Con la presente si fornisce un ulteriore approfondimento sulle principali novità introdotte dalla Legge n. 34 dell’11 marzo 2026, entrata in vigore il 7 aprile 2026, che ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

In “Pillole d’Informazione “ dello scorso 7 aprile avevamo anticipato i nuovi obblighi in materia di lavoro agile che impone al datore di lavoro di fornire, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta ai lavoratori e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), nella quale devono essere indicati i rischi generali e specifici connessi allo svolgimento dell’attività fuori dai locali aziendali.

Di seguito completiamo l’analisi della riforma che si inserisce in un più ampio intervento volto a favorire la crescita economica e l’occupazione, intervenendo in maniera significativa anche sul sistema di prevenzione aziendale, con l’obiettivo di renderlo più efficace, concreto e coerente con l’evoluzione organizzativa e tecnologica delle imprese.

  1. Semplificazione dei modelli di gestione della sicurezza

Uno degli elementi centrali della riforma riguarda la semplificazione degli adempimenti, soprattutto per le piccole e medie imprese. Il legislatore ha infatti previsto l’introduzione di modelli organizzativi standardizzati, pensati per rendere più agevole l’adempimento degli obblighi normativi.

Tali modelli, che saranno predisposti dall’INAIL, avranno la funzione di fornire alle aziende strumenti operativi già strutturati e conformi alla normativa, facilitando in particolare attività complesse come la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

È importante sottolineare che questa semplificazione non comporta una riduzione delle tutele per i lavoratori, ma mira piuttosto a rendere gli obblighi più chiari e concretamente applicabili, riducendo il rischio di errori e contestazioni in sede ispettiva.

  1. Rafforzamento della formazione obbligatoria (anche durante la CIG)

Una novità di particolare rilievo riguarda l’estensione dell’obbligo formativo anche ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, come nel caso della Cassa Integrazione Guadagni (sia ordinaria che straordinaria).

La formazione in materia di salute e sicurezza viene così qualificata come elemento continuo del rapporto di lavoro e non più limitato alle sole fasi di attività lavorativa.

Per le aziende ciò comporta la necessità di programmare percorsi formativi anche durante i periodi di inattività, individuando contenuti coerenti con i rischi aziendali e garantendo una corretta gestione documentale delle attività svolte.

Si evidenzia inoltre che il lavoratore che rifiuti di partecipare ai corsi o non li frequenti regolarmente senza giustificato motivo perde il diritto al trattamento di sostegno al reddito. Questo rafforza il ruolo della formazione anche nell’ambito delle politiche attive del lavoro.

  1. Nuovo approccio all’addestramento: più pratica e innovazione

La riforma introduce un significativo cambiamento nel concetto di addestramento, che viene ora definito in modo più stringente come attività pratica, da svolgersi preferibilmente sul luogo di lavoro e finalizzata all’utilizzo corretto e sicuro di attrezzature, macchinari e dispositivi di protezione.

Viene quindi superato un approccio meramente formale, privilegiando invece un apprendimento concreto ed esperienziale.

In questo contesto si inserisce anche l’apertura all’utilizzo di tecnologie innovative, come la realtà virtuale e aumentata, che consentono di simulare situazioni operative complesse o rischiose in ambienti controllati, migliorando l’efficacia della formazione e il coinvolgimento dei lavoratori.

  1. Obbligo di tracciabilità delle attività formative

Un ulteriore aspetto di rilievo è l’introduzione dell’obbligo di registrare in modo puntuale tutte le attività di addestramento.

Le aziende dovranno dotarsi di un registro, anche in formato digitale, nel quale riportare tutte le informazioni relative alla formazione pratica svolta (lavoratori coinvolti, contenuti, durata, docenti, ecc.).

Questo strumento assume un ruolo fondamentale sia ai fini organizzativi interni sia in sede di controllo ispettivo, consentendo di dimostrare l’effettivo adempimento degli obblighi normativi.

  1. Aggiornamento delle verifiche sulle attrezzature di lavoro

La legge interviene anche sul sistema delle verifiche periodiche delle attrezzature, aggiornando l’elenco previsto dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008.

Le modifiche tengono conto dell’evoluzione tecnologica e delle esigenze dei diversi settori produttivi, introducendo nuove categorie di attrezzature soggette a controllo e rivedendo le relative periodicità.

Tra le principali novità si segnala l’introduzione dell’obbligo di verifica triennale per specifiche attrezzature, tra cui le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) e quelle utilizzate in ambito agricolo (ad esempio nei frutteti).

Le aziende sono pertanto chiamate a verificare il proprio parco attrezzature e a pianificare correttamente le scadenze dei controlli.

  1. Rafforzamento delle attività di vigilanza

In questo nuovo contesto normativo, assume un ruolo ancora più centrale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che è chiamato a garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni su tutto il territorio nazionale.

L’attività ispettiva sarà affiancata da funzioni di coordinamento e dall’elaborazione di indirizzi operativi, con l’obiettivo di fornire chiarimenti interpretativi e supporto agli operatori.

Considerazioni finali

Le novità introdotte richiedono un attento adeguamento da parte delle aziende, non solo sotto il profilo documentale, ma anche organizzativo e gestionale.

In particolare, sarà necessario:

  • rivedere i processi di gestione della sicurezza;
  • pianificare la formazione in modo continuativo, anche nei periodi di sospensione dell’attività;
  • strutturare sistemi efficaci di tracciabilità;
  • aggiornare le procedure relative al lavoro agile;
  • monitorare con attenzione le attrezzature e le relative verifiche.

Lo Studio rimane a disposizione.