Per far fronte all’emergenza da Covid-19, il governo con il decreto Agosto, art. 97 DL n. 104 del 14/8/2020, in vigore dallo scorso 15 agosto, modifica termini e condizioni di recupero dei versamenti – ritenute sui redditi di lavoratori dipendenti/ assimilati, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL, Enasarco, iva, ecc..) sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio, per effetto dell’art. 18 del DL 8/4/2020 n. 23, disponendo la temporanea sospensione dei versamenti con le seguenti modalità.

La prima data per la ripresa dei pagamenti sospesi è fissata al 16 settembre 2020.

Entro tale data, le aziende devono versare, in unica soluzione o mediante rateizzazione con un massimo di 4 rate mensili di cui la prima scadente il 16/9, il 50% delle somme dovute senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il versamento del restante 50% potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Non sarà possibile richiedere il rimborso di quanto già eventualmente versato;

L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 50.

 

Aziende con dipendenti:  il pagamento dei contributi, deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione Inps” utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione della sospensione (N966 – N967 – N968 – N969 – N970 – N971- N972 – N973).

La compilazione del F24, richiederà più righe se il contribuente usufruisce di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione.

 

Artigiani e commercianti: possono essere interessati dalla sospensione dei contributi dovuti per il primo trimestre 2020 ed in scadenza il 18 maggio 2020. La sospensione riguarda i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mese del 2019.

Per beneficiare della sospensione, gli interessati devono presentare istanza all’Inps che varrà anche come domanda di rateizzazione.

Nell’istanza dovrà essere indicato il codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione e per la quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti, determinati dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per poter fruire della sospensione contributiva. I contribuenti, che intendono effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione utilizzando i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio, sono comunque obbligati a presentare domanda di sospensione indicando, come sopra descritto, il codice fiscale dell’impresa che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione di competenza.

 

Committenti tenuti al versamento alla Gestione separata: In merito alle aziende committenti tenute al versamento dei contributi alla gestione separata il messaggio INPS indica la ripresa dei versamenti al 16 settembre, con riferimento ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso UniEmens con i seguenti codici di sospensione:

24 sospensione ex art. 5 D.L. n. 9/2020, art. 5

25 sospensione ex art. 8 D.L. n. 9/2020 e art. 61 D.L. n. 18/2020

26 sospensione ex art. 61, comma 5 D.L. n. 18/2020

27 sospensione ex art. 62, comma 2 D.L. n. 18/2020

28 sospensione ex art. 18, comma 1 e 2 D.L. n. 23/2020

29 sospensione ex art. 18, comma 3 e 4 D.L. n. 23/2020

30 sospensione ex art. 18, comma 5 D.L. n. 23/2020

I versamenti devono essere effettuati compilando la “Sezione INPS” del modello “F24”

 

 Si ribadisce che la comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione deve essere trasmessa, entro il 16 settembre, esclusivamente in via telematica.

Scritta il 07/09/2020 da Studio Tremolada e Associati