Scadenziario lavoro Giugno 2023

 

GIOVEDI’ 1 GIUGNO

INDUSTRIE METALMECCANICHE  – Le Aziende  del settore metalmeccanica che adottano il CCNL industria metalmeccanica Federmeccanica, devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare per un valore pari a 200,00 euro, non riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.

Detto welfare è da considerarsi integrativo rispetto altri sistemi di welfare riconosciuti da regolamento aziendale o da contratti di 2° livello.

Hanno diritto al welfare contrattuale i lavoratori che hanno superato il periodo di prova, in forza al 1 giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre dello stesso anno con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno civile . Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo dal 1 giugno al 31 dicembre di ciascun anno.

VENERDI’ 16 GIUGNO

 

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Maggio 2023 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Maggio 2023.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Maggio 2023 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

CASAGIT
Versamento dei contributi relativi al mese di Maggio 2023 e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti, predisposta in formato elettronico.

 

INPGI / Gestione separata
I committenti sono tenuti a denunciare alla Gestione separata dell’INPGI i compensi corrisposti nel mese di Maggio 2023 ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica, nonché a versare i contributi assicurativi, anche per la quota a carico del giornalista.

 

 AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Maggio 2023.

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

 

 

 

MARTEDI’ 20 GIUGNO

 

Comunicazioni obbligatorie somministrati
Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Maggio 2023, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 

 

 

VENERDI’ 30 GIUGNO

 

 

INPS

Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Maggio 2023 con modalità telematiche.

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Maggio 2023.

 

INPS – artigiani e commercianti

I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito eccedente il minimale, versano il saldo 2022 e il primo dei due acconti del contributo INPS a percentuale per il 2023.

 

 

SCADENZE CONTRATTUALI GIUGNO 2023

 

ALIMENTARI – Piccola e media industria

Minimi tabellari

 

ATTIVITA’ FUNEBRI E CIMITERIALI

Elemento economico di garanzia

 

AUTOFERROTRANVIERI

Minimi tabellari

 

AUTOSCUOLE

Minimi tabellari

 

CERAMICA – Aziende industriali

Minimi tabellari – Elemento di garanzia retributiva

 

CEMENTO – Aziende industriali

Minimi tabellari – Elemento di garanzia retributiva

 

DIRIGENTI – Aziende autotrasporto

Una tantum

 

ELETTRICITA’

Minimi tabellari – Elemento perequativo aziende efficienza energetica

 

GIOCATTOLI – Aziende industriali

Minimi tabellari

 

METALMECCANICA – Aziende cooperative

Minimi tabellari – Elemento perequativo

 

METALMECCANICA – Aziende industriali

Minimi tabellari – Elemento perequativo – Assistenza integrativa – Cottimo

 

METALMECCANICA – Industria – Conflavoro PMI

Minimi tabellari – Elemento perequativo – Assistenza integrativa – Welfare contrattuale

 

METALMECCANICA – Piccola e media industria – Confimi

Minimi tabellari – Elemento retributivo annuo – Lavoro a termine

 

 

 

METALMECCANICA – Piccola e media industria – Confapi

Minimi tabellari – Elemento perequativo

 

OREFICERIA – Aziende industriali

Minimi tabellari – Elemento perequativo  – Assistenza integrativa – Welfare contrattuale

 

SERVIZI AUSILIARI – ANPIT

Assistenza integrativa

Dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 Giugno 2022, n. 105, “Decreto conciliazione vita lavoro” che ha modificato la legge 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), la legge di bilancio 2023 (legge 29/12/2022 n. 197) è intervenuta elevando l’indennità retributiva del congedo parentale all’80% (art. 34 legge 151/2001) per un solo mese dei tre mesi di congedo non trasferibili.

Dal 1° gennaio 2023, l’indennità spettante ai genitori per il “congedo parentale” passa dal 30% al 80% della retribuzione media giornaliera del genitore lavoratore richiedente, per un solo mese, confermando l’applicazione del 30% per i restanti 8 mesi.

Per meglio comprendere l’operatività di detta normativa, riteniamo opportuno riepilogare cosa effettivamente prevede l’attuale normativa del congedo parentale.

Il congedo parentale, ovvero la possibilità dei genitori lavoratori di assentarsi anche congiuntamente dal lavoro, decorso il periodo di maternità o paternità (obbligatoria), è previsto per:

  • entrambi, in 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi entro i 12 anni di vita o, in caso di adozione,  dall’ingresso in famiglia del figlio;
  • per la madre: 6 mesi (3 non trasferibili all’altro genitore +3);
  • per il padre: 6 mesi (3 non trasferibili all’altro genitore +3), elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi.

Per detti periodi è previsto un indennizzo nella seguente misura:

  • Per la madre l’indennizzo è previsto per i soli 3 mesi non trasferibili all’altro genitore;
  • Per il padre l’indennizzo è previsto per i soli 3 mesi, all’altro genitore;
  • Per entrambi i genitori, in alternativa tra loro, l’indennizzo è previsto per ulteriori 3 mesi.

In pratica il nucleo familiare fruisce di 3 mesi indennizzati (della madre) più 3 mesi indennizzati (del padre) più ulteriori 3 mesi indennizzati, per uno dei due genitori e quindi per complessivi 9 mesi.

I restanti mesi (fino a 11) vengono indennizzati, sempre nella misura del 30% della retribuzione, a condizione che, il genitore richiedente, abbia un reddito inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione, che per l’anno 2023 è pari €. 18.321,55 euro.

Il D.lgs.vo  105/2022, tutela anche i nuclei familiari monogenitoriali che contemplano le seguenti situazioni:

  • morte o grave infermità dell’altro genitore;
  • abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore;
  • casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice Civile.

I mesi di congedo parentale di cui ha diritto il genitore solo o affidatario, sono pari ad 11 mesi di cui 9 mesi indennizzati al 30% della retribuzione ed i restanti due solo nel caso il genitore in questione ha un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione. L’altro genitore perde il diritto al congedo.

Fatta questa premessa, analizziamo quanto previsto dalla legge di bilancio 2023, che come sopra detto, ha elevato l’indennizzo retributivo del congedo parentale all’80 % della retribuzione da 1 gennaio 2023 nonché delle modalità applicative, illustrate dalla circolare INPS n. 45 del 16/5/2023.

Fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale nonché i termini temporali sopra illustrati, l’Inps precisa che:

  • sono interessati alla retribuzione maggiorata (80%) dal 1 gennaio 2023, solamente i genitori che terminano anche per un solo giorno, il congedo di maternità o, di paternità oppure di congedo di paternità alternativo, successivamente al 31 dicembre 2022. Diversamente l’indennizzo rimane al 30% della retribuzione;
  • Il mese di indennizzo all’80% è fruibile esclusivamente per il primo dei tre mesi spettanti al padre o alla madre e non trasferibili all’altro genitore;
  • detto primo mese di congedo deve essere fruito entro il limite dei 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • i due genitori possono eventualmente chiedere per lo stesso figlio giornate o ore di congedo parentale, anche coincidente fra loro, esaurendo con tale ripartizione il periodo indennizzato all’ 80% della retribuzione ovvero fino al raggiungimento del limite di un mese;

I successivi periodi di congedo parentale, possono essere fruiti entro i 12 anni di età del figlio ed indennizzati al 30% della retribuzione, fino al limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%).

I restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro ),non sono indennizzati,salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

Al fine di rendere più chiara ed agevole la comprensione dei criteri di operatività dell’art 34 del Testo Unico sulla maternità e paternità, così come riformato dall’art. 1, comma 359, della L. 197/2022, l’ INPS fornisce con la circ. n. 45 del 16.05.2023 alcune seguenti esempi pratici di diversa ripartizione del congedo parentale :

ESEMPIO 1 – La madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 15 febbraio 2023, dopo la nascita del figlio il 15 novembre 2022, mentre il padre ha fruito un primo periodo di congedo parentale di 15 giorni dal 16 novembre 2022 al 30 novembre 2022 (indennizzati al 30% della retribuzione) e un secondo periodo di 30 giorni dal 15 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023. 

In questa prima ipotesi il congedo parentale fruito nel 2023 dal padre è indennizzato all’80% della retribuzione, in quanto il congedo di maternità termina successivamente al 31 dicembre 2022 e non risulta essere stato fruito dalla coppia il mese di congedo indennizzato introdotto dalla legge di Bilancio 2023. Ne consegue che alla lavoratrice madre, finito il periodo di congedo di maternità, spettano massimo 6 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30%, essendo stato il mese di congedo parentale indennizzabile all’80% della retribuzione già fruito dal padre. 

ESEMPIO 2 – La madre lavoratrice fruisce del congedo di maternità dopo il parto, dal 15 settembre 2022 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2023. Il padre lavoratore dipendente fruisce invece dei suoi 3 mesi di congedo parentale non trasferibili all’altro genitore dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 indennizzati al 30% della retribuzione. Un secondo periodo di congedo parentale della durata di un mese viene fruito dal padre dal 10 gennaio 2023 al 9 febbraio 2023. 

Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel 2023 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro. La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all’80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio). 

ESEMPIO 3 – A seguito di decesso della madre lavoratrice dipendente durante il parto avvenuto il 15 agosto, il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2022. Il padre fruisce altresì di 5 giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2022 e di altri 5 giorni dal 9 al 13 gennaio 2023, adempiendo in tale modo all’obbligo di fruire di 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del T.U. entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2022 – 15 gennaio 2023). 

Il padre in questo caso ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022. 

I lavoratori genitori, possono presentare la domanda di congedo parentale esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

– tramite il portale istituzionale nella sezione “Congedi, permessi e certificati”;

– tramite il Contact center integrato;

– tramite gli Istituti di patronato.

 

In Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4/5/2023, è’ stato pubblicato il decreto Legge 4 maggio 2023 n. 48 (Decreto Lavoro) che introduce, con decorrenza immediata,  misure urgenti per l’inclusione sociale, di accompagnamento al lavoro e di incentivazione dell’occupazione giovanile, apportando rilevanti novità quali, tra le più importanti:

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO  art. 24

L’articolo 24 del summenzionato Decreto, ha apportato modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine, indicando nuove causali per i contratti che superano i 12 mesi, anche con proroghe.

Le seguenti causali, applicabili dal 5/5/2023 ed abrogative delle precedenti sono:

  1. a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 5 del D.Lgs.vo 81/2015 (trattasi di CCNL, Contrattazione territoriale o aziendale comparativamente più rappresentativa e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA/RSU);
  2. b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

3) in sostituzione di altri lavoratori.

E’ di tutta evidenza che la causale giustificatrice del rapporto a termine, deve essere dettagliatamente esplicitata nella lettera di proroga oltre i 12 mesi o rinnovo ed oggettivamente comprovata l’esigenza lavorativa così, da poter in un eventuale contenzioso, consentire al Giudice del Lavoro di verificare la sussistenza e l’autenticità delle ragioni indicate nel contratto.

SEMPLIFICAZIONI DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI – art. 26

Il Decreto Lavoro contiene una misura di semplificazioni delle informazioni e obblighi di pubblicazione relative al rapporto di lavoro e  già previste dal D.Lgs.vo 104/2022 (Decreto Trasparenza).

In pratica sono state abrogate le seguenti comunicazioni obbligatorie e contemplate all’art. 4 del decreto Trasparenza, alle lettere:

h) durata del periodo di prova (che in ogni caso consigliamo di riproporre trattandosi di elemento da pattuire in forma scritta);

i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;

l) la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;

m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;

n) l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento (che in ogni caso consigliamo di comunque indicare in particolar modo se la retribuzione è diversa dalla previsione del CCNL);

o) la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile (si ricorda che rimane comunque obbligatoria l’indicazione per i lavoratori part time);

p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa (omissis)

r) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

Le informazioni che rimangono pertanto in vigore sono le seguenti:

a) l’identità delle parti ivi compresa quella dei codatori di cui all’articolo 30, comma 4-ter e 31, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;

c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;

d) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;

e) la data di inizio del rapporto di lavoro;

f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;

g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;

q) il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;

s) gli elementi previsti dall’articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

Il datore di lavoro è sempre tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali altri contratti collettivi e regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

 

FRINGE BENEFIT – NUOVO LIMITE DI ESENZIONE art. 40

Il Decreto riconosce ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico l’innalzamento del limite di esenzione fiscale da €. 258,23 a €. 3.000 per il solo anno 2023.

Tra i beni e sevizi ceduti che non concorrono alla formazione del reddito rientrano, come per l’anno 2022, anche le utenze domestiche relative ad acqua, luce e gas, fino al predetto limite.

Il “bonus carburanti” che prevede la sola esenzione fiscale fino ad € 200,00 e solo per l’anno  2023, rimane assoggettato a contribuzione INPS.

Si ricorda che il citato co. 2 dell’art. 12, TUIR prevede che i figli, compresi i  figli  nati  fuori  del  matrimonio riconosciuti, i figli adottivi  o  affidati, sono considerati fiscalmente a carico se:

a) non superino i 24 anni di età: se hanno percepito nell’anno un reddito fino a €. 4.000

b) se superano i 24 anni: se hanno percepito un reddito complessivo annuo fino a €. 2.840,51.

Il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade; pertanto se ad esempio il figlio compie 24 anni nell’anno 2023, il reddito da considerare, indipendentemente dalla data del compleanno, sarà di €. 2.840,51.

Per il riconoscimento dei nuovi importi il dipendente dovrà dichiarare al datore di lavoro il codice fiscale dei propri figli.

La norma prevede altresì che il Datore di lavoro, per l’attuazione del benefit in questione, ha obbligo di comunicazione alle RSU, ove le stessi siano presenti.

Si auspica l’emanazione a breve di una circolare esplicativa da parte dell’Agenzia delle Entrate che determini le norme comportamentali per i lavoratori con figli a carico in misura del 50%.

 

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE – art. 39

La riduzione del cuneo fiscale ovvero dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti, opera per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 (esclusa la tredicesima mensilità ) e va ad aggiungersi alla precedente riduzione del 2% e 3%,  da applicarsi sulla contribuzione IVS a carico del lavoratore.

Fermo restando che nessuna riduzione contributiva è prevista a favore del datore di lavoro, la percentuale da applicare alle retribuzioni lorde a carico del dipendente, sono così stabilite:

  • riduzione del 7%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di € 1.923 ovvero fino a €. 35.000 annuali;
  • -riduzione del 6%, se la retribuzione imponibile mensile è compresa tra € 1.923 ed € 2.692 ovvero fino a €. 25.000 annuali.

Volendo esemplificare la quantificazione dell’ammontare del beneficio, ipotizziamo una retribuzione mensile di €. 1.500 euro. Il lavoratore fruendo della riduzione di 7 punti percentuali sui contributi a proprio carico otterrà un risparmio di €. 105,00, che sarà però ridotto proporzionalmente dall’aumento dell’imponibilità fiscale.

 

INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE – art. 27 DL 48/2023

Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, a tempo indeterminato e contratto di apprendistato professionalizzante, effettuate nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani che:

  • hanno meno di 30 anni di età
  • non lavorano e non sono iscritti a corsi di studi e formazione “NEET”
  • risultano registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.

Le predette condizioni non sono alternative ma devono sussistere congiuntamente.

 

PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE TURISTICO TERMALE –  ART. 37

L’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale è elevato a €. 15.000 per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.

Esclusivamente per i predetti utilizzatori, il limite dei dipendenti assunti a tempo indeterminato per poter accedere alla prestazione occasionale, e elevato da 10 a 25 dipendenti.

 

OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI art. 23

Il Decreto riduce le sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali apportando modifiche all’art. 2, c. 1-bis, del DL 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638.

Se l’importo omesso non è superiore a €. 10.000 annui, la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare, (che nella precedente versione era stabilita nella misura da €. 10.000 a €. 50.000) ora può variare da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.

 

Oltre al Decreto Lavoro, il Governo ha approvato un Disegno di legge in materia di lavoro che prevede altre importanti novità in materia e che comunicheremo dopo pubblicazione della legge in G.U.

Ferie collettive –  domanda per il differimento degli adempimenti contributivi

Entro il prossimo 31 maggio i datori di lavoro che, a seguito della chiusura aziendale per ferie collettive, intendono valersi del differimento contributivo, devono presentare una apposita domanda all’Inps.

Detto termine è valido anche se la chiusura per ferie collettive avvenga in periodi diversi da quello estivo.
In ogni caso si fa presente che l’autorizzazione conseguentemente rilasciata dall’Istituto, non è vincolante potendo l’impresa richiederla a titolo cautelativo ed, in ogni caso, effettuare i versamenti entro la scadenza ordinaria stabilita dalla legge.

Per detto differimento, non sarà possibile richiedere il pagamento dilazionato in quanto i contributi dovuti andranno versati in unica soluzione, entro il termine differito.

La somma da versare dovrà essere maggiorata degli interessi di differimento aggiornati al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, TUR) che l’Inps comunicherà al momento della concessione del differimento.

Oltre al versamento dei contributi, il differimento interessa anche la presentazione dell’Uniemens.

Il beneficio del differimento può essere concesso per una sola volta all’anno anche se la chiusura per ferie collettive si è protratta per meno di un mese. Deve naturalmente persistere una difficoltà oggettiva ad effettuare i versamenti a scadenza in conseguenza della chiusura.

Precisiamo che il differimento per ferie collettive non è possibile in relazione ai contributi da versare alla Gestione Separata.

Si rammenta che il termine non è perentorio, poiché l’Inps potrà accogliere anche successive istanze, qualora le stesse siano state presentate in situazioni particolari.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni e per l’espletamento della pratica.

Scadenziario lavoro Maggio 2023

 

 

MARTEDI’ 16 MAGGIO

 

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Aprile 2023 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Aprile 2023.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Aprile 2023 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

INPS – Artigiani e Commercianti
Versamento prima rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti

I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali versano i contributi fissi relativi al trimestre solare precedente mediante Mod. F24.

 

CASAGIT
Versamento dei contributi relativi al mese di Aprile 2023 e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti, predisposta in formato elettronico.

 

INPGI / Gestione separata
I committenti sono tenuti a denunciare alla Gestione separata dell’INPGI i compensi corrisposti nel mese di Aprile 2023 ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica, nonché a versare i contributi assicurativi, anche per la quota a carico del giornalista.

 

INAIL
Versamento della II rata di premio anticipato e premio da regolazione mediante Mod. F24.

 

 AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Aprile 2023.

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

 

  

LUNEDI’ 22 MAGGIO

 

Comunicazioni obbligatorie somministrati
Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Aprile 2023, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 

ENASARCO
Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel primo trimestre 2023.

 

 

MERCOLEDI’ 31 MAGGIO

 

INPS

Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Aprile 2023 con modalità telematiche.

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Aprile 2023.

 

INPS

Termine per la presentazione all’Inps della domanda di autorizzazione al differimento degli adempimenti contributivi al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie. La concessione presuppone l’esistenza di vere e proprie ferie collettive in relazione alle quali intervenga l’impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge. La concessione del differimento è relativa agli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie stesse vengono usufruite in un periodo posto a cavallo di due mesi. Il beneficio è attribuito per una sola volta all’anno, in via generale, anche se la chiusura per ferie collettive venga protratta per un periodo complessivamente inferiore ad un mese.

 

FASI

Versamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio.

 

 

SCADENZE CONTRATTUALI MAGGIO 2023

 

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI

Elemento di garanzia retributiva

 

AUTOSCUOLE

Minimi tabellari

 

DIRIGENTI – Aziende terziario

Una tantum

 

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE – Anav

Una tantum

 

SCUOLE PRIVATE – Materne – FISM

Una tantum

 

TRASPORTO – SISTEMA IMPRESA

Elemento perequativo

Il 12 aprile è stato sottoscritto un accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende commerciali, della distribuzione e dei servizi.

L’accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025 e nello specifico, prevede:

  1. a copertura del triennio 2020 – 2022, l’erogazione nel 2023, di un importo “Una Tantum” di €. 2.000,00 a titolo di arretrati e quindi assoggettato a contribuzione ordinaria e a tassazione separata secondo le seguenti scadenze:
  • €. 700,00 euro con la retribuzione di maggio 2023;
  • €.700,00 euro con la retribuzione di settembre 2023;
  • €. 600,00 euro con la retribuzione di novembre
  1. un aumento retributivo, con conseguente adeguamento del minimo contrattuale, pari a regime a €. 450,00, secondo le seguenti scadenze:
    • €. 150,00 mensili dal 1° dicembre 2023
    • €. 150,00 mensili dal 1° luglio 2024
    • €. 150,00 mensili dal 1° luglio 2025.

Tali aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, esclusivamente da somme concesse dalle aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali, successivamente al 31 dicembre 2019.

  1. a titolo sperimentale, limitatamente al periodo 1/1/2024 – 31/12/2025, il versamento obbligatorio da parte del datore di lavoro, di un importo pari a € 1.000 all’anno, nella piattaforma istituita presso il CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario), destinato a beni e servizi espressamente previsti dal perimetro del welfare contrattuale. Per dette annualità, il contributo annuo al CFMT è incrementato di €. 50 di cui €. 25 a carico del datore di lavoro e €.25 a carico del dirigente.

In materia di previdenza complementare, in ottemperanza al Piano di riequilibrio approvato dalla Covip, viene adeguato il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale per il Fondo Mario Negri, a carico del datore di lavoro, elevandolo dall’attuale 2,39% a 2,43%, a decorrere dal 1° gennaio 2024, e 2,47%, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

 

Segnaliamo che in sede di conversione del DL 5/2023, è stata confermata l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito nel 2023 dei buoni benzina entro il limite di 200 euro mentre è stato per gli stessi previsto, l’assoggettamento ai fini contributivi.

Pertanto, per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023, il valore dei buoni benzina o analoghi (da intendersi quelli destinati dai lavoratori dipendenti ai rifornimenti di carburante per l’autotrazione quali benzina, gasolio, GPL e metano, nonché la ricarica dei veicoli elettrici -cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 27/E del 14/07/2022) ai sensi del D.L. 5/2023 cosi come convertito dalla L. 23/2023, risultano:

  • esenti ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale fino ad un massimo di 200 euro;
  • imponibili ai fini previdenziali, con conseguente obbligo di assoggettamento a contribuzione sia a carico datore di lavoro che lavoratore.

La norma, non modifica comunque l’applicazione del limite di €. 258,23 di cui all’art. 51 c.3 del DPR 917/1986, applicabile al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto nell’ambito di rapporti di lavoro assimilati fiscalmente ai redditi di lavoro dipendente.

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

 

 

Scadenziario lavoro Aprile 2023

 

MARTEDI’ 11 APRILE

 

Fondo A. Pastore

Versamento trimestrale premi a favore dell’assicurazione polivalente supplementare – PREVIR ed ora intitolata ad Antonio Pastore – istituita a seguito di un accordo stipulato tra la Confcommercio e la FENDAC, a favore dei dirigenti in servizio presso le aziende del settore commerciale ed alberghiero ed altre iscritte al Fondo di previdenza M. Negri

Fondo M.Besusso (Fasdac)

Versamento trimestrale dei contributi assistenziali per i dirigenti delle aziende commerciali, spedizione e trasporti.

 

Fondo M.Negri

Versamento trimestrale dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali da parte delle Aziende di commercio, spedizione e trasporto.

 

Inps – Versamento Contributi Lavoratori Domestici

Versamento trimestrale contributi previdenziali da parte dei Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetto ai servizi domestici e familiari.

 

 

LUNEDI’ 17 APRILE

 

MINISTERO DEL LAVORO – Comunicazione annuale Lavori Usuranti

(Scadenza prorogata dal termine originario previsto per il 31 marzo 2023)

Termine entro il quale i datori di lavoro devono inviare tramite il portale Cliclavoro del Ministero del Lavoro la comunicazione annuale per il monitoraggio dei lavori usuranti relativa all’anno 2022.

 

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Marzo 2023 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Marzo 2023.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Marzo 2023 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

CASAGIT
Versamento dei contributi relativi al mese di Marzo 2023 e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti, predisposta in formato elettronico.

 

INPGI / Gestione separata
I committenti sono tenuti a denunciare alla Gestione separata dell’INPGI i compensi corrisposti nel mese di Marzo 2023 ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica, nonché a versare i contributi assicurativi, anche per la quota a carico del giornalista.

 

 AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Marzo 2023.

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

 

 

GIOVEDI’ 20 APRILE

 

Comunicazioni obbligatorie somministrati
Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Marzo 2023, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 

PREVINDAI

Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza a capitalizzazione Previndai da parte delle Aziende industriali.

 

PREVINDAPI

Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi da parte delle

 

 

MARTEDI’ 2 MAGGIO

 

 

INPS

Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Marzo 2023 con modalità telematiche.

 

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Marzo 2023.

 

 

SCADENZE CONTRATTUALI APRILE 2023

 

ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI – Aziende industriali

Minimi tabellari

 

ALIMENTARI – Aziende cooperative

Minimi tabellari – IAR

 

ALIMENTARI – Aziende industriali

Minimi tabellari IAR

 

ASSICURAZIONI – Agenzie in gestione libera – SNA – Confsal

Scadenza del C.C.N.L.

 

AUTOSTRADE E STRADE – ANAS

Una tantum

 

CARTA – Aziende industriali

Elemento di garanzia retributiva

 

CENTRI ELABORAZIONE DATI (C.E.D)

Minimi tabellari – Indennità di funzione

 

ENTI CULTURALI E RICREATIVI – Federculture

Elemento di garanzia retributiva

Minimi tabellari – Arretrati

 

GRAFICA ED EDITORIA – Aziende industriali

Elemento di garanzia retributiva

 

LAVORAZIONI CONTO TERZI a Façon – LAIF

Una tantum

 

TERZIARIO – Confcommercio

Minimi tabellari – Acconto su futuri aumenti contrattuali

 

TERZIARIO – Confesercenti

Minimi tabellari – Acconto su futuri aumenti contrattuali

 

TERZIARIO – Cooperative di consumo

Minimi tabellari – Acconto su futuri aumenti contrattuali

 

TERZIARIO – Federdistribuzione

Minimi tabellari – Acconto su futuri aumenti contrattuali

 

TERZIARIO – Sistema Impresa

Minimi tabellari – Acconto su futuri aumenti contrattuali

 

TESSILI ABBIGLIAMENTO CALZATURE – Piccola e media industria

Indennità di vacanza contrattuale

Il datore di lavoro che si sia avvalso, nel corso dell’anno 2022, di prestazioni di lavoro definito o considerato usurante, deve effettuare una comunicazione annuale obbligatoria all’Ispettorato territoriale del lavoro e all’istituto previdenziale interessato entro il 31 marzo 2023.

 Tale comunicazione consente di monitorare le richieste di pensionamento anticipato per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (art. 6, D.M. 20 settembre 2011).

Per prestazioni di lavoro definito o considerato usurante si intendono le seguenti tipologie di lavoro:

  1. lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. e del Dm 19/5/1999 (lavoro sottosuolo; nelle cave; lavori ad alte temperature; lavori in spazi ristretti, cassoni in aria compressa ecc.)
  2. lavoratori notturni, come definiti dal D.Lgs.n.66/2003, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno e precisamente:
  • lavoratori a turni di qualsiasi settore di attività che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra le 00,00 e le 5,00) per almeno sei ore per un numero minimo di 78 o 64 giorni lavorativi all’anno a secondo della quota raggiunta ai fini pensionistici.
  • al di fuori dei casi indicati, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

Tuttavia, sempre secondo i chiarimenti ministeriali, in entrambe le ipotesi anzidette, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell’anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale (e, si ritiene, anche in caso di part-time misti e lavoratori a chiamata), devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto.

  1. lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”, alle dipendenze di imprese per le quali operano le specifiche voci di tariffa INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco allegato al D.Lgs. n. 67/2011, che applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c., ossia tenuti al vincolo dell’osservanza, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, quali:
  • Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
  • Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e Termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc
  • Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
  • Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
  • Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento Elettrodomestici
  • Altri strumenti ed apparecchi
  • Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
  • Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 a 1.500 euro.

  1. conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto. Il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente.

 Nel caso in cui sia impegnato un lavoratore in somministrazione, l’onere della comunicazione grava sull’impresa utilizzatrice e non sull’agenzia di somministrazione.

La mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

 

Scadenziario lavoro Marzo 2023

 

GIOVEDI’ 16 MARZO

 

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Febbraio 2023 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Febbraio 2023.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Febbraio 2023 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

CASAGIT
Versamento dei contributi relativi al mese di Febbraio 2023 e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti, predisposta in formato elettronico.

 

INPGI / Gestione separata
I committenti sono tenuti a denunciare alla Gestione separata dell’INPGI i compensi corrisposti nel mese di Febbraio 2023 ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica, nonché a versare i contributi assicurativi, anche per la quota a carico del giornalista.

 

CERTIFICAZIONE UNICA – Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle certificazioni uniche (CU/2023) – invio Agenzia Entrate

Consegna Certificazione Unica 2023 riguardante sia i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati al contribuente dai datori di lavoro, sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici.

Trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Febbraio 2023.

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

 

 

LUNEDI’ 20 MARZO

 

Comunicazioni obbligatorie somministrati
Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Febbraio 2023, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 

 

VENERDI’ 31 MARZO

 

 

INPS

Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Febbraio 2023 con modalità telematiche.

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Febbraio 2023.

 

ENASARCO – Versamento contributi Firr

Versamento dei contributi al Firr (Fondo indennità risoluzione rapporto di agenti e rappresentanti) commisurati all’ammontare globale delle provvigioni liquidate nel corso dell’anno precedente, con gli scaglionamenti previsti dalle norme contrattuali.

 

MINISTERO DEL LAVORO

Termine entro il quale i datori di lavoro devono inviare tramite il portale Cliclavoro del Ministero del Lavoro la comunicazione annuale per il monitoraggio dei lavori usuranti relativa all’anno 2022.

 

 

SCADENZE CONTRATTUALI MARZO 2023

 

ACCONCIATURA ED ESTETICA  

Una tantum

 

ASSICURAZIONI – Personale amministrativo e addetto alla produzione

Assistenza integrativa – Welfare aziendale

Una tantum (corrisposta la seconda tranche)

 

CALZATURE – Aziende industriali

Elemento di garanzia retributiva

 

CENTRI ELABORAZIONE DATI (C.E.D)

Minimi tabellari

 

COMMERCIO – SERVIZI – Conflavoro PMI

Minimi tabellari

 

GIORNALISTI – Emittenti locali

Minimi tabellari

 

IGIENE AMBIENTALE – Aziende municipalizzate

Premi legati alla produttività – Cra

 

IGIENE AMBIENTALE – Aziende private

Premi legati alla produttività – Cra

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE – Anav

Indennità variabili

 

PELLI E CUOIO – Aziende industriali

Minimi tabellari

 

PESCA MARITTIMA – Imprese cooperative – Personale non imbarcato

Minimi tabellari

 

POMPE FUNEBRI – Aziende municipalizzate

Minimi tabellari – E.g.r.

Una tantum

 

TERZIARIO – Confcommercio

Una tantum (corrisposta la seconda tranche)

 

TERZIARIO – Confesercenti

Una tantum (corrisposta la seconda tranche)

 

TERZIARIO – Cooperative di consumo

Una tantum (corrisposta la seconda tranche)

 

TERZIARIO – Federdistribuzione

Una tantum (corrisposta la seconda tranche)

 

TERZIARIO – Sistema Impresa

Una tantum (corrisposta la seconda tranche)

 

VETRO, LAMPADE E DISPLAY – Aziende industriali

Minimi tabellari

 

VETRO, LAMPADE E DISPLAY – Aziende industriali

Una tantum