Da oggi 7/4/2026, entra in vigore una importante novità introdotta dalla Legge sulle Piccole e Medie Imprese in materia di lavoro agile.

Trattasi della Legge 34/2026, che ha introdotto rilevanti novità intervenendo in modo significativo sulla disciplina della sicurezza nel lavoro agile, rafforzando e rendendo più stringenti gli obblighi già previsti dall’art. 22 della Legge 81/2017.

Principali novità normative

La nuova normativa mira a incrementare il livello di tutela dei lavoratori agili attraverso un rafforzamento degli obblighi in capo al datore di lavoro. In particolare, si evidenziano i seguenti aspetti:

  • Maggiore dettaglio dell’informativa sui rischi
    L’informativa deve essere più completa e soprattutto personalizzata in funzione della specifica mansione svolta dal lavoratore e degli strumenti utilizzati.

 

  • Tracciabilità della consegna
    Viene introdotto l’obbligo di garantire una tracciabilità rigorosa della consegna dell’informativa, attraverso:

    • conservazione delle evidenze documentali;
    • protocollazione;
    • utilizzo di sistemi digitali certificati.

 

  • Verifica della comprensione
    Il datore di lavoro è maggiormente responsabilizzato nel garantire che il lavoratore agile abbia effettivamente compreso le misure di prevenzione e sicurezza indicate.

 

  • Sanzioni più severe

    Le multe scatteranno in caso di mancata consegna dell’informativa scritta al lavoratore e al Rls sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le sanzioni vanno dall’arresto da due a quattro mesi fino ad ammende che vanno da 1.708,61 euro fino a 7.403,96 euro come evidenziato dalla Fondazione studi Consulenti del Lavoro.

 

  • Allineamento con il DVR
    Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere aggiornato in modo più puntuale, includendo una valutazione specifica dei rischi connessi al lavoro agile.

Implicazioni operative per le aziende

Alla luce delle nuove disposizioni, le aziende sono chiamate ad adeguare tempestivamente i propri processi interni. In particolare, è necessario:

  • Aggiornare annualmente l’informativa sul lavoro agile, assicurandone la coerenza con il DVR e la completezza dei contenuti;
  • Garantire la tracciabilità della consegna, adottando strumenti idonei a dimostrare l’avvenuta trasmissione e ricezione del documento;
  • Verificare la comprensione da parte del lavoratore, anche mediante procedure formalizzate (es. attestazioni, formazione dedicata);
  • Adeguare le procedure interne, introducendo sistemi che assicurino la periodicità annuale dell’aggiornamento e della consegna dell’informativa.

 

Conclusioni

La Legge 34/2026 rappresenta un ulteriore passo verso una gestione più strutturata e responsabile del lavoro agile, con un focus sempre più marcato sulla prevenzione e sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Si raccomanda pertanto di avviare quanto prima una verifica interna della documentazione e delle procedure aziendali in essere, al fine di garantire la piena conformità al nuovo quadro normativo.

Il nostro Studio è a disposizione

La disciplina in materia di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cd. lavori usuranti) prevede specifici obblighi informativi a carico dei datori di lavoro, funzionali al monitoraggio delle attività rilevanti ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato da parte dei lavoratori interessati.

In particolare, l’art. 5 del D.Lgs. n. 67/2011 stabilisce l’obbligo di trasmissione annuale di una comunicazione telematica al Ministero del Lavoro, da effettuarsi entro il 31 marzo con riferimento alle attività svolte nell’anno precedente.

L’adempimento si inserisce nel più ampio sistema di verifica dei requisiti per l’accesso ai benefici previdenziali previsti per gli addetti a lavorazioni usuranti.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La materia è disciplinata principalmente da:

  • D.Lgs. 21 aprile 2011 n. 67, artt. 1 e 5;
  • D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, in tema di lavoro notturno;
  • D.M. 20 settembre 2011, recante disposizioni attuative;
  • circolari e messaggi applicativi del Ministero del Lavoro e dell’INPS.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPPLICAZIONE

L’obbligo di comunicazione riguarda i datori di lavoro pubblici e privati che occupano lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla normativa.

LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI PARTICOLARMENTE USURANTI

Sono ricompresi, a titolo esemplificativo:

  • lavori svolti in galleria, cava o miniera;
  • attività in cassoni ad aria compressa;
  • lavorazioni con esposizione a temperature elevate;
  • lavorazione del vetro cavo;
  • attività svolte in spazi confinati o ristretti;
  • attività di asportazione e bonifica dell’amianto;
  • immersioni professionali o lavorazioni in ambienti con pressione superiore a quella atmosferica.

LAVORATORI NOTTURNI

Ai fini dell’applicazione della disciplina del pensionamento anticipato, la normativa contempla le seguenti categorie di lavoratori notturni::

  •  lavoratori a turni, intendendo quelli il cui orario di lavoro è inserito nel quadro del lavoro a turni, che prestano la loro attività per almeno 6 ore nel periodo notturno (almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino), Conseguentemente è periodo notturno quello tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5), per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore 64 giorni.
  • altri lavoratori notturni, intendendo i lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

ADDETTI A PROCESSI PRODUTTIVI IN SERIE (“linea catena”)

Rientrano i lavoratori impegnati in processi produttivi organizzati in sequenze di postazioni, con ritmi vincolati e ripetitivi, indicat4 nell’allegato 1 dello stesso decreto):

Voce Lavorazioni
1462 Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
6322 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582 Elettrodomestici
6590 Altri strumenti ed apparecchi
8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO

Sono inclusi i conducenti di veicoli con capienza complessiva non inferiore a 9 posti, destinati al servizio pubblico di trasporto collettivo.

TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

-Comunicazione annuale di monitoraggio attività usuranti

Deve essere effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento alle attività svolte nell’anno precedente.

– Comunicazione relativa al lavoro notturno

Occorre indicare:

  • numero di giornate di lavoro notturno per ciascun lavoratore;
  • eventuali variazioni intervenute nel corso dell’anno (assunzioni, cessazioni, modifiche di orario, part-time verticali, ecc.).

– Comunicazione dell’avvio di lavorazioni in linea catena

L’inizio di attività produttive in serie deve essere comunicato entro 30 giorni dall’avvio del processo produttivo.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE

La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica mediante il modello LAV-US, disponibile sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro.

FINALITA’ E RILIEVO PREVIDENZIALE

Le informazioni acquisite consentono agli enti competenti di:

  • verificare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato;
  • monitorare le lavorazioni usuranti presenti nel sistema produttivo;
  • garantire la corretta applicazione della normativa previdenziale di favore.

PROFILI SANZIONATORI

La mancata o tardiva comunicazione è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500, diffidabile oltre a poter determinare criticità nel riconoscimento dei benefici previdenziali ai lavoratori interessati.

Si evidenzia altresì il possibile rilievo ispettivo dell’omissione nell’ambito di verifiche in materia di lavoro e previdenza.

Il nostro Studio è a disposizione

Con la presente circolare riepiloghiamo le principali disposizioni della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199 del 30/12/2025) di interesse per i datori di lavoro e per la gestione del personale, con un focus operativo su agevolazioni, ammortizzatori sociali, misure fiscali.
Le indicazioni che seguono sono di natura illustrativa e potranno richiedere ulteriori chiarimenti applicativi mediante decreti attuativi e/o istruzioni degli Enti competenti.

1. Misure fiscali a favore dei lavoratori (impatti su payroll)

1.1 Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali (settore privato) art. 1 c.7

Per il solo anno 2026 è introdotto un regime agevolato di imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi riconosciuti ai dipendenti del settore privato in applicazione di nuovi contratti collettivi sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, a condizione che il reddito complessivo da lavoro dipendente del lavoratore non superi 33.000 euro nel 2025.

1.2 Premi di risultato e partecipazione agli utili -art. 1 c. 8 – 9

Per gli anni 2026 e 2027 è prevista:

  • riduzione all’ 1% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato e alle somme derivanti da forme di partecipazione agli utili;
  • innalzamento del limite annuo dell’imponibile agevolabile da 3.000 a 5.000 euro lordi.

1.3 Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo – art. 1 c. 10 – 11

Limitatamente al periodo d’imposta 2026, è prevista un’imposta sostitutiva al 15% su maggiorazioni e indennità legate a prestazioni di lavoro notturno o festivo (anche su riposo settimanale o a turni), fino a un importo massimo agevolabile di 1.500 euro.

Requisito reddituale: reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025.

1.4 Dividendi da azioni assegnate ai dipendenti (in sostituzione del premio) art. 1 c. 13

Per i dividendi corrisposti nel 2026 e derivanti da azioni assegnate dalle aziende in sostituzione dei premi di risultato, è previsto che concorrano al reddito imponibile nella misura del 50%, entro il limite di 1.500 euro. Per la quota eccedente, resta la tassazione integrale.

1.5 Buoni pasto elettronici  – art. 1 c. 14

Incremento del valore monetario non imponibile dei buoni pasto elettronici da 8 a 10 euro.

1.6 Settore turistico-alberghiero: trattamento integrativo speciale – art. 1 c. 18 – 21

Per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2026, è confermata una misura di sostegno ai dipendenti del comparto turistico/ricettivo/termale: riconoscimento di un trattamento integrativo speciale pari al 15% della retribuzione lorda relativa a lavoro straordinario nei giorni festivi o lavoro notturno, non concorrente al reddito imponibile.

  • Requisito reddituale: reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025.
  • Riconoscimento su richiesta del lavoratore con attestazione scritta del reddito.
  • Recupero da parte del datore tramite compensazione fiscale e indicazione in Certificazione Unica.

2. Incentivi contributivi e misure per i datori di lavoro

2.1 Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato – art. 1 c.153-155

Per assunzioni nel 2026 è previsto un esonero parziale della quota contributiva datoriale (con esclusione dei premi e contributi INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi, riferito a:

  • assunzioni a tempo indeterminato (profili non dirigenziali);
  • trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate nel 2026.

L’attuazione è demandata a decreto ministeriale (misure operative e criteri), nel rispetto di specifici limiti di spesa.

2.2 Esonero contributivo per l’assunzione di madri lavoratrici – art. 1 c. 210 – 213

Dal 1° gennaio 2026 è riconosciuto un esonero totale dei contributi datoriali in caso di assunzione di donne madri di almeno tre figli minori di 18 anni, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Caratteristiche principali:

  • limite massimo: 8.000 euro annui;
  • durata complessiva: 24 mesi (12 mesi in caso di contratto a termine (anche in somministrazione); 18 mesi se trasformato a tempo indeterminato);
  • esclusioni: rapporti domestici e apprendistato;
  • non cumulabilità con altri esoneri/riduzioni;
  • monitoraggio INPS con possibile sospensione delle domande al raggiungimento dei limiti di spesa.

2.3 Incentivi per trasformazione o rimodulazione a tempo parziale – art. 1 c. 214 – 218

Dal 1 gennaio 2026, al fine di favorire la riconciliazione tra attività lavorativa e vita privata, è prevista una misura “doppia” a valere sia per i lavoratori che per le lavoratrici che:

  • a) facilita l’accesso al part-time per alcune famiglie con carichi di cura elevati;
  • b) incentiva i datori di lavoro con un esonero contributivo se accettano la trasformazione o la rimodulazione dell’orario.
  1. a) La norma stabilisce un criterio di priorità (non un automatismo – comma 214) per:
  • trasformare un rapporto da tempo pieno a tempo parziale, oppure
  • rimodulare un part-time già in essere (ad esempio riducendo ulteriormente le ore).

Questa priorità spetta ai lavoratori che:

  • hanno almeno 3 figli conviventi;
  • i figli non hanno compiuto 10 anni (se c’è un figlio con disabilità, il limite dei 10 anni non si applica, ma resta fermo il requisito dei tre figli conviventi.

 

Condizione essenziale: la modifica deve comportare una riduzione dell’orario di almeno il 40%.

Esempio pratico: un full-time 40 ore può essere trasformato in un part-time non superiore a 24 ore (riduzione 16 ore = 40%).

  1. b) L’incentivo per il datore di lavoro: esonero contributivo (commi 215–218)

Per rendere più “conveniente” accogliere queste richieste, la legge prevede (a condizioni) un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che realizzano consensualmente le trasformazioni/rimodulazioni.

Caratteristiche principali dell’esonero:

  • riguarda solo la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro;
  • dura fino a 24 mesi dalla data della trasformazione/rimodulazione;
  • ha un tetto massimo di 3.000 euro annui, applicato mensilmente (riparametrato);
  • è soggetto a limiti di spesa complessivi: in pratica, potrebbe essere contingentato/assegnato fino a esaurimento risorse.

La norma introduce vincoli che servono a evitare utilizzi “distorsivi”:

  • la trasformazione/rimodulazione deve essere concordata (serve accordo tra azienda e lavoratore);
  • deve essere garantito il mantenimento del monte ore complessivo di lavoro: questo punto, in chiave operativa, mira a evitare che l’agevolazione si traduca in una riduzione “netta” delle ore complessive aziendali (è un requisito da presidiare con attenzione, perché incide su organizzazione e programmazione del personale);
  • va rispettato il perimetro e le modalità applicative (verosimilmente demandate a istruzioni/monitoraggi, vista la presenza dei limiti di spesa).

3. Ammortizzatori sociali e sostegni al reddito

3.1 NASpI anticipata: erogazione in due rate – art. 1 c. 176

La liquidazione anticipata della NASpI (incentivo all’autoimprenditorialità) viene corrisposta:

  • 70% all’accoglimento della domanda;
  • 30% al termine del periodo teorico di durata della prestazione o, comunque, non oltre 6 mesi dalla domanda.

La seconda rata è subordinata alla condizione che il beneficiario non abbia instaurato lavoro subordinato e non sia titolare di pensione diretta (salvo assegno ordinario di invalidità).

3.2 Proroga ammortizzatori sociali – art. 1 c. 164 – 174

Sono prorogate misure di sostegno al reddito e integrazione salariale, con riferimento anche a specifici settori (es. pesca, call center) e contesti di crisi industriale complessa, nonché estensioni connesse a processi di riorganizzazione, crisi, contratti di solidarietà e imprese di interesse strategico nazionale.

4. Misure su famiglia, genitorialità e conciliazione

4.1 Lavoratrici madri con due o più figli: integrazione reddito 2026 – art. 1 c. 206 – 207

il comma 206 posticipa dal 2026 al 2027 l’entrata in vigore dell’esonero contributivo parziale previsto dalla legge di Bilancio 2025 a favore delle lavoratrici madri, sia dipendenti sia autonome.

Per il 2026 è previsto un intervento transitorio di integrazione al reddito pari a 60 euro mensili per lavoratrici madri (dipendenti o autonome) con due figli, fino al compimento del 10° anno del più giovane, a condizione di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui.

La medesima integrazione spetta anche alle lavoratrici madri con più di due figli e con reddito da lavoro entro la medesima soglia, purché il reddito non derivi da un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, o comunque per i soli mesi non coincidenti con periodi di lavoro a tempo indeterminato.

Le mensilità gennaio–novembre sono erogate in unica soluzione con la mensilità di dicembre 2026 e non rilevano ai fini ISEE.

4.2 Congedi parentali e congedi per malattia figli – art. 1 c. 219 e 220

  • Congedi parentali estesi anche ai genitori di figli di età compresa tra 12 e 14 anni (inclusi casi di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento, consentendo la fruizione dei congedi fino al quattordicesimo anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in luogo del precedente limite dei dodici anni.).
  • Congedi per malattia dei figli sopra i tre anni: innalzamento da 5 a 10 giorni lavorativi annui per ciascun genitore; resta la disciplina della non retribuzione, con copertura contributiva figurativa.

4.3 Prolungamento contratti a termine in sostituzione di lavoratrici in congedo – art. 1 c. 221

È prevista la possibilità di prolungare il contratto (anche in somministrazione) stipulato in sostituzione di una lavoratrice in congedo, per un ulteriore periodo di affiancamento al rientro, entro il limite massimo del primo anno di età del bambino.

4.4 Fondo caregiver familiare e politiche di pari opportunità – art. 1 c. 228 – 232

  • Istituzione di un Fondo per iniziative legislative a sostegno del caregiver familiare.
  • Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e incremento delle misure a favore delle donne vittime di violenza, anche tramite nuovi strumenti di accesso a servizi/agevolazioni normalmente subordinati all’ISEE.

5. Misure settoriali ulteriori

  • Agricoltura: lavoro occasionale “a regime” dal 2026; modifiche ai contratti di rete in agricoltura.
  • Spettacolo: modifiche all’indennità di discontinuità (innalzamento limite di reddito e regime derogatorio più favorevole per comparto cine-audiovisivo).
  • Sanità (strutture private accreditate): estensione dell’imposta sostitutiva (aliquota 5%) sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti da strutture private accreditate.
  • Sicurezza sul lavoro: incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
  • Benessere psicologico: stanziamenti per aggiornamento piattaforme INPS e istituzione di un Fondo per il benessere psicologico di lavoratori e studenti.

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Perché questa informazione

Negli ultimi rinnovi contrattuali stanno comparendo, con maggiore frequenza, clausole del CCNL che vietano espressamente l’assorbimento degli aumenti contrattuali (in particolare degli incrementi dei minimi tabellari) tramite trattamenti individuali già in essere, tra cui il superminimo e l’anticipazione retributiva sugli aumenti contrattuali.
Questo scenario può mettere in difficoltà le aziende che, negli anni, hanno adottato format standard di riconoscimento di aumenti retributivi assorbibili per “neutralizzare” gli incrementi futuri.

Nella prassi, molte lettere/accordi individuali prevedono che il superminimo/l’anticipazione retributiva sia assorbibile da futuri incrementi retributivi, anche derivanti da legge o contrattazione collettiva.

 

Che cos’è in pratica il superminimo

Il superminimo è un importo aggiuntivo riconosciuto individualmente rispetto ai minimi previsti dal CCNL, spesso utilizzato per:

  • attrarre e trattenere risorse;
  • valorizzare competenze/ruoli;
  • costruire pacchetti retributivi “su misura”.

 

Che cos’è in pratica l’anticipazione sui futuri aumenti contrattuali

L’anticipazione economica sui futuri aumenti contrattuali è un tipo di accordo che viene spesso applicato in ambito lavorativo. In pratica, si tratta di un pagamento anticipato che un datore di lavoro offre ai propri dipendenti, come “anticipo” degli aumenti salariali che sono previsti dai contratti collettivi o dalle negoziazioni future.

 

Il problema: quando il CCNL vieta l’assorbimento

Alcuni CCNL, in sede di rinnovo, introducono clausole che stabiliscono, in sintesi, che gli incrementi del minimo contrattuale non possano essere “computati in riduzione o a compensazione” di trattamenti individuali già in essere, salvo specifiche eccezioni.

Tra gli ultimi rinnovi, quello dei “Dirigenti Commercio” che prevede che gli incrementi del minimo contrattuale non siano compensabili con trattamenti individuali già esistenti, con eccezione di somme erogate dopo una certa data (31/7/2025) come acconti/anticipazioni su futuri aumenti o concesse per garantire il recupero del potere d’acquisto.

 

Effetto pratico per l’azienda

Se il CCNL inserisce un divieto di assorbimento, le clausole individuali di superminimo “assorbibile” 0 anticipazione retributiva, rischiano di non produrre l’effetto atteso:

  • l’aumento contrattuale si applica comunque;
  • il superminimo o l’anticipazione restano dovuti (non assorbiti), con conseguente incremento del costo del lavoro non programmato.

 

Dove si manifesta l’impatto (casi tipici)

Le clausole individuali “onnicomprensive” spesso puntano ad assorbire non solo gli aumenti dei minimi, ma anche altri istituti (es. scatti, elementi perequativi, indennità, una tantum, ecc.). In presenza di un divieto nel CCNL, la tenuta di questa impostazione viene messa in crisi.

 

Indicazione operativa: passare da “assorbibilità” a “rimodulazione”

L’impostazione suggerita è quella di rivedere la struttura della clausola individuale: non più un patto di “assorbibilità”, ma un meccanismo di “rimodulazione” tramite revoca e ricostituzione.

 

Sintesi della logica proposta:

Se il CCNL prevede un divieto di assorbimento degli aumenti,

  • allora il patto sul superminimo “in essere” si intende automaticamente revocato dalla data di decorrenza degli aumenti,
  • e contestualmente l’azienda riconosce un nuovo superminimo, ricalcolato in modo da mantenere la RAL complessiva (tenendo conto dei nuovi minimi aggiornati).

Questo modello, verrebbe applicato ad ogni successivo aumento dei minimi o ad altri emolumenti previsti dal CCNL applicato.

 

Cosa consigliamo di fare

  • Aggiornare i format di assunzione/lettere di riconoscimento superminimo/anticipazioni retributive, inserendo una clausola di rimodulazione coerente con i rinnovi CCNL.
  • Gestione dei superminimi già in essere (solo ai nuovi riconoscimenti, oppure anche a quelli già in essere, ma a condizione di sottoscrivere uno specifico accordo con ciascun lavoratore interessato).

 

Supporto dello Studio

Lo Studio è a disposizione per:

  • check del CCNL applicato e delle clausole dei rinnovi;
  • mappatura superminimi e anticipazioni economiche su futuri aumenti contrattuali;
  • predisposizione di accordi individuali per nuove assunzioni/aumenti retributivi.

Per ulteriori informazioni, restiamo a disposizione.

In data 5 novembre 2025 è stata sottoscritta tra Confcommercio – Imprese per l’Italia e Manageritalia l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL 12 aprile 2023 per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (cod. CNEL H021), in anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2025.

L’accordo avrà piena efficacia dopo l’approvazione da parte degli organi direttivi delle Parti contraenti e prevede una nuova vigenza dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Di seguito riepiloghiamo i principali contenuti di interesse per le aziende.

  1. Decorrenza e durata del nuovo CCNL
  • Decorrenza: 1° gennaio 2026
  • Scadenza: 31 dicembre 2028
  • Si tratta di una firma anticipata rispetto alla naturale scadenza del contratto in vigore (31 dicembre 2025), con l’obiettivo di garantire continuità e certezza del quadro normativo ed economico.
  1. Trattamento economico: aumenti retributivi

È previsto un aumento complessivo della retribuzione di fatto pari a € 800,00 lordi mensili, così articolato:

  • € 320,00 dal 1° gennaio 2026
  • € 260,00 dal 1° gennaio 2027
  • € 220,00 dal 1° gennaio 2028

Tali incrementi:

  • incrementano il minimo contrattuale mensile del dirigente;
  • non sono assorbibili da superminimi o trattamenti individuali in essere, salvo le somme erogate dopo il 31 luglio 2025 a titolo di acconto/anticipazione su futuri aumenti contrattuali o espressamente destinate al recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni.
  1. Welfare aziendale e Piattaforma CFMT

Credito welfare contrattuale

Per il triennio 2026–2028, le aziende dovranno riconoscere a ciascun dirigente un credito welfare contrattuale minimo di € 1.500,00 annui, in continuità con quanto previsto dal precedente rinnovo, ma con importo stabilizzato per tutto il nuovo triennio.

Principali caratteristiche:

  • il credito è erogato in aggiunta ad eventuali ulteriori piani di welfare aziendale;
  • in caso di assunzione o nomina in corso d’anno, il credito è riconosciuto pro quota;
  • gli eventuali residui non utilizzati possono essere:
    • trasferiti all’anno successivo, oppure
    • destinati al Fondo Mario Negri (previdenza complementare).

 Costi di gestione della Piattaforma welfare CFMT e contributo CFMT

  • Il costo di gestione della Piattaforma welfare CFMT viene ridotto da € 50,00 a € 36,00 annui complessivi, così ripartiti:
    • € 18,00 a carico del datore di lavoro
    • € 18,00 a carico del dirigente
  • Il contributo annuo al CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario) viene rimodulato come segue:
    • € 308,00 a carico del datore di lavoro
    • € 148,00 a carico del dirigente
  1. Previdenza complementare – Fondo Mario Negri

In attuazione del Piano di riequilibrio approvato dalla Covip, è previsto un aumento progressivo delle contribuzioni al Fondo Mario Negri.

 Contributo integrativo a carico dell’azienda

Il contributo integrativo aziendale viene elevato dall’attuale 2,47% ai seguenti valori:

  • 2,52% dal 1° gennaio 2026
  • 2,57% dal 1° gennaio 2027
  • 2,62% dal 1° gennaio 2028

 Contributo ordinario a carico del dirigente

  • Il contributo ordinario del dirigente alla previdenza complementare viene fissato al 2% della retribuzione convenzionale annua, con un raddoppio dell’importo annuo da € 592,25 a € 1.184,49 a decorrere dal 1° gennaio 2026.

 Garanzia infortuni – Associazione Antonio Pastore

È stato rivisto il premio relativo alla copertura infortuni professionali ed extra-professionali erogata tramite l’Associazione Antonio Pastore.

  • Dal 4° trimestre 2025 il premio annuo per assicurato passa da € 410,00 a € 560,00 (incremento di € 150,00 annui);
  • Il contributo aziendale complessivo a regime sarà pari a € 5.321,26 annui per ciascun dirigente;
  • Viene introdotta una franchigia applicata ai rimborsi relativi ad infortuni extra-professionali di lieve entità.
  1. Agevolazioni contributive per assunzione/nomina di dirigenti

Contribuzione ridotta

Con riferimento alla contribuzione dovuta al Fondo Mario Negri e al Fondo Antonio Pastore, le aziende possono avvalersi di forme di contribuzione ridotta in favore dei dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 1° gennaio 2026, per una sola volta nell’intero arco della carriera lavorativa del dirigente.

Tali benefici hanno natura temporanea e possono essere riconosciuti per un periodo massimo di 2 anni, elevabile a 3 anni in caso di contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 9 dell’accordo 5 novembre 2025 (“Invecchiamento Attivo”).

  1. Assunzioni o nomine dal 1° gennaio 2016

A titolo sperimentale, fino al 31 dicembre 2026, per i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro che introducono per la prima volta una figura dirigenziale nel proprio organico possono beneficiare di una agevolazione sui versamenti al Fondo Mario Negri, per un periodo massimo di 2 anni dalla data di assunzione o nomina, a condizione che il dirigente percepisca una retribuzione lorda omnicomprensiva non superiore al 3% in più della retribuzione minima contrattuale annua prevista per il full time.

Tale agevolazione:

  • può essere riconosciuta una sola volta nel corso della carriera lavorativa del dirigente;
  • non è cumulabile con l’agevolazione relativa alla contribuzione ridotta di cui al paragrafo precedente.
  1. Invecchiamento attivo e dirigenti senior

Viene introdotta una norma sperimentale di “Invecchiamento Attivo” che mira a favorire il ricambio generazionale e, al contempo, a valorizzare le competenze dei dirigenti senior.

In sintesi:

  • le aziende possono stipulare con dirigenti cessati dal servizio nuovi contratti a termine, anche part-time, finalizzati ad attività di tutoraggio e mentoring;
  • tali contratti possono beneficiare delle agevolazioni contributive di cui all’art. 30 CCNL, per un periodo massimo di tre anni, anche qualora il dirigente abbia già beneficiato in passato di agevolazioni contrattuali;
  • l’agevolazione è riservata a dirigenti con età fino a tre anni inferiore rispetto all’età pensionabile di vecchiaia (attualmente 67 anni);
  • viene disciplinato il trattamento in caso di recesso anticipato da parte del datore di lavoro, rispetto al termine pattuito.
  1. Politiche attive e ricollocazione (outplacement)

La disciplina delle politiche attive per la ricollocazione viene rafforzata.

A decorrere dal 1° gennaio 2026:

  • la tutela contrattuale viene estesa a tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, ad eccezione di:
    • dimissioni volontarie
    • cessazioni per giusta causa;
  • il contributo aziendale al CFMT per i programmi di outplacement/politiche attive:
    • viene ridotto da € 2.500,00 a € 2.000,00 per ciascun dirigente interessato;
    • non è dovuto per i dirigenti che abbiano almeno 64 anni alla data di cessazione;
  1. Tutele in caso di gravi patologie e copertura sanitaria FASDAC

Per i dirigenti affetti da gravi patologie oncologiche o invalidanti (con invalidità almeno pari al 74%):

  • in caso di congedo non retribuito fino a 24 mesi, viene garantito il mantenimento della copertura sanitaria FASDAC per un massimo di 24 mesi;
  • il relativo contributo è integralmente a carico del datore di lavoro;
  • tale tutela si aggiunge alle garanzie contrattuali già previste in caso di malattia.

Per ulteriori informazioni, restiamo a disposizione.

Il Decreto-legge n. 95/2025, noto come Decreto Omnibus, ha introdotto il nuovo Bonus Mamme 2025, destinato alle lavoratrici madri, dipendenti o autonome, iscritte a forme previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata INPS.
Il beneficio spetta alle madri con due figli o tre o più figli, nel rispetto dei requisiti previsti.
Con la Circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande e le modalità di erogazione del bonus.

1. Destinatari
Possono accedere al Bonus Mamme 2025:
– Lavoratrici madri dipendenti (tempo determinato o indeterminato, settore pubblico o privato) e lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, con due figli, fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio.
– Lavoratrici madri dipendenti (solo a tempo determinato) e lavoratrici autonome con tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.  Nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato con riferimento ad una lavoratrice madre con più di due figli, il diritto al nuovo bonus mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro;

2. Requisiti
– Il bonus è riconosciuto alle lavoratrici con un reddito da lavoro annuo non superiore a €. 40.000.
– Il requisito relativo al numero di figli deve essere posseduto al 1° gennaio 2025 o maturare entro il 31 dicembre 2025.
– In caso di nascita nel corso del 2025, il bonus decorre dal mese in cui si perfeziona il requisito.

3. Importo del beneficio
– €. 40 netti al mese, per ogni mese o frazione di mese in cui sussiste il rapporto di lavoro, fino a un massimo di €. 480 annui.
– L’importo è esente da imposte e contributi e non rileva ai fini ISEE.
– Per le lavoratrici autonome, il bonus spetta per i mesi di iscrizione alla gestione previdenziale di riferimento.
– Per le iscritte alla Gestione Separata, spetta per i periodi di effettiva attività lavorativa.

4. Esclusioni
Sono escluse:
– Le lavoratrici domestiche;
– Le imprenditrici e titolari di cariche sociali non iscritte ad assicurazioni obbligatorie;
– Le madri con tre o più figli che abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche in apprendistato).

5. Modalità di presentazione della domanda
Le domande devono essere presentate entro il 9 dicembre 2025 tramite uno dei seguenti canali:
– Portale INPS (www.inps.it) con SPID, CIE, CNS o eIDAS;
– Contact Center INPS (803.164 da rete fissa o 06 164.164 da mobile);
– Patronati.
Le lavoratrici che maturano i requisiti dopo tale data possono presentare domanda, entro il 31/01/2026, termine ultimo per l’ammissibilità delle domande
Le richiedenti devono autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000:
• il numero e l’età dei figli;
• la condizione di lavoratrice dipendente o autonoma;
• l’iscrizione alla gestione previdenziale di riferimento;
• l’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (se con tre o più figli);
• il possesso di un reddito da lavoro non superiore a €. 40.000;
• le coordinate per l’accredito del bonus (IBAN o bonifico domiciliato).

6. Erogazione del beneficio
Il bonus sarà erogato direttamente dall’INPS:
– entro dicembre 2025 per le domande tempestive;
– entro febbraio 2026 per le domande presentate successivamente.

7. Rapporti con altri incentivi
Resta valido l’esonero contributivo totale (fino a €. 3.000 annui) per le madri lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con tre o più figli, previsto dall’art. 1, comma 180, della Legge 213/2024 (Legge di bilancio 2024), in vigore fino al 31 dicembre 2026.

8. Tabella di sintesi dei benefici

Anno Destinatarie Condizioni Beneficio
2025 Madri con 2 figli (dipendenti a tempo determinato e indeterminato o autonome) Reddito ≤ €. 40.000; figlio minore di 10 anni Bonus €. 40/mese
2025 Madri con ≥3 figli (dipendenti a tempo determinato o autonome) Reddito ≤ €. 40.000; figlio minore di 18 anni Bonus €. 40/mese
2025 Madri con ≥3 figli dipendenti a tempo indeterminato ultimo figlio minore di 18 anni Esonero contributivo del 100% (fino max €. 3.000 /anno)dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia
e i superstiti (Ivs) per la quota posta a loro carico, ai sensi dell’art. 1, co. 180, della Legge di Bilancio 2024
2026 Madri con 2 figli (dipendenti o autonome) Reddito ≤ 40.000 € Esonero contributivo parziale (da definire con D.M.)
2026 Madri con ≥3 figli a tempo indeterminato ultimo figlio minore di 18 anni Esonero contributivo del 100% (fino max €. 3.000 /anno)dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia
e i superstiti (Ivs) per la quota posta a loro carico, ai sensi dell’art. 1, co. 180, della Legge di Bilancio 2024

Il Bonus Mamme 2025 rappresenta una misura temporanea di sostegno economico diretto alle lavoratrici madri, in attesa dell’entrata in vigore, dal 2026, del nuovo regime di esonero contributivo strutturale volto a favorire l’occupazione e la permanenza nel mercato del lavoro delle donne con figli.

Per ulteriori informazioni, restiamo a disposizione.

Dal mese di novembre 2025, deve essere riconosciuto ai lavoratori del settore artigiano metalmeccanico l’incremento retributivo denominato Elemento Retributivo Regionale (E.R.L.).

 Di seguito riportiamo un riepilogo delle principali novità introdotte con il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) dell’Artigianato Metalmeccanico in Lombardia, firmato da Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, FIM-CISL Lombardia, UILM-UIL Lombardia il 22 luglio 2025 e valido fino al 31 luglio 2029) per le imprese e i lavoratori del settore artigiano metalmeccanico in Lombardia.

L’accordo non è stato firmato dalla FIOM‑CGIL Lombardia che ha contestato alcune deroghe sull’orario di lavoro.

Ambito e durata

L’accordo coinvolge le imprese artigiane della metalmeccanica, installazione impianti, orafi-argentieri, odontotecnici, restauro beni culturali con sede in Lombardia.

Scadenza fissata al 31 luglio 2029.

Incrementi retributivi e nuovo Elemento Retributivo Regionale (E.R.L.)

Dal 1 novembre 2025 entra in vigore il nuovo Elemento Retributivo Lombardia (E.R.L.), con importi mensili crescenti a partire da novembre 2025, luglio 2026 e febbraio 2027.

Sempre dal 1 novembre 2025 cessa l’erogazione del premio di produzione collettivo regionale.

Gli importi erogati a titolo di E.R.L. ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale, ivi compreso il TFR.

Welfare aziendale e prestazioni integrative

Per i lavoratori in forza al 1° Gennaio di ogni anno, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori, a tempo indeterminato e determinato e che abbiano superato il periodo di prova, strumenti Welfare ( di cui all’art. 51 comma 2 o comma 3 del PDR n. 917 del 22/12/86) per un valore pari a 28 euro (336 euro annui) per ciascun mese di servizio prestato nell’anno presso l’impresa (computando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni), da utilizzare entro il 31/12 dell’anno successivo.

Per i lavoratori a tempo parziale, pari o inferiore al 50% del normale orario di lavoro, il valore spettante è di 14 euro (168 euro annui).

Aumenta dal mese di Luglio 2025 il contributo “WILA” a carico delle imprese: da 5 € a 7 € e l’“elemento retributivo di secondo livello” passa da 12 € a 20 € lordi per 13 mensilità.

Orario e flessibilità

L’orario ordinario resta 40 ore settimanali, ma l’accordo prevede maggiore flessibilità: è prevista la possibilità di arrivare fino a 48 ore settimanali per un periodo massimo di 5 mesi, con accumulo in banca ore (metà a disposizione dell’azienda, metà del lavoratore).

Per le eventuali ore in eccedenza rispetto all’orario contrattuale sono previste maggiorazioni del 15% da liquidare entro il mese successivo

  Malattia, tutela e normative integrative

Per i primi 3 eventi di malattia brevi annui, il datore integra i primi 3 giorni (carenza) al 100% Dal 4° evento in poi, nessuna integrazione è dovuta.

Permessi per lutto

Diritto ad assentarsi per 2 giorni aggiuntivi ai 3 già previsti dalla legge per lutti di familiari diretti, utilizzando ferie, ROL o banca ore (previa autorizzazione del datore)

Per ulteriori informazioni o supporto operativo, restiamo a disposizione.

La Legge n. 118/2025, di conversione del D.L. n. 95/2025, ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 la possibilità per le parti (datore di lavoro e lavoratore) di definire autonomamente le causali nei contratti a tempo determinato, in assenza di disciplina collettiva (anche di secondo livello) sottoscritta da sindacati comparativamente più rappresentativi o dalle rappresentanze aziendali (RSU/RSA).

Questa facoltà, introdotta dal D.L. n. 48/2023, consente di superare il limite dei 12 mesi nei contratti a termine, anche in somministrazione, motivando il contratto con esigenze tecniche, produttive o organizzative.

Cosa cambia e cosa rimane invariato

I contratti a termine possono durare fino a 12 mesi senza causale.

  • Oltre i 12 mesi, è necessaria una causale:
    • Se prevista dalla contrattazione collettiva, va utilizzata quella.
    • In mancanza, è possibile definire una causale individuale fino al 31/12/2026.
  • Resta sempre valida la causale per sostituzione di lavoratori assenti.
Attenzione ai rischi in caso di contenzioso

Pur essendo consentita, la definizione autonoma delle causali richiede attenzione e precisione.

In caso di verifica giudiziaria, il datore di lavoro dovrà dimostrare nel dettaglio le esigenze che giustificano il contratto. Causali generiche o poco motivate possono portare alla conversione del contratto a tempo indeterminato.

Considerazioni finali

La proroga è stata necessaria poiché, ad oggi, in molti settori la contrattazione collettiva non ha ancora disciplinato la materia. Tuttavia, qualora intervenga una disciplina collettiva prima del 31 dicembre 2026, non sarà più possibile ricorrere alle causali identificate dalle parti per i nuovi contratti.

Si consiglia, pertanto, di valutare con attenzione l’utilizzo di contratti a termine oltre i 12 mesi.

Per ulteriori informazioni o supporto operativo, restiamo a disposizione.

n data 4 giugno 2025, le parti sociali (Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, FNAARC, USARCI, FISASCAT‑CISL, UILTuCS‑UIL, FILCAMS‑CGIL) hanno firmato il nuovo AEC, con validità dal 1° luglio 2025 fino al 30 giugno 2029.

Principali novità rispetto al precedente accordo:

  • Provvigioni su vendite online: per la prima volta vengono riconosciute provvigioni anche sulle vendite ai consumatori svolte tramite e‑commerce, purché imputabili all’attività promozionale dell’agente.

  • Rafforzamento delle garanzie economiche e FIRR: incremento dei massimali per l’indennità di fine rapporto (FIRR), con limiti portati a €18 000 (senza esclusiva) e €36 000 (con esclusiva) dal 1° gennaio 2026.

  • Base imponibile ampliata: tutte le somme corrisposte dalla mandante (extra-provvigionali, anticipi, patti di non concorrenza) devono concorrere al calcolo di indennità e FIRR.

  • Tutele per agenti in forma societaria: riconoscimento esplicito delle indennità anche in caso di scioglimento della società per pensionamento, invalidità o decesso dei soci.

  • Maggiore stabilità contrattuale: ridotte le possibilità per le mandanti di modificare provvigioni, zone e prodotti in modo unilaterale; obbligo di fornire tempestive informazioni sull’andamento della zona.

  • Nuove commissioni per contenziosi: previste commissioni paritetiche sindacali territoriali per gestire controversie su FIRR e indennità.

  • Tutela genitorialità e giovani: potenziata la tutela per maternità/paternità (es. 20 giorni di congedo per padre senza rischio di risoluzione contrattuale); limitato l’uso dei contratti a tempo determinato per favorire i giovani.

  • Indennità Meritocratica: variazione ai periodi interessati al raffronto per la determinazione dell’incremento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.