Lavoratori dipendenti

L’attuazione dell’art. 18 del D.L. 23/9/2022 n. 144 (Aiuti ter) è resa operativa dalla pubblicazione della circolare Inps 17 ottobre 2022, n. 116, che ha illustrato le modalità attuative e di conguaglio dell’indennità una tantum di €. 150,00 da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre 2022.

Detta indennità, verrà riconosciuta in automatico dai datori di lavoro con la retribuzione del mese di novembre 2022, a condizione che l’importo della retribuzione imponibile non superi l’importo di €. 1.538, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale ed a condizione che, i lavoratori beneficiari dichiarino di non essere titolari di prestazioni pensionistiche ovvero di far parte di un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza.

L’indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Il lavoratore potrà percepire il predetto bonus una sola volta anche laddove abbia in essere più rapporti di lavoro.

Pensionati

L’indennità viene corrisposta automaticamente dall’Inps nel mese di novembre ed è riconosciuto ai soggetti:

  • residenti in Italia;
  • titolari di trattamenti pensionistici a  carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di  pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti o trattamento di accompagnamento alla pensione;
  • con reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi, non superiore per il 2021 a 20.000 euro.

Colf e disoccupati

I lavoratori domestici, i disoccupati percettori di Naspi ed ai soggetti che nell’anno 2022 hanno percepito l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, riceveranno le 150 euro a novembre direttamente dall’Inps.

CO.CO.CO e Dottorandi e gli assegnisti di ricerca

Questi soggetti per poter percepire l’indennità, devono presentare domanda all’Inps e possedere i seguenti requisiti:

  • avere contratti attivi alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti);
  • essere iscritti alla Gestione separata e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere titolari del bonus 200 euro;
  • non devono avere un reddito superiore a 20.000 euro;
  • per i lavoratori stagionali, a tempo e intermittenti e per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo aver accreditato almeno 50 giornate lavorate nel 2021.

Il bonus sarà automatico invece per gli stagionali del turismo, terme, spettacolo e sport già beneficiari dell’indennità covid.

Famiglie con reddito di cittadinanza

riceveranno l’indennità a novembre, direttamente dall’Inps a condizione che nel nucleo famigliare non ci siano beneficiari di altre indennità.

Autonomi

Percepiranno, a domanda, il bonus di 150 euro, quale incremento delle 200 euro previste dal decreto Aiuti bis, a condizione che nel 2021, abbiano percepito un reddito complessivo fino a 20.000 euro, i lavoratori autonomi titolari nel 2021 di contratti autonomi occasionali, riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile (contratto d’opera),  che abbiano avuto l’accredito di almeno un contributo mensile, e gli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022) e iscritti alla Gestione separata, con reddito 2021 derivante da tali attività superiore a 5mila euro.

Scadenziario lavoro Ottobre 2022

 

LUNEDI’ 10 OTTOBRE

 

Contributi Fondo A. Pastore 

Versamento trimestrale premi a favore dell’assicurazione polivalente supplementare – PREVIR ed ora intitolata ad Antonio Pastore – istituita a seguito di un accordo stipulato tra la Confcommercio e la FENDAC, a favore dei dirigenti in servizio presso le aziende del settore commerciale ed alberghiero ed altre iscritte al Fondo di previdenza M. Negri.

 

Contributi Fondo M. Besusso

Versamento trimestrale dei contributi assistenziali per i dirigenti delle aziende commerciali, spedizione e trasporti

 

Contributi Fondo M. Negri

Versamento trimestrale dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.

 

Versamento contributi lavoratori domestici

Versamento trimestrale contributi previdenziali (3° trimestre 2022)

 

 

 

LUNEDI’ 17 OTTOBRE

 

 

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Settembre 2022 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Settembre 2022.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Settembre 2022 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

INPGI
Elaborazione mediante procedura DASM e presentazione in via telematica con i servizi ENTRATEL o FISCONLINE della denuncia contributiva.
Versamento con modello unificato (Mod.F24-Accise) dei contributi relativi al mese di Settembre 2022.

 

CASAGIT
Trasmissione in via telematica denuncia retributiva e contributiva relativa al mese di Settembre 2022 mediante procedura DASM e versamento dei contributi relativi al medesimo mese.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Settembre 2022.

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

 

 

GIOVEDI’ 20 OTTOBRE

Comunicazioni obbligatorie somministrati

Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Settembre 2022, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

PREVINDAI – Denuncia e versamento contributi

Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza a capitalizzazione Previndai.

 

PREVINDAPI – Denuncia e versamento contributi

Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi.

 

 

MARTEDI’ 25 OTTOBRE

730 INTEGRATIVO

Termine per la presentazione del mod 730 integrativo. La dichiarazione integrativa può essere presentata da chi ha trasmesso il modello 730 entro il 30 settembre 2022 e si è accorto solo successivamente di errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.

 

 

LUNEDI’ 31 OTTOBRE

 

INPS

Imprese edili – Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Agosto 2022 con modalità telematiche.

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Agosto 2022.

 

Sostituti di imposta – Invio telematico Mod. 770/2022

Termine per effettuare l’invio telematico del Mod. 770/2022 e delle eventuali certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata.

 

Scadenze contrattuali ottobre 2022

 

ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI – Aziende industriali

Minimi tabellari

 

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA

Minimi tabellari

 

AGENZIE IMMOBILIARI

Minimi tabellari

 

CEMENTO – Aziende industriali

Diritti sindacali – Quota associativa

Minimi tabellari

 

CHIMICA, GOMMA, VETRO – Piccola e media industria

Minimi tabellari

 

CONCERIE – Aziende industriali

Previdenza integrativa

 

CREDITO COOPERATIVO

Assistenza integrativa

Previdenza integrativa

Minimi tabellari

 

DISTRIBUZIONE MERCI, LOGISTICA E SERVIZI PRIVATI – Conflavoro PMI

Minimi tabellari

 

EDILIZIA – Aziende artigiane

Assistenza integrativa

 

EDILIZIA – Aziende industriali – Aziende cooperative

Assistenza integrativa – Formazione professionale

Aumenti periodici di anzianità – Ape

Minimi tabellari – Ente formazione sicurezza

Trasferta

 

GRAFICA ED EDITORIA – Aziende industriali

Minimi tabellari

 

IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE

Minimi tabellari

 

IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO

Una tantum

 

LEGNO E LAPIDEI – Aziende artigiane

Una tantum

 

PANIFICAZIONE – Federpanificatori  – Fiesa

Una tantum

 

PELLI E CUOIO – Aziende industriali

Minimi tabellari

 

RESTAURO DI BENI CULTURALI

Minimi tabellari

 

TELECOMUNICAZIONI – Servizi di telefonia

Minimi tabellari

 

TESSILI MODA E CHIMICA CERAMICA – Aziende artigiane

Minimi tabellari

 

TESSILI E AFFINI – Piccola e media industria

Minimi tabellari – Arretrati

 

TRASPORTO A FUNE

Minimi tabellari

Il prossimo 25 settembre si svolgeranno le elezioni politiche per il rinnovo delle Camere ed i lavoratori dipendenti impegnati ai seggi, avranno diritto a richiedere i “permessi elettorali”.

Ai predetti soggetti, chiamati ad adempiere alle funzioni di: presidente, vicepresidente, segretario di seggio, scrutatore, rappresentante dei candidati, di lista o di gruppo di candidati presso seggi elettorali, spetta ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla legge n. 53/90, e dell’art. 1 della legge n . 69 del 29/1/1992, il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutte le giornate corrispondenti alla durata delle operazioni e, tali giornate, sono considerate a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Poiché le operazioni elettorali si svolgeranno nella giornate di sabato 24 settembre 2022, dalle ore 16 con la costituzione dei seggi per le operazioni preliminari e proseguiranno domenica 25/9 dalle ore 7 alle oro 23, con le votazioni per concludersi lunedì 26 settembre entro le ore 14 con le operazioni di scrutinio, i lavoratori dipendenti chiamati a svolgere dette funzioni avranno diritto a fruire, per le medesime giornate,  dello stesso trattamento economico che sarebbe spettato in caso di prestazione lavorativa.

Quindi, per il periodo passato al seggio, al lavoratore spetta:

  • per i giorni lavorativi, la normale retribuzione come se fosse normalmente in servizio;
  • per i giorni festivi e non lavorativi, una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva o, in alternativa, la fruizione di giorni di riposo compensativi.

Conseguentemente:

  • per la giornata di sabato, in caso di settimana corta, ad una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva;
  • per la giornata di sabato lavorativo a nessuna retribuzione aggiuntiva;
  • per la giornata di domenica, una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva  o in alternativa, la fruizione di una giornata di riposo compensativo. In tale ipotesi, l’alternatività di fruizione dovrà essere stabilita in accordo con il datore di lavoro, tenuto conto che il dipendente dovrà accettare l’eventuale scelta del datore di lavoro di non concedere la giornata di riposo per ragioni di carattere organizzativo o produttivo.
  • per la giornata di lunedì lavorativo nessuna retribuzione aggiuntiva;

In assenza di una regolamentazione contrattuale, il lavoratore chiamato a svolgere funzioni al seggio, è tenuto ad osservare una serie di adempimenti dovuti sulla base dei principi di correttezza e buona fede insiti nel rapporto di lavoro e quindi:

  • avvertire tempestivamente il datore di lavoro, consegnando copia della convocazione a lui recapitata dall’ufficio elettorale;
  • ad ultimazioni delle operazioni di voto, consegnare al datore di lavoro copia della documentazione attestante  l’indicazione dei giorni e delle ore occupate nella funzione svolta presso il seggio elettorale rilasciata dal presidente del seggio.

 

 

 

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Scadenziario lavoro Settembre 2022

 

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE

 

Assistenza fiscale dei sostituti d’imposta, dei CAF o professionisti abilitati – consegna Mod. 730

Consegna da parte dei CAF o professionisti abilitati ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, del prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.

 

Inail – Accentramento posizioni assicurative

Richiesta di autorizzazione all’accentramento presso un’unica sede dell’INAIL delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo

 

Assistenza fiscale – Dichiarazione Modello 730

Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e professionisti abilitati.

I Caf/professionisti ed i sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nei Mod. 730 da loro elaborati, i relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.

 

 

VENERDI’ 16 SETTEMBRE

 

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Agosto 2022 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Agosto 2022.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Agosto 2022 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

INPGI
Elaborazione mediante procedura DASM e presentazione in via telematica con i servizi ENTRATEL o FISCONLINE della denuncia contributiva.
Versamento con modello unificato (Mod.F24-Accise) dei contributi relativi al mese di Agosto 2022.

 

CASAGIT
Trasmissione in via telematica denuncia retributiva e contributiva relativa al mese di Agosto 2022 mediante procedura DASM e versamento dei contributi relativi al medesimo mese.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Agosto 2022.

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

 

 

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE

Comunicazioni obbligatorie somministrati

Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Agosto 2022, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 

 

VENERDI’ 30 SETTEMBRE

 

Assistenza fiscale – Dichiarazione Modello 730 – 730 precompilato

Il 730 precompilato deve essere presentato dai contribuenti entro il 30 settembre sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta che nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate oppure al Caf o al professionista.

 

Assistenza fiscale dei sostituti d’imposta, dei CAF o professionisti abilitati – consegna Mod. 730

Consegna da parte dei CAF o professionisti abilitati ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, del prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30 settembre.

 

Assistenza fiscale diretta ed indiretta – consegna Modd. 730 – 730/1

I contribuenti in possesso dei requisiti per la redazione del Mod. 730/2022, possono avvalersi dell’assistenza fiscale da parte del datore di lavoro; in alternativa è possibile rivolgersi a un CAF o ad un intermediario abilitato entro il termine del 30 settembre.

 

Comunicazione biennale pari opportunità (aziende con più di 50 dipendenti)

Redazione e trasmissione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile nel biennio 2020-2021.

 

INPGI – Gestione separata – Liberi professionisti – Comunicazione annuale reddituale

I giornalisti liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPGI devono comunicare annualmente all’INPGI l’ammontare del reddito professionale di lavoro autonomo fiscalmente dichiarato nell’anno stesso.

 

Assistenza fiscale – Dichiarazione Modello 730

Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e professionisti abilitati

I Caf/professionisti ed i sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nei Mod. 730 da loro elaborati, i relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30 settembre.

 

INPS

Imprese edili – Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Agosto 2022 con modalità telematiche.

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Agosto 2022.

 

Scadenze contrattuali settembre 2022

 

AGENZIE MARITTIME ED AEREE

Minimi tabellari

 AUTOSTRADE E STRADE – ANAS

Corrisposta una somma forfettaria una tantum per il 2021

CALZATURE – Aziende industriali

Minimi tabellari

CENTRI ELABORAZIONE DATI (C.E.D)

Assistenza integrativa – Welfare

Corrisposta la quota di welfare contrattuale nel settore Centri elaborazione dati

CHIMICA, GOMMA, VETRO – Piccola e media industria fino a 49 dipendenti

Minimi tabellari

LEGNO E LAPIDEI – Aziende artigiane

Minimi tabellari

METALMECCANICA – Piccola e media industria – Confimi

Assistenza integrativa

Aumenta la misura del welfare contrattuale nel settore Metalmeccanica PMI – Confimi

PANIFICAZIONE – Federpanificatori

Minimi tabellari

PANIFICAZIONE – Fiesa

Minimi tabellari

RADIOTELEVISIONE – Emittenti private

Viene erogata l’una tantum nel settore delle Radiotelevisioni private

SCUOLE PRIVATE – Religiose

Minimi tabellari

SCUOLE PRIVATE – Laiche

Minimi tabellari

Salario di anzianità – Aumento dell’importo per gli aventi diritto nel settore Scuole private laiche

VETRO, LAMPADE E DISPLAY – Aziende industriali

Aumenta l’indennità per lavoro notturno

Domani 31 agosto 2022 termina la procedura agevolata del lavoro agile pertanto, dal 1 settembre 2022 si tornerà alle regole ordinarie, disciplinate dalla Legge n. 81/2017, così come modificata dal recente Decreto Legislativo n. 73/2022, che prevedono l’obbligo di stipulare un accordo scritto individuale preventivo con i lavoratori che accederanno a tale modalità lavorativa.

Per gli accordi che vengono stipulati dal 1 settembre 2022 o da tale data subiscono modificazioni, ivi comprese le proroghe, si rende necessario, oltre ovviamente la stipula dell’accordo individuale con il lavoratore agile, effettuare la comunicazione al Ministero del  Lavoro,  entro 5 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo stesso.

Con una nota diffusa dal medesimo Dicastero venerdì 26/8/2022, “ https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Lavoro-agile-DM-149-2022-modalita-di-comunicazione-telematica-dal-1-settembre-2022.aspx” si è previsto che in sede di prima applicazione, ai fini della piena operatività della nuova procedura dovuta anche all’adeguamento dei sistemi informatici, che tale obbligo comunicativo venga assolto entro il 1 novembre 2022.

Per gli accordi individuali di lavoro agile, in corso alla data del 1 settembre 2022 e non ancora scaduti, qualora non abbiano subito modificazioni, non si dovrà fare alcuna comunicazione.

Lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

 

 

 

 

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Il decreto legge n. 115 del 9/8/2022, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 10/8/2022 ha previsto:

Agevolazione fiscale – art. 12

In deroga all’art. 3 del  DPR n. 917 del 22/12/1986,  l’elevazione ad euro 600 per il solo periodo d’imposta 2022, del limite di esenzione fiscale e contributivo, già fissato in 258,23 euro, relativo alle elargizioni di beni e servizi da parte dei datori di lavoro.

Rispetto agli anni precedenti il 2022, la novità principale, sta nella possibilità di erogare o rimborsate ai dipendenti, anche le somme per il pagamento delle utenze proprie domestiche ovvero del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas.

L’importo limite di euro 258,23, costituito da soli “fringe benefits” ovvero erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi quali a titolo esemplificativo: auto aziendale, cellulare, nido aziendale o documenti di legittimazione quali: buoni carburante o buoni spesa, che l’azienda  assicura ai dipendenti come premio ad personam, per l’anno 2022 con l’elevazione a 600 euro,  vi rientrano anche i rimborsi da parte del datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas.

Aggiungendo al plafond delle 600 euro i voucher benzina di euro 200,  introdotto dal decreto legge 21/3/2022 n. 21 si totalizza un importo erogabile di euro 800, esenti da ritenute fiscali e contributi previdenziali

Qualora l’erogazione a tale titolo superi la soglio delle 600 e 200 euro, l’intero importo dovrà essere assoggettato a ritenute fiscali e contributi previdenziali.

Giova ricordare che i fringe benefits, diversamente dal welfare aziendale, regolamentato dall’art. 51 c. 2 del DPR n. 917/86 e dai premi di produttività previsti dai contratti collettivi aziendali, possono essere riconosciuti a singoli lavoratori a scelta del datore di lavoro e non, necessariamente, alla totalità dei dipendenti o a gruppi di essi

 Agevolazione contributiva

L’art. 20 ha inoltre incrementato dell’1,20%, dal 1 luglio al 31 dicembre 2022, la misura dell’esonero relativo ai contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori.

Il beneficio, inizialmente fissato dall’art. 1, comma 121, della legge n. 234 del 30/12/2021,allo 0,8% , viene elevato per il solo secondo semestre 2022, al 2%.

L’agevolazione riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente, compreso gli apprendisti, con esclusione dei lavoratori domestici, a condizione che venga rispettata la soglia massima di retribuzione mensile di 2.692 euro e si presuppone con le modalità previste dalla circolare INPS n. 43 del 22/3/2022.

Per l’applicazione pratica è opportuno attendere la nuova circolare Inps.

Estensione dell’indennità una tantum ad altre categorie di lavoratori

L’art. 22 del 115/2022 dispone l’estensione dell’indennità una tantum di 200,00 euro, introdotta dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 convertito, anche alle seguenti categorie di lavoratori.

  • ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto non hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla Legge di Bilancio poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS. L’indennità è riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già percepito il bonus ai sensi degli artt. 31 e 32 e di essere stato destinatario di eventi coperti dalla contribuzione figurativa integrale dell’INPS;
  • ai soggetti beneficiari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1 luglio 2022;
  • ai collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19. L’indennità è erogata automaticamente (senza presentazione della domanda) da Sport e Salute S.p.A. in favore dei beneficiari.

Lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

 

 

 

 

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LE PIÙ IMPORTANTI NOVITÀ DEL DECRETO TRASPARENZA

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022 è stato pubblicato il  D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza) che, recependo la Direttiva UE 2019/1152, modifica sostanzialmente il d.lgs.152/1997, obbligando i Datori di Lavoro a fornire ai lavoratori tutte le informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro al fine di garantire la conoscenza e la prevedibilità.

Ambito di applicazione

Art. 1 – La novella normativa si applica a tutti i contratti di lavoro subordinato siano essi a tempo determinato, indeterminato, part-time, full-time, intermittente e in somministrazione, per quanto compatibili, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa contemplati dall’art. 409 c.c  e art. 2d.lg. 81/2015 nonché alle prestazioni occasionali di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

L’esclusione è prevista per:

  • i rapporti di lavoro autonomo (art 2222 e 2229 C.C.);
  • rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale
  • rapporti di lavoro con durata uguale o inferiore a 3 ore a settimana in 4 settimane consecutive
  • collaborazioni di coniuge e parenti fino al  terzo grado  del datore di lavoro
  • pubblico impiego in servizio all’estero ( rappresentanze diplomatiche)
  • prestazioni di magistrati ordinari

Modifiche al D.L.vo n. 152/1997

Il Decreto Trasparenza, riscrivendo in maniera profonda buona parte del D.lgs. 152/1997, prevede  che per i lavoratori assunti dal 13 agosto 2022,  il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore le  informazioni di seguito riportate mentre, i lavoratori già in forza alla data del 1 agosto 2022, potranno chiedere al datore di lavoro di fornire, aggiornare o integrare, entro sessanta giorni dalla richiesta, le informazioni sottoelencate informazioni sul rapporto di lavoro:[i]

a)  identità delle parti, ivi compresa quella dei co-datori in caso di codatorialità;

b)  luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;

c)  sede o domicilio del datore di lavoro;

d)  inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;

e) data di inizio del rapporto di lavoro;

f)  tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;

g)  nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;

h)  durata del periodo di prova, se previsto;

i)  diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;

l)  durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;

m)  procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;

n)  importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;

o)  programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;

p)  se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:

1) la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la  retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;

2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;

3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;

q)  contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;

r)  enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;

s)  ulteriori elementi previsti dall’articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. In tal caso dovranno essere fornite, ai lavoratori ed alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria ed in assenza alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, informazioni preventive circa l’utilizzo di sistemi finalizzati a fornire dati relativi all’assunzione o al conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del contratto, dell’assegnazione di mansioni o compiti, indicazioni sulla sorveglianza, la valutazione e l’adempimento delle prestazioni contrattuali, come nel caso dei “riders”. Le informazioni già fornite debbono essere integrate, per iscritto, almeno 24 ore prima di ogni modifica (comma 5).

Gli obblighi di informazione sono assolti mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, o del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o della copia della comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro.

Tali previsioni, infatti, nei limiti indicati, devono essere esplicitate dal datore di lavoro.

Se tutte le informazioni necessarie sopra descritte non si rinvengono in uno degli atti sopra indicati, il datore di lavoro ha l’onere di portarli a conoscenza del lavoratore entro 7 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.

Tale periodo è esteso fino a 30 giorni per le seguenti informazioni:

  • nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
  • il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
  • la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
  • la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
  • il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
  • gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

Dovranno invece essere forniti entro 7 giorni al lavoratore, le seguenti informazioni:

  • la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile (di cui alla lettera o);
    • informazioni nel caso di rapporto caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili;
    • modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

Distacco estero

Nei casi di distacco di lavoratoti in uno Stato membro o in uno Stato terzo, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, il datore di lavoro  è tenuto a comunicare, per iscritto e prima della partenza, ogni modifica degli elementi già oggetto della comunicazione come sopra effettuata nonché le seguenti ulteriori informazioni:

  1. il Paese o i Paesi in cui deve essere svolto il lavoro e la durata prevista;
  2. la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
  3. le eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura inerenti agli incarichi svolti;
  4. ove sia previsto il rimpatrio, le condizioni che lo disciplinano;
  5. la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante;
  6. le eventuali indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
  7. l’indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro dell’Unione Europea ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco.

Il datore di lavoro e il committente comunicano per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica qualsiasi variazione degli elementi oggetto di informazione, che non derivi direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.

Modifiche al periodo di prova

L’art. 7 precisa che la durata massima del periodo di prova non può eccedere i 6 mesi. Rimangono comunque valide le condizioni previste dalla contrattazione collettiva che prevede periodi inferiori.

Nei contratti a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. Non viene però prevista una modalità per la determinazione del calcolo proporzionale.

In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

La malattia, l’infortunio, il congedo di maternità o paternità obbligatori prolungano il periodo di prova in misura corrispondente alla durata dell’assenza.

Cumulo di impieghi

L’art. 8, precisa che il datore di lavoro non può vietare ai propri dipendenti di svolgere altra attività lavorativa subordinata, al di fuori delle ore predeterminate per l’attività svolta in suo favore, anche in presenza di rapporto a tempo pieno, né riservare loro un trattamento economico meno favorevole motivato da tale situazione. Ovviamente fermo il rispetto da parte dei lavoratori, dell’obbligo di fedeltà sancito dall’art. 2105 del codice civile. (divieto per il lavoratore di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in modo pregiudizievole per la stessa, ecc.).

E’ prevista la possibilità da parte del datore di lavoro , di limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro, qualora sussista una delle seguenti condizioni:

a)  un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi, (quali le 11 ore di pausa tra le prestazioni, il riposo settimanale, ecc.);

b)  la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico (norma che riguarda maggiormente le Pubbliche Amministrazioni);

c)  il caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all’articolo 2105 del codice civile.

Tali disposizioni si applicano anche ai rapporti di collaborazione coordinate e continuativa.

Prevedibilità minima del lavoro

L’art. 9 prevede la prevedibilità minima del lavoro. Nei casi in cui la tipologia del rapporto di lavoro, l’organizzazione del medesimo sia imprevedibile, il datore di lavoro non potrà imporre al lavoratore di svolgere l’attività lavorativa, salvo che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • la preventiva indicazione delle ore e giorni di riferimento durante i quali il lavoro può aver luogo, ai sensi del novellato art. 1, c. 1, lettera p), numero 2 del decreto n. 152 del 1997;
  • un ragionevole periodo di preavviso, entro il quale il lavoratore deve essere informato dal datore di lavoro in merito all’incarico di lavoro.

Il lavoratore, in assenza di una o entrambe le condizioni sopra riportate, avrà il diritto di rifiutare di svolgere la prestazione lavorativa, senza subire alcun pregiudizio, anche di natura disciplinare.

Il datore di lavoro che abbia stabilito – conformemente ai criteri individuati dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – il numero delle ore minime retribuite garantite deve informare il lavoratore:

a)  del numero delle ore minime retribuite garantite su base settimanale, nella misura indicata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b)  delle maggiorazioni retributive, in misura percentuale rispetto alla retribuzione oraria base, spettanti per le ore lavorate in aggiunta alle ore minime retribuite garantite.

Qualora il datore di lavoro revochi l’incarico o una prestazione di lavoro precedentemente programmati senza un ragionevole periodo di preavviso, dovrà riconoscere al lavoratore la retribuzione inizialmente prevista per la prestazione pattuita dal contratto collettivo – ove applicabile – o una somma a titolo di compensazione, non inferiore al 50% del compenso inizialmente pattuito per la prestazione annullata.

Il compenso della prestazione annullata sarà applicabile non solo ai rapporti di lavoro subordinato ma anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed ai rapporti di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente.

Agevolazioni anzianità

L’art. 10, introduce  il diritto del lavoratore, a determinate condizioni, di richiedere una forma di lavoro più stabile.

il lavoratore che abbia maturato un’anzianità di lavoro di almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro o committente e che abbia completato l’eventuale periodo di prova, può richiedere per iscritto che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, se disponibile.

In caso di risposta negativa da parte del datore di lavoro o committente, può essere presentata una nuova richiesta dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla precedente.

Entro un mese dalla richiesta del lavoratore il datore di lavoro o il committente fornisce risposta scritta motivata. In caso di richiesta reiterata da parte del lavoratore di analogo contenuto, i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti possono rispondere in forma orale qualora la motivazione della risposta rimanga invariata rispetto alla precedente.

Formazione Obbligatoria

L’art. 11 prevede che quando il datore di lavoro è tenuto, in forza di previsioni di legge o di contratto individuale o collettivo, ad erogare ai lavoratori una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, tale formazione, da garantire gratuitamente a tutti i lavoratori, deve essere considerata come orario di lavoro e, ove possibile, deve svolgersi durante lo stesso.

Tale obbligo non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla secondo le previsioni di legge o di contrattazione collettiva.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37, decreto n. 81 del 2008, relative all’informazione e alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Meccanismi di risoluzione rapida e diritto di ricorso

L’art. 12 prevede, ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria e amministrativa e salvo specifiche procedure previste dai contratti collettivi di lavoro, che in caso di violazioni dei diritti previsti dal decreto n. Trasparenza (n.104/2022) e dal decreto n. 152/1997, i lavoratori, compresi coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro, possono:

  1. esperire il tentativo di conciliazione presso gli uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale del lavoro;
  2. ricorrere ai collegi di conciliazione ed arbitrato;
  3. rivolgersi alle camere arbitrali (articolo 31, comma 12, legge n. 183 del 2010).

Protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli

Art. 13.  È prevista la possibilità di presentare denuncia all’Ispettorato Nazionale del Lavoro da parte dei lavoratori ed i loro rappresentanti che subiscono comportamenti ritorsivi o con effetti sfavorevoli in conseguenza della presentazione di un reclamo o dell’avvio di un procedimento, anche non giudiziario promossi a tutela dei diritti previsti dal decreto n. 104 del 2022 e dal decreto n. 152 del 1997, possono presentare denuncia all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 41, comma 2, decreto n. 198 del 2006 ovvero l’ammenda da 250 euro a 1500 euro.

Protezione contro il licenziamento o contro il recesso del committente e onere della prova

L’art. 14 introduce un principio di protezione dei lavoratori che esercitano i diritti previsti dal decreto n. 104 del 2022 e dal decreto n. 152 del 1997, con onere della prova a carico del datore di lavoro o committente.

Il lavoratore può chiedere i motivi del licenziamento ed il datore è tenuto a fornirli, per iscritto, entro i 7 giorni successivi alla richiesta.

Già l’art. 2 della legge 604/1966 prevede che la comunicazione del licenziamento deve, in maniera contestuale, specificare le motivazioni, pertanto parrebbe, che la norma in questione sembra adattarsi alle collaborazioni coordinate e continuative o a quelle occasionali.

Sanzioni 

Il D.Lgs 104 ha previsto pesanti sanzioni in caso di mancato rispetto le materie in trattazione. L’Ispettorato territoriale del Lavoro irrogherà le seguenti sanzioni in caso di:

  1. Violazione degli obblighi previsti dai commi da 1 a 4 dell’art. 1 del D.L.vo n. 152/1997, come riformato, dal D.L.vo n. 104/2022: sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato;

(Informazioni sul rapporto di lavoro) (termini consegna informativa) (informativa alla cessazione del rapporto)

Violazione degli obblighi previsti dai commi 2 e 3, secondo periodo dell’art. 1-bis del D.L.vo n. 152/1997: sanzione amministrativa da 100 a 750 euro per ciascun mese di riferimento, ferma restando la configurabilità di eventuali violazioni in materia di protezione dei dati personali ove sussistano i presupposti di cui agli articoli 83 del Regolamento UE 2016/679 e 166 del D.L.vo n. 196/2003.

Se la violazione si riferisce a:

  • più di 5 lavoratori la sanzione amministrativa è compresa tra 400 e 1.500 euro.
  • più di 10 lavoratori, la sanzione amministrativa è compresa tra 1.000 e 5.000 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta;

(mancato rispetto degli obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati) (diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori informazioni concernenti gli obblighi di cui all’utilizzo di sistemi decisionali).

 

  1. Violazione degli obblighi di cui al comma 6, secondo periodo, dell’art. 1-bis: la sanzione amministrativa per ciascun mese in cui si verifica la violazione, è compresa tra 400 e 1.500 euro.

(Comunicazione alle rappresentanze sindacali)

L’Ispettorato del Lavoro è, altresi, competente per la sanzione prevista dall’art. 41, comma 2, del D.L.vo n. 198/2006, richiamata dall’art. 13 del D.L.vo n. 104/2022: essa è compresa tra 250 e 1.500 euro.
(discriminazione nell’accesso al lavoro, alla formazione  e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro) Qualora venga riscontrata inottemperanza a norme in materia di lavoro e scurezza, non protette da sanzione amministrativa o penale, si ricorda che gli Ispettori del Lavoro sono sempre dotati del potere discrezionale di emettere un provvedimento di disposizione.

I nostri Uffici si sono attivati facendosi carico dei nuovi e più pesanti oneri informativi introdotti dalla normativa, integrando e modificando le procedure ed i tracciati delle lettere di assunzione e modificazione dei rapporti, che richiederanno in ogni caso le adeguate personalizzazioni.

 

[i]  (la legge nulla precisa per i lavoratori assunti dal 2/8 al 12/8/2022)

 

 

 

 

Scadenziario lavoro Agosto 2022

LUNEDI’ 22 AGOSTO 

(Termine prorogato a lunedì 22 agosto essendo il giorno 20 agosto sabato)


INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Luglio 2022 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Luglio 2022.

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Luglio 2022 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

INPGI
Elaborazione mediante procedura DASM e presentazione in via telematica con i servizi ENTRATEL o FISCONLINE della denuncia contributiva.
Versamento con modello unificato (Mod.F24-Accise) dei contributi relativi al mese di Luglio 2022.

CASAGIT
Trasmissione in via telematica denuncia retributiva e contributiva relativa al mese di Luglio 2022 mediante procedura DASM e versamento dei contributi relativi al medesimo mese.

ENASARCO

I Datori di Lavoro preponenti nei rapporti di agenzia devono versare i contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre aprile/giugno 2022.

INAIL

Termine per il versamento della 3^ rata di premio anticipato 2022 e premio da regolazione 2021.

AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Luglio 2022.

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

 

Comunicazioni obbligatorie somministrati

Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Luglio 2022, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 

MERCOLEDI’ 31 AGOSTO

INPS

Imprese edili – Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Luglio 2022 con modalità telematiche.

FASI

Termine per il versamento dei contributi dovuti al Fasi per i dirigenti industriali in servizio relati al trimestre luglio / settembre 2022.

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Luglio 2022.

 

Scadenze contrattuali agosto 2022

 

COMUNICAZIONE – Aziende artigiane

Una tantum – Viene corrisposta la seconda tranche nel settore Comunicazione artigianato

CONCERIE – Aziende industriali

Minimi tabellari  – Viene erogata la terza tranche di aumento dei minimi ai dipendenti del settore Concerie – Industria

Viene erogata la terza tranche di aumento dell’I.p.o. ai dipendenti del settore Concerie – Industria

CREDITO COOPERATIVO

Minimi tabellari – Viene corrisposto l’aumento nel settore del Credito cooperativo

LAVANDERIE – Aziende industriali

Minimi tabellari – Viene erogato l’aumento dei minimi ai dipendenti del settore Lavanderie – Industria

LAVANDERIE E TINTORIE – CONFLAVORO PMI

Minimi tabellari – Viene corrisposto l’aumento dei minimi ai dipendenti del settore Lavanderie e tintorie – Conflavoro

POMPE FUNEBRI – Aziende private

Minimi tabellari – Viene corrisposto l’aumento dei minimi ai dipendenti del settore pompe funebri private

SCUOLE PRIVATE – Religiose

Premio di professionalità – Viene corrisposto il premio di professionalità ai dipendenti del settore Scuole private religiose

 

Il  30 settembre 2022 scade il termine di presentazione del rapporto di parità uomo-donna previsto dall’art. 46 del D.Lgs.vo 11/4/2006 n. 198 modificato dall’art. 3 della Legge 5/11/2021 n. 162.

L’obbligo di redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, già previsto per le aziende pubbliche e private con più di 100 dipendenti, dal 3 dicembre 2021 è stato esteso alle aziende con più di 50 dipendenti.

Al riguardo, il decreto stabilisce che il rapporto va redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 e di 100 dipendenti.

Lo stesso può essere volontariamente presentato dalle aziende che occupano fino a 50 dipendenti.

Il rapporto, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell’azienda, deve essere  trasmesso, esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro e non oltre il 30 settembre 2022. Detta scadenza a valere per il solo biennio 2020-2021 in quanto per i successivi bienni l’inoltro dovrà essere effettuato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Le informazioni che devono essere riportate nel rapporto e previste dal decreto interministeriale, sono riepilogate in 3 sezioni e di seguito riassunte:

Sezione 1  Informazioni generali sull’azienda;

    • Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

Sezione 2 Informazioni generali sul numero complessivo di occupati;

    • Occupazione totale al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) con il dettaglio di maschi e femmine;
    • Occupati alle dipendenze al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e livello di inquadramento: promozioni nell’anno e assunzioni nell’anno;
    • Occupati alle dipendenze al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria
      professionale e tipo di contratto, in Cassa Integrazione (CIG) e aspettativa;
    • Entrate ed uscite, trasformazione dei contratti registrate nell’anno al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria;
    • Formazione del personale svolta nel corso dell’anno 2021 (secondo anno del
      biennio) per categoria professionale;
    • Informazioni generali sui processi e strumenti di selezione, reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale;
    • Retribuzione iniziale (al 01/01/2020) per categoria professionale e per livello di
      inquadramento;
    • Retribuzione annua al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e per livello di inquadramento;

Sezione 3 Informazioni generali sulle unità nell’ambito comunale;

    • Occupati per ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti, al 31/12/2021 (secondo anno del biennio).

A partire dall’anno 2022, l’art. 46 bis del D.lgs.vo 198 del 11/4/2006, introduce la certificazione della parità di genere. La certificazione è finalizzata a dimostrare come l’azienda ha implementato misure concrete per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale , di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

Il possesso della certificazione darà diritto a un bonus contributivo applicabile su base mensile in misura non superiore al 1% dei contributi dovuti e per l’importo massimo di 50mila euro annui per azienda.

Inoltre, alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, risultano essere in possesso della certificazione della parità di genere è riconosciuto anche un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.

Il legislatore, nell’ambito dei contratti pubblici, finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) , ha inoltre previsto in capo agli operatori economici, pubblici e privati, con più di 50 dipendenti l’obbligo di produrre, a pena di esclusione dalla gara, copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale, attestandone la conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

Infine è previsto un sistema sanzionatorio in caso di mancata trasmissione del rapporto di parità, che prevede, qualora non venga osservato l’invito da parte dell’Ispettorato Regionale Del Lavoro a provvedere entro 60 giorni, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,46 a euro 2.582,28.

Se l’inottemperanza si dovesse protrarre per più di 12 mesi sarà disposta anche la sospensione per 1 anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. Se il rapporto dovesse risultare mendace o incompleto, all’azienda sarà applicata una sanzione da euro 1.000 a 5.000.

 

 

 

 

Scadenziario lavoro Luglio 2022

LUNEDI’ 11 LUGLIO

 Contributi Fondo A. Pastore (Previr)

Versamento trimestrale premi a favore dell’assicurazione polivalente supplementare a favore dei dirigenti in servizio presso le aziende del settore commerciale ed alberghiero ed altre iscritte al Fondo di previdenza M. Negri.

 Versamento contributi Fondo M. Besusso (FASDAC)

Versamento trimestrale dei contributi assistenziali per i dirigenti delle aziende commerciali, spedizione e trasporti.

Versamento contributi Fondo M. Negri

Versamento trimestrale dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.

 Versamento contributi lavoratori domestici

 Versamento trimestrale dei contributi previdenziali relativi al 2° trimestre 2022.

 

LUNEDI’ 18 LUGLIO

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Giugno 2022 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di Giugno 2022.

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di Giugno 2022 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

INPGI
Elaborazione mediante procedura DASM e presentazione in via telematica con i servizi ENTRATEL o FISCONLINE della denuncia contributiva.
Versamento con modello unificato (Mod.F24-Accise) dei contributi relativi al mese di Giugno 2022.

 CASAGIT
Trasmissione in via telematica denuncia retributiva e contributiva relativa al mese di Giugno 2022 mediante procedura DASM e versamento dei contributi relativi al medesimo mese.

 AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di Giugno 2022.

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

 

MERCOLEDI’ 20 LUGLIO

Comunicazioni obbligatorie somministrati
Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di Giugno 2022, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 Previndai – Denuncia e versamento contributi

Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle aziende industriali, iscritti al fondo di previdenza Previndai.

Previndapi – Denuncia e versamento contributi

Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi.

 

 LUNEDI’ 25 LUGLIO

 Assistenza fiscale – Dichiarazione Modello 730

Assistenza fiscale dei sostituti d’imposta, dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730

Consegna da parte dei CAF o professionisti abilitati ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, del prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.

  

Assistenza fiscale – Dichiarazione Modello 730

Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e professionisti abilitati

I Caf/professionisti ed i sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nei Mod. 730 da loro elaborati, i relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.

 

 LUNEDI’ 1 AGOSTO

 

INPS

Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di Giugno 2022 con modalità telematiche.

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di Giugno 2022.

INPS – artigiani e commercianti

I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed commercianti che esercitano attività economiche che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito eccedente il minimale, versano il saldo 2021 e il primo dei due acconti del contributo INPS a percentuale per il 2022 artigiani e commercianti con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

 

Scadenze contrattuali luglio 2022

 

AUTOSTRADE E STRADE – ANAS – Indennità di vacanza contrattuale

Viene corrisposta la seconda tranche di i.v.c. ai dipendenti del settore Autostrade – ANAS

AUTOFERROTRANVIERI – Indennità variabili – Indennità ferie

Viene introdotta l’indennità retribuzione ferie per il settore autoferrotranvieri

CEMENTO – Aziende industriali – Maternità

Varia la disciplina del congedo di maternità e paternità nel settore Cemento – Industria

IGIENE AMBIENTALE – Aziende private – Assistenza integrativa

Buoni carburante nelle imprese private di Igiene ambientale

IGIENE AMBIENTALE – Aziende municipalizzate – Assistenza integrativa

Buoni carburante nelle imprese municipalizzate di Igiene ambientale

SERVIZI DI PULIZIA – Aziende industriali – Minimi tabellari

Viene erogato l’aumento dei minimi ai dipendenti del settore Servizi di pulizia – Industria

IGIENE AMBIENTALE – Aziende private – Minimi tabellari

Viene corrisposto l’aumento nelle imprese private di Igiene ambientale

IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE – Minimi tabellari

Viene erogato l’aumento dei minimi nel settore degli impianti sportivi

LATERIZI – Aziende industriali – Minimi tabellari

Viene erogato l’aumento dei minimi nel settore Laterizi industria

SERVIZI DI PULIZIA – Sistema cooperativo – Minimi tabellari

Viene corrisposto l’aumento della paga base ai dipendenti del settore Servizi di pulizia – Sistema

CHIMICA, GOMMA, VETRO – Piccola e media industria fino a 49 dipendenti – Minimi tabellari

Viene corrisposto l’aumento

ALIMENTARI E PANIFICAZIONE – Aziende artigiane – Minimi tabellari

Viene corrisposto l’aumento dei minimi ai dipendenti del settore Alimentari e panificazione – Artigianato

AUTOFERROTRANVIERI – Minimi tabellari

Viene erogato l’aumento dei minimi per il settore autoferrotranvieri

AUTOFERROTRANVIERI – Una tantum

Viene erogata l’una tantum 2022 per il settore autoferrotranvieri

PENNE SPAZZOLE E PENNELLI – Aziende industriali – Minimi tabellari

Viene corrisposto l’aumento dei minimi ai dipendenti del settore Penne e spazzole e pennelli – Industria

TRASPORTO AEREO – Attività aeroportuali – Minimi tabellari – Gestioni aeroportuali

Viene corrisposto l’aumento dei minimi ai dipendenti del settore Trasporto aereo – Attività aeroportuali

METALMECCANICA, OREFICERIA, ODONTOTECNICA – Aziende artigiane – Minimi tabellari – Riallineamento restauro

Viene effettuato il secondo riallineamento retributivo nel settore Metalmeccanica, oreficeria e odontotecnica – Artigianato

RADIOTELEVISIONE – Emittenti private – Minimi tabellari – Settore radiofonico

Viene erogato l’aumento dei minimi nel settore delle Radiotelevisioni private

RADIOTELEVISIONE – Emittenti private – Minimi tabellari – Settore televisivo

Viene erogato l’aumento dei minimi nel settore delle Radiotelevisioni private

IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO – Premi legati alla produttività

Viene corrisposto il premio di produzione ai dipendenti del settore Imprese di viaggi e turismo

CEMENTO – Aziende industriali – Previdenza integrativa

Varia il contributo a carico dell’impresa nel settore Cemento – Industria

COMUNICAZIONE – Aziende artigiane – Una tantum

Viene corrisposta la prima tranche nel settore Comunicazione artigianato

METALMECCANICA, OREFICERIA, ODONTOTECNICA – Aziende artigiane – Una tantum

Viene erogata la prima tranche di una tantum ai dipendenti del settore Metalmeccanica, oreficeria e odontotecnica – Artigianato

LEGNO E LAPIDEI – Aziende artigiane – Una tantum

Viene erogata la prima tranche di una tantum nel settore Legno e lapidei – Artigianato

TESSILI ABBIGLIAMENTO CALZATURE – Piccola e media industria – Elemento retributivo nazionale

Viene corrisposto l’aumento ai dipendenti del settore TAC – Pmi