In data 12/6/2025, Federmeccanica, Assistal e le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, si sono incontrati e definito, in base all’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti sottoscritto il 5 febbraio, l’incremento dei minimi tabellari con decorrenza dal 1° giugno 2025.
L’aumento è stato definito sulla base della variazione dell’indice IPCA (al netto degli energetici importati) registrata nel triennio 2022-2024, come previsto dall’art. 37, Sezione Quarta, Titolo IV, del CCNL.
Nuovi minimi retributivi (in vigore dal 1° giugno 2025)
livelli | Minimo tabellare al 31/5/2025 | Minimo tabellare dal 1/6/2025 | aumento |
D1 | 1.719,67 | 1.742,03 | 22,36 |
D2 | 1.906,99 | 1.931,78 | 24,79 |
C1 | 1.948,18 | 1.973,51 | 25,33 |
C2 | 1.989,38 | 2.015,24 | 25,86 |
C3 | 2.130,56 | 2.158,26 | 27,70 |
B1 | 2.283,65 | 2.313,34 | 29,69 |
B2 | 2.449,99 | 2.481,84 | 31,85 |
B3 | 2.735,18 | 2.770,74 | 35,56 |
A1 | 2.800,71 | 2.837,12 | 36,41 |
E’ opportuno sottolineare che, come esplicitamente concordato dalle parti contraenti, il CCNL prevede espressamente che gli incrementi apportati ai minimi tabellari assorbano eventuali importi fissi riconosciuti a livello aziendale successivamente al 1° gennaio 2017. Questa disposizione mira a preservare il ruolo della contrattazione aziendale nella distribuzione della ricchezza eventualmente generata, evitando così sovrapposizioni e duplicazioni dei costi fissi tra i due livelli di contrattazione. Analogamente, è stabilito che anche gli aumenti salariali individuali concessi dopo il 1° gennaio 2017 siano assorbiti dagli incrementi contrattuali, salvo che non sia esplicitamente prevista la non assorbibilità in sede di contrattazione individuale.
Resta, invece, invariato il trattamento relativo a indennità e maggiorazioni retributive derivanti da specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, quali: lavoro straordinario, notturno, festivo, ecc.
Indennità di trasferta (in vigore dal 1° giugno 2025)
Oltre all’aggiornamento dei minimi retributivi sopra menzionati, sono state riviste anche le indennità riconosciute a titolo di diaria e di reperibilità.
In particolare, gli importi delle diarie per trasferta sono stati adeguati ai seguenti valori:
TIPOLOGIA | incremento €. | |
Trasferta intera | 50,33 | 0,65 |
Pasti meridiano-serale | 12,99 | 0,10 |
pernottamento | 24,35 | 0,45 |
Gli importi dell’indennità di trasferta forfettaria, superano la soglia del valore esente nel caso di trasferta forfettizzata intera, mentre nel caso di rimborso forfettario dei soli pasti si rimane all’interno del limite esente pari a € 30,99 fissato dalla legge
Indennità di reperibilità (in vigore dal 1° giugno 2025)
Per quanto riguarda le indennità di reperibilità, gli aggiornamenti sono indicati nella tabella seguente.
Compenso giornaliero | Compenso setimanale | |||||
Livello | 16 ore giorno lavorato | 24 ore giorno libero | 24 ore festive | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero |
D1-D2-C1 | 5,76 | 8,67 | 9,37 | 37,47 | 38,17 | 41,08 |
C2-C3 | 6,87 | 10,78 | 11,56 | 45,13 | 45,91 | 49,82 |
B1 E SUPERIORI | 7,88 | 12,98 | 13,66 | 52,38 | 53,06 | 58,16 |
Welfare
Si ricorda che fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto nazionale viene garantito, per effetto di un principio cardine del diritto del lavoro: “l’ultrattività contrattuale”, anche l’erogazione del welfare contrattuale di €. 200,00.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.