E’ stata pubblicata sul S.O. n. 46 alla G.U. 30 dicembre 2020, n. 322, la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, contenente il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (c.d. Legge di Bilancio 2021), in vigore dal 1° gennaio 2021.

Di seguito le principali novità in materia di lavoro.

 

 Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 36 (art. 1, commi 10-15)

 Per gli anni 2021 e 2022 l’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36, come regolamentato dall’art. 1 c. da 100 e segg. (con esclusione degli apprendisti che conseguono la qualifica)  viene confermato in misura del 100%  nel limite di €. 6.000 annuali ((€. 500 mensili) per n. 36 mesi dall’assunzione a tempo indeterminato e per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato.

L’esonero in questione viene esteso a 48 mesi per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Per poter usufruire dell’esonero i datori di lavoro non devono aver proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’esonero è considerato aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ (C/2020/1863 del 19 marzo 2020) e l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne (art. 1, commi 16-19)

 Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero contributivo di cui all’art. 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, (assunzione a tempo determinato esenzione contributiva 50% per 12 mesi;  trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato,  esenzione per ulteriori 6 mesi;  assunzione a tempo indeterminato, esenzione per 18 mesi)   è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (500 mensili).

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il beneficio è  considerato aiuto di Stato e l’efficacia subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Fondo per l’esonero dal versamento dei contributi per autonomi e professionisti (art. 1, commi 20-22)

 E’ prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi Inail, dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

  1. dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
  2. dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla Legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

I  criteri e le modalità per la concessione dell’esonero saranno definiti con decreti interministeriali.

 

Congedo di paternità (art. 1, commi 25 e 363)

Il congedo obbligatorio di paternità, viene elevato per l’anno 2021 da 7 a 10 giorni e previsto anche in caso di morte perinatale.

 

Decontribuzione Sud (art. 1, commi 161-169)

L’esonero contributivo già previsto dall’art, 27 c.1 del DL 104/2020 viene esteso per il periodo 2021-2029 in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nella seguente misura:

  • 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
  • 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
  • 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, mentre per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029) è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Rinnovo dei contratti a tempo determinato (comma 279)

Il termine entro il quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 (causali) è prorogato al 31 marzo 2021.

 

 Proroga Cassa Integrazione Ordinaria, Assegno Ordinario e Cassa Integrazione in deroga ed esonero contributivo alternativo (art. 1, commi  300-305)

Dal 1/1/2021, sono state previste ulteriori 12 settimane di CIGO, Assegno Ordinario e CIGD in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, esenti dal pagamento del contributo addizionale.

Le predette settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

  • il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
  • il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.

I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto 137/2020 (6 settimane) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle predette 12 settimane.

Sono beneficiari i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1 gennaio 2021

 

Esonero contributivo alternativo (art. 1, commi  306-308)

Viene riconosciuto, ai datori di lavoro che non richiedono l’intervento degli ammortizzatori sociali previsti dall’art. 1 c. 300 della Finanziaria 2021 e per un periodo massimo di 8 settimane da fruire entro il 31/3/2021, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, ad esclusione dei premi Inail.  Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su base mensile.

Il beneficio è  considerato aiuto di Stato e l’efficacia subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo (art. 1, commi 309-311)

E’ prorogato al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici.

Il divieto non si applica nei casi di licenziamenti motivati:

  • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Agli stessi viene riconosciuta l’indennità di disoccupazione Naspi.

 

Lavoratori fragili (art. 1, commi 481-484)

Dal  1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 viene estesa la tutela che prevede l’equiparazione a malattia dei periodi di assenza dal lavoro dovuti a quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o di quarantena precauzionale, disposti dall’operatore di sanità pubblica. La norma già prevista dall’ art. 26 del DL 18/2020 (Cura Italia) prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

Scritta il 04/01/2021 da Studio Tremolada e Associati