Ricordiamo che entro il 10 gennaio 2020 (il 12 cade di domenica)i datori di lavoro dovranno provvedere al pagamento degli stipendi del mese di dicembre ed altre mensilità di competenza dell’anno 2019 eventualmente non ancora corrisposte. E’ l’art. 51 del TUIR che, prevedendo il cosiddetto principio di “cassa allargato” applicabile ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente, stabilisce la competenza all’anno precedente, dei redditi corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo.

La corresponsione degli stipendi del mese di dicembre 2019 oltre la data del 10 gennaio 2020, senza una preventiva comunicazione al Consulente del Lavoro per l’attuazione di una corretta gestione del tardivo pagamento, può determinare:

  • dal lato previdenziale, conseguenze penali per il datore di lavoro contemplabili, secondo gli orientamenti giurisprudenziali, ad illecito penale riconducibile al reato di truffa aggravata nei confronti dell’Istituto previdenziale. Di fatto si configurerebbe un indebito recupero dai contributi INPS di somme a carico dell’Istituto, che il datore di lavoro doveva pagare ai dipendenti e che in effetti non ha corrisposto. Pensiamo alle indennità di malattia, ai congedi parentali, ai permessi L.104, alle indennità di maternità, ANF, cig, allattamento ed altre prestazioni previdenziali a carico dell’INPS,  che il datore di lavoro anticipa con la busta paga del mese, espone nella denuncia mensile UNIEMENS quali somme a credito e recupera con il versamento dei contributi entro il 16° giorno del mese successivo in occasione del versamento dei contributi;
  • dal lato fiscale, il lavoratore si ritroverà una Certificazione Unica comprensiva di redditi non percepiti nell’anno 2019  e di conseguenza con una tassazione errata. Ciò comporterà una successiva rielaborazione del conguaglio fiscale, con conseguente riemisssione di una nuova CU per l’anno 2019 ma con ripercussioni negative sul reddito 2020, che dovrà ricomprendere redditi dell’anno 2019 e l’applicazione di una maggiore aliquota Irpef. Il lavoratore potrebbe inoltre essere ulteriormente penalizzato dalla mancata possibilità di accesso ad alcuni sgravi fiscali e prestazioni regolate dall’indicatore ISEE;
  • il datore di lavoro non potrà dedurre fiscalmente nell’esercizio 2019 il relativo costo del lavoro dipendente e/o dei collaboratori, con la conseguenza che, nel caso di un successivo accertamento fiscale, il costo sarebbe considerato indeducibile e recuperato a tassazione con l’aggravio di interessi e sanzioni.

Si ricorda inoltre che, per i pagamenti effettuati tramite bonifici la data utile è il giorno in cui il percettore entra nella disponibilità delle somme di denaro e nel caso di pagamento con assegno circolare o assegno bancario, il pagamento risulterà ottemperato nel momento in cui il lavoratore entrerà in possesso del titolo. (consigliamo di farsi rilasciare una ricevuta che attesta la data di consegna dell’assegno)

Considerato che quest’anno il 12 gennaio cade di domenica, si ritiene non applicabile al pagamento degli stipendi e/o dei compensi agli amministratori la regola dello slittamento del termine al primo giorno lavorativo successivo. Consigliamo pertanto di anticipare il termine di pagamento al 10 gennaio (in quanto la giornata dell’11/1 cade di sabato e il 12/1 di domenica).

Scritta il 08/01/2020 da Studio Tremolada e Associati