Con la conversione in Legge del DL 48/2023 e l’emanazione della circolare n. 23/E dell’Agenzia delle Entrate, è stato confermato, per tutto il 2023, l’innalzamento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit fino a 3.000,00 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

I figli fiscalmente considerati a carico, ai sensi dell’ art. 12 co. 2 del TUIR, sono i:

  • Minori di 24 anni di età e un reddito complessivo pari o inferiore a 4.000,00 euro;
  • Maggiori di 24 anni di età e un reddito complessivo pari o inferiore a 2.840,51 euro.

Si precisa che per i figli che compiono 24 anni nell’anno 2023 la soglia di reddito da considerare è di 4.000,00 euro a prescindere dal giorno e mese del compleanno.

L’esenzione, che è applicabile anche ai fini contributivi Inps e si applica ai titolari di reddito di lavori dipendente ed anche ai titolari di redditi assimilati (co.co.co, amministratori di società).

È possibile erogare il Fringe Benefit “ad personam”, senza necessità di preventivi accordi aziendali o l’obbligo di corrisponderlo a tutti i dipendenti.

L’applicazione della misura agevolativa è subordinata alla consegna della dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di averne diritto, con l’indicazione del codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Spetta inoltre allo stesso lavoratore la comunicazione al sostituto d’imposta della perdita dei presupposti.

Al fine dell’applicazione dell’esenzione in oggetto è necessario che:

I datori di lavoro diano preventiva comunicazione alle RSU/RSA,  qualora presenti in azienda;

Il lavoratore deve consegnare al proprio datore di lavoro la dichiarazione con l’indicazione del codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.

Qualora il lavoratore optasse per il rimborso delle utenze domestiche il lavoratore deve predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso della documentazione comprovante le spese sostenute per le utenze e di non aver richiesto il contributo per le medesime ad altro datore di lavoro.

In considerazione che la presente disciplina è entrata in vigore lo scorso 4 luglio e riguarda l’ammontare complessivo dei fringe benefit, inclusi quelli erogati dal datore di lavoro già dall’inizio dell’anno 2023, si  renderà necessario analizzare ogni caso specifico ai fini dell’eventuale recupero di quanto versato al fisco ed all’ente di previdenza sull’importo del benefit erogato prima dell’entrata in vigore del decreto. In tal senso è auspicabile una specifica circolare Inps in tempi brevi.

In ultimo giova precisare che, in analogia con quanto già previsto per l’anno 2022, anche il regime per l’anno 2023 rappresenta un’agevolazione ulteriore e autonoma rispetto al bonus carburante.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito