E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 2020, il DL n. 23/2020 (c.d. “decreto liquidità”) recante “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro e di proroga di termini amministrativi e processuali” con entrata in vigore dal 9 aprile 2020.

Di seguito si fornisce una prima informazione circa la previsione dell’art. 18 che regolamenta la scadenza dei versamenti contributivi e delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

Il “decreto liquidità” stabilisce un differimento generalizzato dei versamenti, determinato sulla riduzione del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente nei confronti delle imprese, dei soggetti esercenti arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Oggetto della sospensione sono:

  • l’imposta sul valore aggiunto per i mesi di marzo ed aprile 2020, ovvero per il primo trimestre 2020;
  • le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973)
  • i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per i mesi di marzo ed aprile 2020 con scadenza il 16 aprile ed il 16 maggio.

Il termine di versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al 30 giugno 2020 in unica soluzione senza interessi ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dal medesimo mese di giugno, ma solo condizionatamente alle seguenti condizioni:

  • soggetti con ricavi conseguiti nell’anno 2019 non superiori a 50 milioni di euro e solo se si verifica una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
  • Soggetti con ricavi conseguiti nell’anno 2019 superiori a 50 milioni di euro e solo se si verifica una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019

 

Per i soli versamenti IVA in scadenza ad aprile e maggio 2020, alle imprese e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, la sospensione si applica, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi.

Rimane fermo quanto previsto dal precedente DL n. 18 de 17 marzo 2020 (cd. “Cura Italia”) in riferimento alla sospensione dei versamenti fino al 30 aprile 2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator e fino al 31 maggio 2020 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con termine di versamento fissato al 30 giugno 2020 in unica soluzione senza interessi ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dal medesimo mese di giugno.

Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, la sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione opera, infine, a beneficio dei soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’attività dopo il 31 marzo 2019.

Appare evidente che per ogni mese possono verificarsi diverse situazioni e pertanto è opportuno effettuare le verifiche contabili per stabilire il corretto termine di scadenza.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

Scritta il 10/04/2020 da Studio Tremolada e Associati