Con la pubblicazione in G.U n. 135 del decreto 8/6/2021 n. 79,  viene istituito, in forma temporanea da luglio a dicembre 2021, l’annunciato “Assegno Unico” per le famiglie con figli, che istituisce un contributo indirizzato a disoccupati, incapienti, lavoratori autonomi che non hanno attualmente gli ANF.

L’art. 5 del sopra richiamato decreto, istituisce anche una maggiorazione straordinaria a beneficio dei nuclei destinatari degli ANF.

Entrambi le misure, da considerarsi parallele e incompatibili tra di loro, accompagneranno le famiglie all’ìntroduzione dell’assegno unico che, salvo proroghe, partirà dal 1 gennaio 2022 con un’unica misura universale.

Assegno Unico

Dal 2022 quindi, l’Assegno Unico diventerà lo strumento che sostituirà le seguenti prestazioni a sostegno dei nuclei familiari con figli:

  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 Legge n. 448/1998);
  • assegno di natalità (da ultimo previsto dall’art. 1, comma 340 Legge n. 160/2019);
  • premio alla nascita (art. 1, comma 353 Legge n. 232/2016);
  • fondo di sostegno alla natalità (art. 1, commi 348 e 349 Legge n. 232/2016);
  • detrazioni fiscali (art. 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR, DPR n. 917/1986);
  • assegno per il nucleo familiare (art. 2 D.L. n. 69/1988);
  • assegni familiari (testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, DPR n. 797/1955).

Per poter accedere all’assegno “temporaneo”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui ed il richiedente deve rispettare uno dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  • essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE sulla base della tabella allegata al D.L. 79/2021, che individua i livelli di Isee e gli importi mensili per ciascun figlio minore.

Gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’ISEE.

L’assegno “ponte” è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.

È possibile richiedere l’assegno unico temporaneo all’INPS, una sola per ciascun figlio, presentando la domanda attraverso:

  • il portale web dell’INPS, alla pagina dedicata;
  • il Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164;
  • un Patronato, utilizzando i servizi gratuiti.

L’assegno Unico spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

Maggiorazione ANF 

Come sopra precisato, lo stesso decreto 79 ha previsto anche, per il periodo da luglio 2021 a 31 dicembre 2021 e per i lavoratori dipendenti del settore privato ed i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, una maggiorazione degli ANF già in vigore,  nelle seguenti misure:

  • 37,50 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli;
  • 55,00 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

La maggiorazione è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, sulla base della composizione e del numero i componenti del nucleo familiare e in relazione ai livelli reddituali del reddito complessivo del nucleo stesso, un importo di ANF superiore a zero.

La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a un proficuo lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.

I lavoratori dipendenti del settore privato possono inoltrare la domanda telematica di assegno per il nucleo familiare per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, utilizzando la specifica procedura presente sul portale dell’Istituto.