In data 5 novembre 2025 è stata sottoscritta tra Confcommercio – Imprese per l’Italia e Manageritalia l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL 12 aprile 2023 per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (cod. CNEL H021), in anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2025.
L’accordo avrà piena efficacia dopo l’approvazione da parte degli organi direttivi delle Parti contraenti e prevede una nuova vigenza dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.
Di seguito riepiloghiamo i principali contenuti di interesse per le aziende.
- Decorrenza e durata del nuovo CCNL
- Decorrenza: 1° gennaio 2026
- Scadenza: 31 dicembre 2028
- Si tratta di una firma anticipata rispetto alla naturale scadenza del contratto in vigore (31 dicembre 2025), con l’obiettivo di garantire continuità e certezza del quadro normativo ed economico.
- Trattamento economico: aumenti retributivi
È previsto un aumento complessivo della retribuzione di fatto pari a € 800,00 lordi mensili, così articolato:
- € 320,00 dal 1° gennaio 2026
- € 260,00 dal 1° gennaio 2027
- € 220,00 dal 1° gennaio 2028
Tali incrementi:
- incrementano il minimo contrattuale mensile del dirigente;
- non sono assorbibili da superminimi o trattamenti individuali in essere, salvo le somme erogate dopo il 31 luglio 2025 a titolo di acconto/anticipazione su futuri aumenti contrattuali o espressamente destinate al recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni.
- Welfare aziendale e Piattaforma CFMT
Credito welfare contrattuale
Per il triennio 2026–2028, le aziende dovranno riconoscere a ciascun dirigente un credito welfare contrattuale minimo di € 1.500,00 annui, in continuità con quanto previsto dal precedente rinnovo, ma con importo stabilizzato per tutto il nuovo triennio.
Principali caratteristiche:
- il credito è erogato in aggiunta ad eventuali ulteriori piani di welfare aziendale;
- in caso di assunzione o nomina in corso d’anno, il credito è riconosciuto pro quota;
- gli eventuali residui non utilizzati possono essere:
- trasferiti all’anno successivo, oppure
- destinati al Fondo Mario Negri (previdenza complementare).
Costi di gestione della Piattaforma welfare CFMT e contributo CFMT
- Il costo di gestione della Piattaforma welfare CFMT viene ridotto da € 50,00 a € 36,00 annui complessivi, così ripartiti:
- € 18,00 a carico del datore di lavoro
- € 18,00 a carico del dirigente
- Il contributo annuo al CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario) viene rimodulato come segue:
- € 308,00 a carico del datore di lavoro
- € 148,00 a carico del dirigente
- Previdenza complementare – Fondo Mario Negri
In attuazione del Piano di riequilibrio approvato dalla Covip, è previsto un aumento progressivo delle contribuzioni al Fondo Mario Negri.
Contributo integrativo a carico dell’azienda
Il contributo integrativo aziendale viene elevato dall’attuale 2,47% ai seguenti valori:
- 2,52% dal 1° gennaio 2026
- 2,57% dal 1° gennaio 2027
- 2,62% dal 1° gennaio 2028
Contributo ordinario a carico del dirigente
- Il contributo ordinario del dirigente alla previdenza complementare viene fissato al 2% della retribuzione convenzionale annua, con un raddoppio dell’importo annuo da € 592,25 a € 1.184,49 a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Garanzia infortuni – Associazione Antonio Pastore
È stato rivisto il premio relativo alla copertura infortuni professionali ed extra-professionali erogata tramite l’Associazione Antonio Pastore.
- Dal 4° trimestre 2025 il premio annuo per assicurato passa da € 410,00 a € 560,00 (incremento di € 150,00 annui);
- Il contributo aziendale complessivo a regime sarà pari a € 5.321,26 annui per ciascun dirigente;
- Viene introdotta una franchigia applicata ai rimborsi relativi ad infortuni extra-professionali di lieve entità.
- Agevolazioni contributive per assunzione/nomina di dirigenti
Contribuzione ridotta
Con riferimento alla contribuzione dovuta al Fondo Mario Negri e al Fondo Antonio Pastore, le aziende possono avvalersi di forme di contribuzione ridotta in favore dei dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 1° gennaio 2026, per una sola volta nell’intero arco della carriera lavorativa del dirigente.
Tali benefici hanno natura temporanea e possono essere riconosciuti per un periodo massimo di 2 anni, elevabile a 3 anni in caso di contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 9 dell’accordo 5 novembre 2025 (“Invecchiamento Attivo”).
- Assunzioni o nomine dal 1° gennaio 2016
A titolo sperimentale, fino al 31 dicembre 2026, per i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro che introducono per la prima volta una figura dirigenziale nel proprio organico possono beneficiare di una agevolazione sui versamenti al Fondo Mario Negri, per un periodo massimo di 2 anni dalla data di assunzione o nomina, a condizione che il dirigente percepisca una retribuzione lorda omnicomprensiva non superiore al 3% in più della retribuzione minima contrattuale annua prevista per il full time.
Tale agevolazione:
- può essere riconosciuta una sola volta nel corso della carriera lavorativa del dirigente;
- non è cumulabile con l’agevolazione relativa alla contribuzione ridotta di cui al paragrafo precedente.
- Invecchiamento attivo e dirigenti senior
Viene introdotta una norma sperimentale di “Invecchiamento Attivo” che mira a favorire il ricambio generazionale e, al contempo, a valorizzare le competenze dei dirigenti senior.
In sintesi:
- le aziende possono stipulare con dirigenti cessati dal servizio nuovi contratti a termine, anche part-time, finalizzati ad attività di tutoraggio e mentoring;
- tali contratti possono beneficiare delle agevolazioni contributive di cui all’art. 30 CCNL, per un periodo massimo di tre anni, anche qualora il dirigente abbia già beneficiato in passato di agevolazioni contrattuali;
- l’agevolazione è riservata a dirigenti con età fino a tre anni inferiore rispetto all’età pensionabile di vecchiaia (attualmente 67 anni);
- viene disciplinato il trattamento in caso di recesso anticipato da parte del datore di lavoro, rispetto al termine pattuito.
- Politiche attive e ricollocazione (outplacement)
La disciplina delle politiche attive per la ricollocazione viene rafforzata.
A decorrere dal 1° gennaio 2026:
- la tutela contrattuale viene estesa a tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, ad eccezione di:
- dimissioni volontarie
- cessazioni per giusta causa;
- il contributo aziendale al CFMT per i programmi di outplacement/politiche attive:
- viene ridotto da € 2.500,00 a € 2.000,00 per ciascun dirigente interessato;
- non è dovuto per i dirigenti che abbiano almeno 64 anni alla data di cessazione;
- Tutele in caso di gravi patologie e copertura sanitaria FASDAC
Per i dirigenti affetti da gravi patologie oncologiche o invalidanti (con invalidità almeno pari al 74%):
- in caso di congedo non retribuito fino a 24 mesi, viene garantito il mantenimento della copertura sanitaria FASDAC per un massimo di 24 mesi;
- il relativo contributo è integralmente a carico del datore di lavoro;
- tale tutela si aggiunge alle garanzie contrattuali già previste in caso di malattia.
Per ulteriori informazioni, restiamo a disposizione.



