Il decreto legge n. 115 del 9/8/2022, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 10/8/2022 ha previsto:

Agevolazione fiscale – art. 12

In deroga all’art. 3 del  DPR n. 917 del 22/12/1986,  l’elevazione ad euro 600 per il solo periodo d’imposta 2022, del limite di esenzione fiscale e contributivo, già fissato in 258,23 euro, relativo alle elargizioni di beni e servizi da parte dei datori di lavoro.

Rispetto agli anni precedenti il 2022, la novità principale, sta nella possibilità di erogare o rimborsate ai dipendenti, anche le somme per il pagamento delle utenze proprie domestiche ovvero del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas.

L’importo limite di euro 258,23, costituito da soli “fringe benefits” ovvero erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi quali a titolo esemplificativo: auto aziendale, cellulare, nido aziendale o documenti di legittimazione quali: buoni carburante o buoni spesa, che l’azienda  assicura ai dipendenti come premio ad personam, per l’anno 2022 con l’elevazione a 600 euro,  vi rientrano anche i rimborsi da parte del datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas.

Aggiungendo al plafond delle 600 euro i voucher benzina di euro 200,  introdotto dal decreto legge 21/3/2022 n. 21 si totalizza un importo erogabile di euro 800, esenti da ritenute fiscali e contributi previdenziali

Qualora l’erogazione a tale titolo superi la soglio delle 600 e 200 euro, l’intero importo dovrà essere assoggettato a ritenute fiscali e contributi previdenziali.

Giova ricordare che i fringe benefits, diversamente dal welfare aziendale, regolamentato dall’art. 51 c. 2 del DPR n. 917/86 e dai premi di produttività previsti dai contratti collettivi aziendali, possono essere riconosciuti a singoli lavoratori a scelta del datore di lavoro e non, necessariamente, alla totalità dei dipendenti o a gruppi di essi

 Agevolazione contributiva

L’art. 20 ha inoltre incrementato dell’1,20%, dal 1 luglio al 31 dicembre 2022, la misura dell’esonero relativo ai contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori.

Il beneficio, inizialmente fissato dall’art. 1, comma 121, della legge n. 234 del 30/12/2021,allo 0,8% , viene elevato per il solo secondo semestre 2022, al 2%.

L’agevolazione riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente, compreso gli apprendisti, con esclusione dei lavoratori domestici, a condizione che venga rispettata la soglia massima di retribuzione mensile di 2.692 euro e si presuppone con le modalità previste dalla circolare INPS n. 43 del 22/3/2022.

Per l’applicazione pratica è opportuno attendere la nuova circolare Inps.

Estensione dell’indennità una tantum ad altre categorie di lavoratori

L’art. 22 del 115/2022 dispone l’estensione dell’indennità una tantum di 200,00 euro, introdotta dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 convertito, anche alle seguenti categorie di lavoratori.

  • ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto non hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla Legge di Bilancio poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS. L’indennità è riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già percepito il bonus ai sensi degli artt. 31 e 32 e di essere stato destinatario di eventi coperti dalla contribuzione figurativa integrale dell’INPS;
  • ai soggetti beneficiari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1 luglio 2022;
  • ai collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19. L’indennità è erogata automaticamente (senza presentazione della domanda) da Sport e Salute S.p.A. in favore dei beneficiari.

Lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

 

 

 

 

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