Entro il 31 marzo 2025 i datori di lavoro, come previsto dall’art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011 e dall’articolo 6, comma 1, decreto ministeriale 20 settembre 2011, lettera a), devono inviare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la comunicazione del lavoro usurante e del lavoro notturno, effettivamente svolti in azienda.
Le comunicazioni è obbligatoria e funzionale all’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti ai lavori particolarmente faticosi e pesanti.
Per prestazioni di lavoro definito o considerato usurante si intendono le seguenti tipologie di lavoro:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del DM 19 maggio 1999 (articolo 1, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 67/2011).

  • Trattasi di lavori in galleria, in cava o miniera, a lavori in cassoni ad aria compressa, a lavoro da palombaro, a lavori ad alte temperature, a lavorazione del vetro cavo, a lavori in spazi ristretti e. infine, a lavori di asportazione dell’amianto. Per ogni lavoratore interessato si deve comunicare il numero dei giorni in cui il lavoratore ha effettivamente svolto lavoro notturno in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici (articolo 1, comma 1, lettera b, nn. 1 e 2, D.Lgs. n. 67/2011);
  • il periodo o i periodi il lavoratore in cui ha effettivamente svolto lavori inseriti in processi produttivi in serie o in “linea catena” (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 67/2011);
  • il periodo o i periodi in cui è stato effettivamente adibito alla conduzione di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, compreso il conducente, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 67/2011).

b) lavoratori notturni, come definiti dal D.Lgs.n.66/2003, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno e precisamente:

  • lavoratori a turni di qualsiasi settore di attività che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno 6 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra le 00,00 e le 5,00) per un numero minimo di 78 o 64 giorni lavorativi all’anno a secondo della quota raggiunta ai fini pensionistici.
  • al di fuori dei casi indicati, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

Tuttavia, sempre secondo i chiarimenti ministeriali, in entrambe le ipotesi anzidette, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell’anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale (e, si ritiene, anche in caso di part-time misti e lavoratori a chiamata), devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto.

c) lavoratori addetti alla c.d. “linea catena” alle dipendenze di imprese per le quali operano le specifiche voci di tariffa INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco allegato al D.Lgs. n. 67/2011, che applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c., ossia tenuti al vincolo dell’osservanza, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, quali:

  • Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
  • Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e Termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc
  • Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
  • Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
  • Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
  • Elettrodomestici
  • Altri strumenti ed apparecchi
  • Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
  • Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 a 1.500 euro.
Nel caso in cui sia impegnato un lavoratore in somministrazione, l’onere della comunicazione grava sull’impresa utilizzatrice e non sull’agenzia di somministrazione.

La mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro. Si ricorda che ad essere sanzionate sono l’omessa comunicazione e la comunicazione recante dati errati o non corrispondenti al vero.

 

Scadenziario lavoro Marzo 2025

 

LUNEDI’ 17 MARZO (termine posticipato al 17 poiché il 16 marzo cade di domenica)

 

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Febbraio 2025 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Febbraio 2025.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Febbraio 2025 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

CASAGIT
Versamento dei contributi relativi al mese di Febbraio 2025 e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti, predisposta in formato elettronico.

 

INPGI / Gestione separata
I committenti sono tenuti a denunciare alla Gestione separata dell’INPGI i compensi corrisposti nel mese di Febbraio 2025 ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica, nonché a versare i contributi assicurativi, anche per la quota a carico del giornalista.

 

CERTIFICAZIONE UNICA – Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle certificazioni uniche (CU/2025) – invio Agenzia Entrate

Consegna Certificazione Unica 2025 riguardante sia i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati al contribuente dai datori di lavoro, sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici.

Trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta.

 

Assistenza fiscale/Modello 730

Termine per effettuare l’invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 per il 2025 (quadro CT).

 

AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Febbraio 2025.

 

 

 

GIOVEDI’ 20 MARZO

 

Comunicazioni obbligatorie somministrati
Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Febbraio 2025, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 

 

LUNEDI’ 31 MARZO

 

 

INPS

Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Febbraio 2025 con modalità telematiche.

 

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Febbraio 2025.

 

CERTIFICAZIONE UNICA  – Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni lavoro autonomo da parte dei sostituti d’imposta

Termine per effettuare la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni di lavoro autonomo da parte dei sostituti d’imposta.

 

 

ENASARCO – Versamento contributi FIRR

Versamento dei contributi al FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto di agenti e rappresentanti) commisurati all’ammontare globale delle provvigioni liquidate nel corso dell’anno precedente, con gli scaglionamenti previsti dalle norme contrattuali.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO

Termine entro il quale i datori di lavoro devono inviare tramite il portale Cliclavoro del Ministero del Lavoro la comunicazione annuale per il monitoraggio dei lavori usuranti relativa all’anno 2025.

 

SCADENZE CONTRATTUALI MARZO 2025

 

CALZATURE – Aziende industriali (D121)

Elemento di garanzia retributiva

 

COMMERCIO, GRANDE DISTRIBUZIONE E RETAIL MARKETING – FEDERDAT(H03L)

Minimi tabellari

 

COMMERCIO – SERVIZI – Conflavoro PMI (H02H)

Minimi tabellari

 

DIRIGENTI – Aziende industriali (V012)

Una tantum

 

IGIENE AMBIENTALE (K540)

C.r.a.

 

IGIENE AMBIENTALE (K540)

Minimi tabellari – Somma perequativa

 

INTERSETTORIALE – CIFA (H03A)

Minimi tabellari

 

IGIENE AMBIENTALE- Aziende private e municipalizzate – Conflavoro Pmi (K545)

Elemento di garanzia retributiva

 

METALMECCANICA, OREFICERIA, ODONTOTECNICA – Aziende artigiane (C030)

Preavviso – Nuovi termini per gli operai

 

POMPE FUNEBRI – Aziende municipalizzate (IB17)

Elementi di garanzia retributiva

SERVIZI POSTALI IN APPALTO (K721)

Una tantum

 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (V212)

Assistenza integrativa – Nuova disciplina prestazioni Ebitemp e Formatemp

Minimi tabellari

 

TERZIARIO – Confcommercio (H011)

Minimi tabellari

 

TERZIARIO – Federdistribuzione (H008)

Minimi tabellari

 

TERZIARIO – Sistema Impresa (H01N)

Minimi tabellari

 

TERZIARIO – Confesercenti (H012)

Minimi tabellari

 

TESSILI MODA E CHIMICA CERAMICA – Aziende artigiane (V751)

Una tantum

 

TRASPORTO A FUNE (I911)

Minimi tabellari

 

Scadenziario lavoro Febbraio 2025

SABATO 15 FEBBRAIO

Riduzione edilizia – Decontribuzione INPS e INAIL – Istanza anno 2024

Termine per l’invio delle istanze telematiche all’Inps per applicazione, anche per l’anno 2024, della riduzione edili nella misura dell’11,50%. La misura non si applica ai lavoratori assunti part-time o con applicazione di agevolazioni contributive per legge definite non cumulabili.

LUNEDI’ 16 FEBBRAIO

INAIL – Comunicazione riduzione del presunto – Versamento premio anticipato e regolazione premio anno precedente

Comunicazione all’Inail delle variazioni delle retribuzioni qualora nell’anno, si prevedano corresponsioni di retribuzioni in misura inferiore all’anno precedente.

Versamento del premio anticipato per l’anno in corso sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente o sulle minori retribuzioni presunte comunicate (ovvero versamento della prima rata di premio anticipato in caso di opzione per il pagamento rateale), e regolazione del premio relativo all’anno precedente.

 INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Gennaio 2025 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di gennaio 2025.

 INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di gennaio 2025 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

INPS – ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Versamento dei contributi previdenziali relativi alla quarta ed ultima rata dei contributi fissi relativi all’anno 2024.

INPGI
Elaborazione e presentazione in via telematica con i servizi ENTRATEL o FISCONLINE della denuncia contributiva.
Versamento con modello unificato (Mod.F24-Accise) dei contributi relativi al mese di gennaio 2025.

CASAGIT
Trasmissione in via telematica denuncia retributiva e contributiva relativa al mese di gennaio 2025 e versamento dei contributi relativi al medesimo mese.

 AGENZIA DELLE ENTRATE

Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva calcolata nella misura del 17% sulla rivalutazione dei fondi per il TFR maturato nell’anno precedente.

AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di gennaio 2025.

 

GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO

 Comunicazioni obbligatorie somministrati
Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di gennaio 2025, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 ENASARCO – versamento contributi

Versamento dei contributi relativi al 4° trimestre dell’anno precedente, esclusivamente con procedura telematica.

FASC -versamento contributi

Versamento contributi mensili che riguarda le imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree.

 

VENERDI’ 28 FEBBRAIO

FASI

Versamento trimestrale da parte delle imprese industriali dei contributi relativi al 1° trimestre 2025, per i dirigenti in servizio.

INPS

Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di gennaio 2025 con modalità telematiche.

INAIL – Autoliquidazione 2024/2025

Termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2024.

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di gennaio 2025.

 

SCADENZE CONTRATTUALI FEBBRAIO 2025

COMUNICAZIONE – Aziende artigiane (G016)

Quota rinnovo contrattuale – Viene corrisposta la prima tranche nel settore Comunicazione artigianato

 LATERIZI – Aziende industriali (F021)

Minimi tabellari

 METALMECCANICA – Piccola e media industria – Confapi (C018)

Assistenza integrativa

 OCCHIALI – Aziende industriali (D271)

Minimi tabellari

 PELLI E CUOIO – Aziende industriali (D111)

Minimi tabellari – Elemento di garanzia retributiva

 SERVIZI ASSISTENZIALI – UNEBA (T141)

Aumenti periodici di anzianità

Classificazione del personale

Mensilità aggiuntive

Riduzione annua

 SERVIZI AUSILIARI – ANPIT (V719)

Indennità di vacanza contrattuale

 SOCCORSO STRADALE (IC82)

Minimi tabellari

 TURISMO – Confindustria (H05B)

Agenzie di viaggio – Viene erogata la prima tranche di una tantum

 

CIRCOLARE INFORMATIVA: LEGGE DI BILANCIO 2025

 Nelle ultime settimane sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, una serie di provvedimenti che entrano in vigore dall’anno 2025. In particolare, alcuni di detti provvedimenti sono: la legge di bilancio 2025 (L. 207 del 30/12/2024) il Collegato lavoro (L. 203 del  12/2024) il decreto Milleproroghe (DL 202 del 27/12/2024), il decreto Irpef-Ires attuativo della riforma fiscale (decreto legislativo n. 192/2024).

Con la presente circolare, desideriamo informarLa sulle principali novità introdotte dalla Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 ed a seguire le novità di maggior interesse in materia di lavoro e di immediata applicazione previste dal decreto milleproroghe e Collegato lavoro.

La Legge di bilancio 2025, introduce rilevanti modifiche in materia fiscale, previdenziale e lavorativa, con effetti significativi per aziende e lavoratori.

Di seguito riportiamo un’interpretazione tecnica e dettagliata delle disposizioni più rilevanti:

Riduzione cuneo fiscale e riforma IRPEF (Art. 1, commi 2-9)

La Legge stabilisce una riforma strutturale delle aliquote IRPEF e nuove misure per la riduzione del cuneo fiscale:

  • Nuove aliquote IRPEF:
    • Redditi fino a 28.000 euro: aliquota al 23%;
    • Redditi da 28.001 a 50.000 euro: aliquota al 35%;
    • Redditi oltre 50.000 euro: aliquota al 43%.
  • Detrazioni per redditi bassi: La detrazione massima per redditi fino a 15.000 euro viene elevata a 1.955 euro. I redditi inferiori a questa soglia beneficeranno anche di un trattamento integrativo pari a 1.200 euro.
  • Misura fiscale sul cuneo: Per i lavoratori dipendenti:
  • Il comma 4 prevede il riconoscimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione che hanno un reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro, una somma, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
  • 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
  • 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
  • 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Detta somma non concorre alla formazione del reddito.

  • Per i redditi superiori a 20.000 euro e fino a 40.000 euro, spetta un’ulteriore detrazione decrescente dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro di importo pari a:
  • 000 euro se l’ammontare del reddito è superiore a 20,000 ma non a 32.000 euro;
  • Al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, meno il reddito complessivo, e 8.000 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.

Dette detrazioni verranno riconosciute in via automatica dal Datore di lavoro.

Qualora in sede di conguaglio si debba procedere al recupero di importo superiore a 60 euro, il recupero

stesso verrà effettuato in 10 rate mensili.

  • Detrazioni fiscali per redditi elevati (Art. 1, comma 10)
  • Per redditi superiori a 75.000 euro:
    • Limite massimo detraibile di 14.000 euro per redditi tra 75.001 e 100.000 euro.
    • Limite massimo detraibile di 8.000 euro per redditi oltre 100.000 euro.

Sono escluse dal calcolo le spese sanitarie e gli investimenti in start-up e PMI innovative.

Modifiche alle detrazioni per familiari a carico (Art. 1, comma 11)

  • Detrazione di 950 euro per ciascun figlio (inclusi figli adottivi, affidati o con disabilità).
  • Detrazione di 750 euro per ciascun ascendente convivente.

Dette detrazioni non spettano per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato UE o dello Spazio Economico Europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.

Regime forfettario (Art. 1, comma 13)

La soglia di reddito da lavoro dipendente o assimilato per accedere al regime forfettario è stata aumentata da 30.000 a 35.000 euro.

Tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza (Art. 1, commi 81-86)

A partire dal 2025, le spese di trasferta saranno fiscalmente esenti solo se sostenute tramite strumenti tracciabili (carte di credito, assegni, app digitali, bonifici bancari o postali). La mancata tracciabilità comporta:

  • Inclusione nel reddito imponibile delle somme rimborsate;
  • Non deducibilità ai fini IRES e IRAP.

Smart working per frontalieri (Art. 1, commi 97-98)

  • Consentito lo svolgimento del 25% dell’attività in modalità telelavoro, senza perdita dello status di frontaliero.

Il reddito è calcolato applicando le retribuzioni convenzionali in uso per il lavoro estero.

NASpI (art. 1, comma 171)

I Lavoratori che si sono dimessi e vengono assunti, nell’arco dei 12 mesi successivi, da un altro datore di lavoro e successivamente da questi licenziati, non potranno percepire l’indennità se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.

In pratica se il lavoratore si dimette da una azienda o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e nei 12 mesi successivi viene assunto da un altro datore di lavoro e da questi licenziato, non avrà diritto alla NASpI se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.

Pensioni e misure previdenziali

  • Opzione donna (Art. 1, comma 173): Accesso per lavoratrici con 35 anni di contributi e almeno 61 anni d’età entro il 31 dicembre 2024.
  • Quota 103 (Art. 1, comma 174): Confermata per chi ha maturato 62 anni d’età e 41 anni di contributi, con decorrenza dopo 7 mesi.
  • APE Sociale (Art. 1, comma 175): Prorogato per il 2025 per disoccupati, caregiver e lavoratori in condizioni svantaggiate.
  • Pensione di vecchiaia per lavoratrici madri (Art. 1, comma 179): Incremento del limite di riduzione anagrafica da 12 a 16 mesi per madri con almeno quattro figli.

Incentivo alla natalità (Art.1 comma 206)  

Viene stabilito che per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.

Il beneficio è corrisposto per i figli di:

  • cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
  • ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui (computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico).

Il beneficio è riconosciuto dall’INPS su domanda.

Congedi parentali (Art. 1, commi 217-218)

La norma dispone l’elevazione, dal 30% al 80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

La citata previsione, che opera in alternativa tra i genitori, effettua le seguenti due tipologie di intervento:

  • per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l’elevazione all’80 per cento della retribuzione dell’indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell’elevazione al 60 per cento prevista a legislazione vigente;
  • per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che cesseranno il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, parimenti a regime dal 2025, l’elevazione all’80 per cento della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.

Viene di conseguenza elevata strutturalmente l’indennità del congedo parentale dal 30 per cento all’80 per cento per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino

Esonero contributivo lavoratrici madri ( art. 1, commi 219 – 220 )

Confermato ed esteso alle lavoratrici a tempo determinato e a quelle autonome, anche con reddito d’impresa che non optano per il regime forfettario, il bonus mamme lavoratrici.

Si tratta di uno sgravio contributivo dal versamento della quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri,( la percentuale effettiva di riduzione non è stata ancora stabilita e sarà definita da un decreto interministeriale entro il 29 gennaio) che dal 2025 spetta alle lavoratrici madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno d’età del figlio più piccolo, mentre dal 2027, per le madri con tre o più figli l’esonero contributivo spetta fino al compimento del 18° anno d’età del figlio più piccolo. L’esonero è riconosciuto soltanto a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 euro annui.

Estensione della decontribuzione alle lavoratrici autonome, con importi parametrati al reddito minimo e riguarda solo redditi non in regime forfettario.

L’applicazione dell’esonero verrà attuata a seguito di un decreto del Ministero del Lavoro da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della Legge

Incentivi per assunzioni e premi produttività (Art. 1, commi 385-400)

Confermata l’aliquota ridotta al 5% per i premi di produttività erogati nel 2025-2027.

Prorogata, per i prossimi tre anni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro derivante da nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato effettuate da imprese e professionisti. La deduzione può arrivare fino al 30%, nel caso di assunzioni di particolari categorie di soggetti (disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza).

Fringe benefits neo-assunti ( art. 1, commi 386-389 )

La Legge di Bilancio 2025 introduce un’agevolazione fiscale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel corso del 2025, relativamente alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti  neo assunti.

Tali somme non concorrono alla formazione del reddito ai soli fini fiscali per i primi due anni dalla data di assunzione entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Per accedere all’agevolazione il lavoratore deve aver percepito, nell’anno precedente l’assunzione, un reddito da lavoro dipendente non superiore a €35.000 e deve trasferire la propria residenza oltre un raggio di 100 chilometri dal precedente domicilio, avvicinandosi alla nuova sede lavorativa.

Fringe benefits ( art. 1, commi 390 )

Le regole sui limiti di non tassabilità vengono riconfermate anche per il triennio 2025-2027.

Il tetto dei fringe benefit per il 2025 sarà quindi di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti e di 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli.

Misure per il Mezzogiorno (Art. 1, commi 406-426)

Il nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel Mezzogiorno e previsto dalla legge di bilancio 2025, va a sostituire l’agevolazione contributiva di cui dalla legge di Bilancio 2021.

L’agevolazione, consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e spetta ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di apprendistato) nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Nel caso di datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze più di 250 dipendenti, l’esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto, esclusi i premi e contributi INAIL nelle seguenti misure:

  • anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
  • per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
  • per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
  • per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
  • per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

L’incentivo rimane subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

Auto aziendali a uso promiscuo

La Legge di Bilancio 2025 introduce una nuova tassazione per le auto aziendali ad uso promiscuo, modificando l’articolo 51, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Le nuove disposizioni prevedono che, a partire dal 1° gennaio 2025, il valore imponibile del fringe benefit relativo all’uso promiscuo dei veicoli aziendali sia determinato in base al tipo di alimentazione del veicolo e non più considerando i valori di emissione CO2

Fermo restando il limite di percorrenza convenzionale di 15.000 km su base annua, occorrerà distinguere la tipologia di veicoli in base a tre nuove fasce, con altrettante percentuali di tassazione:

Tipo di alimentazione % di valorizzazione
Veicoli elettrici 10%
Veicoli plug – in ibridi 20%
Altri veicoli 50%

Le predette percentuali si applicano esclusivamente ai veicoli:

  • immatricolati dopo il 1° gennaio 2025;
  • concessi in uso dal 1° gennaio 2025.

All’autoveicolo, pur assegnato nel 2025 ma immatricolato in anni precedenti, verrà applicata la valorizzazione secondo la classe di emissione CO2.

Si ricorda che il valore dell’autovettura ad uso promiscuo è da considerare al fine del limite di esenzione generale di 1000 o 2000 euro annui (se con figli a carico) per l’insieme dei beni e servizi riconosciuti al lavoratore.

Il Comunicato dell’Agenzia Entrate, riportante le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2024, n. 304.

 

DECRETO MILLEPROROGHE

 Proroga contratti di lavoro a tempo determinato (art. 14 c. 3)

E’ stato prorogato al 31 dicembre 2025 l’utilizzo della causale basata sulle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva”, nel caso in cui la contrattazione collettiva non abbia individuato specifiche causali. (esempio CCNL metalmeccanica)

L’art. 19 del D.lgs. 81/2015, prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.

Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non superiore ai 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi;
  • in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • in sostituzione di altri lavoratori.

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi, in assenza delle predette condizioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi. Sul punto giova ricordare che il DL n. 131 del 16 settembre 2024, noto come “Decreto Salva Infrazioni”, ha previsto che, in caso di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato dichiarata illegittima dal giudice, il lavoratore possa ottenere un risarcimento del danno superiore al limite precedentemente fissato di 12 mensilità, qualora dimostri di aver subito un danno maggiore.

 

COLLEGATO LAVORO LEGGE N. 203 DEL 30/12/2024 – IN VIGORE DAL 12/1/2025

 Sicurezza del lavoro (art. 1)

Le disposizioni riguardanti l’obbligo di esporre le tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili sono state abrogate.

Per quanto concerne le attività lavorative svolte in locali chiusi sotterranei o semisotterranei non esposti ad agenti nocivi, i datori di lavoro devono comunicare tramite PEC all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) il rispetto dei requisiti di legge, potendo utilizzare tali locali per i successivi 30 giorni.

 

Cassa Integrazione Guadagni (art. 6)

L’articolo 6 modifica l’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 148/2015, che riguarda la “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa” durante i periodi di integrazione salariale.

In particolare, stabilisce che:

  • Il lavoratore che svolge un’attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate in cui ha lavorato.
  • Il lavoratore perde il diritto all’integrazione salariale se non comunica preventivamente alla sede territoriale dell’INPS lo svolgimento di tale attività.

Le comunicazioni effettuate dai datori di lavoro, come previsto dall’articolo 4-bis del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide per adempiere all’obbligo di comunicazione previsto dalla stessa disposizione.

 

Somministrazione di lavoro (art. 10)

Il Collegato lavoro conferma  che non rientrano nel calcolo del limite quantitativo per la somministrazione a tempo determinato, pari al 30% (salvo deroghe previste dai CCNL), i lavoratori stagionali, quelli impiegati in aziende start-up, in sostituzione di lavoratori assenti o con più di 50 anni.

Inoltre con l’abrogazione del quinto e sesto periodo del comma 1 dell’articolo 31 del D.Lgs. 81/2015, è stata eliminata la disposizione che permetteva agli utilizzatori di impiegare lo stesso lavoratore somministrato per oltre 24 mesi, anche non consecutivi, senza che ciò comportasse la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l’utilizzatore e il lavoratore, a condizione che l’agenzia di somministrazione avesse assunto il lavoratore a tempo indeterminato e ne avesse informato l’utilizzatore.

Con l’abrogazione di questa norma, gli utilizzatori non possono più superare il limite dei 24 mesi nell’impiego dello stesso lavoratore somministrato senza rischiare la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore stesso.

Pertanto, gli utilizzatori devono ora prestare particolare attenzione alla durata complessiva delle missioni dei lavoratori somministrati, poiché il superamento del limite dei 24 mesi potrebbe comportare la costituzione automatica di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore.

 Lavoro stagionale (art. 11)

Tramite una norma di interpretazione autentica, il ricorso ai contratti di lavoro stagionale viene esteso anche alle attività organizzate per far fronte a picchi di lavoro in determinati periodi dell’anno, nonché esigenze tecnico-produttive o legate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, come previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Contratto a tempo determinato (art. 13)

Viene regolamentata la durata massima del periodo di prova nei rapporti di lavoro a tempo determinato. In particolare il periodo di prova è stabilito in un giorno per ogni 15 di calendario, con una durata minima pari a due giorni e una durata massima pari a:

  • 15 giorni per contratti fino a 6 mesi;
  • 30 giorni per contratti di durata fino a un anno.

In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

La norma non fa alcun riferimento ai rapporti somministrati a termine.

 

Dimissioni per fatti concludenti (art. 19)

La nuova disposizione stabilisce che venga considerata “dimissioni volontarie” l’assenza del lavoratore che si protrae oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in assenza di tale previsione, per un periodo superiore a 15 giorni. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre i predetti termini Il datore di lavoro può

  • trasmettere comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro che ha facoltà di effettuare accertamenti;
  • intendere il rapporto come risolto per volontà del lavoratore e senza applicazione della procedura telematica.

Il lavoratore ha facoltà di dimostrare l’impossibilità di comunicare il motivo dell’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

Le dimissioni per fatti concludenti determinano:

  • l’esclusione del datore di lavoro dall’obbligo di versare il contributo NASpI dovuto soltanto in caso di licenziamento;
  • la facoltà per il datore di lavoro di trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso.

 

Apprendistato (art. 18)

L’articolo 18, stabisce che, dopo aver ottenuto una qualifica, un diploma professionale, un diploma di istruzione secondaria superiore o un certificato di specializzazione tecnica superiore, a seguito di un contratto di apprendistato di 1° livello, è possibile trasformare il contratto di apprendistato in una delle seguenti tipologie, previa revisione del piano formativo individuale:

  • Apprendistato professionalizzante: finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. In questo caso, la durata complessiva dei due periodi di apprendistato non può superare il limite stabilito dalla contrattazione collettiva.
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca: per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi.

Questa modifica consente una maggiore flessibilità nel percorso di apprendistato, permettendo ai lavoratori di proseguire la loro formazione e carriera in modo più coerente con le qualifiche ottenute.

 

Per ulteriori chiarimenti o consulenze personalizzate, La invitiamo a contattare il nostro studio.

Cordiali saluti

Scadenziario lavoro Gennaio 2025

 

VENERDI’ 10 GENNAIO

 

Inps – Versamento contributi lavoratori domestici

Versamento trimestrale contributi previdenziali (4° trimestre 2024) per i Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetto ai servizi domestici e familiari.

 

Contributi Fondo A. Pastore 

Versamento trimestrale premi a favore dell’assicurazione polivalente supplementare – PREVIR ed ora intitolata ad Antonio Pastore – istituita a seguito di un accordo stipulato tra la Confcommercio e la FENDAC, a favore dei dirigenti in servizio presso le aziende del settore commerciale ed alberghiero ed altre iscritte al Fondo di previdenza M. Negri.

 

Contributi Fondo M. Besusso

Versamento trimestrale dei contributi assistenziali per i dirigenti delle aziende commerciali, spedizione e trasporti

 

Contributi Fondo M. Negri

Versamento trimestrale dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.

 

 

 

MERCOLEDI’ 15 GENNAIO

 

Modello 730 – Assistenza fiscale sostituti d’imposta

Comunicazione dei sostituti d’imposta di voler prestare assistenza fiscale.

 

 

GIOVEDI’ 16 GENNAIO

 

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Dicembre 2024 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Dicembre 2024.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Dicembre 2024 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

INPGI
Elaborazione mediante procedura DASM e presentazione in via telematica con i servizi ENTRATEL o FISCONLINE della denuncia contributiva.
Versamento con modello unificato (Mod.F24-Accise) dei contributi relativi al mese di Dicembre 2024.

 

CASAGIT
Trasmissione in via telematica denuncia retributiva e contributiva relativa al mese di Dicembre 2024 mediante procedura DASM e versamento dei contributi relativi al medesimo mese.

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Dicembre 2024.

 

 

 

LUNEDI’ 20 GENNAIO

Comunicazioni obbligatorie somministrati

Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Dicembre 2024, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 

PREVINDAI – Denuncia e versamento contributi

Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza a capitalizzazione Previndai

 

PREVINDAPI – Denuncia e versamento contributi

Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi

 

 

VENERDI’ 31 GENNAIO

 

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

I Datori di lavoro soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio devono inviare al servizio Competente il prospetto informativo sulla situazione occupazionale al 31 dicembre 2024.

 

INPS

Imprese edili – Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Dicembre 2024 con modalità telematiche.

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Dicembre 2024.

 

Somministrazione di lavoro – Comunicazione annuale ai sindacati

Comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del numero dei contratti di somministrazione conclusi, della durata degli stessi, del numero e della qualifica dei lavoratori interessati.

 

SCADENZE CONTRATTUALI GENNAIO 2025

 

ALIMENTARI E PANIFICAZIONE – Aziende artigiane (E015)

Apprendistato – Imprese alimentari artigiane e della panificazione – Introdotti gli scatti di anzianità

 

IGIENE AMBIENTALE (K540)

Ambiente di lavoro – Aumento l’importo versato al fondo

 

COMUNICAZIONE – Aziende artigiane (G016)

Apprendistato – Gli apprendisti cominciano a maturare gli scatti di anzianità

 

METALMECCANICA, OREFICERIA, ODONTOTECNICA – Aziende artigiane (C030)

Apprendistato – Gli apprendisti cominciano a maturare gli scatti di anzianità

 

LEGNO E LAPIDEI – Aziende artigiane (F060)

Apprendistato – Spettano gli scatti di anzianità

 

TRASPORTO A FUNE (I911)

Assistenza integrativa – Aumenta il contributo welfare

 

TERZIARIO – Confcommercio (H011)

Assistenza integrativa – Aumento del contributo a Quas

 

GRAFICA ED EDITORIA – Aziende industriali (G011)

Assistenza integrativa – Iscrizione automatica SaluteSempre

 

VETRO, LAMPADE E DISPLAY – Aziende industriali (B132)

Assistenza integrativa – È possibile versare contributi volontari al Fasie

 

CALZATURE – Aziende industriali (D121)

Assistenza integrativa – Attivazione assicurazione contro la non autosufficienza con obbligo di versamento della contribuzione relativa

 

DIRIGENTI – Aziende autotrasporto (I112)

Varia la disciplina dell’assistenza integrativa

 

COMMERCIO – SERVIZI – Conflavoro PMI (H02H)

Assistenza integrativa – Versamento quota di iscrizione annuale al Fondo sanitario

 

LATERIZI – Aziende industriali (F021)

Assistenza integrativa – Aumenta la contribuzione a carico azienda

 

LAVANDERIE – Aziende industriali (D0L1)

Assistenza integrativa – Varia la contribuzione a carico dell’azienda

 

SCUOLE PRIVATE – Laiche (T231)

Assistenza integrativa – Adesione a FasiOpen

 

TURISMO – Confesercenti (H058)

Assistenza integrativa –  Aumenta la quota Quas a carico azienda

 

ALIMENTARI – Aziende cooperative (E016)

Assistenza integrativa – Aumento del contributo sanitario e nuovi contributi per la bilateralità

 

DIRIGENTI – Aziende alberghiere (H061)

Assistenza integrativa – Variano i contributi per la formazione e il welfare

 

DIRIGENTI – Aziende terziario (H021)

Assistenza integrativa – Elevato il contributo formazione e stabilito un contributo welfare

 

GIOCATTOLI – Aziende industriali (D231)

Assistenza integrativa – Introdotto un contributo long term care

 

AUTOSTRADE E TRAFORI – Concessionari (I192)

Assistenza integrativa – Prevista una somma welfare

 

IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO (H04Z)

Assistenza integrativa – Aumento quota Quas a carico azienda

 

TERZIARIO – Federdistribuzione (H008)

Assistenza integrativa – Aumenta la quota a carico datore alla Cassa Quas

 

PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE E TURISMO (H05Y)

Assistenza integrativa – Aumenta il contributo alla cassa Qu.As.

 

TERZIARIO – Cooperative di consumo (H016)

Assistenza integrativa – Varia il contributo a carico azienda

 

TERME (K461)

Assistenza integrativa – Inizio dell’iscrizione al fondo sanitario

 

TERZIARIO – Confesercenti (H012)

Assistenza integrativa – Aumento della quota Quas

 

TURISMO – ANPIT (H05K)

Assistenza integrativa – Erogato il welfare

 

TURISMO – Confcommercio (H052)

Assistenza integrativa – Aumenta il contributo Quas a carico azienda

 

DIRIGENTI – Catene alberghiere (H063)

Assistenza integrativa – Formazione professionale – Aumenta il contributo per il finanziamento dei programmi di formazione

 

DIRIGENTI – Catene alberghiere (H063)

Viene riconosciuto un contributo welfare

 

DIRIGENTI – Magazzini generali (I241)

Viene introdotto un contributo obbligatorio

 

LEGNO E LAPIDEI – Aziende artigiane (F060)

Aumenti periodici di anzianità – Variano gli importi

 

SICUREZZA SUSSIDIARIA E INVESTIGAZIONI – Aiss (HV40)

Classificazione del personale

 

ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI – Aziende industriali (D014)

Ulteriori ore per la formazione professionale

 

GIOCATTOLI – Aziende industriali (D231)

Nuovi permessi per la formazione continua

 

ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI – Aziende industriali (D014)

Elemento di garanzia retributiva

 

GIOCATTOLI – Aziende industriali (D231)

Elemento di garanzia retributiva

 

GIOCATTOLI – Aziende industriali (D231)

Flessibilità – Aumentano le maggiorazioni

 

ALIMENTARI – Aziende industriali (E012)

Varia la disciplina del fondo sanitario e del finanziamento alla bilateralità

 

EDILIZIA – Piccola e media industria (F018)

Formazione professionale – Aumento contributo all’ente formazione

 

COLF E BADANTI – Federproprietà (CDIV)

Indennità variabili – Adeguamento all’Istat dei valori di vitto e alloggio

 

ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI (H341)

Lavoro a tempo determinato – Nuova modalità di calcolo e pagamento

 

TERZIARIO – Confcommercio (H011)

Lavoro a tempo parziale – Aumento dell’indennità per clausola elastica

 

TERZIARIO – Federdistribuzione (H008)

Lavoro a tempo parziale – Nuovi limiti minimi di durata e aumento dell’indennità per clausola elastica

 

TERZIARIO – Sistema Impresa (H01N)

Lavoro a tempo parziale – Decorre l’aumento dell’indennità per clausola elastica

 

TERZIARIO – Confesercenti (H012)

Lavoro a tempo parziale – Aumento dell’indennità sostitutiva per clausola elastica

 

STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI – ANPIT (V720)

Lavoro intermittente – Varia la retribuzione oraria

 

VETRO, LAMPADE E DISPLAY – Aziende industriali (B132)

Lavoro notturno – Aumenta l’indennità

 

ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI – Aziende industriali (D014)

Malattia – Entra in vigore la nuova disciplina

 

STUDI PROFESSIONALI (H442)

Maternità – Integrazione per il congedo obbligatorio

 

ALIMENTARI – Aziende industriali (E012)

Minimi tabellari – Viene erogata una rata di arretrati

 

AMBASCIATE – Dipendenti (V811)

Minimi tabellari – Viene corrisposto l’aumento

 

COLF E BADANTI – Federproprietà (CDIV)

Minimi tabellari – Adeguamento all’Istat dei minimi

 

LAPIDEI – Aziende industriali (F041)

Minimi tabellari – Viene corrisposto l’aumento dei minimi

 

FIORI RECISI (H201)

Minimi tabellari – Viene corrisposto l’aumento

 

CINEMATOGRAFIA – Doppiaggio films (G161)

Minimi tabellari – Corrisposto il 40% degli aumenti

 

SCUOLE PRIVATE – Laiche (T231)

Minimi tabellari – Vengono corrisposti gli aumenti

 

CREDITO COOPERATIVO (J271)

Minimi tabellari – Viene erogato l’aumento dei minimi

 

SICUREZZA SUSSIDIARIA E INVESTIGAZIONI – Aiss (HV40)

Minimi tabellari – Vengono corrisposti gli aumenti

 

ACCONCIATURA ED ESTETICA (H515)

Minimi tabellari – Viene erogato l’aumento dei minimi

 

ALIMENTARI – Aziende cooperative (E016)

Minimi tabellari – Vengono corrisposti gli aumenti

 

FOTOLABORATORI (G511)

Minimi tabellari – Viene corrisposto l’aumento

 

LAPIDEI – Piccola e media industria – Confapi (F048)

Minimi tabellari – Corrisposto l’aumento

 

AUTOSTRADE E TRAFORI – Concessionari (I192)

Minimi tabellari – Corrisposto l’aumento

 

COIBENTI – Aziende industriali (B012)

Minimi tabellari – Corrisposto l’aumento

 

STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI – ANPIT (V720)

Minimi tabellari – Viene corrisposto l’aumento dei minimi

 

SERVIZI POSTALI IN APPALTO (K721)

Minimi tabellari – Vengono corrisposti gli aumenti

 

TESSILI MODA E CHIMICA CERAMICA – Aziende artigiane (V751)

Minimi tabellari – Aumento dei minimi per gli artigiani tessili-moda e chimica-ceramica

 

TURISMO – ANPIT (H05K)

Minimi tabellari – Viene corrisposto l’aumento

 

LEGNO E LAPIDEI – Aziende artigiane (F060)

Minimi tabellari – Vengono corrisposti gli aumenti

 

LAVANDERIE E TINTORIE – Conflavoro PMI (D0M7)

Minimi tabellari – Aumento per il settore artigiano.

 

ACCONCIATURA ED ESTETICA – Conflavoro PMI (H535)

Minimi tabellari – È corrisposto l’aumento

 

CEMENTO – Piccola e media industria (F038)

Minimi tabellari – Aziende Confapi – Corrisposti gli aumenti

 

LATERIZI – Piccola e media industria (F027)

Minimi tabellari – Aziende Confapi – Corrisposti gli aumenti

 

CONCERIE – Aziende industriali (B101)

Minimi tabellari – I.p.o. – Viene corrisposto l’aumento

 

ALIMENTARI E PANIFICAZIONE – Aziende artigiane (E015)

Minimi tabellari – Imprese alimentari artigiane e della panificazione – Corrisposto l’aumento

Minimi tabellari – Imprese alimentari non artigiane fino a 15 dipendenti – Corrisposto l’aumento

 

CALZATURE – Aziende industriali (D121)

Minimi tabellari – Livello 1 – Limitatamene al livello 1 è erogato l’aumento del minimo contrattuale

 

VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI (HV17)

Minimi tabellari – Servizi fiduciari – Vengono corrisposti gli aumenti

 

GOMMA E PLASTICA – Aziende industriali (B371)

Orario di lavoro – Varia l’orario per i turnisti

 

GIOCATTOLI – Aziende industriali (D231)

Orario di lavoro – Aumenta la maggiorazione turnisti

 

DIRIGENTI – Magazzini generali (I241)

Permessi – Formazione professionale – Viene incrementato il contributo annuo al CFMT

 

ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI – Aziende industriali (D014)

Preavviso – Nuova disciplina

 

ALIMENTARI – Aziende industriali (E012)

Previdenza integrativa – Varia il contributo a carico azienda da erogare al fondo Alifond

 

DIRIGENTI – Aziende autotrasporto (I112)

Previdenza integrativa – Varia la disciplina della previdenza integrativa

 

DIRIGENTI – Catene alberghiere (H063)

Previdenza integrativa – Varia il contributo integrativo a carico azienda

 

ALIMENTARI – Aziende cooperative (E016)

Previdenza integrativa – Aumento del contributo a carico azienda

 

DIRIGENTI – Magazzini generali (I241)

Previdenza integrativa – Varia il contributo al Fondo M. Negri

 

DIRIGENTI – Aziende alberghiere (H061)

Previdenza integrativa – Aumenta il contributo integrativo

 

CHIMICA, GOMMA, VETRO – Piccola e media industria (B018)

Previdenza integrativa – Aumento del contributo a carico azienda

 

DIRIGENTI – Aziende terziario (H021)

Previdenza integrativa – Elevato il contributo integrativo

 

PANIFICAZIONE (E023)

Previdenza integrativa – Aumenta il contributo a carico del datore di lavoro

 

PENNE SPAZZOLE E PENNELLI – Aziende industriali (D241)

Previdenza integrativa – Elevato il contributo azienda

 

ALIMENTARI E PANIFICAZIONE – Aziende artigiane (E015)

Previdenza integrativa – Imprese alimentari non artigiane fino a 15 dipendenti e della somministrazione

Aumento quota a carico azienda

 

GRAFICA ED EDITORIA – Aziende industriali (G011)

Una tantum

 

IMPIANTI SPORTIVI – CONFLAVORO PMI (H07A)

A disposizione il welfare

 

TESSILI MODA E CHIMICA CERAMICA – Aziende artigiane (V751)

Apprendistato – Anche agli apprendisti vengono erogati gli scatti di anzianità

 

Il 1° aprile 2024 è entrato in vigore il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore Tessile Abbigliamento Moda, con validità fino al 31 marzo 2027. Questo accordo, siglato l’11 novembre 2024 tra Sistema Moda Italia (SMI) e le organizzazioni sindacali Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL, introduce significative novità sia in ambito economico che normativo.

Principali novità del rinnovo contrattuale:

 

PARTE ECONOMICA

Aumenti retributivi: E’ previsto un incremento complessivo dell’ERN, suddiviso in tre tranche: 1° dicembre 2024 – 1° gennaio 2026 – 1° gennaio 2027.

livello ERN fino a novembre 2024 ERN da dicembre 2024 ERN da gennaio 2026 ERN da gennaio 2027
8 2.264,68 2.385,33 2.457,72 2.518,68
7 2.136,10 2.250,10 2.318,50 2.376,10
6 2.005,13 2.111,53 2.175,37 2.229,13
5 1.878,36 1.978,11 2.037,96 2.088,36
4 1.786,95 1.881,95 1.938,95 1.986,95
3bis 1.745,98 1.839,08 1.894,94 1.941,98
3 1.707,25 1.798,45 1.853,17 1.899,25
1.657,81 1.746,16 1.799,17 1.843,81
2 1.621,70 1.708,15 1.760,02 1.803,70
1 1.289,04 1.379,36 1.469,68 1.560,00
1°CAT.VIAGGIATORI 1.932,91 2..039,31 2.103,10 2..156,91
2°CAT.VIAGGIATORI 1.823,07 1.922,82 1.982,60 2.33,07

Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.): erogato in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese che non applicano né la contrattazione di secondo livello né adeguati trattamenti retributivi individuali aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione stessa, è elevato da €. 300 a €. 350 lordi annui dal 1° gennaio 2025, con corresponsione da gennaio 2026.

Welfare aziendale: Introduzione di un pacchetto welfare (ai sensi dell’art. 51 commi 2 e 3 del TUIR) di 600 euro complessivi, distribuiti in tre tranche annuali da 200 euro ciascuna, erogate entro il 31 dicembre di ogni anno dal 2024 al 2026.

Detti valori sono definiti in misura uguale per tutti i lavoratori e riproporzionati ai mesi di lavoro nell’anno 1/1 – 31/12 (considerando come mese intero la frazione pari o superiori a 15 giorni).

Sono omnicomprensivi di incidenze su istituti contrattuale ed esclusi dalla base di calcolo del TFR ed utilizzabili dai lavoratori entro i 12 mesi successivi.

Hanno diritto a ricevere il welfare, i lavoratori a tempo indeterminato e determinato con durata di almeno 6 mesi,  in forza alla data di messa a disposizione. Per i lavoratori part time gli importi saranno riproporzionati all’orario di lavoro effettuato.

Non hanno diritto a tali importi i lavoratori in aspettativa non retribuita.

 

Assistenza sanitaria integrativa: Aumento del contributo obbligatorio aziendale per Sanimoda da 15,00 a 18,00 euro mensili a partire da gennaio 2025 e di €. 2,00 all’assicurazione per la non autosufficienza (LTC)..

Per il fronte bilateralità, le Parti hanno concordato la costituzione di un nuovo ente bilaterale denominato Ente Bilaterale Moda (E.B.M.), finanziato sia dalle aziende che dai dipendenti, tramite il pagamento di un contributo annuale di 6,00 euro per lavoratore (di cui € 1,00 a carico lavoratore).

 

Previdenza complementare: Incremento del contributo aziendale per Previmoda dal 2% al 2,3% dal luglio 2026.

La quota destinata alla “premorienza” passerà invece dallo 0,20% allo  0,24% a partire dal 1° aprile 2025.

PARTE NORMATIVA

Unificazione disciplina contrattuale: Dal 1° gennaio 2025 i capitoli II (Disposizioni per gli operai), III (Disposizioni per le qualifiche speciali o intermedie) e IV (Disposizioni per gli impiegati) del Ccnl 31 gennaio 2022 sono integralmente abrogati; pertanto le differenti discipline speciali contenute in detti capitoli, per le diverse categorie giuridiche, saranno integralmente sostituite da un’unica disciplina generale applicabile a tutti i lavoratori, fatte salve specifiche eccezioni.

 

Malattia e infortunio non sul lavoro

Il periodo di comporto è elevato di 15 mesi (pari a 456 giorni di calendario) per lavoratori con patologie degenerative che richiedono terapie salvavita e/o comportanti un’invalidità superiore a due terzi  nonché ai lavoratori disabili ai sensi della L.68/1999.

L’aspettativa non retribuita in caso di superamento del periodo di comporto è elevata da 4 a 8 mesi.

Dal 1° gennaio 2025 al lavoratore, senza distinzione di categoria legale, sarà corrisposto il seguente trattamento economico:
Dal 1° al 3° giorno di malattia:

  • Per tutti gli eventi di malattia con prognosi superiore a 5 giorni: 100% della retribuzione normale.
  • Per gli eventi con prognosi breve (inferiore o uguale a 5 giorni) sono riconosciute le seguenti aliquote della retribuzione normale:
  • 100% per il primo evento nell’anno (1° gennaio-31 dicembre);
  • 66% per il 2° e 3° evento nell’anno;
  • 50% dal 4° evento nell’anno.

Non saranno considerate tra gli eventi di malattia breve (e quindi saranno retribuite al 100%) le seguenti tipologie:

  • le malattie oncologiche e/o degenerative che richiedono terapie salvavita debitamente certificate;
  • sindromi invalidanti attinenti al ciclo mestruale, debitamente certificate dal medico.

Dal 4° giorno di malattia:

  • operai: 100% della retribuzione netta normale fino al 180° giorno di malattia; in aggiunta è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione normale per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto;
  • intermedi e impiegati: 100% della retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia e 50% della retribuzione per i successivi mesi fino al termine del periodo di conservazione del posto.

Agli apprendisti verranno corrisposti i medesimi trattamenti nella stessa misura di quelli sostenuti per i lavoratori non apprendisti.

Preavviso

Dal 1° gennaio 2025 il periodo di preavviso per tutti i lavoratori sarà il seguente:

Anzianità di servizio 8° e 7° 6° e 5° 4° e 3°
Fino a 5 anni 2 mesi 1,5 mesi 3 settimane 2 settimane
Da 5 a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese 3 settimane
Oltre 10 anni 4 mesi 3 mesi 1,5 mesi 1 mese

Per i lavoratori inquadrati al 1° livello il preavviso è di 1 settimana.

RLS (rappresentanti per la sicurezza)
I permessi retribuiti per ogni Rls sono così ridefiniti:

  • 24 ore per le imprese fino a 5 lavoratori;
  • 48 ore per le imprese da 6 a 15 lavoratori;
  • 72 ore per le imprese oltre 15 lavoratori.

Lavoratori diversamente abili

I permessi previsti dall’art. 33 L. 104/1992, nel limite del monte ore mensile, sono frazionabili e fruibili per gruppi di 4 ore giornaliere (riproporzionabili per i contratti part time orizzontali) per un periodo complessivo non inferiore ad una giornata lavorativa nel mese.

Congedi parentali

Il preavviso per la fruizione dei congedi parentali è stabilito ni seguenti giorni:

– 2 (congedi giornalieri o orari);

– 5 (congedi da 2 a 14 giorni di calendario);

– 15 (congedi superiori a 14 giorni di calendario).

Viene meno la norma per cui i congedi parentali non sono utili ai fini della maturazione degli istituti legali e contrattuali.

Malattia figli

Ai genitori, in alternativa tra loro, vengono riconosciuti 10 giorni annui di permesso non retribuito per le malattie dei figli tra i 3 e gli 8 anni debitamente certificate. In caso di genitore unico, l’utilizzo è esteso a 12 anni.

Lutto
Il permesso retribuito di 3 giorni in un anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado nonché del convivente, sono estesi nei casi di decesso o grave infermità dei figli e nel caso di decesso dei genitori del coniuge, del partner dell’unione civile e del convivente di fatto.

Violenza di genere

L’accordo recepisce la normativa in tema di congedi per le donne vittime di violenza di genere (d.lgs 80/2015).
Prevista la possibilità di prolungare detto congedo di un ulteriore mese, con retribuzione a carico dell’azienda, in caso di necessità di prolungamento del percorso, debitamente certificato.

Fecondazione assistita

Le lavoratrici che intraprendono, anche all’estero, terapie di fecondazione assistita, documentata da strutture sanitarie competenti, potranno richiedere un periodo di aspettativa della durata massima di 1 mese, fruibile anche a giorni (21 giorni lavorativi complessivi nell’arco di un anno, 24 giorni per i turnisti 6×6).

 

Donatori di midollo osseo

Ai lavoratori donatori di midollo osseo sarà applicato quanto previsto dalla L. 52/2001.

Formazione continua

Per la formazione continua sono riconosciute ad ogni lavoratore (in aggiunta agli obblighi di legge) almeno 8 ore di formazione nell’anno 2025 e almeno 8 ore di formazione nell’anno 2026, fruibili anche nell’ambito di un unico programma biennale di 16 ore complessive, di norma da svolgersi durante l’orario di lavoro.

Studenti universitari

Agli studenti universitari, iscritti a corsi di laurea triennale o magistrale in università statali o paritarie, non fuori corso, saranno riconosciuti:

  • permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove di esame e per i 2 giorni lavorativi precedenti. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico;
  • 48 ore annue pro-­capite per la preparazione degli esami.

Riduzione orario

Viene eliminata la disposizione che prevedeva la non maturazione della riduzione di orario nei periodi di assenza per maternità e servizio militare.

Banca ore

Le ore di lavoro straordinario che possono confluire nella banca individuale delle ore sono elevate da 32 a 40 ore annue.

Interruzioni del lavoro

Per le ore perdute, per le quali i lavoratori non vengono trattenuti in azienda e qualora la direzione aziendale non disponga il recupero, per la prima giornata di sospensione sarà corrisposto il 100% della retribuzione.
La disciplina delle interruzioni viene applicata a tutti i lavoratori.

Ferie solidali

Con l’accordo sono state definite le linee guida della “Banca delle ore solidali” che potranno essere adottate con accordo o regolamento aziendale.

Assemblee

Prevista la possibilità di convocare le assemblee durante l’orario di lavoro, nell’ambito delle previste 10 ore retribuite, anche disgiuntamente da Filctem, Femca e Uiltec, per un massimo di 1 ora all’anno per ognuna delle 3 Organizzazioni.

 

Contratto a tempo determinato

Le causali per rinnovare un contratto a termine oltre i 12 mesi e fino ad un massimo di 24 mesi, occorre una delle seguenti causali:

  • attività connesse alla preparazione di campionari e alla campagna vendite (es.: promozione in showroom/ fiere/ negozi/ temporary store/ spacci aziendali, …);
  • sviluppo straordinario delle attività di impresa, legate a ricerca, progettazione, avvio e/o sviluppo di nuove attività/linee di prodotto/sedi/filiali/uffici/punti vendita, processi di reinternalizzazione o reshoring;
  • sperimentazioni tecniche, produttive, organizzative aventi carattere di temporaneità;
  • esecuzione di particolari lavori a carattere temporaneo che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
  • investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di implementare la gestione sostenibile delle attività di impresa (ad es. salute e sicurezza, ambiente, responsabilità sociale);
  • interventi di manutenzione straordinaria degli impianti o finalizzati alla introduzione di nuove apparecchiature nell’ambito della digitalizzazione, della automazione, della riconversione ambientale/energetica, della sicurezza.

Il limite percentuale di assumibilità (precedentemente fissato al 32% a titolo sperimentale e transitorio) torna al 30% dei lavoratori a tempo indeterminato.

Lavoro agile

Viene recepito il Protocollo sul lavoro agile del 7 dicembre 2021.

Contratto di somministrazione

La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato torna al 10% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.

Contratto a tempo parziale

Per i lavoratori genitori di figli fino a 3 anni di vita, il limite di accoglimento delle richieste di passaggio temporaneo da tempo pieno a tempo parziale (complessivamente fissato all’8%) viene fissato fino al limite di un ulteriore 4%.

Le clausole elastiche (che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione e/o la variazione in aumento della stessa) potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di 3 giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria pari a:

  • 15% nei casi di variazione della collocazione temporale della prestazione;
  • 24% nei casi di variazione in aumento della prestazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

 

 

 

Scadenziario lavoro Dicembre 2024

 

LUNEDI’ 2 DICEMBRE

INPS – Gestione separata Inps -versamento 2° acconto 2024

I lavoratori autonomi devono versare il secondo acconto per l’anno 2024, pari al 40% dell’importo dovuto per il 2023.

Il versamento si effettua tramite modello F24 attraverso il canale Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario.

Le causali da indicare nel Mod. F24 “Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)” sono:“P10” per pagamenti in unica soluzione dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria;

“PXX” per pagamenti in unica soluzione dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale.

 

Inps – Versamento secondo acconto artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale

Gli artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti alla gestione Inps sono tenuti a versare il secondo acconto dei contributi previdenziali Ivs all’Inps. Il versamento si effettua tramite modello F24.

I soggetti titolari di partita Iva devono effettuare il versamento esclusivamente in via telematica utilizzando il canale Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario) per la presentazione di deleghe (anche non a zero) con compensazioni di crediti.

I soggetti non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con F24 cartaceo presso qualsiasi sportello degli agenti della riscossione, banche convenzionate o uffici postali, in caso di F24 senza compensazioni e con saldo di qualsiasi importo.

MARTEDI’ 3 DICEMBRE

Ravvedimento operoso sprint

Termine per effettuare il ravvedimento per omesso o insufficiente versamento delle ritenute entro 15 giorni dal termine ordinario del 18 novembre 2024 versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniaria sono i seguenti:

– 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali -redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;

– 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – reddito di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;

– 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale;

– 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale IRPEF trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;

– 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale IRPEF trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;

– 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale IRPEF trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;

– 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale IRPEF trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi.

LUNEDI’ 16 DICEMBRE

 

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Novembre 2024 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Novembre 2024.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Novembre 2024 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

INPGI
Elaborazione mediante procedura DASM e presentazione in via telematica con i servizi ENTRATEL o FISCONLINE della denuncia contributiva.
Versamento con modello unificato (Mod.F24-Accise) dei contributi relativi al mese di Novembre 2024.

 

CASAGIT
Trasmissione in via telematica denuncia retributiva e contributiva relativa al mese di Novembre 2024 mediante procedura DASM e versamento dei contributi relativi al medesimo mese.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Scade il termine per il versamento in acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Novembre 2024.

 

 

 

VENERDI’ 20 DICEMBRE

Comunicazioni obbligatorie somministrati

Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Novembre 2024, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 

MARTEDI’ 31 DICEMBRE

 

INPS

Imprese edili – Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Novembre 2024 con modalità telematiche.

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Novembre 2024.

 

SCADENZE CONTRATTUALI DICEMBRE 2024

 

ABBIGLIAMENTO CONFEZIONI . Aziende industriali

Minimi tabellari

 

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO – Saci (H475)

Assistenza integrativa

 

ASSICURAZIONI – Personale amministrativo e addetto alla produzione (J121)

Indennità di carica

Indennità di funzione

Minimi tabellari e terzo elemento

 

CARTA – Aziende industriali (G022)

Trattamento di garanzia quadri

 

CEMENTO – Aziende industriali (F032)

Minimi tabellari

 

LAVANDERIE – Aziende industriali (D0L1)

Elemento perequativo

 

LAVANDERIE E TINTORIE – Conflavoro PMI (D0M7)

Minimi tabellari – Elemento di garanzia retributiva

 

METALMECCANICA – Aziende industriali (C011)

Minimi tabellari – Elemento di mensilizzazione

 

METALMECCANICA, INSTALLAZIONE D’IMPIANTI E ODONTOTECNICA – ANPIT (C076)

Assistenza integrativa – Welfare

Lavoro intermittente

Minimi tabellari

 

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE – CNA (IC37)

Una tantum

 

OCCHIALI – Aziende industriali (D271)

Minimi tabellari – Elemento perequativo

 

OREFICERIA – Aziende industriali (C021)

Previdenza integrativa

 

PELLI E CUOIO – Aziende industriali (D111)

Minimi tabellari

 

PENNE SPAZZOLE E PENNELLI – Aziende industriali (D241)

Minimi tabellari – Elemento perequativo

 

SALE BINGO – Anpit (H02I)

Lavoro intermittente

Minimi tabellari

 

Welfare contrattuale

 

SERVIZI ASSISTENZIALI – ANFFAS (T021)

Minimi tabellari

 

SERVIZI AUSILIARI – ANPIT (V719)

Assistenza integrativa

 

SERVIZI DI PULIZIA – Aziende artigiane (K521)

Minimi tabellari – Indennità speciale

 

TERZIARIO AVANZATO – ANPIT (H02D)

Assistenza integrativa – Welfare

 

Scadenziario lavoro Novembre 2024

 

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE

 

 

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Ottobre 2024 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Ottobre 2024.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Ottobre 2024 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

INPGI
Elaborazione mediante procedura DASM e presentazione in via telematica con i servizi ENTRATEL o FISCONLINE della denuncia contributiva.
Versamento con modello unificato (Mod.F24-Accise) dei contributi relativi al mese di Ottobre 2024.

 

CASAGIT
Trasmissione in via telematica denuncia retributiva e contributiva relativa al mese di Ottobre 2024 mediante procedura DASM e versamento dei contributi relativi al medesimo mese.

 

Versamento rata premio anticipato INAIL IV rata

Versamento della IV rata di premio anticipato e premio da regolazione da parte dei Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati che abbiano optato per il pagamento rateale delle somme dovute all’INAIL scaturenti dall’autoliquidazione.

 

Versamento terza rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti

I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali versano i contributi fissi relativi al trimestre solare precedente mediante Mod. F24.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Ottobre 2024.

 

 

MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE

 

Comunicazioni obbligatorie somministrati

Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Ottobre 2024, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 

ENASARCO – Versamento contributi

Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel 3° trimestre 2024.

 

 

 

LUNEDI’ 2 DICEMBRE

 

INPS

Imprese edili – Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Ottobre 2024 con modalità telematiche.

 

FASI – Versamento contributi

Versamento trimestrale dei contributi, da parte delle Aziende industriali, per i dirigenti in servizio.

 

Versamento in acconto del contributo alla gestione separata INPS

I soggetti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS lavoratori autonomi effettuano il versamento del secondo acconto.

 

Versamento secondo acconto dei contributi INPS artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale

I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito eccedente il minimale, devono effettuare il versamento del secondo acconto.

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Ottobre 2024.

 

SCADENZE CONTRATTUALI NOVEMBRE 2024

 

ALIMENTARI E PANIFICAZIONE – Aziende artigiane (E015)

Minimi tabellari – Imprese alimentari non artigiane fino a 15 dipendenti

 

IGIENE AMBIENTALE (K540)

Classificazione del personale

 

POMPE FUNEBRI – Aziende municipalizzate (IB17)

Minimi tabellari

 

SCUOLE PRIVATE – Laiche (T231)

Una tantum

 

SERVIZI ASSISTENZIALI (T182)

Minimi tabellari – Arretrati

Tredicesima mensilità – rateo 2023

 

SERVIZI AUSILIARI – ANPIT (V719)

Minimi tabellari

L’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 143/2024 (Decreto Omnibus), ha previsto l’erogazione, per l’anno 2024 ed unitamente alla tredicesima mensilità, di un’indennità di € 100,00 rapportata alle giornate di lavoro, a favore dei soli lavoratori dipendenti (esclusi i titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente) in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro;
  • avere sia il coniuge sia almeno un figlio fiscalmente a carico;
  • avere l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Per la determinazione del limite di reddito di € 28.000, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 19/E del 10/10/2024, non concorre al calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

La predetta circolare, ricorda che il coniuge, non deve essere legalmente ed effettivamente separato, e deve risultare almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, ed entrambi, coniuge e figlio, devono essere fiscalmente a carico del lavoratore richiedente.

In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico. Si configura monogenitoriale il nucleo familiare ove sussiste, alternativamente una delle seguenti situazioni:

  • l’altro genitore è deceduto;
  • l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
  • il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).

Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, il bonus non spetta:

  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato o meno all’anagrafe comunale( in quanto il convivente non può essere considerato coniuge fiscalmente a carico)
  • al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona, in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale ed è separato dall’altro genitore ( in quanto la famiglia non può definirsi monogenitoriale avendo l’altro genitore riconosciuto il figlio ed essendo separato).

Il bonus in esame, corrisposto agli aventi diritto, indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto (tempo determinato, indeterminato, tempo pieno o parziale), verrà poi recuperato, sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.

Fermo restando i requisiti sopra descritti, per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 N. 445, in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico o dei soli figli, in caso di nucleo familiare monogenitoriale.

Se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

Se il lavoratore ha in corso più rapporti di lavoro a tempo parziale, dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Qualora in sede di conguaglio non risulti spettante per perdita del requisito relativo al reddito o determinazione di un diverso numero di giorni di lavoro, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero del relativo importo.

Il lavoratore che pur avendone diritto non presenta l’autocertificazione al Datore di lavoro, potrà comunque recuperare il bonus in sede di dichiarazione dei redditi.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e adempimenti.

Allegato: Dichiarazione sostitutiva di notorietà

 

 

Scadenziario lavoro Ottobre 2024

 

MARTEDI’ 1 OTTOBRE

Patente a punti

Da oggi le imprese ed i lavoratori autonomi (elettricisti, idraulici ecc) che operano nei cantieri edili temporanei o mobili devono essere in possesso della “patente a punti”. Fino al 31/10/2024 possono trasmettere autocertificazione attestante il possesso dei requisiti.

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE

 Dichiarazioni fiscali

Termine ultimo per comunicare, al datore di lavoro o Ente pensionistico, la riduzione o non effettuazione del secondo acconto o dell’unica rata di acconto, dovuta a novembre.

 

Contributi Fondo A. Pastore 

Versamento trimestrale premi a favore dell’assicurazione polivalente supplementare – PREVIR ed ora intitolata ad Antonio Pastore – istituita a seguito di un accordo stipulato tra la Confcommercio e la FENDAC, a favore dei dirigenti in servizio presso le aziende del settore commerciale ed alberghiero ed altre iscritte al Fondo di previdenza M. Negri.

 

Contributi Fondo M. Besusso

Versamento trimestrale dei contributi assistenziali per i dirigenti delle aziende commerciali, spedizione e trasporti

 

Contributi Fondo M. Negri

Versamento trimestrale dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.

 

Versamento contributi lavoratori domestici

Versamento trimestrale contributi previdenziali (3° trimestre 2024)

  

MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE

 

 INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Settembre 2024 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Settembre 2024.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Settembre 2024 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

INPGI
Elaborazione mediante procedura DASM e presentazione in via telematica con i servizi ENTRATEL o FISCONLINE della denuncia contributiva.
Versamento con modello unificato (Mod.F24-Accise) dei contributi relativi al mese di Settembre 2024.

 

CASAGIT
Trasmissione in via telematica denuncia retributiva e contributiva relativa al mese di Settembre 2024 mediante procedura DASM e versamento dei contributi relativi al medesimo mese.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Settembre 2024.

LUNEDI’ 21 OTTOBRE

 

Comunicazioni obbligatorie somministrati

Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Settembre 2024, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

PREVINDAI – Denuncia e versamento contributi

Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza a capitalizzazione Previndai.

 

PREVINDAPI – Denuncia e versamento contributi

Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi.

VENERDI’ 25 OTTOBRE

730 INTEGRATIVO

Termine per la presentazione del mod 730 integrativo. La dichiarazione integrativa può essere presentata da chi ha trasmesso il modello 730 entro il 30 settembre 2024 e si è accorto solo successivamente di errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.

GIOVEDI’ 31 OTTOBRE

 

Autocertificazione di esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità

(c.d. “autocertificazione esonero 60 x 1000”)

 Il D.M. 11 giugno 2024 ha introdotto a decorrere dal 1° ottobre 2024 nuove regole per l’autocertificazione di esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità e per il versamento del relativo contributo esonerativo. Al fine di poter fruire del regime di continuità con la precedente autocertificazione, i datori di lavoro che al 1° ottobre 2024 già fruivano dell’esonero e che intendano continuare ad avvalersi dell’istituto, sono tenuti ad inviare entro il 31 ottobre 2024 una nuova autocertificazione attestante le unità in esonero in tutte le provincie interessate. La nuova autocertificazione si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente e, pertanto, è valida per l’intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell’intero importo dovuto.

Nel caso di mancata presentazione dell’autocertificazione entro il termine del 31 ottobre, i datori di lavoro potranno avvalersi della nuova procedura di autocertificazione e di versamento del contributo esonerativo, secondo le nuove regole di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 11 giugno 2024, senza tuttavia beneficiare del regime di continuità con la precedente autocertificazione.

 

INPS

Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Settembre 2024 con modalità telematiche.

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Settembre 2024.

 

Sostituti di imposta – Invio telematico Mod. 770/2024

Termine per effettuare l’invio telematico del Mod. 770/2024 e delle eventuali certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata.

 

Agenti di commercio

Termine per la consegna all’agente dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.

SCADENZE CONTRATTUALI OTTOBRE 2024

 

ACCONCIATURA ED ESTETICA (H515)

Varia la disciplina dell’apprendistato

 

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA (I100)

Importo per mancato rinnovo contrattuale – Variazione importi ICE

 

CERAMICA – Aziende industriali (B122)

Una tantum

 

COOPERATIVE SOCIALI (T151)

Minimi tabellari

 

EDILIZIA – Aziende industriali (F012)

Aumenti periodici di anzianità – Ape – Nuove aliquote regionali

 

EDILIZIA – Aziende cooperative (F012)

Aumenti periodici di anzianità – Ape – Nuove aliquote regionali

 

EDILIZIA – Aziende artigiane (F015)

Aumenti periodici di anzianità – Ape – Nuove aliquote e minimale Ape

 

ELETTRICITA’ (K051)

Minimi tabellari

 

GRAFICA ED EDITORIA – Aziende industriali (G011)

Minimi tabellari

 

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE – Anav (IC36)

Minimi tabellari – E.g.r.

 

PANIFICAZIONE (E023)

Una tantum

 

POMPE FUNEBRI – Aziende private (IB11)

Minimi tabellari

 

RADIOTELEVISIONE – Emittenti private (G091)

Minimi tabellari – Settore televisivo

 

SERVIZI ASSISTENZIALI (T182)

Minimi tabellari – Arretrati

 

STUDI PROFESSIONALI (H442)

Minimi tabellari

 

TERZIARIO – Confcommercio (H011)

Apprendistato – Entrano in vigore i profili introdotti dall’accordo 22 marzo 2024

 

VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI (HV17)

Minimi tabellari- Servizi fiduciari