Con la pubblicazione in GU del 30/7 us del DL 30 luglio 2020, n. 83 è stata approvata la proroga, fino al 15 ottobre 2020, dello stato d’emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

Tra le misure prorogate, ci sono anche quelle disciplinate dall’art.90, commi 1, 3 e 4, del d.l. n. 34 del 2020 convertito in l. n. 77 ovvero il proseguimento della possibilità di svolgere “lavoro agile” anche in assenza degli accordi individuali.

Ne consegue, che le imprese potranno limitarsi a comunicare ai lavoratori interessati la prosecuzione del lavoro agile secondo le modalità fino ad ora osservate, non dovendo raccogliere e conservare l’eventuale consenso, come preannunciato dal Ministero del Lavoro in assenza di proroga.

Occorrerà solo osservare gli obblighi di informativa in forma semplificata relativi al nuovo termine fissato.

Le regole semplificate valgono fino al 15 ottobre 2020. dal 16 ottobre, in mancanza di ulteriori interventi legislativi in materia, si ritornerà al regime ordinario, caratterizzato appunto dall’accordo delle parti, così come previsto dalla L. n. 81/2017.

 

Scritta il 03/08/2020 da Studio Tremolada e Associati