E’ stato pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 124 del 26/10/2019 (Decreto Fiscale collegato alla legge di bilancio 2020) recante “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI”.

Il D.L. è entrato in vigore il 27 ottobre 2019, e riporta numerose novità che entreranno in vigore nel 2020.

Alcune delle novità principali sono riportate all’art. 3 con la stretta su rimborsi e compensazioni, con le nuove maxi sanzioni di 1000 euro per scarto ovvero compensazione non riconosciuta dall’A.E.,  modello F24 ed all’art. 4, con le ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

L’art. 3 del decreto in questione prevede in particolare:

  • una restrizione alla possibilità di effettuare compensazioni, sancendo che, dal 1 gennaio 2020, il credito da compensare, se di importo superiore ad €. 5.000, potrà essere effettuato solamente dopo 10 giorni dall’invio all’Agenzia delle Entrate di una prima dichiarazione,  dalla quale emerga il credito. Ciò è applicabile per i crediti maturati nel mese di dicembre 2019. Ne consegue un notevole ritardo per l’attuazione della compensazione dei crediti, considerando che se la dichiarazione annuale dell’Iva può essere presentata già nei primi mesi dell’anno , essendo previsto quale termine il 30 aprile, per le compensazioni Irpef di dovrà attendere oltre,  in quanto la dichiarazione dei redditi può essere presentata tra luglio e ottobre. Parrebbero escluse le dichiarazioni relative ai sostituti d’imposta.

 

  • obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA, pertanto  si dovrà utilizzare il mod. F24 anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti quali rimborsi da modello 730 e bonus Renzi nonché i conguagli fiscali derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro, se in corso d’anno ed i conguagli di fine anno.

In tema di compensazioni è stato inoltre previsto al c.6 dell’art. 3 sanzione  di €. 1.000, per ogni modello F24 non eseguita e che comporta compensazioni non riconosciute dall’Agenzia delle Entrate, senza però applicare il “cumulo giuridico” previsto dall’art. 12 del d.lgs.vo 471/1997.

 

L’art. 4 del decreto legge in esame, introduce l’art. 17-bis al D.Lgs. 241/97, che prevede modifiche alle norme in materia di appalto al fine di contrastare la somministrazione illecita di manodopera.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, dovrà essere il committente,  residente ai fini delle imposte dirette nello Stato italian,o ad operare in qualità di sostituto d’imposta, provvedendo  a versare le ritenute fiscali che verranno trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici e che opereranno a carico di queste ultime,  nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

La norma trova applicazione non solo per i contratti di appalto, ma anche per i contratti non nominati o misti, per i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, laddove l’oggetto del contratto sia l’assunzione di un obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice.

La norma stabilisce che l’impresa appaltatrice trasferisca al committente su specifico c/c postale o bancario  ed almeno 5 giorni prima della scadenza del versamento, l’’importo delle ritenute fiscali operate ai lavoratori.  Sarà cura del committente comunicare il codice Iban o c/c postale all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici.

Successivamente, il committente verserà le somme ricevute con le consuete modalità senza possibilità di compensarle con proprie posizioni creditorie, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è stato eseguito.

Inoltre il c. 5  prevede che entro il giorno 16 del mese successivo  l’ impresa appaltatrice trasmetta al committente tramite Pec;  e le subappaltatrici a quest’ultima;

  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
  • tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti;
  • i dati identificativi del bonifico effettuato.

Il c. 12 del richiamato art. 4 prevede la  facoltà delle imprese esecutrici, di effettuare il versamento diretto delle ritenute, in  presenza dei seguenti requisiti , da certificare al committente informandolo dell’esercizio di tale opzione:

  • essere in attività da almeno 5 anni o aver eseguito, nei 2 anni precedenti, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
  • mancanza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per tributi e contributi previdenziali di importo superiore a 50.000 euro per i quali sia ancora dovuto il pagamento o non vi siano provvedimenti di sospensione.

Scritta il 09/11/2019 da Studio Tremolada e Associati