Scadenziario lavoro Novembre 2023

 

GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE

 

 

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Ottobre 2023 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Ottobre 2023.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Ottobre 2023 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

INPGI
Elaborazione mediante procedura DASM e presentazione in via telematica con i servizi ENTRATEL o FISCONLINE della denuncia contributiva.
Versamento con modello unificato (Mod.F24-Accise) dei contributi relativi al mese di Ottobre 2023.

 

CASAGIT
Trasmissione in via telematica denuncia retributiva e contributiva relativa al mese di Ottobre 2023 mediante procedura DASM e versamento dei contributi relativi al medesimo mese.

 

Versamento rata premio anticipato INAIL IV rata

Versamento della IV rata di premio anticipato e premio da regolazione da parte dei Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati che abbiano optato per il pagamento rateale delle somme dovute all’INAIL scaturenti dall’autoliquidazione.

 

Versamento terza rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti

I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali versano i contributi fissi relativi al trimestre solare precedente mediante Mod. F24.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Ottobre 2023.

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

 

 

LUNEDI’ 20 NOVEMBRE

 

Comunicazioni obbligatorie somministrati

Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Ottobre 2023, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 

ENASARCO – Versamento contributi

Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel 3° trimestre 2023.

 

 

 

GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE

 

INPS

Imprese edili – Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Ottobre 2023 con modalità telematiche.

 

FASI – Versamento contributi

Versamento trimestrale dei contributi, da parte delle Aziende industriali, per i dirigenti in servizio.

 

Versamento in acconto del contributo alla gestione separata INPS

I soggetti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS lavoratori autonomi effettuano il versamento del secondo acconto.

 

Versamento secondo acconto dei contributi INPS artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale

I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito eccedente il minimale, devono effettuare il versamento del secondo acconto.

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Ottobre 2023.

 

 

 

SCADENZE CONTRATTUALI NOVEMBRE 2023

 

ALIMENTARI – Piccola e media industria

Minimi tabellari – E.g.r.

 

AUTOSCUOLE

Minimi tabellari

 

AGENZIE IMMOBILIARI

Minimi tabellari

 

ASSICURAZIONI – Agenzie in gestione libera – SNA – Confsal

Indennità di vacanza contrattuale

 

COIBENTI – Aziende industriali

Una tantum

 

DIRIGENTI – Aziende autotrasporto

Una tantum

 

DIRIGENTI – Aziende terziario

Una tantum

 

DIRIGENTI – Magazzini generali

Una tantum

 

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE – Anav

Indennità variabili

 

RADIOTELEVISIONE – Emittenti private

Minimi tabellari – Settore radiofonico e Settore televisivo

 

RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI – AIOP

Superminimo collettivo

 

SERVIZI ASSISTENZIALI – ANASTE – Confsal

Una tantum

 

SERVIZI AUSILIARI – ANPIT

Minimi tabellari

 

STUDI PROFESSIONALI – CIFA

Minimi tabellari

Scadenziario lavoro Ottobre 2023

 

MARTEDI’ 10 OTTOBRE

 

Contributi Fondo A. Pastore 

Versamento trimestrale premi a favore dell’assicurazione polivalente supplementare – PREVIR ed ora intitolata ad Antonio Pastore – istituita a seguito di un accordo stipulato tra la Confcommercio e la FENDAC, a favore dei dirigenti in servizio presso le aziende del settore commerciale ed alberghiero ed altre iscritte al Fondo di previdenza M. Negri.

 

Contributi Fondo M. Besusso

Versamento trimestrale dei contributi assistenziali per i dirigenti delle aziende commerciali, spedizione e trasporti

 

Contributi Fondo M. Negri

Versamento trimestrale dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.

 

Versamento contributi lavoratori domestici

Versamento trimestrale contributi previdenziali (3° trimestre 2023)

 

 

 

LUNEDI’ 16 OTTOBRE

 

 

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Settembre 2023 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Settembre 2023.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Settembre 2023 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

INPGI
Elaborazione mediante procedura DASM e presentazione in via telematica con i servizi ENTRATEL o FISCONLINE della denuncia contributiva.
Versamento con modello unificato (Mod.F24-Accise) dei contributi relativi al mese di Settembre 2023.

 

CASAGIT
Trasmissione in via telematica denuncia retributiva e contributiva relativa al mese di Settembre 2023 mediante procedura DASM e versamento dei contributi relativi al medesimo mese.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Settembre 2023.

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

 

 

VENERDI’ 20 OTTOBRE

 

Comunicazioni obbligatorie somministrati

Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Settembre 2023, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

PREVINDAI – Denuncia e versamento contributi

Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza a capitalizzazione Previndai.

 

PREVINDAPI – Denuncia e versamento contributi

Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi.

 

 

MERCOLEDI’ 25 OTTOBRE

 

730 INTEGRATIVO

Termine per la presentazione del mod 730 integrativo. La dichiarazione integrativa può essere presentata da chi ha trasmesso il modello 730 entro il 30 settembre 2023 e si è accorto solo successivamente di errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.

 

 

MARTEDI’ 31 OTTOBRE

 

INPS

Imprese edili – Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Settembre 2023 con modalità telematiche.

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Settembre 2023.

 

Sostituti di imposta – Invio telematico Mod. 770/2023

Termine per effettuare l’invio telematico del Mod. 770/2023 e delle eventuali certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata.

 

 

 

SCADENZE CONTRATTUALI OTTOBRE 2023

 

ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI – Aziende industriali

Minimi tabellari

 

AUTOSCUOLE

Minimi tabellari

 

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA

Minimi tabellari

 

CENTRI ELABORAZIONE DATI (C.E.D)

Minimi tabellari

 

DISTRIBUZIONE MERCI, LOGISTICA E SERVIZI PRIVATI – Conflavoro PMI

Minimi tabellari

 

EDILIZIA – Aziende industriali

Aumenti periodici di anzianità – Ape

 

EDILIZIA – Aziende cooperative

Aumenti periodici di anzianità – Ape

 

EDILIZIA – Aziende artigiane

Aumenti periodici di anzianità – Ape

 

GAS-ACQUA

Minimi tabellari

 

LATERIZI – Aziende industriali

Minimi tabellari

 

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE – Anav

Minimi tabellari

 

PELLI E CUOIO – Aziende industriali

Assistenza integrativa

 

PENNE SPAZZOLE E PENNELLI – Aziende industriali

Assistenza integrativa

 

SERVIZI ASSISTENZIALI – ANASTE – Confsal

Una tantum0202

Con la conversione in Legge del DL 48/2023 e l’emanazione della circolare n. 23/E dell’Agenzia delle Entrate, è stato confermato, per tutto il 2023, l’innalzamento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit fino a 3.000,00 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

I figli fiscalmente considerati a carico, ai sensi dell’ art. 12 co. 2 del TUIR, sono i:

  • Minori di 24 anni di età e un reddito complessivo pari o inferiore a 4.000,00 euro;
  • Maggiori di 24 anni di età e un reddito complessivo pari o inferiore a 2.840,51 euro.

Si precisa che per i figli che compiono 24 anni nell’anno 2023 la soglia di reddito da considerare è di 4.000,00 euro a prescindere dal giorno e mese del compleanno.

L’esenzione, che è applicabile anche ai fini contributivi Inps e si applica ai titolari di reddito di lavori dipendente ed anche ai titolari di redditi assimilati (co.co.co, amministratori di società).

È possibile erogare il Fringe Benefit “ad personam”, senza necessità di preventivi accordi aziendali o l’obbligo di corrisponderlo a tutti i dipendenti.

L’applicazione della misura agevolativa è subordinata alla consegna della dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di averne diritto, con l’indicazione del codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Spetta inoltre allo stesso lavoratore la comunicazione al sostituto d’imposta della perdita dei presupposti.

Al fine dell’applicazione dell’esenzione in oggetto è necessario che:

I datori di lavoro diano preventiva comunicazione alle RSU/RSA,  qualora presenti in azienda;

Il lavoratore deve consegnare al proprio datore di lavoro la dichiarazione con l’indicazione del codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.

Qualora il lavoratore optasse per il rimborso delle utenze domestiche il lavoratore deve predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso della documentazione comprovante le spese sostenute per le utenze e di non aver richiesto il contributo per le medesime ad altro datore di lavoro.

In considerazione che la presente disciplina è entrata in vigore lo scorso 4 luglio e riguarda l’ammontare complessivo dei fringe benefit, inclusi quelli erogati dal datore di lavoro già dall’inizio dell’anno 2023, si  renderà necessario analizzare ogni caso specifico ai fini dell’eventuale recupero di quanto versato al fisco ed all’ente di previdenza sull’importo del benefit erogato prima dell’entrata in vigore del decreto. In tal senso è auspicabile una specifica circolare Inps in tempi brevi.

In ultimo giova precisare che, in analogia con quanto già previsto per l’anno 2022, anche il regime per l’anno 2023 rappresenta un’agevolazione ulteriore e autonoma rispetto al bonus carburante.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito

 

 

Scadenziario lavoro Settembre 2023

 

VENERDI’ 15 SETTEMBRE

 

Assistenza fiscale dei sostituti d’imposta, dei CAF o professionisti abilitati – consegna Mod. 730

Consegna da parte dei CAF o professionisti abilitati ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, del prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.

 

Inail – Accentramento posizioni assicurative

Richiesta di autorizzazione all’accentramento presso un’unica sede dell’INAIL delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo

 

Assistenza fiscale – Dichiarazione Modello 730

Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e professionisti abilitati.

I Caf/professionisti ed i sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nei Mod. 730 da loro elaborati, i relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.

 

 

LUNEDI’ 18 SETTEMBRE

 

 

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Agosto 2023 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Agosto 2023.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Agosto 2023 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

INPGI
Elaborazione mediante procedura DASM e presentazione in via telematica con i servizi ENTRATEL o FISCONLINE della denuncia contributiva.
Versamento con modello unificato (Mod.F24-Accise) dei contributi relativi al mese di Agosto 2023.

 

CASAGIT
Trasmissione in via telematica denuncia retributiva e contributiva relativa al mese di Agosto 2023 mediante procedura DASM e versamento dei contributi relativi al medesimo mese.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Agosto 2023.

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

 

 

MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE

 

Comunicazioni obbligatorie somministrati

Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Agosto 2023, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 

 

SABATO 30 SETTEMBRE

 

INPGI – Gestione separata – Liberi professionisti – Comunicazione annuale reddituale

I giornalisti liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPGI devono comunicare annualmente all’INPGI l’ammontare del reddito professionale di lavoro autonomo fiscalmente dichiarato nell’anno stesso.

 

 

LUNEDI’ 2 OTTOBRE (scadenza di sabato 30 settembre posticipata a lunedì 2 ottobre)

 

Assistenza fiscale – Dichiarazione Modello 730 – 730 precompilato

Il 730 precompilato deve essere presentato dai contribuenti entro il 30 settembre sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta che nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate oppure al Caf o al professionista.

 

Assistenza fiscale dei sostituti d’imposta, dei CAF o professionisti abilitati – consegna Mod. 730

Consegna da parte dei CAF o professionisti abilitati ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, del prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30 settembre.

 

Assistenza fiscale diretta ed indiretta – consegna Modd. 730 – 730/1

I contribuenti in possesso dei requisiti per la redazione del Mod. 730/2023, possono avvalersi dell’assistenza fiscale da parte del datore di lavoro; in alternativa è possibile rivolgersi a un CAF o ad un intermediario abilitato entro il termine del 30 settembre.

 

Assistenza fiscale – Dichiarazione Modello 730

Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e professionisti abilitati

I Caf/professionisti ed i sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nei Mod. 730 da loro elaborati, i relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30 settembre.

 

INPS

Imprese edili – Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Agosto 2023 con modalità telematiche.

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Agosto 2023.

 

 

SCADENZE CONTRATTUALI SETTEMBRE 2023

 

AUTOFERROTRANVIERI

Minimi tabellari

 

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI

Minimi tabellari

 

AUTOSCUOLE

Minimi tabellari

 

AUTOSTRADE E STRADE – ANAS

Minimi tabellari

 

CENTRI ELABORAZIONE DATI (C.E.D)

Assistenza integrativa – Welfare

 

COIBENTI – Aziende industriali

Una tantum

 

COMUNICAZIONE – Piccola e media industria

Minimi tabellari

 

CREDITO COOPERATIVO

Premi legati alla produttività

 

DIRIGENTI – Aziende terziario

Una tantum

 

POMPE FUNEBRI – Aziende private

Minimi tabellari

 

PRODUZIONE ANTINCENDIO

Elemento di garanzia retributiva

 

SCUOLE PRIVATE – Laiche

Minimi tabellari

 

SCUOLE PRIVATE – Materne – FISM

Lavoro a tempo parziale

Minimi tabellari

Una tantum

 

SERVIZI ASSISTENZIALI – ANASTE – Confsal

Una tantum

 

SERVIZI ASSISTENZIALI – CONFCOMMERCIO

Minimi tabellari

 

TERZIARIO AVANZATO – ANPIT

Lavoro intermittente – Nuovi importi di retribuzione, indennità di disponibilità e sostitutiva di preavviso

Minimi tabellari

 

TRASPORTO AEREO – Attività aeroportuali

Aumenti periodici di anzianità – Servizi ATM ed Enav

Minimi tabellari – Superminimo – Servizi ATM ed Enav

 

VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI

Una tantum

Scadenziario lavoro Agosto 2023

 

SOSPENSIONI PER IL MESE DI AGOSTO

Dal 1° agosto 2023 al 20 agosto 2023

  • Sospensione degli adempimenti e versamenti d’imposta. I versamenti scadenti nel periodo vengono prorogati al 21 agosto 2023;

Dal 1° agosto 2023 al 4 settembre 2023

  • sospensione delle richieste documentali da parte dell’Amministrazione finanziaria, con esclusione per le richieste effettuate per attività ispettive in corso.
  • sospensione degli avvisi bonari.

 

MERCOLEDI’ 2 AGOSTO

Interesse di dilazione e di differimento

Da oggi, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi è pari al tasso del 10,25% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 2 agosto 2023.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 9,75% in ragione d’anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti). In caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

 

LUNEDI’ 21 AGOSTO (Termine prorogato a lunedì 21 agosto essendo il giorno 20 agosto domenica)

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Luglio 2023 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Luglio 2023.

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Luglio 2023 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

INPGI
Elaborazione mediante procedura DASM e presentazione in via telematica con i servizi ENTRATEL o FISCONLINE della denuncia contributiva.
Versamento con modello unificato (Mod.F24-Accise) dei contributi relativi al mese di Luglio 2023.

CASAGIT
Trasmissione in via telematica denuncia retributiva e contributiva relativa al mese di Luglio 2023 mediante procedura DASM e versamento dei contributi relativi al medesimo mese.

ENASARCO

I Datori di Lavoro preponenti nei rapporti di agenzia devono versare i contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre aprile/giugno 2023.

FASC

Le aziende di spedizione e le agenzie marittime, che applicano il CCNL autotrasporto merci e logistica e il CCNL agenzie marittime e aeree, devono effettuare il versamento dei contributi mensili FASC relativi al mese di luglio 2023 ed inviare la distinta.

INAIL

Termine per il versamento della 3^ rata di premio anticipato 2023 e premio da regolazione 2022.

AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Luglio 2023.

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

RAVVEDIMENTO OPEROSO (Sprint)
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 15 giorni dal termine ordinario del 17 luglio 2023 versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

Fruibile da tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte che andavano versate entro il entro il 17 luglio 2023.

 RAVVEDIMENTO OPEROSO (entro 90 giorni)
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,67 per cento (1/9 del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

Fruibile da tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte che andavano versate entro il entro il 16 maggio 2023.

 INPS – Artigiani e Commercianti
Versamento seconda rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti

I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali versano i contributi fissi relativi al trimestre solare precedente mediante Mod. F24.

 Comunicazioni obbligatorie somministrati
Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Luglio 2023, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

  

GIOVEDI’ 31 AGOSTO

 INPS

Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Luglio 2023 con modalità telematiche.

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Luglio 2023.

FASI

Termine per il versamento dei contributi dovuti al Fasi per i dirigenti industriali in servizio relati al trimestre luglio / settembre 2023.

 

SCADENZE CONTRATTUALI AGOSTO 2023

 

ASSICURAZIONI – Agenzie in gestione libera – SNA – Confsal

Indennità di vacanza contrattuale – prima tranche

AUTOSCUOLE

Minimi tabellari

MOBILITA’

Minimi tabellari

SCUOLE PRIVATE – Religiose

Premio di professionalità

SERVIZI ASSISTENZIALI – ANASTE – Confsal

Una tantum

Richiamando la nostra informativa “Conversione in Legge del Decreto Lavoro”  pubblicata sul nostro sito in “pillole d’informazione” il 4/7 u.s., riteniamo opportuno fornire alla nostra Clientela quella che riteniamo essere la corretta interpretazione dell’art. 24 della della legge 3/7/2023 n. 85 che ha convertito il DL 48 del 4/5/2023 cd. decreto Lavoro.

Naturalmente siamo in attesa di chiarimenti di prassi da parte del Ministero del Lavoro su tutti gli aspetti innovativi della novella disciplina.

Riconfermando che permane la possibilità di stipulare contratti a termine “a-causale” per i primi 12 mesi, comprensivi di proroghe, le nuove causali, che la nuova normativa prevede, in sostituzione delle precedenti ora abolite, sono le seguenti:

  1.  previste dai contratti collettivi;
  2.  in assenza di previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. Questa causale è valida fino al 30 aprile 2024;
  3.  in sostituzione di altri lavoratori.

In ogni caso il contratto a termine non potrà superare i 24 mesi.

Novità importante apportata dalla conversione in legge del “decreto Lavoro”, consiste nel rinnovo del contratto a tempo determinato ove il nuovo comma 1 dell’art. 21, precisa che il contratto può essere oltre che prorogato anche rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1” (causali).

In caso di violazione il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Altra importante novità riguarda l’azzeramento del computo dei 12 mesi.

In pratica i contratti a termine, stipulati dal giorno di entrata in vigore della legge (5 luglio 2023) nonché per quelli in atto a tale data, non si tiene conto ai fini del computo dei periodi trascorsi precedentemente.

Pertanto, i contratti conclusisi precedentemente o in corso a tale data, non rilevano al fine del computo dei 12 mesi in caso di rinnovo.

Rimane ferma la durata massima dei contratti a tempo determinato, che non è stata, coinvolta dalla riforma delle causali ed è rimasta di 24 mesi o di diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva, per mansioni riferibili allo stesso livello della categoria legale di inquadramento, tenendo comunque conto nella determinazione del periodo massimo, di tutti i rapporti a termine intercorsi con il datore di lavoro, anche precedenti l’attuale riforma.

Si ricorda che nelle ipotesi di rinnovo di un contratto con le medesime mansioni, ad esclusione dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e le ipotesi individuate dai contratti collettivi;  è necessario che trascorra un lasso di tempo tra il contratto scaduto ed il nuovo, cd. “Stop and Go”, che richiede un intervallo di giorni 10 se il contratto scaduto ha avuto una  durata pari o inferiore a 6 mesi e di giorni 20 se di durata superiore a 6 mesi.

Il mancato rispetto dei predetti intervalli comporta la trasformazione del secondo contratto a  tempo indeterminato.

Volendo esemplificare quanto sopra descritto, si pensi ad un primo contratto a termine stipulato in data 1 settembre 2022 e scadente il 31 dicembre 2022, prorogato prima della scadenza al 31 luglio 2023. Poiché il contratto è stato stipulato prima del 5 maggio 2023, sarà possibile ora rinnovare un nuovo contratto a-causale per i prossimi 12 mesi, con massimo tre proroghe.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 è stata pubblicata la legge 3/7/2023 n. 85 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Decreto Lavoro) recante misure urgenti per l’inclusione sociale  e l’accesso al mondo del lavoro.

 

La legge è in vigore dal 4 luglio 2023 e tra le principali novità descriviamo:

 

Assegno di inclusione (art. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13)

Dal 1° gennaio 2024, sarà in vigore l’Assegno di inclusione (ADI) quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

L’ADI che sostituirà il reddito di cittadinanza, è destinato alle famiglie al cui interno si trovano almeno: una persona disabile, oppure un minore, oppure un ultra 60enne.

Il riconoscimento dell’Assegno di inclusione è subordinato all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa oltre al possesso dei requisiti di accesso.

La somma verrà riconosciuta ai beneficiari di assegno di inclusione direttamente dall’Inps tramite una carta d’inclusione ricaricabile che potrà essere utilizzata solo per le spese di necessità con esclusione di spese per partecipazione a giochi che prevedono vincite in denaro, l’acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati dal fumo, di giochi pirotecnici o di prodotti alcolici.

L’ADI è erogato per 18 mesi e rinnovata, dopo la sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

Per ottenere l’assegno, oltre al verificarsi della situazione familiare precedentemente illustrata, i richiedenti devono rispettare anche i seguenti requisiti:

  • essere residenti in Italia da almeno cinque anni;
  • avere un Isee di 9.360 euro e un reddito familiare inferiore a 6.000 annui moltiplicati per la scala di equivalenza;
  • avere un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini Isee, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini Imu non superiore a euro 150mila, non superiore ad euro 30.000, e non si devono possedere navi, imbarcazioni, autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc.

E’ stato rimodulato il parametro della scala di equivalenza, pari a 1 e incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

Le donne vittime di violenza, che potranno costituire nucleo familiare indipendente da quello del marito anche ai fini Isee per l’accesso all’Assegno di inclusione, inoltre potranno avvalersi di percorsi di inclusione personalizzati.

Nuovi incentivi per assunzioni e trasformazioni ( art. 10 )

Ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, part time o full time o apprendistato, lavoratori beneficiari dell’assegno per l’inclusione, viene riconosciuto un incentivo entro l’importo massimo di 8.000 euro, per un periodo pari a 24 mesi. L’ esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero antecedenti alla trasformazione.

Per assunzioni a tempo determinato o stagionale, l’incentivo è riconosciuto al massimo 12 mesi, nella misura del 50% entro l’importo massimo di 4.000 euro.

Nel caso di licenziamento del lavoratore effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro dovrà restituire l’incentivo fruito.

Modifiche alle norme in materia di sicurezza – D.lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 14)

Il Medico Competente, in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva, è tenuto a richiedere al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento.

Condivisione dei  dati  per  il  rafforzamento  della  programmazione dell’attivita’ ispettiva  (art. 15)

L’art. 15 prevede che, al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive per le finalità ivi indicate, gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongano con l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e che informazioni siano altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi inerenti al lavoro irregolare ovvero all’evasione od omissione contributiva.

 Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni (art. 17)

Le aziende iscritte nel registro nazionale per l’alternanza devono integrare il documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L’integrazione al documento di valutazione  dei rischi è fornita all’istituzione  scolastica  ed  è  allegata  alla Convenzione.

Contestazione e notificazione in  caso  di omesso versamento delle ritenute previdenziali (art. 23)

Le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 dell’art. 23 della legge in esame, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione” e non più entro  90 giorni.

Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi (art. 23-bis)

I soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, i lavoratori autonomi agricoli, i committenti e i professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi, di cui all’art. 1, comma 222, della legge di Bilancio 2023, possono chiedere all’ente previdenziale il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

Lo stralcio automatico delle cartelle esattoriali d’importo inferiore ai 1.000 euro potrebbe danneggiare le posizioni pensionistiche dei lavoratori autonomi, in quanto, per le richiamate categorie di lavoratori, l’accredito contributivo è determinato dal versamento dei contributi dovuti.

Le modalità e i tempi di presentazione della domanda saranno definiti dall’INPS.

Disciplina del contratto di lavoro a termine (art. 24)

Viene prevista l’a-causalità del rinnovo di un contratto a tempo determinato se il termine complessivo non eccede i 12 mesi.

Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle causale previste all’art. 19 c.1 del d.lgs.vo 81 del 2015.

Un’ulteriore novità attiene al fatto che ai fini del computo dei 12 mesi a-causali si terrà conto dei soli contratti stipulati a far data dal 5 maggio 2023 (entrata in vigore del decreto legge)

Con riguardo alle causale si evidenzia  come un contratto a termine di durata superiore a mesi 12, potrà essere attivato, previa identificazione di una delle seguenti causale:

  1. nei casi previsti dai contratti collettivi, così come identificati dall’art. 51 del TU sui contratti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2015), ovvero i contratti collettivi nazionali di lavoro ed i contratti di secondo livello (territoriale ed aziendale), sottoscritti dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
  2. per la sostituzione di altri lavoratori;
  3. per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. Questa casistica è subordinata all’assenza delle ipotesi previste dai contratti collettivi e comunque potrà essere utilizzata per i contratti stipulati fino al 30 aprile 2024.

 

Con riferimento al numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, si prevede che il limite quantitativo percentuale del 20% non si applichi ai lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato.

È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di:

  1. lavoratori in mobilità di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  2. di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali..

 Accesso anticipato alla pensione da parte di giornalisti professionisti (art. 25-bis)

E’ stato incrementato il limite di spesa per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in favore di giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro (art. 26)

La novella legge interviene in materia di obblighi informativi modificando le previsioni del decreto “Trasparenza”, che a sua volta novella l’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, per le modalità di attuazione gravanti sul datore di lavoro.

In particolare, il nuovo comma 5 bis prevede che “le informazioni di cui al primo comma, lettere h), i), l), m), n), o), p), e r) possono essere comunicate al lavoratore, ed il relativo onere ritenersi assolto, con l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie. Trattasi infatti di informazioni da rendersi all’atto dell’assunzione e richiamate dalla norma, che vanno oltre le informazioni base quali il soggetto, l’oggetto della prestazione, il luogo di lavoro, la tipologia del rapporto, ecc..

Incentivi per assunzioni di giovani ( art. 27 ) – Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani che:

  1. non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;
  2. non lavorino nè siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
  3. siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

L’incentivo è cumulabile con lo sgravio giovani, anche nella sua misura prevista fino al 31 dicembre 2023, e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.

Smart working (art. 28-bis e 42)

ll nuovo articolo 28-bis del ddl di conversione del decreto lavoro proroga, dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per l’accesso al lavoro agile da parte dei lavoratori dipendenti cosiddetti fragili ovvero affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, del comparto sia pubblico che privato. Per i genitori con figli under 14 del settore privato, l’art. 42 c. 3bis, proroga il lavoro agile al 31 dicembre 2023.   In pratica, detti lavoratori hanno diritto al lavoro agile, anche senza la stipula di un accordo individuale ed in ogni caso nel rispetto degli obblighi informativi ex artt. 18-23 della legge 81/2017, purché l’altro genitore/lavoratore non sia beneficiario di misure di sostegno al reddito ovvero a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale (art. 37)

L’art. 37 interviene modificando l’art.  5-bis c. 1 lett. b) del D.L. 50/2017  e ammette che, limitatamente ai soggetti operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, il limite economico di compensi che ogni utilizzatore può erogare nei confronti della totalità dei prestatori possa essere innalzato fino ai 15.000, in deroga alla soglia dei 10.000 euro stabilita per i restanti settori produttivi.

Lo stesso articolo modifica anche il comma 14, lettera a) dello stesso D.L. n. 50/2017, innalzando la soglia occupazionale massima per ricorrere al contratto di prestazione occasionale sempre per i soggetti operanti nei medesimi settori, innalzando il limite previsto di 10 lavoratori a 25, dipendenti a tempo indeterminato, come dimensione massima aziendale per il ricorso alle prestazioni occasionali.

Con la conversione in legge del decreto lavoro è prevista inoltre, la possibilità di acquistare il Libretto Famiglia anche presso le rivendite di generi di monopolio e che, nel caso di utilizzo del Libretto, il pagamento del compenso al prestatore occasionale possa essere effettuato anche presso le medesime rivendite.

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (art. 39-bis)

Per il periodo compreso tra 1° giugno 2023 e il 21 settembre 2023, ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuato nei giorni festivi.

Beneficiari del trattamento integrativo speciale sono i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a euro 40.000.

La somma è riconosciuta dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, tenuto ad attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022.

Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante l’istituto della compensazione ( art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 ).

Riduzione del cuneo fiscale (art. 39)

E’ stato aumentato di 4 punti percentuali, l’esonero parziale di quota contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti, relativamente ai periodi di paga da luglio a dicembre 2023, con esclusione della tredicesima.

Per effetto dell’incremento, per i mesi da luglio a dicembre 2023, l’esonero sarà pari al 7% per le retribuzioni imponibili sino a 1.923 euro e al 6% per le retribuzioni imponibili non eccedenti l’importo mensile di 2.692 euro.

Detassazione Fringe benefit 2023 (art 40)

E’ previsto l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 3.000 euro.

Sono considerati fiscalmente a carico i figli che non superano i 24 anni di età e hanno percepito nell’anno un reddito pari o inferiore a 4.000 euro o, in alternativa, di età superiore ai 24 anni con un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

Il Datore di lavoro, prima di erogare  tali emolumenti, deve dare informativa  alle rappresentanze sindacali unitarie, se presenti.

Per ottenere il beneficio, i lavoratori devono richiedere il nuovo beneficio fornendo al datore di lavoro il codice fiscale di ciascun figlio a carico.

Resta il dubbio sull’applicabilità in caso di famiglie con entrambi i genitori dipendenti che potrebbero avere un doppio vantaggio. Il testo della norma non chiarisce in merito e pertanto si dovranno attendere le istruzioni applicative da parte dell’INPS.

 

 

Scadenziario lavoro Luglio 2023

 

LUNEDI’ 10 LUGLIO

 

Contributi Fondo A. Pastore (Previr)

 

Versamento trimestrale premi a favore dell’assicurazione polivalente supplementare a favore dei dirigenti in servizio presso le aziende del settore commerciale ed alberghiero ed altre iscritte al Fondo di previdenza M. Negri.

 

Versamento contributi Fondo M. Besusso (FASDAC)

 

Versamento trimestrale dei contributi assistenziali per i dirigenti delle aziende commerciali, spedizione e trasporti.

 

Versamento contributi Fondo M. Negri

 

Versamento trimestrale dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.

 

Versamento contributi lavoratori domestici

 

Versamento trimestrale dei contributi previdenziali relativi al 2° trimestre 2023.

 

 

SABATO 15 LUGLIO

Whistleblowing – Attivazione canale segnalazioni

Per le Aziende che, mediamente, negli ultimi 12 mesi, hanno occupato più di 249 dipendenti, obbligo di istituzione di un canale interno di comunicazione che garantisca l’anonimato e la riservatezza del lavoratore che segnala la presupposta irregolarità, del soggetto autore della presunta irregolarità e di chi, comunque, è nominato nella segnalazione.

Della avvenuta istituzione devono essere informati tutti i dipendenti attraverso una informativa generalizzata chiara, sia presso la sede di impiego che tramite la eventuale rete intranet.

 

 

LUNEDI’ 17 LUGLIO

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Giugno 2023 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Giugno 2023.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Giugno 2023 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

CASAGIT
Versamento dei contributi relativi al mese di Giugno 2023 e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti, predisposta in formato elettronico.

 

INPGI / Gestione separata
I committenti sono tenuti a denunciare alla Gestione separata dell’INPGI i compensi corrisposti nel mese di Giugno 2023 ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica, nonché a versare i contributi assicurativi, anche per la quota a carico del giornalista.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO (entro 30 giorni)

I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente nel mese precedente, versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

Fruibile da tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte che andavano versate entro il entro il 16 giugno 2023.

  

RAVVEDIMENTO OPEROSO (entro 90 giorni)

I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,67 per cento (1/9 del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

Fruibile da tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte che andavano versate entro il entro il 17 aprile 2023.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Giugno 2023.

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

 

 

 

GIOVEDI’ 20 LUGLIO

Comunicazioni obbligatorie somministrati
Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Giugno 2023, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 

Previndai – Denuncia e versamento contributi

Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle aziende industriali, iscritti al fondo di previdenza Previndai.

 

Previndapi – Denuncia e versamento contributi

Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi.

 

 

 

LUNEDI’ 24 LUGLIO

 

Assistenza fiscale – Dichiarazione Modello 730

Assistenza fiscale dei sostituti d’imposta, dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730

Consegna da parte dei CAF o professionisti abilitati ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, del prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.

 

 

Assistenza fiscale – Dichiarazione Modello 730

Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e professionisti abilitati

I Caf/professionisti ed i sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nei Mod. 730 da loro elaborati, i relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.

 

 

LUNEDI’ 31 LUGLIO

 

 

INPS

Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Giugno 2023 con modalità telematiche.

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese 03di Giugno 2023.

 

INPS – artigiani e commercianti

I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed commercianti che esercitano attività economiche che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito eccedente il minimale, versano il saldo 2022 e il primo dei due acconti del contributo INPS a percentuale per il 2023 artigiani e commercianti con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

 

 

SCADENZE CONTRATTUALI LUGLIO 2023

 

 

ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI – Aziende industriali

Minimi tabellari

 

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO – Saci

Assistenza integrativa – Minimi tabellari – Assorbimenti – Retribuzione territoriale

 

AUTOFERROTRANVIERI

Una tantum

 

AUTOSCUOLE

Minimi tabellari

 

CALZATURE – Aziende industriali

Minimi tabellari

 

CEMENTO – Aziende industriali

Previdenza integrativa

 

CHIMICA – Aziende industriali

Indennità di posizione organizzativa – Minimi tabellari

 

DIRIGENTI – Magazzini generali

Una tantum

 

EDILIZIA – Aziende artigiane

Minimi tabellari

 

EDILIZIA – Aziende cooperative

Minimi tabellari

 

EDILIZIA – Aziende industriali

Minimi tabellari

 

ELETTRICITA’

Minimi tabellari

 

ENERGIA E PETROLIO

Ferie Nuovo criterio di maturazione – Minimi tabellari

 

FARMACIE – Aziende municipalizzate

Minimi tabellari

 

FARMACIE – Aziende private

Minimi tabellari – Bilateralità

 

IGIENE AMBIENTALE – Aziende municipalizzate

Minimi tabellari

 

IGIENE AMBIENTALE – Aziende private

Aumenti periodici di anzianità – Minimi tabellari

 

LAPIDEI – Aziende industriali

Previdenza integrativa

 

METALMECCANICA – Aziende industriali

Diritto allo studio Versamento del contributo formazione

 

MULTISERVIZI – CONFLAVORO PMI

Minimi tabellari

 

POMPE FUNEBRI – Aziende municipalizzate

Minimi tabellari – Buoni carburante

 

POSTE

Indennità di mensa – Minimi tabellari

Viene corrisposto l’aumento dei minimi

 

SACRISTI

Aumenti periodici di anzianità – Indennità variabili – Minimi tabellari – Ente bilaterale

 

SERVIZI ASSISTENZIALI – ANASTE – Confsal

Una tantum

 

SERVIZI ASSISTENZIALI – ANPAS

Elemento di garanzia retributiva

 

SERVIZI DI PULIZIA – Aziende artigiane

Minimi tabellari

 

SERVIZI DI PULIZIA – Aziende industriali

Minimi tabellari

 

SERVIZI DI PULIZIA – Sistema cooperativo

Minimi tabellari

 

TRASPORTO AEREO – Attività aeroportuali

Minimi tabellari – Catering

ACCORDO METALMECCANICA – AUMENTI RETRIBUTIVI

Con verbale di incontro 16 giugno 2023 Federmeccanica e Assistal con Fiom-CGIL, Fim-CISL e Uilm-UIL, in ottemperanza a quanto stabilito dal c.c.n.l. 5 febbraio 2021, hanno definito l’incremento retributivo dal 1° giugno 2023 derivante dalla dinamica dell’Ipca e i valori dell’indennità di reperibilità e di trasferta per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti.

Minimi tabellari

Gli importi dei minimi tabellari dal 1° giugno 2023 sono i seguenti:

 

Livelli Importi mensili
A1 2.619,93
B3 2.558,63
B2 2.291,85
B1 2.136,25
C3 1.993,04
C2 1.860,97
C1 1.822,43
D2 1.783,90
D1 1.608,67

 

Reperibilità

I valori dell’indennità di reperibilità dal 1° giugno 2023 sono i seguenti:

Livelli Compenso giornaliero Compenso settimanale
16 ore (giorno lavorato) 24 ore (giorno libero) 24 ore festive 6 giorni 6 giorni con festivo 6 giorni con festivo e giorno libero
Sup. al B1 7,28 11,98 12,61 48,38 49,01 53,71
C3 e C2 6,34 9,95 10,67 41,65 42,37 45,98
C1, D2 e D1 5,32 8,01 8,65 34,61 35,25 37,94

 

Trasferta

I valori dell’indennità di trasferta dal 1° giugno 2023 sono i seguenti:

Tipologia Importi
Trasferta intera 46,47
Pasto meridiano o serale 12,41
Pernottamento 21,65

 

Scadenziario lavoro Giugno 2023

 

GIOVEDI’ 1 GIUGNO

INDUSTRIE METALMECCANICHE  – Le Aziende  del settore metalmeccanica che adottano il CCNL industria metalmeccanica Federmeccanica, devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare per un valore pari a 200,00 euro, non riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.

Detto welfare è da considerarsi integrativo rispetto altri sistemi di welfare riconosciuti da regolamento aziendale o da contratti di 2° livello.

Hanno diritto al welfare contrattuale i lavoratori che hanno superato il periodo di prova, in forza al 1 giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre dello stesso anno con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno civile . Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo dal 1 giugno al 31 dicembre di ciascun anno.

VENERDI’ 16 GIUGNO

 

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Maggio 2023 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Maggio 2023.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Maggio 2023 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

CASAGIT
Versamento dei contributi relativi al mese di Maggio 2023 e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti, predisposta in formato elettronico.

 

INPGI / Gestione separata
I committenti sono tenuti a denunciare alla Gestione separata dell’INPGI i compensi corrisposti nel mese di Maggio 2023 ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica, nonché a versare i contributi assicurativi, anche per la quota a carico del giornalista.

 

 AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Maggio 2023.

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

 

 

 

MARTEDI’ 20 GIUGNO

 

Comunicazioni obbligatorie somministrati
Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Maggio 2023, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 

 

 

VENERDI’ 30 GIUGNO

 

 

INPS

Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Maggio 2023 con modalità telematiche.

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Maggio 2023.

 

INPS – artigiani e commercianti

I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito eccedente il minimale, versano il saldo 2022 e il primo dei due acconti del contributo INPS a percentuale per il 2023.

 

 

SCADENZE CONTRATTUALI GIUGNO 2023

 

ALIMENTARI – Piccola e media industria

Minimi tabellari

 

ATTIVITA’ FUNEBRI E CIMITERIALI

Elemento economico di garanzia

 

AUTOFERROTRANVIERI

Minimi tabellari

 

AUTOSCUOLE

Minimi tabellari

 

CERAMICA – Aziende industriali

Minimi tabellari – Elemento di garanzia retributiva

 

CEMENTO – Aziende industriali

Minimi tabellari – Elemento di garanzia retributiva

 

DIRIGENTI – Aziende autotrasporto

Una tantum

 

ELETTRICITA’

Minimi tabellari – Elemento perequativo aziende efficienza energetica

 

GIOCATTOLI – Aziende industriali

Minimi tabellari

 

METALMECCANICA – Aziende cooperative

Minimi tabellari – Elemento perequativo

 

METALMECCANICA – Aziende industriali

Minimi tabellari – Elemento perequativo – Assistenza integrativa – Cottimo

 

METALMECCANICA – Industria – Conflavoro PMI

Minimi tabellari – Elemento perequativo – Assistenza integrativa – Welfare contrattuale

 

METALMECCANICA – Piccola e media industria – Confimi

Minimi tabellari – Elemento retributivo annuo – Lavoro a termine

 

 

 

METALMECCANICA – Piccola e media industria – Confapi

Minimi tabellari – Elemento perequativo

 

OREFICERIA – Aziende industriali

Minimi tabellari – Elemento perequativo  – Assistenza integrativa – Welfare contrattuale

 

SERVIZI AUSILIARI – ANPIT

Assistenza integrativa