Principali articoli in materia di lavoro – DL n. 18 del 17 marzo 2020 – c.d. “Cura Italia”
Mediante la presente circolare illustriamo i principali articoli in materia di lavoro contenuti nel DL n. 18 del 17 marzo 2020 – c.d. decreto “Cura Italia” – e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 e di possibile interesse alla nostra Clientela.
Art. 19 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
I datori di lavoro, che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque non oltre il mese di agosto 2020.
Viene dispensata la richiesta di preventiva informazione e consultazione sindacale, fermo restando che, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Art. 20 – Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
I datori di lavoro che si trovano già in una situazione di CIGS, possono procedere alla sospensione della stessa, mediante intervento della CIGO per un massimo di 9 settimane.
Art. 22 – Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga
Le Regioni e Province autonome, per i datori di lavoro privati, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non siano applicabili altri ammortizzatori sociali, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD), per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Il trattamento può essere riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
La domanda dovrà comunque essere effettuata previo accordo, che può essere concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.
Detti trattamenti sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate nel limite complessivo massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020.
Siamo ancora in attesa che il Ministero del Lavoro chiarisca se alle aziende del commercio con un numero di lavoratori superiore a 50, debbano ricorrere alla CIGS o CIGD.
Art. 23 – Congedo straordinario per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione Separata ed i lavoratori autonomi
In considerazione dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dal 5 marzo, vengono previste due diverse tipologie di congedi straordinari:
– per i figli di età non superiore ai 12 anni, uno specifico congedo, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione (il limite di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,).
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
– Per i figli di età compresa tra 12 e 16 anni, la possibilità di fruire di uno specifico congedo senza corresponsione di indennità e per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Non è prevista corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa. In detto periodo vige il divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i genitori lavoratori con figli di età inferiore ai 12 anni, è prevista la possibilità, alternativa a quanto sopra riportato, di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione delle attività scolastiche. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
Le modalità di presentazione della domanda saranno stabilite dall’INPS con specifico messaggio/circolare.
Art. 24 – Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
Il numero di giorni di permesso retribuito con contribuzione figurativa per l’assistenza di persone affette da handicap di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, previsto in 3 giorni al mese, è incrementato di ulteriori 12 giornate, fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 (totale giornate nei due mesi: 18).
Le modalità di presentazione della domanda saranno stabilite dall’INPS con specifico messaggio/circolare.
Art. 26 – Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Per detti periodi, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.
Art. 27 – Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.
L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.
Art. 28 – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.
L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.
Art. 29 – Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.
L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.
Art. 33 – Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
Vengono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Art. 34 – Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, sono sospesi i termini di decadenza ed i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.
Art. 37 – Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
I pagamenti sospesi ai sensi del presente articolo, andranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Art. 38 – Indennità lavoratori dello spettacolo
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione, e lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.
L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020.
Art. 46 – Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di impugnazione licenziamenti è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Art. 63 – Premio ai lavoratori dipendenti
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
L’importo del premio non concorre alla formazione del reddito.
I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, il premio a decorrere dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Il recupero avverrà mediante compensazione in F24.
Art. 64 – Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Art. 65 – Credito d’imposta per botteghe e negozi
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Detto credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
Scritta il 20/03/2020 da Studio Tremolada e Associati