L’art. 3 del DL 124/2019, entrato in vigore il 27/10/2019, prevede nuovi obblighi relativamente alle compensazioni fiscali effettuate mediante modello F24.
L’operativa attuazione della norma, per effetto di quanto previsto dallo Statuto del contribuente, decorrerà dal prossimo 29 dicembre.
In particolare, al fine di contrastare le indebite compensazioni, il decreto in questione, ha reso obbligatorio l’utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) anche per i sostituti d’imposta ed i soggetti non titolari di partita IVA.
Nello specifico la normativa (c.2 art. 3) prevede che i crediti riguardanti:
– Imposta sul valore aggiunto
– Imposte sui redditi e relative addizionali
– Imposte sostitutive delle imposte sul reddito
– Imposta regionale sulle attività produttive
– Rimborsi erogati in qualità di sostituto d’imposta (es. il c.d. “Bonus Renzi”)
– Crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi
Poiché la nuova normativa, si applica già dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, i pagamenti delle deleghe F24 scadenti il prossimo 16 gennaio e che compensano crediti maturati in dicembre quali anche: (bonus Renzi, rimborsi da 730 ecc), dovranno essere attuati tramite Entratel o Fisconline.
Il c. 1 del richiamato art. 3 ha inoltre sostituito l’ultimo periodo dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedendo che le compensazioni relative ai crediti predetti ed, Il cui importo è superiore a € 5.000,00, potranno essere effettuate solamente a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, con apposizione del visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di controllo.
Rimane senza limitazioni l’utilizzo del credito annuo di importo inferiore o pari a 5.000 euro, dal primo giorno successivo alla sua maturazione, senza la presentazione preventiva della dichiarazione annuale dalla quale emerge. Anche tale disposizione si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2019.
Qualora in esito all’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate può sospendere per 30 giorni i modelli F24 contenenti le compensazioni.
Conseguentemente, qualora il credito non sia stato correttamente utilizzato, l’AE provvede a comunicare lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione.
Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.
Con un emendamento approvato dalla Commissione Finanze della Camera nella seduta del 21 novembre 2019, la sanzione originariamente prevista in €. 1.000 per ciascuna delega non eseguita, viene così attenuata:
– fino a 5.000 euro di crediti utilizzati in compensazione e ritenuti non spettanti o inesistenti dall’Agenzia delle Entrate si applicherà una sanzione proporzionale del 5%;
– oltre 5.000 euro la sanzione resterà fissa a 250 euro.
L’applicazione delle disposizioni sanzionatorie si applicheranno alle deleghe presentate a partire dal mese di marzo 2020.
Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario.
Scritta il 16/12/2019