Con la circolare n. 121 del 06/09/2019 e successivo messaggio n. 3447 del 24/09/2019, l’Inps ha reso note le modalità che i datori di lavoro dovranno attuare per il versamento del contributo addizionale Naspi,  previsto dal decreto legge n. 87 del 12/7/2018 ovvero il cd. “decreto dignità”.

In pratica per ogni rinnovo del contratto a tempo determinato intervenuto dal 14/7/2018, il datore di lavoro dovrà versare all’Inps un contributo addizionale dello 0,50% calcolato sulla retribuzione imponibile, in aggiunta al già previsto contributo dello 1,40%, istituito dall’art.  2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, cd. “legge Fornero”.

Pertanto nell’ipotesi di stipula del primo contratto a tempo determinato, sarà dovuto il contributo del  1,40%; con il 1° rinnovo il contributo sarà pari al 1,90% (1,40+ 0,50); al 2° rinnovo al 2.40% (1,40+0,50+0,50) e cosi via.

Il contributo in questione non deve essere applicato ai rinnovi contrattuali effettuati per i lavoratori assunti a tempo determinato per:

  • sostituzione di lavoratori assenti;
  • lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;
  • gli apprendisti;
  • i lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
  • I lavoratori domestici ai quali si applica solo il contributo addizionale dello 1,40%

La fattispecie del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricorre quando il rapporto di lavoro si risolve per scadenza del termine inizialmente previsto o successivamente prorogato e le parti, decorso il cd. stop and go,  procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine.

A riguardo si configura “rinnovo” anche nel caso, ritenendo di prorogare un contratto a termine, venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine. In tal caso è dovuto il contributo addizionale.

Con i contributi relativi al mese di settembre 2019 dovrà essere effettuato il versamento del contributo di competenza del medesimo mese scadenti il 16/10 ed entro Il 16/11 pv  il versamento degli arretrati relativi al periodo: luglio/2018-agosto/2019 sempre esponendo per ogni singolo lavoratore interessato, i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nei diversi periodi.

Per completezza d’informazione si precisa che il contributo addizionale sarà dovuto anche qualora si riscontri tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore, un’alternanza tra contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione a termine, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, e ciò, indipendentemente dai periodi di interruzione decorsi tra i diversi contratti.

E’ anche previsto il recupero sia dell’intero contributo addizionale nei casi di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.

Scritta il 16/10/2019 da Studio Tremolada e Associati