Consulenza del lavoro | Studio Tremolada

Gentili Clienti,

con la presente desideriamo informarVi che, a decorrere dal 1° luglio 2026, è entrata in vigore una rilevante riforma della disciplina relativa alla destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e alla previdenza complementare dei lavoratori dipendenti.

La nuova normativa modifica in maniera significativa il meccanismo del cosiddetto “silenzio-assenso”, anticipando i termini entro i quali il lavoratore deve esprimere la propria scelta e introducendo l’adesione automatica alla previdenza complementare in caso di mancata manifestazione di volontà.

La riforma comporta importanti conseguenze operative per tutti i datori di lavoro, che saranno tenuti ad adeguare le procedure di assunzione e la gestione amministrativa del personale.

Disciplina previgente

Per le assunzioni effettuate fino al 30 giugno 2026, il lavoratore disponeva di sei mesi dalla data di assunzione per scegliere la destinazione del TFR maturando.

In caso di mancata scelta entro tale termine, operava il meccanismo del silenzio-assenso, che comportava esclusivamente il conferimento del TFR maturando alla forma pensionistica complementare individuata dalla contrattazione collettiva applicabile, senza automatica adesione al fondo né obbligo di versamento della contribuzione ordinaria.

Nuova disciplina dal 1° luglio 2026

Per tutti i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026, il termine per esercitare la scelta sulla destinazione del TFR viene ridotto da sei mesi a sessanta giorni dalla data di assunzione.

Qualora il lavoratore non esprima alcuna scelta entro tale termine, scatterà automaticamente:

  • l’adesione alla forma di previdenza complementare prevista dal CCNL o dagli accordi collettivi applicabili;
  • il conferimento dell’intero TFR maturando al fondo pensione;
  • l’obbligo di versamento della contribuzione prevista dal contratto collettivo, sia a carico del datore di lavoro sia del lavoratore.

Qualora il contratto collettivo applicato non individui una specifica forma pensionistica complementare, l’adesione automatica avverrà al Fondo COMETA, individuato dalla normativa quale fondo residuale di destinazione, con conferimento dell’intero TFR.

La contribuzione a carico del lavoratore non è dovuta qualora la sua retribuzione annua lorda risulti inferiore all’importo dell’assegno sociale.

Principali novità per i datori di lavoro

La riforma introduce nuovi obblighi organizzativi e amministrativi che richiedono particolare attenzione.

In particolare:

  • il termine entro il quale acquisire la scelta del lavoratore passa da 6 mesi a 60 giorni dalla data di assunzione;
  • decorso inutilmente tale termine, il lavoratore viene automaticamente iscritto alla forma pensionistica complementare prevista dalla contrattazione collettiva applicabile;
  • l’effetto del silenzio del lavoratore non consiste più nel solo conferimento del TFR, bensì nella piena adesione alla previdenza complementare, comprensiva dei contributi previsti a carico del datore di lavoro e, ove dovuti, del lavoratore.

Rafforzamento degli obblighi informativi

La normativa attribuisce particolare rilievo agli obblighi informativi del datore di lavoro al momento dell’assunzione.

Pertanto sarà necessario:

  • consegnare al lavoratore l’informativa relativa alle possibili destinazioni del TFR e alle forme di previdenza complementare previste dalla contrattazione collettiva applicata;
  • consegnare il modulo di scelta, che dovrà essere restituito debitamente compilato e sottoscritto entro il termine di 60 giorni;
  • acquisire la sottoscrizione del lavoratore quale attestazione di ricevimento dell’informativa e del modulo di scelta;
  • conservare adeguata documentazione attestante la consegna e l’eventuale restituzione della modulistica.

Qualora il modulo di scelta non venga restituito entro il termine previsto, il lavoratore sarà automaticamente iscritto alla forma pensionistica complementare individuata dalla normativa.

Lavoratori che all’assunzione abbia già avuto precedenti rapporti di lavoro

Per i lavoratori che abbiano già svolto precedenti rapporti di lavoro subordinato, sarà inoltre necessario:

  • fornire una specifica informativa relativa alle forme pensionistiche previste dal contratto collettivo applicato;
  • acquisire una dichiarazione del lavoratore riguardante le eventuali scelte già effettuate in materia di previdenza complementare (adesione a fondi pensione, destinazione del TFR, eventuali posizioni previdenziali già aperte, ecc.).

Qualora, anche in tali casi, maturino i presupposti per l’adesione automatica, il datore di lavoro dovrà:

  • procedere all’iscrizione del lavoratore alla forma pensionistica di destinazione prevista dalla normativa;
  • avviare i versamenti contributivi a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni;
  • versare contestualmente gli importi dovuti con decorrenza dalla data di assunzione, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

Assistenza dello Studio

Al fine di agevolare l’adeguamento alle nuove disposizioni, il nostro Studio provvederà a predisporre la documentazione necessaria, comprendente:

  • informativa da consegnare ai lavoratori;
  • modulo di scelta della destinazione del TFR;
  • modulistica per la raccolta delle dichiarazioni relative a precedenti adesioni alla previdenza complementare;
  • supporto nella gestione delle iscrizioni automatiche e dei relativi adempimenti contributivi.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per fornire tutta l’assistenza necessaria al personale amministrativo della Vostra azienda nell’applicazione della nuova disciplina.