Come ogni anno, anche per il 2019, gli adempimenti fiscali e versamento delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali (di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, dlgs 241/1997), che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto (compresi quelli rateali), possono essere effettuati entro il 20 di agosto senza alcuna maggiorazione.

Anche i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre.

Sono quindi sospesi:

  • i termini di pagamento delle somme dovute a seguito di avviso bonario scaturito dai controlli automatici o formali del Fisco;
  • le richieste e gli inviti che possono fare gli uffici ai contribuenti (l’invio di questionari o l’invito a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti o di altri contribuenti con i quali hanno intrattenuto rapporti).

A esclusione dei termini:

  • derivati da accessi, ispezioni e verifiche;
  • delle procedure di rimborso ai fini Iva.

Scritta il 30/07/2019