Supporto Decisionale Strategico

Con il decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132, sono state emanate le disposizioni per richiedere la patente a punti, entrata in vigore dal 1° ottobre 2024 per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (imprese edili, idraulici, impiantisti, ecc…) dovranno essere dotati di una “patente a punti”, in formato digitale, che verrà rilasciata dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro.

Pertanto, tutte le imprese, anche le individuali senza dipendenti e le aziende straniere, devono possedere una patente a crediti (con almeno 15) per essere ammesse allo svolgimento dell’attività.

Sono esenti dall’obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, in quanto, organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, accertano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitari, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, geometri, architetti, ecc..).

REQUISITI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per ottenere la patente a punti, il responsabile legale dell’impresa/lavoratore autonomo richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
  3. possesso di DURC in corso di validità;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (DVR);
  5. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  6. designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente deve essere dichiarato mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000, da inviarsi, tramite PEC, all’indirizzo:  dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it  e sarà valida fino alla data del 31 ottobre 2024.

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Presentata la domanda occorre informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.

Eventuali dichiarazioni mendaci comportano la revoca della patente, ma decorsi dodici mesi dalla eventuale revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi I soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF). Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

 GESTIONE DEI CREDITI

Inizialmente la patente avrà una dotazione di 30 crediti che potrà essere aumentata fino a un massimo di 100:

  • sulla base della anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A. possono essere rilasciati fino a 10 crediti:
  • fino a 5 anni: 0 punti;
  • da 5 a 10 anni: 3 punti;
  • da 11 a 15 anni: 5 punti;
  • da 16 a 20 anni: 8 punti;
  • oltre 20 anni: 10 punti;
  • sulla base della mancanza di contestazioni verbali. Viene attribuito 1 credito ogni due anni fino ad un massimo di 20 crediti;
  • sulla base delle seguenti attività è prevista l’attribuzione di crediti ulteriori, fino ad un massimo di 40,
  • per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro (30 crediti);
  • per attività, investimenti, formazione aggiuntivi nei casi indicati dall’art. 5 comma 4 Decreto 18 settembre 2024, n. 132. (fino a 10 crediti)

Le seguenti violazioni comportano:

  • decurtazione di 20 crediti: in caso di infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’impresa dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  • decurtazione di 15 crediti: infortunio di un lavoratore dipendente dell’impresa che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  • decurtazione di 10 crediti: malattia professionale di un lavoratore dipendente dell’impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

In caso di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o un’irreversibile menomazione, la sospensione dell’attività è facoltativa ed affidata alla valutazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con una durata comunque non superiore a 12 mesi.

SANZIONE AMMINISTRATIVA

L’azienda operante in cantiere senza la patente valida rischia l’applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non diffidabile, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e adempimenti.

 

allegato: autocertificazione o dichiarazione sostitutiva