I Datori di Lavoro che assumono lavoratori percettori del reddito di cittadinanza (RDC) possono beneficiare, fermo restando il rispetto di determinate condizioni avanti richiamate, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite dell’importo mensile relativo al reddito di cittadinanza, riconosciuto al lavoratore, con un tetto massimo di euro 780 mensili.
L’esonero non è esteso ai premi Inail.
L’assunzione deve essere effettuata a tempo indeterminato e pieno e la durata dell’incentivo in questione, varia in funzione del periodo di fruizione del RdC già goduto dal lavoratore al momento dell’assunzione. In pratica il beneficio verrà concesso per un periodo pari alla differenza tra 18 mesi e le mensilità per le quali il lavoratore ha beneficiato dell’assegno del Rdc, prima dell’assunzione con un minimo di cinque mensilità.
Non sono ammesse al beneficio le assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro intermittente, di personale con qualifica dirigenziale, ai prestatori di lavoro occasionali disciplinate dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.(libretti famiglia), di lavoratori domestici, seppure effettuate a tempo pieno e indeterminato.
E’ possibile, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e continuare a fruire dell’agevolazione in questione, ovviamente riproporzionata all’orario effettuato, ma solo nei casi previsti dall’art. 8 del D.lgs.vo 81/2015 ovvero su richiesta di dipendenti:
- affetti da patologie oncologiche o cronico-degenerative per i quali residui una ridotta capacità’ lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita;
- con il coniuge, i figli o i genitori affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti;
- che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità’ lavorativa;
- con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992;
- in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento.
Nel caso in cui il rapporto si trasformi in tempo parziale per le motivazioni sopra esposte, il datore di lavoro deve provvedere al ricalcolo dell’incentivo.
Il Datore di lavoro non potrà beneficiare dell’incentivo se:
- non è in regola con il pagamento dei contributi (anche personali) e dei premi assicurativi e pertanto non è in possesso del DURC;
- non rispetta le norme in materia di sicurezza sul lavoro in quanto eventuali condanne potranno determinare cause ostative per la fruizione dei benefici;
- l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione).
- l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine).
- Il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive).
- il datore di lavoro che assume, o utilizza in somministrazione, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore nei 6 mesi precedenti (ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo).
- è stata effettuata tardivamente la comunicazione telematica obbligatoria la perdita dell’incentivo è relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Nel caso di licenziamento del lavoratore beneficiario del Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione, ad esclusione di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito con l’applicazione delle sanzioni civili calcolate in base al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno.
Essendo l’incentivo riconosciuto nei limiti del “de minimis” l’INPS provvederà al riconoscimento dell’incentivo, sia per il datore di lavoro che per l’Ente di formazione, solo dopo aver consultato il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. n. 234/2012 ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime de minimis, dell’intero importo massimo concedibile dell’agevolazione.
Poiché detto registro non è stato ancora ultimato, ai fini del calcolo degli aiuti de minimis, farà fede la dichiarazione sostitutiva resa al riguardo dal datore di lavoro.
Si precisa altresì che per poter ottenere il beneficio, il Datore di lavoro dovrà aver comunicato la disponibilità dei posti vacanti (vacancy) alla piattaforma digitale dedicata al Reddito di Cittadinanza presso l’ANPAL.
Scritta il 22/11/2019 da Studio Tremolada e Associati