Con la circolare INPS 111 del 29/12/2023, l’INPS spiega come ottenere l’esonero contributivo per le assunzioni dei beneficiari dell’Assegno Di Inclusione (ADI).
L’ADI, consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, in vigore dal 1 gennaio 2024 ed introdotto dal decreto lavoro (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85, articoli da 1 a 11) in sostituzione del Reddito di cittadinanza.
La Legge prevede un articolato sistema di incentivazione a favore dei datori di lavoro privati che assumono lavoratori beneficiari dell’ADI nonché agli enti che svolgono attività di intermediazione finalizzati a facilitarne l’inserimento lavorativo.
In particolare, ai datori di lavoro che assumono con le tipologie di seguito indicate, viene riconosciuto:
- Assunzioni a tempo indeterminato pieno o parziale. Esonero al 100% dei contributi, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua per 24 mesi con esclusione dello sgravio dei premi e contributi INAIL. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
- Assunzioni a tempo determinato o stagionali pieno o parziale. Esonero al 50% dei contributi, nel limite massimo di 4.000 euro su base annua per 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, con l’esclusione dallo sgravio dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
- Trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, L’esonero spetta nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti.
In tutti i casi l’agevolazione contributiva in parola e riconosciuta nei limiti massimi sopra indicati, è riparametrata ed applicata su base mensile.
Il datore di lavoro è tenuto a restituire l’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili (articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388) in caso di licenziamento, non per giusta causa o per giustificato motivo, del beneficiario dell’Assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione.
L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati, imprenditori e non, che inseriscono l’offerta di lavoro nel SIISL.
L’esonero contributivo in parola non influisce in alcun modo sul trattamento pensionistico futuro in quanto resta invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Alle agenzie per il lavoro, patronati, enti bilaterali e associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità (articolo 6, comma 1, lettera e), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), agli enti del Terzo settore e alle imprese sociali che effettuino attività di intermediazione per lavoratrici e lavoratori con disabilità, secondo quanto indicato nel Patto di servizio personalizzato, è riconosciuto un contributo differenziato a seconda della tipologia di assunzione effettuata.
Tutte le agevolazioni illustrate soggiacciono al regime degli aiuti «de minimis» e sono compatibili e ag-giuntive rispetto agli incentivi contributivi all’assunzione di giovani (articolo 1, comma 297, legge 29 di-cembre 2022 n. 197), di donne (articolo 1, comma 298, legge 29 dicembre 2022 n. 197) e di disabili (arti-colo 13, legge 12 marzo 1999, n. 68).
L’esonero contributivo in oggetto, costituendo un incentivo all’assunzione, deve rispettare congiuntamente i principi generali di fruizione stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.
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