Scadenziario lavoro Aprile 2023

 

MARTEDI’ 11 APRILE

 

Fondo A. Pastore

Versamento trimestrale premi a favore dell’assicurazione polivalente supplementare – PREVIR ed ora intitolata ad Antonio Pastore – istituita a seguito di un accordo stipulato tra la Confcommercio e la FENDAC, a favore dei dirigenti in servizio presso le aziende del settore commerciale ed alberghiero ed altre iscritte al Fondo di previdenza M. Negri

Fondo M.Besusso (Fasdac)

Versamento trimestrale dei contributi assistenziali per i dirigenti delle aziende commerciali, spedizione e trasporti.

 

Fondo M.Negri

Versamento trimestrale dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali da parte delle Aziende di commercio, spedizione e trasporto.

 

Inps – Versamento Contributi Lavoratori Domestici

Versamento trimestrale contributi previdenziali da parte dei Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetto ai servizi domestici e familiari.

 

 

LUNEDI’ 17 APRILE

 

MINISTERO DEL LAVORO – Comunicazione annuale Lavori Usuranti

(Scadenza prorogata dal termine originario previsto per il 31 marzo 2023)

Termine entro il quale i datori di lavoro devono inviare tramite il portale Cliclavoro del Ministero del Lavoro la comunicazione annuale per il monitoraggio dei lavori usuranti relativa all’anno 2022.

 

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Marzo 2023 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Marzo 2023.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Marzo 2023 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

CASAGIT
Versamento dei contributi relativi al mese di Marzo 2023 e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti, predisposta in formato elettronico.

 

INPGI / Gestione separata
I committenti sono tenuti a denunciare alla Gestione separata dell’INPGI i compensi corrisposti nel mese di Marzo 2023 ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica, nonché a versare i contributi assicurativi, anche per la quota a carico del giornalista.

 

 AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Marzo 2023.

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

 

 

GIOVEDI’ 20 APRILE

 

Comunicazioni obbligatorie somministrati
Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Marzo 2023, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 

PREVINDAI

Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza a capitalizzazione Previndai da parte delle Aziende industriali.

 

PREVINDAPI

Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi da parte delle

 

 

MARTEDI’ 2 MAGGIO

 

 

INPS

Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Marzo 2023 con modalità telematiche.

 

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Marzo 2023.

 

 

SCADENZE CONTRATTUALI APRILE 2023

 

ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI – Aziende industriali

Minimi tabellari

 

ALIMENTARI – Aziende cooperative

Minimi tabellari – IAR

 

ALIMENTARI – Aziende industriali

Minimi tabellari IAR

 

ASSICURAZIONI – Agenzie in gestione libera – SNA – Confsal

Scadenza del C.C.N.L.

 

AUTOSTRADE E STRADE – ANAS

Una tantum

 

CARTA – Aziende industriali

Elemento di garanzia retributiva

 

CENTRI ELABORAZIONE DATI (C.E.D)

Minimi tabellari – Indennità di funzione

 

ENTI CULTURALI E RICREATIVI – Federculture

Elemento di garanzia retributiva

Minimi tabellari – Arretrati

 

GRAFICA ED EDITORIA – Aziende industriali

Elemento di garanzia retributiva

 

LAVORAZIONI CONTO TERZI a Façon – LAIF

Una tantum

 

TERZIARIO – Confcommercio

Minimi tabellari – Acconto su futuri aumenti contrattuali

 

TERZIARIO – Confesercenti

Minimi tabellari – Acconto su futuri aumenti contrattuali

 

TERZIARIO – Cooperative di consumo

Minimi tabellari – Acconto su futuri aumenti contrattuali

 

TERZIARIO – Federdistribuzione

Minimi tabellari – Acconto su futuri aumenti contrattuali

 

TERZIARIO – Sistema Impresa

Minimi tabellari – Acconto su futuri aumenti contrattuali

 

TESSILI ABBIGLIAMENTO CALZATURE – Piccola e media industria

Indennità di vacanza contrattuale

Il datore di lavoro che si sia avvalso, nel corso dell’anno 2022, di prestazioni di lavoro definito o considerato usurante, deve effettuare una comunicazione annuale obbligatoria all’Ispettorato territoriale del lavoro e all’istituto previdenziale interessato entro il 31 marzo 2023.

 Tale comunicazione consente di monitorare le richieste di pensionamento anticipato per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (art. 6, D.M. 20 settembre 2011).

Per prestazioni di lavoro definito o considerato usurante si intendono le seguenti tipologie di lavoro:

  1. lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. e del Dm 19/5/1999 (lavoro sottosuolo; nelle cave; lavori ad alte temperature; lavori in spazi ristretti, cassoni in aria compressa ecc.)
  2. lavoratori notturni, come definiti dal D.Lgs.n.66/2003, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno e precisamente:
  • lavoratori a turni di qualsiasi settore di attività che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra le 00,00 e le 5,00) per almeno sei ore per un numero minimo di 78 o 64 giorni lavorativi all’anno a secondo della quota raggiunta ai fini pensionistici.
  • al di fuori dei casi indicati, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

Tuttavia, sempre secondo i chiarimenti ministeriali, in entrambe le ipotesi anzidette, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell’anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale (e, si ritiene, anche in caso di part-time misti e lavoratori a chiamata), devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto.

  1. lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”, alle dipendenze di imprese per le quali operano le specifiche voci di tariffa INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco allegato al D.Lgs. n. 67/2011, che applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c., ossia tenuti al vincolo dell’osservanza, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, quali:
  • Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
  • Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e Termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc
  • Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
  • Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
  • Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento Elettrodomestici
  • Altri strumenti ed apparecchi
  • Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
  • Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 a 1.500 euro.

  1. conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto. Il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente.

 Nel caso in cui sia impegnato un lavoratore in somministrazione, l’onere della comunicazione grava sull’impresa utilizzatrice e non sull’agenzia di somministrazione.

La mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

 

Scadenziario lavoro Marzo 2023

 

GIOVEDI’ 16 MARZO

 

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Febbraio 2023 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Febbraio 2023.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Febbraio 2023 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

CASAGIT
Versamento dei contributi relativi al mese di Febbraio 2023 e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti, predisposta in formato elettronico.

 

INPGI / Gestione separata
I committenti sono tenuti a denunciare alla Gestione separata dell’INPGI i compensi corrisposti nel mese di Febbraio 2023 ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica, nonché a versare i contributi assicurativi, anche per la quota a carico del giornalista.

 

CERTIFICAZIONE UNICA – Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle certificazioni uniche (CU/2023) – invio Agenzia Entrate

Consegna Certificazione Unica 2023 riguardante sia i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati al contribuente dai datori di lavoro, sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici.

Trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Febbraio 2023.

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

 

 

LUNEDI’ 20 MARZO

 

Comunicazioni obbligatorie somministrati
Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Febbraio 2023, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 

 

VENERDI’ 31 MARZO

 

 

INPS

Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Febbraio 2023 con modalità telematiche.

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Febbraio 2023.

 

ENASARCO – Versamento contributi Firr

Versamento dei contributi al Firr (Fondo indennità risoluzione rapporto di agenti e rappresentanti) commisurati all’ammontare globale delle provvigioni liquidate nel corso dell’anno precedente, con gli scaglionamenti previsti dalle norme contrattuali.

 

MINISTERO DEL LAVORO

Termine entro il quale i datori di lavoro devono inviare tramite il portale Cliclavoro del Ministero del Lavoro la comunicazione annuale per il monitoraggio dei lavori usuranti relativa all’anno 2022.

 

 

SCADENZE CONTRATTUALI MARZO 2023

 

ACCONCIATURA ED ESTETICA  

Una tantum

 

ASSICURAZIONI – Personale amministrativo e addetto alla produzione

Assistenza integrativa – Welfare aziendale

Una tantum (corrisposta la seconda tranche)

 

CALZATURE – Aziende industriali

Elemento di garanzia retributiva

 

CENTRI ELABORAZIONE DATI (C.E.D)

Minimi tabellari

 

COMMERCIO – SERVIZI – Conflavoro PMI

Minimi tabellari

 

GIORNALISTI – Emittenti locali

Minimi tabellari

 

IGIENE AMBIENTALE – Aziende municipalizzate

Premi legati alla produttività – Cra

 

IGIENE AMBIENTALE – Aziende private

Premi legati alla produttività – Cra

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE – Anav

Indennità variabili

 

PELLI E CUOIO – Aziende industriali

Minimi tabellari

 

PESCA MARITTIMA – Imprese cooperative – Personale non imbarcato

Minimi tabellari

 

POMPE FUNEBRI – Aziende municipalizzate

Minimi tabellari – E.g.r.

Una tantum

 

TERZIARIO – Confcommercio

Una tantum (corrisposta la seconda tranche)

 

TERZIARIO – Confesercenti

Una tantum (corrisposta la seconda tranche)

 

TERZIARIO – Cooperative di consumo

Una tantum (corrisposta la seconda tranche)

 

TERZIARIO – Federdistribuzione

Una tantum (corrisposta la seconda tranche)

 

TERZIARIO – Sistema Impresa

Una tantum (corrisposta la seconda tranche)

 

VETRO, LAMPADE E DISPLAY – Aziende industriali

Minimi tabellari

 

VETRO, LAMPADE E DISPLAY – Aziende industriali

Una tantum

 

Scadenziario lavoro Febbraio 2023

 

MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO

 

Discriminazioni e parità di trattamento uomo-donna Tutela antidiscriminatoria

Decontribuzione – Sgravio parità di genere

Trasmissione istanza di fruizione dell’esonero contributivo per i datori di lavoro privati in possesso della certificazione sulla parità di genere con riferimento all’anno 2022. In seguito al rilascio da parte dell’INPS del relativo codice di autorizzazione, il datore di lavoro può esporre lo sgravio nella denuncia contributiva periodica. (Art. 5 della L. 5 novembre 2021, n. 162; Circolare Inps n. 137/2022).

 

GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO

 

INAIL – Comunicazione riduzione del presunto – Versamento premio anticipato e regolazione premio anno precedente

Comunicazione all’Inail delle variazioni delle retribuzioni qualora nell’anno, si prevedano corresponsioni di retribuzioni in misura inferiore all’anno precedente.

Versamento del premio anticipato per l’anno in corso sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente o sulle minori retribuzioni presunte comunicate (ovvero versamento della prima rata di premio anticipato in caso di opzione per il pagamento rateale), e regolazione del premio relativo all’anno precedente.

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Gennaio 2023 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di gennaio 2023.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di gennaio 2023 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

INPS – ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Versamento dei contributi previdenziali relativi alla quarta ed ultima rata dei contributi fissi relativi all’anno 2022.

 

INPGI
Elaborazione e presentazione in via telematica con i servizi ENTRATEL o FISCONLINE della denuncia contributiva.
Versamento con modello unificato (Mod.F24-Accise) dei contributi relativi al mese di gennaio 2023.

 

CASAGIT
Trasmissione in via telematica denuncia retributiva e contributiva relativa al mese di gennaio 2023 e versamento dei contributi relativi al medesimo mese.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva calcolata nella misura del 17% sulla rivalutazione dei fondi per il TFR maturato nell’anno precedente.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di gennaio 2023.

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

 

 

LUNEDI’ 20 FEBBRAIO

 

Comunicazioni obbligatorie somministrati
Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di gennaio 2023, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 

ENASARCO – versamento contributi

Versamento dei contributi relativi al 4° trimestre dell’anno precedente, esclusivamente con procedura telematica.

 

 

 

 

MARTEDI’ 28 FEBBRAIO

 

Artigiani e Commercianti

Istanza di adesione/rinuncia al regime agevolato INPS, introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per contribuenti forfettari.

 

INPS

Imprese edili – Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di gennaio 2023 con modalità telematiche.

 

INAIL – Autoliquidazione 2022/2023

Termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2022.

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di gennaio 2023.

 

FASI

Versamento trimestrale da parte delle imprese industriali dei contributi relativi al 1° trimestre 2023, per i dirigenti in servizio.

 

 

SCADENZE CONTRATTUALI FEBBRAIO 2023

 

ACCONCIATURA ED ESTETICA

Minimi tabellari

 

ACCONCIATURA ED ESTETICA – CONFLAVORO PMI

Minimi tabellari

 

AGENZIE IMMOBILIARI

Minimi tabellari

 

AUTOSTRADE E STRADE – ANAS

Minimi tabellari

Una tantum

 

ISTRUZIONE E RICERCA

Elemento perequativo

Minimi tabellari

 

METALMECCANICA – Piccola e media industria – Confapi

Assistenza integrativa

 

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE – Anav

Minimi tabellari

 

PELLI E CUOIO – Aziende industriali

Minimi tabellari – Elemento di garanzia retributiva

 

RADIOTELEVISIONE – Rai

Minimi tabellari – E.d.r.

 

STUDI PROFESSIONALI – CIFA

Minimi tabellari

 

Entro il 31 gennaio 2023, tutti i datori di lavoro che hanno impiegato, nel corso dell’anno 2022, lavoratori con contratto di somministrazione lavoro, devono comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

-il numero dei contratti di somministrazione conclusi;
-la durata;
-il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati.

L’invio potrà avvenire tramite:

-consegna a mano;
-raccomandata con ricevuta di ritorno;
-posta elettronica certificata (PEC).

Si ricorda che il mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.

Le Agenzie di Lavoro normalmente comunicano alle Imprese utilizzatrici i dati oggetto dell’informativa.

Con l’occasione rammentiamo ai nostri Clienti la necessità di fornire al nostro Studio, contestualmente, alla sottoscrizione dei contratti di somministrazione, i dati dei lavoratori somministrati affinché si possa provvedere per tempo, all’espletamento degli adempimenti di legge conseguenti.

Allegato: bozza della comunicazione in formato word

Scadenziario lavoro Gennaio 2023

 

MARTEDI’ 10 GENNAIO

Inps – Versamento contributi lavoratori domestici

Versamento trimestrale contributi previdenziali (4° trimestre 2022) per i Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetto ai servizi domestici e familiari.

 

Contributi Fondo A. Pastore 

Versamento trimestrale premi a favore dell’assicurazione polivalente supplementare – PREVIR ed ora intitolata ad Antonio Pastore – istituita a seguito di un accordo stipulato tra la Confcommercio e la FENDAC, a favore dei dirigenti in servizio presso le aziende del settore commerciale ed alberghiero ed altre iscritte al Fondo di previdenza M. Negri.

 

Contributi Fondo M. Besusso

Versamento trimestrale dei contributi assistenziali per i dirigenti delle aziende commerciali, spedizione e trasporti

 

Contributi Fondo M. Negri

Versamento trimestrale dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.

 

 

 

LUNEDI’ 16 GENNAIO

 

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Dicembre 2022 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Dicembre 2022.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Dicembre 2022 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

INPGI
Elaborazione mediante procedura DASM e presentazione in via telematica con i servizi ENTRATEL o FISCONLINE della denuncia contributiva.
Versamento con modello unificato (Mod.F24-Accise) dei contributi relativi al mese di Dicembre 2022.

 

CASAGIT
Trasmissione in via telematica denuncia retributiva e contributiva relativa al mese di Dicembre 2022 mediante procedura DASM e versamento dei contributi relativi al medesimo mese.

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Dicembre 2022.

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

 

 

 

VENERDI’ 20 GENNAIO

Comunicazioni obbligatorie somministrati

Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Dicembre 2022, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 

PREVINDAI – Denuncia e versamento contributi

Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza a capitalizzazione Previndai

 

PREVINDAPI – Denuncia e versamento contributi

Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi

 

 

MARTEDI’ 31 GENNAIO

 

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

I Datori di lavoro soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio devono inviare al servizio Competente il prospetto informativo sulla situazione occupazionale al 31 dicembre 2022.

 

INPS

Imprese edili – Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Dicembre 2022 con modalità telematiche.

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Dicembre 2022.

 

 

SCADENZE CONTRATTUALI GENNAIO 2023

 

ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI – Aziende industriali

Assistenza integrativa – Attivata la polizza long term care

Elemento di garanzia retributiva – Viene corrisposto l’E.g.r.

Minimi tabellari

 

ALIMENTARI – Aziende industriali

Indennità per mancata contrattazione di secondo livello

Minimi tabellari

 

ALIMENTARI – Aziende cooperative

Minimi tabellari

 

ALIMENTARI – Aziende cooperative

Premi legati alla produttività – Indennità per mancata contrattazione di 2° livello

 

ASSICURAZIONI – Personale amministrativo e addetto alla produzione

Indennità variabili – Assegno ad personam – variazione importo

Indennità variabili – Maneggio denaro – variazione importo

Indennità variabili – Provvigioni – variazione importo

Indennità di carica – variazione importo

Indennità di funzione – variazione importo

Minimi tabellari e terzo elemento

 

ATTIVITA’ FUNEBRI E CIMITERIALI

Minimi tabellari

 

AUTOFERROTRANVIERI

Assistenza integrativa – Aumenta il contributo annuo a carico azienda

 

CARTA – Aziende industriali

Assistenza integrativa – Formazione professionale

Minimi tabellari

Minimi tabellari – Elemento di modernizzazione

Previdenza integrativa – Istituito contributo aggiuntivo

 

CEMENTO – Aziende industriali

Lavoro notturno – Variano le maggiorazioni

Lavoro straordinario- Variano le maggiorazioni

Orario normale – Turnisti – Variano le maggiorazioni

 

CERAMICA – Aziende industriali

Minimi tabellari

Previdenza integrativa – Variazione contributo c/azienda

 

CLERO – Istituti per il sostentamento

Minimi tabellari

 

 CHIMICA – Aziende industriali

Indennità di posizione organizzativa – corrisposto aumento

Minimi tabellari

 

CONCERIE – Aziende industriali

Minimi tabellari – E.g.r.

 

DIRIGENTI – Aziende industriali

Minimi tabellari

 

DIRIGENTI – Piccola e media industria

Minimi tabellari

 

EDILIZIA – Piccola e media industria

Minimi tabellari

 

FARMACIE – Aziende municipalizzate

Una tantum – erogata la seconda tranche di una tantum

 

GIOCATTOLI – Aziende industriali

Elemento di garanzia retributiva – Viene corrisposto l’E.g.r.

Previdenza integrativa – Aumenta contributo Previmoda

 

GRAFICA ED EDITORIA – Aziende industriali

Previdenza integrativa – Variazione contributo c/azienda

 

IGIENE AMBIENTALE – Aziende private

Assistenza integrativa – Attivata una polizza per premorienza e invalidità

 

LAPIDEI – Aziende industriali

Elemento di garanzia retributiva – Viene corrisposto l’E.g.r.

Minimi tabellari

 

METALMECCANICA – Piccola e media industria – Confapi

Classificazione del personale – Nuova disciplina per la cat. 1

 

METALMECCANICA, INSTALLAZIONE D’IMPIANTI E ODONTOTECNICA – ANPIT

Previdenza integrativa – Viene versata la contribuzione al Fondo prescelto

 

POMPE FUNEBRI – Aziende private

Trasferta – spese pasto

 

RADIOTELEVISIONE – Emittenti private

Previdenza integrativa – Variazione contributo c/azienda

 

SICUREZZA SUSSIDIARIA E INVESTIGAZIONI – Aiss

Aumenti periodici di anzianità – variazione importi

 

STUDI REVISORI LEGALI E TRIBUTARISTI

Minimi tabellari

 

TABACCO

Minimi tabellari

 

TERZIARIO AVANZATO – ANPIT

Previdenza integrativa – Welfare

 

TERZIARIO – Confcommercio

Una tantum – erogata la prima tranche di una tantum

 

TERZIARIO – Federdistribuzione

Una tantum – erogata la prima tranche di una tantum

 

TERZIARIO – Cooperative di consumo

Una tantum – erogata la prima tranche di una tantum

 

TERZIARIO – Confimea

Assistenza integrativa – Aumenta il contributo welfare

 

TURISMO – ANPIT

Assistenza integrativa – Erogato il welfare

Minimi tabellari

 

Sulla G.U. n. 292 del 15 dicembre 2022, è stato pubblicato il decreto 13/12/2022, del Ministero dell’Economia che innalza il tasso d’interesse legale dall’attuale 1,25% al 5% in ragione d’anno, a partire dal 1° gennaio 2023.

Dal 1 gennaio 2023, il tasso legale da applicare ai calcoli di ravvedimento operoso – importante istituto introdotto nel diritto tributario italiano dall’art. 13 del d.lgs.vo n. 472 del 1997 che consente di regolarizzare gli omessi versamenti beneficiando della riduzione delle sanzioni – sarà pertanto pari al 5%.

Considerato che, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, si applicherà il tasso del 1,25% fino al 31 dicembre 2022 e del 5% dal 1° gennaio 2023 fino al giorno di versamento compreso.

Anche ai fini contributivi, il tasso di interesse legale avrà un pesante effetto sulle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. n. 388/2000.

 

 

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Scadenziario lavoro Dicembre 2022

 

LUNEDI’ 12 DICEMBRE

Ministero Lavoro

Scade il termine per la presentazione delle domande di applicazione delle riduzioni contributive spettanti in relazione ai contratti di solidarietà, da parte dei Datori di lavoro privati che al 30 novembre 2022 abbiano stipulato un contratto di solidarietà o che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

 

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ravvedimento operoso – Termine per effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario in relazione al versamento delle ritenute alla fonte che andavano versate  entro il 16 settembre 2022, con sanzione pari all’1,67% (1/9 del 15%) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ravvedimento operoso sprint dal termine di – Termine per effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 30 novembre 2022 in relazione al versamento degli acconti delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2022 ed IRAP 2022 che andavano versate entro il 30 novembre 2022, con sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

 

VENERDI’ 16 DICEMBRE

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Novembre 2022 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Novembre 2022.

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Novembre 2022 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

INPGI
Elaborazione mediante procedura DASM e presentazione in via telematica con i servizi ENTRATEL o FISCONLINE della denuncia contributiva.
Versamento con modello unificato (Mod.F24-Accise) dei contributi relativi al mese di Novembre 2022.

CASAGIT
Trasmissione in via telematica denuncia retributiva e contributiva relativa al mese di Novembre 2022 mediante procedura DASM e versamento dei contributi relativi al medesimo mese.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Scade il termine per il versamento in acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto.

AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Novembre 2022.

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

 

MARTEDI’ 20 DICEMBRE

Comunicazioni obbligatorie somministrati

Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Novembre 2022, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

  

SABATO 31 DICEMBRE

 INPS

Imprese edili – Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Novembre 2022 con modalità telematiche.

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Novembre 2022.

 

 SCADENZE CONTRATTUALI DICEMBRE 2022

 

ACCONCIATURA ED ESTETICA

Una tantum

 

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO – Saci

Assistenza integrativa – Erogato il welfare

 

CARTA – Aziende industriali

Trattamento di garanzia quadri

 

CHIMICA, GOMMA, VETRO – Piccola e media industria fino a 49 dipendenti

Minimi tabellari

 

COMUNICAZIONE – Aziende artigiane

Minimi tabellari

 

CREDITO

Minimi tabellari

 

LAVANDERIE – Aziende industriali

Minimi tabellari

Elemento perequativo

 

LAVANDERIE E TINTORIE – CONFLAVORO PMI

Minimi tabellari – Elemento di garanzia retributiva

 

METALMECCANICA – Artigianato – Conflavoro PMI

Minimi tabellari

 

METALMECCANICA – Aziende industriali

Minimi tabellari – Elemento di mensilizzazione

 

METALMECCANICA, OREFICERIA, ODONTOTECNICA – Aziende artigiane

Minimi tabellari

 

OCCHIALI – Aziende industriali

Minimi tabellari – Elemento perequativo

 

ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI

Minimi tabellari

 

PANIFICAZIONE – Federpanificatori

Una tantum

 

PANIFICAZIONE – Fiesa

Una tantum

 

PENNE SPAZZOLE E PENNELLI – Aziende industriali

Minimi tabellari – Elemento perequativo

 

SANITA’

Minimi tabellari

Elemento perequativo

 

SERVIZI ASSISTENZIALI – AGIDAE

Minimi tabellari

Elementi retributivi ultramensili

 

SERVIZI AUSILIARI – ANPIT

Assistenza integrativa – Erogato il welfare

 

TELECOMUNICAZIONI – Servizi di telefonia

Previdenza integrativa – elevata la contribuzione a carico azienda

 

TERZIARIO AVANZATO – ANPIT

Assistenza integrativa – Welfare

 

TESSILI ABBIGLIAMENTO CALZATURE – Piccola e media industria

Elemento retributivo nazionale

 

TESSILI MODA E CHIMICA CERAMICA – Aziende artigiane

Minimi tabellari

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Aiuti-quater” il limite di esenzione per i cosiddetti fringe benefit, già recentemente elevato a 600 Euro (vedasi nostro notiziario del 7/11/2022) è stato innalzato a 3.000 euro, per quanto corrisposto nel periodo d’imposta 2022.

Come anticipato in precedenza, nell’agevolazione rientrano anche le somme rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas.

Detto beneficio è valido per tutto l’anno d’imposta 2022 e può essere cumulato col c.d. “bonus benzina”.

Il datore di lavoro potrà quindi riconoscere ad ogni singolo lavoratore “fringe benefits” con una soglia di esenzione per:

  • 3.000,00 euro decreto Aiuti-bis e Aiuti Quater
  • 200,00 euro bonus benzina, Decreti Aiuti 50/2022

Ricordiamo che, qualora il valore del benefit dovesse risultare superiore al limite dei 3.000 euro, oppure 200 euro per buoni carburante, sarà tassato l’intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore ai suddetti limiti.

In relazione a ciò, ricordiamo la situazione dei fringe benefit relativi alle auto ad uso promiscuo, in quanto tali beni erano assoggettati a tasse e contributi secondo le regole previste dall’art. 51 comma 4 tuir in quanto eccedenti l’importo massimo precedentemente previsto dal TUIR di € 258,23 annui.

Con l’innalzamento del limite a 3.000 euro gli importi relativi ai fringe benefit per auto ad uso promiscuo potrebbero essere esenti da tasse e contributi con la conseguenza che i lavoratori interessati dovrebbero ottenere la restituzione dei contributi e tasse pagati e non dovuti, sempre che la somma dei fringe benefit in generale ed il valore assegnato all’auto ad uso promiscuo non superi l’importo di 3.000 euro.

In ultimo riteniamo opportuno evidenziare che, in entrambi i casi, si tratta di “liberalità” concesse dal Datore di lavoro, senza alcun obbligo di corresponsione.

Con la pubblicazione della circolare esplicativa del 4/11/2022 n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti necessari sull’innalzamento del tetto a 600 euro per il 2022 in luogo delle 258,23 euro e della possibilità di inserire i costi di energia elettrica, acqua e gas naturale.

Nello specifico, il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, all’articolo 12 ha modificato, esclusivamente per l’anno di imposta 2022, la disciplina di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR prevedendo l’inclusione tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale ed anche innalzando il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, compreso le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, da euro 258,23 ad euro 600.

In ambito soggettivo, la  circolare 35/2022, specifica anche che in assenza di ulteriori limiti soggettivi, i lavoratori beneficiari della disposizione in commento siano quelli già individuati in base alle regole generali stabilite dal predetto articolo 51, comma 3, del TUIR e pertanto i fringe benefit in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

In ambito oggettivo, per il solo 2022, il decreto “Aiuti-bis” ha incluso tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti, anche le “utenze domestiche” ovvero quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Per “utenze domestiche” si intendono:

  • le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) che vengono ripartite fra i condomini;
  • quelle per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetto sostengano effettivamente la relativa spesa.

Il Datore di lavoro, nel rispetto della privacy (regolamento UE 2016/679) dovrà acquisire e conservare la relativa documentazione, atta a giustificare la spesa e la sua inclusione nel limite previsto dalla legge.

In alternativa potrà acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445, con la quale il lavoratore richiedente dovrà attestare di essere in possesso della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle utenze domestiche , riportando:

  • numero e intestatario della fattura e nel caso sia persona diversa, il rapporto intercorrente con lo stesso;
  • la tipologia di utenza ;
  • l’importo pagato e la data e modalità di pagamento.

Allo stesso tempo, per evitare che il lavoratore per le stesse spese abbia ricevuto già un beneficio, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Tutta la documentazione indicata nella suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia ricorda che si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono (principio di cassa allargato), e che le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nel corrente anno.

Con riferimento al limite di tassazione dei benefit in caso di superamento dell’importo di euro 600, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, smentendo l’interpretazione precedentemente fornita da gran parte degli addetti ai lavori, che la deroga, introdotta per l’anno 2022, riguarda solamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit previste in favore del lavoratore, senza dunque andare a modificare il regime di tassazione previsto per il superamento dei limiti.

Pertanto, qualora ilvalore del benefit dovesse risultare superiore al limite dei 600 euro, sarà tassato l’intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore al tale limite.

Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l’assegnazione di beni o servizi.

Infine, viene specificato che il nuovo regime limitato all’anno di imposta 2022 (soglia di esenzione a 600 euro), rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all’art. 2 del D.L. 21/3/2022 n. 21 convertito in Legge 20/5/2022 n. 51.

Ciò vuol dire che è possibile non pagare imposte e contributi sia su un limite di 200 euro per uno o più buoni carburanti sia su 600 euro per l’insieme di altri beni, compresi eventuali ulteriori buoni carburanti.

Inoltre, atteso che il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, se il valore in questione è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

La circolare conclude ulteriormente precisando che i beni ceduti e le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas  rappresentano un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante”, pertanto qualora i primi siano superiori ad euro 600 ed i bonus carburante superiore ad euro 200, ciascun valore, sarà per intero soggetto a tassazione ordinaria e quindi anche a contribuzione previdenziale.

 

 

 

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