Con la pubblicazione in G.U. del Decreto Legge n. 146 del 21/10/2021 sono state previste misure di rifinanziamento e proroghe per la tutela del lavoro nel periodo emergenziale.

Di seguito evidenziamo le disposizioni di maggiore interesse riguardanti i datori di lavoro.

INDENNITÀ DI MALATTIA PER QUARANTENA E RIMBORSO MALATTIA PER LAVORATORI PRIVI DI INDENNITÀ

Viene reintrodotta la tutela ai lavoratori dipendenti in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare con sorveglianza attiva legate all’infezione da SARS-CoV-2, per il periodo dal 31/01/2021 al 31/12/2021, che prevede l’equiparazione a malattia ai  fini del trattamento economico previsto dalla normativa di  riferimento  e la non computabilità delle giornate di quarantena o permanenza domiciliare ai fini del periodo di comporto.

Per tali periodi, il  medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla  permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Per il medesimo periodo, per i lavoratori che non beneficiano del trattamento economico di malattia a carico dell’Inps, viene riconosciuto ai Datori di lavoro, previa richiesta, un rimborso forfettario una tantum per gli oneri da quest’ultimo sostenuti per i lavoratori che si fossero trovati nelle condizioni sopra richiamate e che non potevano prestare attività lavorativa in modalità agile.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19

Per I Datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, è previsto un rifinanziamento dei trattamenti di intervento salariale per :

  • Assegno Ordinario -FIS (Aziende del terziario o del turismo);
  • CIG in deroga (Aziende del terziario o del turismo);
  • Fondo Attività professionali (Aziende comparto studi professionali);
  • FSBA (Aziende artigiane);

per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.   Il trattamento spetta ai datori a cui sia stato già autorizzato interamente il periodo di 28 settimane di cui al predetto art. 8, c. 2, DL 41/2021.

I datori di lavoro che operano nei settori:

  • industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15,

per un periodo di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

In entrambi i casi:

  • la domanda può essere presentata esclusivamente per i lavoratori in forza alla data di entrata del 22 ottobre 2021;
  • non è dovuto alcun contributo addizionale

Per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta valido il divieto di licenziamenti per motivi economici ovvero:

  • resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (licenziamento collettivo per riduzione di personale nell’ambito di procedure di mobilità);
  • – resta preclusa, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 3 e 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure di licenziamento in corso.

Ad eccezione delle seguenti ipotesi:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
  • di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
  • di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

CONGEDI COVID-19

Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 14 può astenersi dal lavoro, alternativamente all’altro genitore usufruendo di un congedo straordinario per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • dell’infezione da Covid-19 del figlio;
  • della quarantena del figlio disposta dall’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con copertura da contribuzione figurativa.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 ed i 16 anni è previsto il diritto, per un solo genitore, ad assentarsi dal lavoro senza alcuna indennità né contribuzione figurativa, ma col solo diritto alla conservazione del posto di lavoro ed il divieto di licenziamento per i datori di lavoro.

Per gli iscritti alla gestione separata lo stesso art. 9 prevede che i genitori di figli conviventi minori di 14 anni hanno diritto ad uno specifico congedo, indennizzato al 50% di 1/365mo del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, il congedo retribuito al 50% è riconosciuto a prescindere dall’età del figlio.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

CONTRATO AL LAVORO IRREGOLARE E SICUREZZA SUL LAVORO

l DL 146/2021 ha previsto che la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro venga estesa (oltre all’ASL) con eguale competenza,  anche all’INL. Di conseguenza  anche le ispezioni potranno essere effettuate sia dai Funzionari  ASL e  INL e dal Nucleo Carabinieri presso l’INL.

INASPRIMENTO DELLE MISURE DELLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE

In base all’art. 13 del DL 146/2021 che ha modificato l’art. 14 del DLgs 81/2008, gli ispettori dell’ASL, dell’Ispettorato del Lavoro  o del Comando Carabinieri presso l’INL, dovranno sospendere l’attività imprenditoriale qualora riscontrino nell’ambito dell’attività di vigilanza presso l’impresa, irregolarità di particolare gravità quali:

– la presenza di lavoratori per i quali non è stata effettuata la comunicazione d’assunzione al Centro Impiego ovvero “in nero” in una percentuale superiore al 10% dei lavoratori in forza. Il provvedimento di sospensione non trova applicazione quando il lavoratore irregolare è l’unico soggetto occupato dall’impresa.

–la constatazione della avvenuta violazione in azienda di disposizioni ritenute imprescindibili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali indicate all’Allegato I del DLgs 81/08 di seguito richiamate. Si evidenzia che è sufficiente anche una sola delle seguenti violazioni perché l’ispettore proceda alla sospensione dell’attività imprenditoriale.

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

  • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
  • Mancata formazione ed addestramento;
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
  • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
  • Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto;
  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d’amianto

  • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

La revoca del provvedimento di sospensione, è subordinata a ben precise condizioni, quali:

  • la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro: sorveglianza sanitaria e formazione ed informazione;
  • l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • la rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza.

Per ottenere la revoca, è previsto obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva:

  • nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare una somma pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari ed a 5.000 euro se sono impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
  • nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza la somma aggiuntiva varia a seconda delle violazioni riscontrate secondo quanto verrà indicato in un decreto ministeriale e, nelle more, secondo quanto previsto all’Allegato I al D.L. n. 146/2021;

Se nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la stessa impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione di attività imprenditoriale le sanzioni sono raddoppiate.

Continua ad esserci, la possibilità (articolo 14, comma 11, DLgs 81/08) di ottenere la revoca della sospensione senza pagare subito l’intera somma prevista, se, su istanza di parte e fermo restando il rispetto delle altre condizioni richiamate, l’imprenditore sospeso paga immediatamente il 20% della somma aggiuntiva dovuta e l’importo residuo, maggiorato del 5%, entro i sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca.

L’imprenditore sospeso che non chieda la revoca e non rispetti la sospensione è punito:

  • con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

CARTELLE ESATTORIALI

Il termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1/09/2021, viene prolungato da 60 a 150 giorni dalla notifica.

Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.

Scritta il 9/11/2021 da Studio Tremolada e Associati