Sono state pubblicate in G.U n. 305 del 31 dicembre 2019 (supp. ord. n. 47) le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI” per l’anno 2020, da applicarsi per il primo e secondo semestre dell’anno 2020. Dal 1 luglio entreranno in vigore le novità della Legge di Bilancio sulla tassazione dei veicoli inquinanti.
Dette tabelle costituiscono il riferimento utile per determinare l’importo dei rimborsi spettanti ai dipendenti e collaboratori che utilizzano il proprio veicolo per l’espletamento di attività a favore del datore di lavoro ed anche per la determinazione della retribuzione in natura (fringe benefit) che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti e parasubordinati, dei veicoli aziendali destinati ad uso promiscuo ovvero anche per esigenze private.
Le tabelle sono divise in due periodi:
– fino al 30 giugno 2020;
– dal 1° luglio 2020.
Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulato entro il 30 giugno 2020, la determinazione del fringe benefit viene effettuata, come nei passati anni, assumendo il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nella quarta colonna delle Tabelle ACI.
Per i veicoli concessi dal 1° luglio 2020 di nuova immatricolazione, il calcolo forfetario è determinato dalla percentuale, di seguito trascritta, dell’importo sempre corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, a seconda del livello di emissioni di CO2 (vedi art. 51 c.4 lett.a del DPR 917/1986 sostituito dall’art. 1 c. 632 della legge 160/2019):
– per veicoli con valori di emissione non superiori a 60g/km, 25% dell’importo;
– per veicoli con valori di emissione tra 61g/km e 161 g/km, 30% dell’importo;
– per veicoli con valori di emissione tra 161 g/km e 190 g/km, 40% dell’importo per il 2020 e 50% dal 2021;
– per veicoli con valori di emissione superiori a 191 g/km, 50%dell’importo per il 2020 e 60% dal 2021.
Ai fini del calcolo, sono da conteggiare i giorni per i quali il veicolo è assegnato ad uso promiscuo al lavoratore, a prescindere dal suo effettivo utilizzo. L’importo di benefit, rapportato ai giorni di assegnazione del veicolo indipendentemente dall’effettivo utilizzo, deve essere considerato, ai fini previdenziali e fiscali, sottratto l’eventuale rimborso al lordo dell’iva, effettuato dal lavoratore.
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Scritta il 07/01/2020 da Studio Tremolada e Associati