Decreto “RISTORI BIS”
Il DL 149 del 9/11/2020 pubblicato in pari data in GU n. 279 ”Ristori bis”, dispone la sospensione dei versamenti tributari e dei contributi scadenti nel corrente mese di novembre per le attività chiuse e per quelle che subiscono restrizioni a favore dei soggetti particolarmente danneggiati dagli effetti del Covid-19.
L’art. 7 prevede che per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1, DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per coloro che esercitano le attività di ristorazione ovvero le altre attività ricomprese nell’allegato 2 del DL 149, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale con scenario di elevata (cd: zona arancione) o massima gravità e da un alto livello di rischio (cd: zona rossa), sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi ai:
- versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle ritenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta;
- i versamenti sull’imposta sul valore aggiunto.
Il successivo art. 11, prevede che i versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 sono sospesi anche per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati dall’allegato 1 al Decreto Ristori-bis (documento allegato in calce alla presente), fatta eccezione per i premi dovuti all’INAIL, nonché per i datori di lavoro aventi unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio altro come individuato con ordinanza del Ministro della salute.
Per maggior chiarezza di seguito riportiamo tabella riepilogativa
SOSPENSIONE CONTRIBUTI
Per il Territorio Nazionale: SOSPENSIONE SOLO CONTRIBUTI, NO PREMI INAIL, per i codici Ateco di cui all’allegato 1 (documento allegato in calce alla presente)
Per le ZONE ROSSE: SOSPENSIONE CONTRIBUTI E PREMI INAIL, per i codici Ateco di cui all’allegato 2 (documento allegato in calce alla presente)
SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI
Per il Territorio Nazionale per le attività di: palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività’ motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino’, attività delle sale cinematografiche, sale da ballo e discoteche e locali assimilati. (Vedi art. 1 DPCM 3/11/2020)
Per le Zone arancioni: servizi di ristorazione
Per le Zone rosse, servizi di ristorazione, attività alberghiera, di agenzia di viaggio, di tour operator e per i codici Ateco di cui all’allegato 2 (documento allegato in calce alla presente)
I contributi, i premi Inail e le ritenute fiscali sospese, dovranno essere versate senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021
- oppure in massimo n. 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima scadente il 16/3/2021
Allegato 1 e 2 DL 9 novembre 2020 n. 149:
Scritta il 11/11/2020 da Studio Tremolada e Associati