La Legge n. 118/2025, di conversione del D.L. n. 95/2025, ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 la possibilità per le parti (datore di lavoro e lavoratore) di definire autonomamente le causali nei contratti a tempo determinato, in assenza di disciplina collettiva (anche di secondo livello) sottoscritta da sindacati comparativamente più rappresentativi o dalle rappresentanze aziendali (RSU/RSA).

Questa facoltà, introdotta dal D.L. n. 48/2023, consente di superare il limite dei 12 mesi nei contratti a termine, anche in somministrazione, motivando il contratto con esigenze tecniche, produttive o organizzative.

Cosa cambia e cosa rimane invariato

I contratti a termine possono durare fino a 12 mesi senza causale.

  • Oltre i 12 mesi, è necessaria una causale:
    • Se prevista dalla contrattazione collettiva, va utilizzata quella.
    • In mancanza, è possibile definire una causale individuale fino al 31/12/2026.
  • Resta sempre valida la causale per sostituzione di lavoratori assenti.
Attenzione ai rischi in caso di contenzioso

Pur essendo consentita, la definizione autonoma delle causali richiede attenzione e precisione.

In caso di verifica giudiziaria, il datore di lavoro dovrà dimostrare nel dettaglio le esigenze che giustificano il contratto. Causali generiche o poco motivate possono portare alla conversione del contratto a tempo indeterminato.

Considerazioni finali

La proroga è stata necessaria poiché, ad oggi, in molti settori la contrattazione collettiva non ha ancora disciplinato la materia. Tuttavia, qualora intervenga una disciplina collettiva prima del 31 dicembre 2026, non sarà più possibile ricorrere alle causali identificate dalle parti per i nuovi contratti.

Si consiglia, pertanto, di valutare con attenzione l’utilizzo di contratti a termine oltre i 12 mesi.

Per ulteriori informazioni o supporto operativo, restiamo a disposizione.

n data 4 giugno 2025, le parti sociali (Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, FNAARC, USARCI, FISASCAT‑CISL, UILTuCS‑UIL, FILCAMS‑CGIL) hanno firmato il nuovo AEC, con validità dal 1° luglio 2025 fino al 30 giugno 2029.

Principali novità rispetto al precedente accordo:

  • Provvigioni su vendite online: per la prima volta vengono riconosciute provvigioni anche sulle vendite ai consumatori svolte tramite e‑commerce, purché imputabili all’attività promozionale dell’agente.

  • Rafforzamento delle garanzie economiche e FIRR: incremento dei massimali per l’indennità di fine rapporto (FIRR), con limiti portati a €18 000 (senza esclusiva) e €36 000 (con esclusiva) dal 1° gennaio 2026.

  • Base imponibile ampliata: tutte le somme corrisposte dalla mandante (extra-provvigionali, anticipi, patti di non concorrenza) devono concorrere al calcolo di indennità e FIRR.

  • Tutele per agenti in forma societaria: riconoscimento esplicito delle indennità anche in caso di scioglimento della società per pensionamento, invalidità o decesso dei soci.

  • Maggiore stabilità contrattuale: ridotte le possibilità per le mandanti di modificare provvigioni, zone e prodotti in modo unilaterale; obbligo di fornire tempestive informazioni sull’andamento della zona.

  • Nuove commissioni per contenziosi: previste commissioni paritetiche sindacali territoriali per gestire controversie su FIRR e indennità.

  • Tutela genitorialità e giovani: potenziata la tutela per maternità/paternità (es. 20 giorni di congedo per padre senza rischio di risoluzione contrattuale); limitato l’uso dei contratti a tempo determinato per favorire i giovani.

  • Indennità Meritocratica: variazione ai periodi interessati al raffronto per la determinazione dell’incremento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

INAIL – Comunicazione riduzione del presunto – Versamento premio anticipato e regolazione premio anno precedente

Comunicazione all’Inail delle variazioni delle retribuzioni qualora nell’anno, si prevedano corresponsioni di retribuzioni in misura inferiore all’anno precedente.

Versamento del premio anticipato per l’anno in corso sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente o sulle minori retribuzioni presunte comunicate (ovvero versamento della prima rata di premio anticipato in caso di opzione per il pagamento rateale), e regolazione del premio relativo all’anno precedente.

INPS – Contributi
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese di Gennaio 2021 nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

INPS – Gestione Spettacolo (ex-Enpals)
Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni relative al mese di gennaio 2021.

 

INPS – Gestione separata
I committenti che hanno corrisposto nel mese di gennaio 2021 compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

 

INPS – ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Versamento dei contributi previdenziali relativi alla quarta ed ultima rata dei contributi fissi relativi all’anno 2020.

 

INPGI
Elaborazione mediante procedura DASM e presentazione in via telematica con i servizi ENTRATEL o FISCONLINE della denuncia contributiva.
Versamento con modello unificato (Mod.F24-Accise) dei contributi relativi al mese di gennaio 2021.

 

CASAGIT
Trasmissione in via telematica denuncia retributiva e contributiva relativa al mese di gennaio 2021 mediante procedura DASM e versamento dei contributi relativi al medesimo mese.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva calcolata nella misura del 17% sulla rivalutazione dei fondi per il TFR  maturato nell’anno precedente.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE
I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento con modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di gennaio 2021.

 

INPS – INAIL – AGENZIA ENTRATE
Versamento, dei contributi previdenziali, premi Inail e imposte, sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica, con le modalità previste dal DL 14/8/2020 n. 104 mediante rateizzazione (a seconda del piano previsto).

(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge).

 

GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO

 Termine di inoltro all’INPGI della denuncia e versamento dei contributi dovuti per il mese di gennaio 2021,  dai lavoratori con rapporto di lavoro giornalistico

SABATO 20 FEBBRAIO

Comunicazioni obbligatorie somministrati
Termine per effettuare le comunicazioni d’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese di gennaio 2021, da parte delle Agenzie per il Lavoro.

 ENASARCO – versamento contributi

Versamento dei contributi relativi al 4° trimestre dell’anno precedente, esclusivamente con procedura telematica.

 

GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO

ENPAIA

Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese di gennaio 2021 e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli

 

DOMENICA 28 FEBBRAIO

 Artigiani e Commercianti

Istanza di adesione/rinuncia al regime agevolato INPS, introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per contribuenti forfettari

 

LUNEDI’ 1 MARZO (Termine prorogato a lunedì 1° marzo essendo il giorno 28 febbraio domenica)

 INPS

Imprese edili – Termine per la presentazione all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di gennaio 2021 con modalità telematiche.

 

INPS

Termine per la presentazione all’INPS delle domande di CIGO – Assegno Ordinario – CIG Deroga con causale COVID-19, la cui sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro ha avuto inizio nel mese di gennaio 2021.

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di gennaio 2021.

 

FASI

Versamento trimestrale da parte delle imprese industriali dei contributi relativi al 1° trimestre 2021, per i dirigenti in servizio.

 

SCADENZE CONTRATTUALI FEBBRAIO 2021

 

AUTOSTRADE E TRAFORI – Concessionari – Una tantum Ebinat

 

CASE DI CURA PRIVATE – Personale medico – Una tantum

 

CEMENTO – Piccola e media industria – Confapi – Minimi tabellari

 

INTERSETTORIALE – Cifa – Minimi tabellari

 

LAPIDEI – Piccola e media industria – Confapi – Minimi tabellari

 

LATERIZI – Piccola e media industria – Confapi – Minimi tabellari

 

SERVIZI ASSISTENZIALI – Uneba – Una tantum

 

SERVIZI POSTALI IN APPALTO – Una tantum

 

TELECOMUNICAZIONI – Servizi di telefonia – Una tantum