Con la pubblicazione della circolare esplicativa del 4/11/2022 n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti necessari sull’innalzamento del tetto a 600 euro per il 2022 in luogo delle 258,23 euro e della possibilità di inserire i costi di energia elettrica, acqua e gas naturale.

Nello specifico, il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, all’articolo 12 ha modificato, esclusivamente per l’anno di imposta 2022, la disciplina di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR prevedendo l’inclusione tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale ed anche innalzando il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, compreso le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, da euro 258,23 ad euro 600.

In ambito soggettivo, la  circolare 35/2022, specifica anche che in assenza di ulteriori limiti soggettivi, i lavoratori beneficiari della disposizione in commento siano quelli già individuati in base alle regole generali stabilite dal predetto articolo 51, comma 3, del TUIR e pertanto i fringe benefit in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

In ambito oggettivo, per il solo 2022, il decreto “Aiuti-bis” ha incluso tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti, anche le “utenze domestiche” ovvero quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Per “utenze domestiche” si intendono:

  • le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) che vengono ripartite fra i condomini;
  • quelle per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetto sostengano effettivamente la relativa spesa.

Il Datore di lavoro, nel rispetto della privacy (regolamento UE 2016/679) dovrà acquisire e conservare la relativa documentazione, atta a giustificare la spesa e la sua inclusione nel limite previsto dalla legge.

In alternativa potrà acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445, con la quale il lavoratore richiedente dovrà attestare di essere in possesso della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle utenze domestiche , riportando:

  • numero e intestatario della fattura e nel caso sia persona diversa, il rapporto intercorrente con lo stesso;
  • la tipologia di utenza ;
  • l’importo pagato e la data e modalità di pagamento.

Allo stesso tempo, per evitare che il lavoratore per le stesse spese abbia ricevuto già un beneficio, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Tutta la documentazione indicata nella suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia ricorda che si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono (principio di cassa allargato), e che le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nel corrente anno.

Con riferimento al limite di tassazione dei benefit in caso di superamento dell’importo di euro 600, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, smentendo l’interpretazione precedentemente fornita da gran parte degli addetti ai lavori, che la deroga, introdotta per l’anno 2022, riguarda solamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit previste in favore del lavoratore, senza dunque andare a modificare il regime di tassazione previsto per il superamento dei limiti.

Pertanto, qualora ilvalore del benefit dovesse risultare superiore al limite dei 600 euro, sarà tassato l’intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore al tale limite.

Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l’assegnazione di beni o servizi.

Infine, viene specificato che il nuovo regime limitato all’anno di imposta 2022 (soglia di esenzione a 600 euro), rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all’art. 2 del D.L. 21/3/2022 n. 21 convertito in Legge 20/5/2022 n. 51.

Ciò vuol dire che è possibile non pagare imposte e contributi sia su un limite di 200 euro per uno o più buoni carburanti sia su 600 euro per l’insieme di altri beni, compresi eventuali ulteriori buoni carburanti.

Inoltre, atteso che il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, se il valore in questione è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

La circolare conclude ulteriormente precisando che i beni ceduti e le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas  rappresentano un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante”, pertanto qualora i primi siano superiori ad euro 600 ed i bonus carburante superiore ad euro 200, ciascun valore, sarà per intero soggetto a tassazione ordinaria e quindi anche a contribuzione previdenziale.

 

 

 

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