La legge 4/7/2024 n. 95 (conversione del cd: Decreto Coesione) è intervenuta definendo misure urgenti per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno, prevedendo sgravi contributivi importanti ai datori di lavoro che effettuano assunzioni a tempo indeterminato, a partire da settembre 2024 e fino a dicembre 2025.
Bonus Giovani
Art. 22 – E’ previsto l’esonero contributivo per 24 mesi in misura pari al 100% e nel limite di 500 euro mensili ( ovvero 650 euro mensili per la zona ZES) a favore dei datori lavoro che assumono, nel periodo compreso tra il 1 settembre 2024 e al 31 dicembre 2025, a tempo indeterminato anche parziale e/o trasformano contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, lavoratori in possesso dei requisiti di seguito evidenziati:
- non devono aver compiuto 35 anni di età (ossia, il contratto deve iniziare entro i 34 anni e 364 giorni);
- non sono stati mai occupati a tempo indeterminato nella loro carriera lavorativa. Sono esclusi dall’agevolazione i dirigenti, i lavoratori domestici, i lavoratori intermittenti e i rapporti di apprendistato non giunti al termine del periodo formativo.
Bonus Donne
Art. 23 – E’ previsto l’esonero dal versamento dei contributi, per un massimo di 24 mesi ed in misura pari al 100%, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile, ai datori di lavoro che ne periodo dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono donne, cd: svantaggiate, appartenenti alle categorie di seguito evidenziate:
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nei settori caratterizzati da un tasso di disparità di genere superiore per almeno il 25 per cento la disparità media,
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
In base al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017 e alla circolare del Ministero del lavoro n. 34 del 25 luglio 2013, deve essere qualificata «priva di impiego regolarmente retribuito» la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):
- non abbia svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi;
- ovvero non abbia svolto attività lavorativa autonoma dalla quale derivi un reddito annuo pari o superiore a 8.500 euro per un’attività di collaborazione coordinata e continuativa o a 5.500 euro annui per un’attività di lavoro autonomo.
L’esonero è però condizionato dall’incremento occupazionale netto tra il numero di lavoratori occupati in ciascun mese e la media dei 12 mesi precedenti.
Per entrambi le predette agevolazioni, restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del d.lgs.vo 14/9/2015 n. 150.
Inoltre per usufruire del beneficio, il Datore di lavoro non deve aver proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali o collettivi , per giustificato motivo oggettivo , nella medesima unità produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in questione o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Bonus “ZES”
Art. 24 -Ai datori di lavoro privati, con un organico fino a 10 dipendenti che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumeranno a tempo indeterminato, in una sede o unità produttiva ubicata nella “ZES” Unica, lavoratori che, alla data di assunzione, abbiano compiuto 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi, è riconosciuto un esonero contributivo, per un periodo massimo di 24 mesi, pari al 100 per cento dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.
Il calcolo dei 10 dipendenti in forza deve essere soddisfatto al momento dell’assunzione e comprende tutti i lavoratori subordinati di qualunque qualifica, ivi compresi i dirigenti ed i lavoranti a domicilio. Il lavoratore assente va escluso dal computo soltanto se, in sua sostituzione, è stato assunto, anche a termine, un altro lavoratore che, ovviamente, in tal caso, va calcolato. I dipendenti a tempo parziale vanno computati in proporzione all’orario svolto, mentre quelli intermittenti vengono computati nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. I lavoratori con contratto a tempo determinato vanno calcolati in base alla percentuale di attività svolta.
Non rientrano nel computo, gli apprendisti (art. 47, comma 3 del D.L.vo n. 81/22015), i lavoratori somministrati ed i lavoratori domestici.
Si ricorda che l’operatività dei predetti esoneri, è subordinata all’autorizzazione dell’Unione Europea e alle successive istruzioni dell’INPS pertanto, in attesa dei medesimi, in caso assunzione di giovani o donne, si renderà opportuno valutare l’applicazione dell’esonero under 30 (50% cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 250 euro su base mensile, per un massimo di 36 mesi o per le donne applicare le agevolazioni contributive già operative (50% dei contributi a carico dei datori di lavoro, senza massimale annuo).
Tabella riepilogativa
Esonero | Target | Periodo validità | Esonero | Limite esonero |
Bonus under 35 | Assunzioni a tempo indeterminato / trasformazione tempo indeterminato giovani under 35 | 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 | 100% dei contributi previdenziali c/ditta | €. 500 mese / € 650 per ZES |
Bonus donne | Datori di lavoro privati che assumono donne svantaggiate | 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 | 100% dei contributi previdenziali c/ditta | €. 650 mese |
Bonus ZES | Datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e che assumono, nella Zes Unica, over 35 disoccupati | 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 | 100% dei contributi previdenziali c/ditta | €. 800 mese |
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento ulteriore.