E’ stato pubblicato il 30 dicembre 2021, in G.U n. 309, il decreto legislativo 21/12/2021 n. 230, in attuazione della delega conferita al Governo dalla Legge 1/4/2021 n. 46, che istituisce il nuovo: “assegno unico e universale”.

Trattasi di un sussidio mensile riconosciuto per ogni figlio a carico minorenne, a decorrere dal settimo mese di gravidanza ed a determinate condizioni, l’assegno è riconosciuto anche per i figli maggiorenni sino al ventunesimo anno di età mentre, nessun limite di età è previsto i figli disabili.

L’assegno unico sostituisce le seguenti prestazioni:

  • premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma);
  • assegno ai nuclei familiari numerosi;
  • assegni ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • assegno di natalità (Bonus bebè);
  • detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
  • senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità

La richiesta di assegno unico è presentata direttamente dal lavoratore interessato in modalità telematica collegandosi al portale “inps.it”, con credenziali SPID, CIE o CNS o alternativamente rivolgendosi agli enti di patronato.

Le richieste saranno presentate a decorrere dal 1 gennaio di ciascun anno, con riferimento al “periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo”. Di conseguenza, in sede di prima applicazione dell’assegno, si potranno presentare le istanze a decorrere dal 1 gennaio 2022 al fine di ottenere il sussidio per il periodo dal 1 marzo 2022 al 28 febbraio 2023.

L’assegno viene corrisposto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda viene presentata entro il 30 giugno, l’assegno è “riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno se successivamente al 30 giugno, l’assegno è riconosciuto dal primo giorno del mese successivo la data di presentazione della domanda medesima.

la Legge delega prevede che l’assegno sia concesso nella forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro. Nel primo caso il sussidio potrà essere recuperato in sede di dichiarazione dei redditi mentre per l’erogazione in denaro, l’accredito avverrà in base alla modalità scelta dal beneficiario (accredito in c/c bancario o bonifico domiciliato presso gli uffici postali)  in sede di invio della domanda.

Pertanto, dal mese di marzo 2022, non verranno più gestite dal Datore di Lavoro, sia le detrazioni per figli a carico che gli importi dell’assegno al nucleo familiare, ma sarà l’INPS, l’unico referente per gli aventi diritto.

L’ammontare spettante sarà calcolato dall’Inps in funzione dell’Isee familiare, che diventerà documento utile per il riconoscimento del diritto. I soggetti interessati dovranno quindi allegare l’ISEE alla richiesta dell’Assegno Unico.

Poiché la mancata corresponsione delle predette prestazioni, comporterà una riduzione della busta paga, i Datori di lavoro che hanno in precedenza, pattuito una retribuzione netta mensile, si troveranno costretti, dal prossimo mese di marzo, a dover riconoscere la differenza retributiva netta, lordizzata dell’Irpef e della contribuzione sociale, oltre al riconoscimento delle incidenze su tutti gli istituti contrattuali e TFR nonché assoggettamento alla contribuzione sociale e premi Inail.