La disciplina in materia di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cd. lavori usuranti) prevede specifici obblighi informativi a carico dei datori di lavoro, funzionali al monitoraggio delle attività rilevanti ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato da parte dei lavoratori interessati.

In particolare, l’art. 5 del D.Lgs. n. 67/2011 stabilisce l’obbligo di trasmissione annuale di una comunicazione telematica al Ministero del Lavoro, da effettuarsi entro il 31 marzo con riferimento alle attività svolte nell’anno precedente.

L’adempimento si inserisce nel più ampio sistema di verifica dei requisiti per l’accesso ai benefici previdenziali previsti per gli addetti a lavorazioni usuranti.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La materia è disciplinata principalmente da:

  • D.Lgs. 21 aprile 2011 n. 67, artt. 1 e 5;
  • D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, in tema di lavoro notturno;
  • D.M. 20 settembre 2011, recante disposizioni attuative;
  • circolari e messaggi applicativi del Ministero del Lavoro e dell’INPS.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPPLICAZIONE

L’obbligo di comunicazione riguarda i datori di lavoro pubblici e privati che occupano lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla normativa.

LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI PARTICOLARMENTE USURANTI

Sono ricompresi, a titolo esemplificativo:

  • lavori svolti in galleria, cava o miniera;
  • attività in cassoni ad aria compressa;
  • lavorazioni con esposizione a temperature elevate;
  • lavorazione del vetro cavo;
  • attività svolte in spazi confinati o ristretti;
  • attività di asportazione e bonifica dell’amianto;
  • immersioni professionali o lavorazioni in ambienti con pressione superiore a quella atmosferica.

LAVORATORI NOTTURNI

Ai fini dell’applicazione della disciplina del pensionamento anticipato, la normativa contempla le seguenti categorie di lavoratori notturni::

  •  lavoratori a turni, intendendo quelli il cui orario di lavoro è inserito nel quadro del lavoro a turni, che prestano la loro attività per almeno 6 ore nel periodo notturno (almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino), Conseguentemente è periodo notturno quello tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5), per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore 64 giorni.
  • altri lavoratori notturni, intendendo i lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

ADDETTI A PROCESSI PRODUTTIVI IN SERIE (“linea catena”)

Rientrano i lavoratori impegnati in processi produttivi organizzati in sequenze di postazioni, con ritmi vincolati e ripetitivi, indicat4 nell’allegato 1 dello stesso decreto):

Voce Lavorazioni
1462 Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
6322 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582 Elettrodomestici
6590 Altri strumenti ed apparecchi
8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO

Sono inclusi i conducenti di veicoli con capienza complessiva non inferiore a 9 posti, destinati al servizio pubblico di trasporto collettivo.

TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

-Comunicazione annuale di monitoraggio attività usuranti

Deve essere effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento alle attività svolte nell’anno precedente.

– Comunicazione relativa al lavoro notturno

Occorre indicare:

  • numero di giornate di lavoro notturno per ciascun lavoratore;
  • eventuali variazioni intervenute nel corso dell’anno (assunzioni, cessazioni, modifiche di orario, part-time verticali, ecc.).

– Comunicazione dell’avvio di lavorazioni in linea catena

L’inizio di attività produttive in serie deve essere comunicato entro 30 giorni dall’avvio del processo produttivo.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE

La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica mediante il modello LAV-US, disponibile sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro.

FINALITA’ E RILIEVO PREVIDENZIALE

Le informazioni acquisite consentono agli enti competenti di:

  • verificare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato;
  • monitorare le lavorazioni usuranti presenti nel sistema produttivo;
  • garantire la corretta applicazione della normativa previdenziale di favore.

PROFILI SANZIONATORI

La mancata o tardiva comunicazione è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500, diffidabile oltre a poter determinare criticità nel riconoscimento dei benefici previdenziali ai lavoratori interessati.

Si evidenzia altresì il possibile rilievo ispettivo dell’omissione nell’ambito di verifiche in materia di lavoro e previdenza.

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