Entro il 31 marzo 2025 i datori di lavoro, come previsto dall’art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011 e dall’articolo 6, comma 1, decreto ministeriale 20 settembre 2011, lettera a), devono inviare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la comunicazione del lavoro usurante e del lavoro notturno, effettivamente svolti in azienda.
Le comunicazioni è obbligatoria e funzionale all’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti ai lavori particolarmente faticosi e pesanti.
Per prestazioni di lavoro definito o considerato usurante si intendono le seguenti tipologie di lavoro:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del DM 19 maggio 1999 (articolo 1, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 67/2011).
- Trattasi di lavori in galleria, in cava o miniera, a lavori in cassoni ad aria compressa, a lavoro da palombaro, a lavori ad alte temperature, a lavorazione del vetro cavo, a lavori in spazi ristretti e. infine, a lavori di asportazione dell’amianto. Per ogni lavoratore interessato si deve comunicare il numero dei giorni in cui il lavoratore ha effettivamente svolto lavoro notturno in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici (articolo 1, comma 1, lettera b, nn. 1 e 2, D.Lgs. n. 67/2011);
- il periodo o i periodi il lavoratore in cui ha effettivamente svolto lavori inseriti in processi produttivi in serie o in “linea catena” (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 67/2011);
- il periodo o i periodi in cui è stato effettivamente adibito alla conduzione di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, compreso il conducente, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 67/2011).
b) lavoratori notturni, come definiti dal D.Lgs.n.66/2003, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno e precisamente:
- lavoratori a turni di qualsiasi settore di attività che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno 6 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra le 00,00 e le 5,00) per un numero minimo di 78 o 64 giorni lavorativi all’anno a secondo della quota raggiunta ai fini pensionistici.
- al di fuori dei casi indicati, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
Tuttavia, sempre secondo i chiarimenti ministeriali, in entrambe le ipotesi anzidette, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell’anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale (e, si ritiene, anche in caso di part-time misti e lavoratori a chiamata), devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto.
c) lavoratori addetti alla c.d. “linea catena” alle dipendenze di imprese per le quali operano le specifiche voci di tariffa INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco allegato al D.Lgs. n. 67/2011, che applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c., ossia tenuti al vincolo dell’osservanza, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, quali:
- Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
- Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e Termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc
- Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
- Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
- Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
- Elettrodomestici
- Altri strumenti ed apparecchi
- Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
- Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.
In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 a 1.500 euro.
Nel caso in cui sia impegnato un lavoratore in somministrazione, l’onere della comunicazione grava sull’impresa utilizzatrice e non sull’agenzia di somministrazione.
La mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro. Si ricorda che ad essere sanzionate sono l’omessa comunicazione e la comunicazione recante dati errati o non corrispondenti al vero.