  • €. 600,00 euro con la retribuzione di novembre
  1. un aumento retributivo, con conseguente adeguamento del minimo contrattuale, pari a regime a €. 450,00, secondo le seguenti scadenze:
    • €. 150,00 mensili dal 1° dicembre 2023
    • €. 150,00 mensili dal 1° luglio 2024
    • €. 150,00 mensili dal 1° luglio 2025.

Tali aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, esclusivamente da somme concesse dalle aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali, successivamente al 31 dicembre 2019.

  1. a titolo sperimentale, limitatamente al periodo 1/1/2024 – 31/12/2025, il versamento obbligatorio da parte del datore di lavoro, di un importo pari a € 1.000 all’anno, nella piattaforma istituita presso il CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario), destinato a beni e servizi espressamente previsti dal perimetro del welfare contrattuale. Per dette annualità, il contributo annuo al CFMT è incrementato di €. 50 di cui €. 25 a carico del datore di lavoro e €.25 a carico del dirigente.

In materia di previdenza complementare, in ottemperanza al Piano di riequilibrio approvato dalla Covip, viene adeguato il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale per il Fondo Mario Negri, a carico del datore di lavoro, elevandolo dall’attuale 2,39% a 2,43%, a decorrere dal 1° gennaio 2024, e 2,47%, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.