Con la presente circolare riepiloghiamo le principali disposizioni della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199 del 30/12/2025) di interesse per i datori di lavoro e per la gestione del personale, con un focus operativo su agevolazioni, ammortizzatori sociali, misure fiscali.
Le indicazioni che seguono sono di natura illustrativa e potranno richiedere ulteriori chiarimenti applicativi mediante decreti attuativi e/o istruzioni degli Enti competenti.
1. Misure fiscali a favore dei lavoratori (impatti su payroll)
1.1 Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali (settore privato) art. 1 c.7
Per il solo anno 2026 è introdotto un regime agevolato di imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi riconosciuti ai dipendenti del settore privato in applicazione di nuovi contratti collettivi sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, a condizione che il reddito complessivo da lavoro dipendente del lavoratore non superi 33.000 euro nel 2025.
1.2 Premi di risultato e partecipazione agli utili -art. 1 c. 8 – 9
Per gli anni 2026 e 2027 è prevista:
- riduzione all’ 1% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato e alle somme derivanti da forme di partecipazione agli utili;
- innalzamento del limite annuo dell’imponibile agevolabile da 3.000 a 5.000 euro lordi.
1.3 Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo – art. 1 c. 10 – 11
Limitatamente al periodo d’imposta 2026, è prevista un’imposta sostitutiva al 15% su maggiorazioni e indennità legate a prestazioni di lavoro notturno o festivo (anche su riposo settimanale o a turni), fino a un importo massimo agevolabile di 1.500 euro.
Requisito reddituale: reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025.
1.4 Dividendi da azioni assegnate ai dipendenti (in sostituzione del premio) art. 1 c. 13
Per i dividendi corrisposti nel 2026 e derivanti da azioni assegnate dalle aziende in sostituzione dei premi di risultato, è previsto che concorrano al reddito imponibile nella misura del 50%, entro il limite di 1.500 euro. Per la quota eccedente, resta la tassazione integrale.
1.5 Buoni pasto elettronici – art. 1 c. 14
Incremento del valore monetario non imponibile dei buoni pasto elettronici da 8 a 10 euro.
1.6 Settore turistico-alberghiero: trattamento integrativo speciale – art. 1 c. 18 – 21
Per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2026, è confermata una misura di sostegno ai dipendenti del comparto turistico/ricettivo/termale: riconoscimento di un trattamento integrativo speciale pari al 15% della retribuzione lorda relativa a lavoro straordinario nei giorni festivi o lavoro notturno, non concorrente al reddito imponibile.
- Requisito reddituale: reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025.
- Riconoscimento su richiesta del lavoratore con attestazione scritta del reddito.
- Recupero da parte del datore tramite compensazione fiscale e indicazione in Certificazione Unica.
2. Incentivi contributivi e misure per i datori di lavoro
2.1 Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato – art. 1 c.153-155
Per assunzioni nel 2026 è previsto un esonero parziale della quota contributiva datoriale (con esclusione dei premi e contributi INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi, riferito a:
- assunzioni a tempo indeterminato (profili non dirigenziali);
- trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate nel 2026.
L’attuazione è demandata a decreto ministeriale (misure operative e criteri), nel rispetto di specifici limiti di spesa.
2.2 Esonero contributivo per l’assunzione di madri lavoratrici – art. 1 c. 210 – 213
Dal 1° gennaio 2026 è riconosciuto un esonero totale dei contributi datoriali in caso di assunzione di donne madri di almeno tre figli minori di 18 anni, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Caratteristiche principali:
- limite massimo: 8.000 euro annui;
- durata complessiva: 24 mesi (12 mesi in caso di contratto a termine (anche in somministrazione); 18 mesi se trasformato a tempo indeterminato);
- esclusioni: rapporti domestici e apprendistato;
- non cumulabilità con altri esoneri/riduzioni;
- monitoraggio INPS con possibile sospensione delle domande al raggiungimento dei limiti di spesa.
2.3 Incentivi per trasformazione o rimodulazione a tempo parziale – art. 1 c. 214 – 218
Dal 1 gennaio 2026, al fine di favorire la riconciliazione tra attività lavorativa e vita privata, è prevista una misura “doppia” a valere sia per i lavoratori che per le lavoratrici che:
- a) facilita l’accesso al part-time per alcune famiglie con carichi di cura elevati;
- b) incentiva i datori di lavoro con un esonero contributivo se accettano la trasformazione o la rimodulazione dell’orario.
- a) La norma stabilisce un criterio di priorità (non un automatismo – comma 214) per:
- trasformare un rapporto da tempo pieno a tempo parziale, oppure
- rimodulare un part-time già in essere (ad esempio riducendo ulteriormente le ore).
Questa priorità spetta ai lavoratori che:
- hanno almeno 3 figli conviventi;
- i figli non hanno compiuto 10 anni (se c’è un figlio con disabilità, il limite dei 10 anni non si applica, ma resta fermo il requisito dei tre figli conviventi.
Condizione essenziale: la modifica deve comportare una riduzione dell’orario di almeno il 40%.
Esempio pratico: un full-time 40 ore può essere trasformato in un part-time non superiore a 24 ore (riduzione 16 ore = 40%).
- b) L’incentivo per il datore di lavoro: esonero contributivo (commi 215–218)
Per rendere più “conveniente” accogliere queste richieste, la legge prevede (a condizioni) un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che realizzano consensualmente le trasformazioni/rimodulazioni.
Caratteristiche principali dell’esonero:
- riguarda solo la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro;
- dura fino a 24 mesi dalla data della trasformazione/rimodulazione;
- ha un tetto massimo di 3.000 euro annui, applicato mensilmente (riparametrato);
- è soggetto a limiti di spesa complessivi: in pratica, potrebbe essere contingentato/assegnato fino a esaurimento risorse.
La norma introduce vincoli che servono a evitare utilizzi “distorsivi”:
- la trasformazione/rimodulazione deve essere concordata (serve accordo tra azienda e lavoratore);
- deve essere garantito il mantenimento del monte ore complessivo di lavoro: questo punto, in chiave operativa, mira a evitare che l’agevolazione si traduca in una riduzione “netta” delle ore complessive aziendali (è un requisito da presidiare con attenzione, perché incide su organizzazione e programmazione del personale);
- va rispettato il perimetro e le modalità applicative (verosimilmente demandate a istruzioni/monitoraggi, vista la presenza dei limiti di spesa).
3. Ammortizzatori sociali e sostegni al reddito
3.1 NASpI anticipata: erogazione in due rate – art. 1 c. 176
La liquidazione anticipata della NASpI (incentivo all’autoimprenditorialità) viene corrisposta:
- 70% all’accoglimento della domanda;
- 30% al termine del periodo teorico di durata della prestazione o, comunque, non oltre 6 mesi dalla domanda.
La seconda rata è subordinata alla condizione che il beneficiario non abbia instaurato lavoro subordinato e non sia titolare di pensione diretta (salvo assegno ordinario di invalidità).
3.2 Proroga ammortizzatori sociali – art. 1 c. 164 – 174
Sono prorogate misure di sostegno al reddito e integrazione salariale, con riferimento anche a specifici settori (es. pesca, call center) e contesti di crisi industriale complessa, nonché estensioni connesse a processi di riorganizzazione, crisi, contratti di solidarietà e imprese di interesse strategico nazionale.
4. Misure su famiglia, genitorialità e conciliazione
4.1 Lavoratrici madri con due o più figli: integrazione reddito 2026 – art. 1 c. 206 – 207
il comma 206 posticipa dal 2026 al 2027 l’entrata in vigore dell’esonero contributivo parziale previsto dalla legge di Bilancio 2025 a favore delle lavoratrici madri, sia dipendenti sia autonome.
Per il 2026 è previsto un intervento transitorio di integrazione al reddito pari a 60 euro mensili per lavoratrici madri (dipendenti o autonome) con due figli, fino al compimento del 10° anno del più giovane, a condizione di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui.
La medesima integrazione spetta anche alle lavoratrici madri con più di due figli e con reddito da lavoro entro la medesima soglia, purché il reddito non derivi da un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, o comunque per i soli mesi non coincidenti con periodi di lavoro a tempo indeterminato.
Le mensilità gennaio–novembre sono erogate in unica soluzione con la mensilità di dicembre 2026 e non rilevano ai fini ISEE.
4.2 Congedi parentali e congedi per malattia figli – art. 1 c. 219 e 220
- Congedi parentali estesi anche ai genitori di figli di età compresa tra 12 e 14 anni (inclusi casi di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento, consentendo la fruizione dei congedi fino al quattordicesimo anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in luogo del precedente limite dei dodici anni.).
- Congedi per malattia dei figli sopra i tre anni: innalzamento da 5 a 10 giorni lavorativi annui per ciascun genitore; resta la disciplina della non retribuzione, con copertura contributiva figurativa.
4.3 Prolungamento contratti a termine in sostituzione di lavoratrici in congedo – art. 1 c. 221
È prevista la possibilità di prolungare il contratto (anche in somministrazione) stipulato in sostituzione di una lavoratrice in congedo, per un ulteriore periodo di affiancamento al rientro, entro il limite massimo del primo anno di età del bambino.
4.4 Fondo caregiver familiare e politiche di pari opportunità – art. 1 c. 228 – 232
- Istituzione di un Fondo per iniziative legislative a sostegno del caregiver familiare.
- Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e incremento delle misure a favore delle donne vittime di violenza, anche tramite nuovi strumenti di accesso a servizi/agevolazioni normalmente subordinati all’ISEE.
5. Misure settoriali ulteriori
- Agricoltura: lavoro occasionale “a regime” dal 2026; modifiche ai contratti di rete in agricoltura.
- Spettacolo: modifiche all’indennità di discontinuità (innalzamento limite di reddito e regime derogatorio più favorevole per comparto cine-audiovisivo).
- Sanità (strutture private accreditate): estensione dell’imposta sostitutiva (aliquota 5%) sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti da strutture private accreditate.
- Sicurezza sul lavoro: incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
- Benessere psicologico: stanziamenti per aggiornamento piattaforme INPS e istituzione di un Fondo per il benessere psicologico di lavoratori e studenti.
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