Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020 n. 203, è stato pubblicato il D.L. 14 agosto 2020 n. 104, noto come “decreto di Agosto”, che prevede importanti novità aggiuntive ai precedenti decreti per il rilancio dell’economia conseguente la crisi causata dal Covid-19.

L’art. 1 del decreto in questione, offre a tutti i datori di lavoro, la possibilità di accedere ai nuovi interventi di ammortizzatori sociali (integrazione salariale ordinaria; in deroga  e assegno ordinario) per un massimo di 18 settimane, fruibili nel periodo dal 13/7/2020 al 31/12/2020, in due tranches da 9 settimane stabilendo che, i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni e che si collocano anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, vengono automaticamente imputati alle prime nove settimane del nuovo periodo di integrazione salariale.

In pratica si azzerano i contatori delle settimane autorizzate fino al 12/7/2020 e previste dal precedente decreto 18/3/2020 convertito in legge n. 27 e successive modificazioni del DL n. 34 convertito in legge n. 77, consentendo complessivamente la fruizione di un massimo di 18 settimane dal 13/7 al 31/12/2020.

Il DL. 104 prevede altresì che mentre le prime nove settimane, determinate come sopra precisato, non sono condizionate da addizionali contributive, il ricorso alle ulteriori nove settimane è collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti. E’ stato infatti previsto un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, che può determinare l’obbligo da parte del Datore di Lavoro, del versamento del contributo di seguito evidenziato, da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro perse per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

La misura del contributo addizionale è la seguente:

  • 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
  • 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
  • nessun contributo per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

Il DL stabilisce che le domande di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, FIS, devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, così pure come tutti i dati necessari per il pagamento diretto dell’integrazione salariale ai lavoratori da parte dell’Istituto. Solamente in sede di prima applicazione della norma, le domande con inizio di sospensione e o riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 viene differita al 30 settembre 2020.

Scritta il 07/09/2020 da Studio Tremolada e Associati