Il DL. 30/11/2020 n. 157 (cd. Ristori quater), all’art 2, ha previsto la sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali scadenti nel mese di dicembre 2020, per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione:

I soggetti che potranno fruire della sospensione dei versamenti sono coloro che esercitano attività d’impresa, arte o professione:

1) con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale se rispettano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • conseguimento, nel periodo d’imposta 2019, di ricavi o compensi pari o inferiore a 50 milioni di euro;
  • diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;

 

2)  con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, senza la necessità di dover rispettare le condizioni precedentemente indicate al punto 1, se esercenti le attività sospese per effetto di quanto previsto dall’art. 1 del DCPM3/11/2020;

 

3) ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, come individuate dal Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26.11.2020 ovvero: zona arancione: Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria, e Sicilia; zona rossa: Valle d’Aosta, Lombardia, Calabria, Piemonte, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia autonoma di Bolzano.

 

4)  ai soggetti rientranti nei settori economici indicati nell’Allegato 2 al DL 149/2020 ovvero ai soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, come individuate dal Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26.11.2020 ovvero zona rossa: Valle d’Aosta, Lombardia, Calabria, Piemonte, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia autonoma di Bolzano;

 

5) ai soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019, senza ulteriori condizioni.

 

7I versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2020 oggetto di “sospensione” sono:

  • Iva periodica per i contribuenti mensili relativa al mese di novembre 2020 (scadenza 16/12/2020);
  • acconto IVA 2020 (scadenza 28/12/2020);
  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali Irpef (scadenza 16/12/2020);
  • contributi previdenziali e assistenziali (scadenza 16/12/2020).

I citati versamenti oggetto di sospensione potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16/03/2021;
  • con il pagamento di quattro rate mensili di pari importo, versando la prima rata il 16/03/2021.

 

Documentazione

Scritta il 07/12/2020 da Studio Tremolada e Associati