Federmeccanica-Assistal e Fiom -CGIL, -CISL e Uilm UIL hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL Metalmeccanica industria, scaduto a giugno 2024, per il periodo 2025 – 2028.

Salvo diverse decorrenze previste dal CCNL, lo stesso decorre dal 22 novembre 2025 ed avrà vigore fino a tutto il 30 giugno 2028.

Di seguito le principali novità

Aumenti retributivi

Il rinnovo riconosce aumenti retributivi mensile, dal giugno 2026, giugno 2027 e giugno 2028.

 Livello Importi mensili
Dal 1.6.2026 Dal 1.6.2027 Dal 1.6.2028
A1  2.907,01  2.985,33  3.070,61
B3  2.838,99  2.915,48  2.998,76
B2  2.542,98  2.611,49  2.686,08
B1  2.370,33  2.434,19  2.503,72
C3  2.211,43  2.271,01  2.335,88
C2  2.064,88  2.120,52  2.181,09
C1  2.022,12  2.076,59  2.135,89
D2  1.979,37  2.032,70  2.090,76
D1  1.784,94  1.833,02  1.885,37

Flexible benefit

Aumentano da 200 euro a 250 euro con erogazione entro il giugno di ogni anno, (per il 2026 entro febbraio) e da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.

Diritti dei lavoratori con patologie o disabilità

Dal 1 gennaio 2026

I lavoratori affetti dal malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità certificata pari o superiore al 74 %, hanno diritto:

a) Congedo non retribuito: fino a 24 mesi, continuativi o frazionati, con conservazione del posto. Non è permesso svolgere altre attività lavorative. Al termine del congedo, il lavoratore ha priorità nell’accesso al lavoro agile, se compatibile con la mansione.

b) Permessi retribuiti: 10 ore annue  per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Lo stesso numero di ore sarà riconosciuto ai dipendenti con figlio minorenne affetto dalle malattie sopra individuate. Sarà permesso fruire nella stessa giornata di quote di permessi retribuiti per coprire, in tutto o in parte, la prestazione lavorativa giornaliera.

Estensione per disabilità: sempre per lavoratori con disabilità certificata, risultante dalla documentazione consegnata al datore di lavoro ai sensi del D.lgs. n.62/2024, L.104/1992 e L. 68/1999, dopo il periodo di comporto, sia esso breve o prolungato, saranno riconosciuti:

  • ulteriori 30 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di
  • servizio fino a 3 anni;
  • ulteriori 45 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di
  • servizio superiore a 3 anni e fino a 6 anni;
  • ulteriori 60 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di
  • servizio superiore a 6 anni;

Per tali periodi sarà riconosciuta un’integrazione a carico azienda fino al raggiungimento dell’80% della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato attività lavorativa.

Permessi annui retribuiti:

Fermo restando la maturazione di permessi annui retribuiti in 104 ore, la quota utilizzabile collettivamente sale da 5 a 7 giornate; il preavviso per l’uso individuale si riduce da 10 a 7 giorni; i PAR possono essere fruiti anche in blocchi di 2 ore.

Dal 2027, i turnisti non siderurgici, che operano su 18 o più turni settimanali ricevono 4 ore aggiuntive; dal 2028, chi lavora su 21 turni ottiene altre 4 ore.

Nelle aziende con più di 150 dipendenti, i lavoratori migranti con oltre 5 anni di anzianità possono richiedere, per una volta ogni triennio,  un’aspettativa di 1–2 mesi non frazionabili per ricongiungimento familiare.

Congedi parentali 

Dal 1° gennaio 2026, sono riconosciuti ai genitori di figli fino a 4 anni di età tre giorni di permesso annuo retribuito in caso di malattia degli stessi.

Durante tali giorni, al lavoratore spetta un’indennità a carico dell’azienda pari all’80% del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato.

Contratti a termine

Il contratto a tempo determinato può superare i 12 mesi, fino a un massimo di 24 mesi, solo in specifici casi verificabili al momento dell’assunzione (validi anche per somministrazione, proroghe e rinnovi oltre i 12 mesi).

Casi che consentono la durata 12–24 mesi

Il termine oltre i 12 mesi è ammesso quando si assume:

  1. Lavoratori over 50.
  2. Lavoratori under 35 che soddisfino una delle seguenti condizioni:
    1. non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
    2. vivano soli con una o più persone a carico;
  3. Lavoratori che abbiano usufruito di CIGS da almeno 6 mesi e siano iscritti alle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi.
  4. Personale impiegato in fiere e mostre, nei 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi all’evento;
  5. Lavoratori destinati al coordinamento di progetti con durata definita.
  6. Lavoratori impiegati per commesse, ordini o incarichi temporanei, anche quando ritardi del committente o fattori esterni prolunghino il lavoro, richiedendo personale aggiuntivo fino al completamento.

A decorrere dal 1 gennaio 2027, per utilizzare i casi sopra elencati, l’azienda deve aver stabilizzato a tempo indeterminato almeno il 20% dei lavoratori a termine cessati nell’anno civile precedente nelle stesse casistiche.

Sono esclusi dal calcolo:

  • chi recede in periodo di prova,
  • dimissionari,
  • licenziati per giusta causa.

Per contratti fino a 36 mesi, ai lavoratori con anzianità fino a 3 anni si applicano trattamento economico e conservazione del posto in proporzione alla durata del contratto.

Somministrazione staff leasing

Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori in contratti di somministrazione a tempo indeterminato che abbiano svolto prestazioni presso la stessa azienda, con mansioni e categoria equivalente, per una durata complessiva superiore a 48 mesi (anche non consecutivi) acquisiscono il diritto di essere assunti a tempo indeterminato dall’impresa utilizzatrice.Non si considerano le missioni svolte fino al 31 dicembre 2025.

Mansioni

l’assegnazione a mansioni superiori è stata rimodulata come segue:

  • passaggio di livello superiore se svolgono le mansioni superiori per un periodo pari a: 60 giorni continuativi, ovvero 120 giorni non continuativi nell’arco di un anno o 6 mesi non continuativi nell’arco di 3 anni;
  • 4 mesi continuativi, ovvero 9 mesi non continuativi nell’arco di 3 anni, per l’acquisizione dei livv. B1, B2, B3 e A1.

Appalti – Sintesi

Nella selezione degli appaltatori devono essere sempre garantite legalità e correttezza.

La committente deve verificare che l’appaltatore applichi il CCNL di categoria adeguato alle attività svolte, firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, e rispetti norme previdenziali e di sicurezza.

Nelle grandi aziende (oltre 400 dipendenti) è obbligatorio fornire alla RSU, almeno due volte l’anno, informazioni sugli appalti diretti, comprensive di:

  • nome dell’appaltatore
  • CCNL applicato
  • durata e oggetto del contratto
  • numero medio di lavoratori impiegati

Nelle gare d’appalto, a parità di qualità e condizioni tecnico-economiche, è considerato punto positivo l’adozione del CCNL Metalmeccanici in vigore.

In caso di cambio appalto nelle grandi aziende, è prevista la condivisione di informazioni tra impresa uscente e subentrante per:

  • favorire la continuità occupazionale
  • prevenire concorrenza sleale

È istituita una sezione dell’Osservatorio nazionale sugli appalti con una banca dati di appaltatori prequalificati, che garantiscono standard minimi sociali, retributivi e di genere, a disposizione delle aziende del settore.

Salute e Sicurezza

L’accordo rafforza la prevenzione e la tutela nei luoghi di lavoro prevedendo:

  • brevi momenti formativi in materia di sicurezza, da svolgersi durante l’orario di lavoro (c.d. breakformativi) obbligatori in materia di sicurezza durante l’orario di lavoro, nelle unità con più di 200 addetti.
  • Analisi post-incidentale in tutte le aziende per individuare le cause degli infortuni e prevenirne il ripetersi.
  • Formazione aggiuntiva di 8 ore per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) neoeletti sui rischi specifici aziendali.
Formazione

Dal 1° gennaio 2026, per la gestione della formazione tramite lo strumento MetApprendo, il datore di lavoro verserà 1,50 euro annui per lavoratore entro aprile.

Dal 1° gennaio 2017, le aziende devono garantire a tutti i lavoratori (a tempo indeterminato, determinato o somministrati con contratto di almeno 9 mesi continuativi) un percorso di formazione continua di 24 ore per ciascun lavoratore ogni triennio.

La formazione deve rispondere ai fabbisogni formativi aziendali e può essere realizzata con diverse modalità: lezioni in aula, corsi interni o esterni, FAD, e-learning, convegni, seminari, workshop, coaching, action learning, affiancamento e training on the job.

La Formazione sulla sicurezza prevista dal D.Lgs.vo 81/2008 non può essere conteggiata a tal fine.

Al termine del secondo anno del triennio, se un lavoratore non ha ancora usufruito delle 24 ore previste (per formazione già svolta o programmata nel terzo anno), gli devono essere comunque riconosciute le ore mancanti per poter partecipare ad attività formative.

I lavoratori che rientrano da assenze continuative di lunga durata — per maternità, paternità, congedo parentale (almeno 5 mesi), malattia, infortunio, congedo straordinario (L.104/1992), cassa integrazione straordinaria (almeno 6 mesi) o trasferimento — hanno diritto a 4 ore aggiuntive di formazione, oltre alle 24 ore triennali.

Quota associativa straordinaria

Ai lavoratori non iscritti al sindacato che entro il 15 maggio 2026 non abbiano consegnato il modulo di rifiuto, verrà trattenuta una quota associativa straordinaria di € 30,00 per gli anni 2026, 2027 e 2028 da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di giugno di ciascuno dei predetti anni.

Per ulteriori informazioni, restiamo a disposizione.