Con la presente circolare riteniamo utile portare a conoscenza dei nostri Clienti, il trattamento da applicare ai propri lavoratori dipendenti, che effettuano assenze dal lavoro per cause ricollegabili al COVID-19 cd. Coronavirus.

IMPRESE UBICATE NEI COMUNI DELLA ZONA ROSSA: Se l’assenza viene disposta dalle Autorità Pubbliche, i datori di lavoro potranno fare ricorso agli ammortizzatori sociali e nessuna retribuzione potrà essere posta a carico del Datore di lavoro, non essendo allo stesso imputabile la causa dell’assenza.

 

IMPRESE NON UBICATE NEI COMUNI DELLA ZONA ROSSA:  Nel caso il Datore di Lavoro, senza esserne tenuto ritenga di sospendere volontariamente l’attività lavorativa, sarà tenuto alla corresponsione della retribuzione ed al versamento dei relativi contributi. Un’alternativa può essere lo smart working regolato dalla legge 81/2017.  Il lavoratore dipendente può svolgere la sua prestazione da casa, senza recarsi sul luogo di lavoro.

Data la situazione di emergenza, si informa che l’art. 2 del DPCM del 25/02/2020 ha previsto l’utilizzo dello smart working in via semplificata ovvero senza obbligo di accordo scritto individuale tra azienda e lavoratore  fino a tutto il 15 marzo 2020,  per tutti i datori di lavoro  con sede legale o operativa  nelle seguenti regioni:  Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Liguria e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori. In pratica le aziende, ovunque abbiano sede nelle regioni sopra indicate, potranno collocare autonomamente in smart working i lavoratori che provengono dalle regioni considerate a rischio dal decreto.

Rimane comunque ferma la necessità di rispettare tutte le norme in tema di orario di lavoro, diritto alla disconnessione, utilizzo degli strumenti telematici, esercizio del potere organizzativo e di controllo ecc. previste dalla legge 81/2017 che regola il “lavoro agile” , ivi compreso l’obbligo di informativa in materia di sicurezza e la comunicazione telematica al Ministero del Lavoro.

 

QUARANTENA OBBLIGATORIA PER CORONAVIRUS:  Nel caso il lavoratore sia costretto ad assentarsi dal lavoro e posto in quarantena obbligatoria, in quanto ha accusato sintomi riconducibili al coronavirus, occorre riferirsi al CCNL applicato con riferimento ai casi di assenza per  ricovero o per altre patologie o interventi o ai casi di malattia in presenza di regolare certificazione medica.

 

QUARANTENA VOLONTARIA PER CORONAVIRUS:  il lavoratore può decidere autonomamente di assentarsi per porsi in quarantena volontaria, pur non avendo sintomi evidenti di contagio. Tra le misure di contenimento previste dal governo è previsto l’obbligo da parte di coloro che sono arrivati in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare questa circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Asl competente per territorio, che lo comunica a sua volta all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

La decisione di adottare, nelle more della decisione dell’autorità pubblica, una quarantena “volontaria” (anche per aver avuto contatti con soggetti a rischio), nei limiti dell’attesa della decisione sulla misura da adottare da parte dell’autorità pubblica, può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinato come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo.

 

LAVORATORE CHE SI ASSENTA PER PAURA DEL CONTAGIO: Il lavoratore che autodetermina l’assenza dal lavoro per il semplice timore di essere contagiato, pur non sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano la libera circolazione, commette un’inadempienza disciplinarmente perseguibile che può anche portare anche al licenziamento.

Scritta il 01/03/2020 da Studio Tremolada e Associati

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Entro il 31 gennaio 2020 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2019 (1° gennaio – 31 dicembre), lavoratori tramite le agenzie di somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2019.

 

I dati obbligatoriamente richiesti sono:

•          il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;

•          la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;

•          il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.

 

La comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.

 

L’invio potrà avvenire tramite:

•          consegna a mano;

•          raccomandata con ricevuta di ritorno;

•          posta elettronica certificata (PEC).

 

Qualora l’azienda utilizzatrice non provveda all’assolvimento dell’obbligo comunicativo ovvero effettua una comunicazione non è corretta rispetto all’effettivo utilizzo dei lavoratori somministrati, è prevista una sanzione amministrativa da €. 250,00 a €. 1.250,00.

 

Scritta il 17/01/2020 da Studio Tremolada e Associati

Ricordiamo che entro il 10 gennaio 2020 (il 12 cade di domenica)i datori di lavoro dovranno provvedere al pagamento degli stipendi del mese di dicembre ed altre mensilità di competenza dell’anno 2019 eventualmente non ancora corrisposte. E’ l’art. 51 del TUIR che, prevedendo il cosiddetto principio di “cassa allargato” applicabile ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente, stabilisce la competenza all’anno precedente, dei redditi corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo.

La corresponsione degli stipendi del mese di dicembre 2019 oltre la data del 10 gennaio 2020, senza una preventiva comunicazione al Consulente del Lavoro per l’attuazione di una corretta gestione del tardivo pagamento, può determinare:

  • dal lato previdenziale, conseguenze penali per il datore di lavoro contemplabili, secondo gli orientamenti giurisprudenziali, ad illecito penale riconducibile al reato di truffa aggravata nei confronti dell’Istituto previdenziale. Di fatto si configurerebbe un indebito recupero dai contributi INPS di somme a carico dell’Istituto, che il datore di lavoro doveva pagare ai dipendenti e che in effetti non ha corrisposto. Pensiamo alle indennità di malattia, ai congedi parentali, ai permessi L.104, alle indennità di maternità, ANF, cig, allattamento ed altre prestazioni previdenziali a carico dell’INPS,  che il datore di lavoro anticipa con la busta paga del mese, espone nella denuncia mensile UNIEMENS quali somme a credito e recupera con il versamento dei contributi entro il 16° giorno del mese successivo in occasione del versamento dei contributi;
  • dal lato fiscale, il lavoratore si ritroverà una Certificazione Unica comprensiva di redditi non percepiti nell’anno 2019  e di conseguenza con una tassazione errata. Ciò comporterà una successiva rielaborazione del conguaglio fiscale, con conseguente riemisssione di una nuova CU per l’anno 2019 ma con ripercussioni negative sul reddito 2020, che dovrà ricomprendere redditi dell’anno 2019 e l’applicazione di una maggiore aliquota Irpef. Il lavoratore potrebbe inoltre essere ulteriormente penalizzato dalla mancata possibilità di accesso ad alcuni sgravi fiscali e prestazioni regolate dall’indicatore ISEE;
  • il datore di lavoro non potrà dedurre fiscalmente nell’esercizio 2019 il relativo costo del lavoro dipendente e/o dei collaboratori, con la conseguenza che, nel caso di un successivo accertamento fiscale, il costo sarebbe considerato indeducibile e recuperato a tassazione con l’aggravio di interessi e sanzioni.

Si ricorda inoltre che, per i pagamenti effettuati tramite bonifici la data utile è il giorno in cui il percettore entra nella disponibilità delle somme di denaro e nel caso di pagamento con assegno circolare o assegno bancario, il pagamento risulterà ottemperato nel momento in cui il lavoratore entrerà in possesso del titolo. (consigliamo di farsi rilasciare una ricevuta che attesta la data di consegna dell’assegno)

Considerato che quest’anno il 12 gennaio cade di domenica, si ritiene non applicabile al pagamento degli stipendi e/o dei compensi agli amministratori la regola dello slittamento del termine al primo giorno lavorativo successivo. Consigliamo pertanto di anticipare il termine di pagamento al 10 gennaio (in quanto la giornata dell’11/1 cade di sabato e il 12/1 di domenica).

Scritta il 08/01/2020 da Studio Tremolada e Associati

Sono state pubblicate in G.U n. 305 del 31 dicembre 2019 (supp. ord. n. 47) le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI” per l’anno 2020, da applicarsi per il primo e secondo semestre dell’anno 2020. Dal 1 luglio entreranno in vigore le novità della Legge di Bilancio sulla tassazione dei veicoli inquinanti.

Dette tabelle costituiscono il riferimento utile per determinare l’importo dei rimborsi spettanti ai dipendenti e collaboratori che utilizzano il proprio veicolo per l’espletamento di attività a favore del datore di lavoro ed anche per la determinazione della retribuzione in natura (fringe benefit) che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti e parasubordinati, dei veicoli aziendali destinati ad uso promiscuo ovvero anche per esigenze private.

Le tabelle sono divise in due periodi:

– fino al 30 giugno 2020;

– dal 1° luglio 2020.

Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulato entro il 30 giugno 2020, la determinazione del fringe benefit viene effettuata, come nei passati anni, assumendo il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nella quarta colonna delle Tabelle ACI.

Per i veicoli concessi dal 1° luglio 2020 di nuova immatricolazione, il calcolo forfetario è determinato dalla percentuale, di seguito trascritta, dell’importo sempre corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, a seconda del livello di emissioni di CO2 (vedi art. 51 c.4 lett.a del DPR 917/1986 sostituito dall’art. 1 c. 632 della legge 160/2019):

– per veicoli con valori di emissione non superiori a 60g/km, 25% dell’importo;

– per veicoli con valori di emissione tra 61g/km e 161 g/km, 30% dell’importo;

– per veicoli con valori di emissione tra 161 g/km e 190 g/km, 40% dell’importo per il 2020 e 50% dal 2021;

– per veicoli con valori di emissione superiori a 191 g/km, 50%dell’importo per il 2020 e 60% dal 2021.

 

Ai fini del calcolo, sono da conteggiare i giorni per i quali il veicolo è assegnato ad uso promiscuo al lavoratore, a prescindere dal suo effettivo utilizzo. L’importo di benefit,  rapportato ai giorni di assegnazione del veicolo indipendentemente dall’effettivo utilizzo, deve essere considerato, ai fini previdenziali e fiscali, sottratto l’eventuale rimborso al lordo dell’iva, effettuato dal lavoratore.

Clicca su “documentazione” per scarica le Tabelle ACI

Documentazione

Scritta il 07/01/2020 da Studio Tremolada e Associati

L’art. 3 del DL 124/2019, entrato in vigore il 27/10/2019, prevede nuovi obblighi relativamente alle compensazioni fiscali effettuate mediante modello F24.

L’operativa attuazione della norma, per effetto di quanto previsto dallo Statuto del contribuente, decorrerà dal prossimo 29 dicembre.

In particolare, al fine di contrastare le indebite compensazioni, il decreto in questione, ha reso obbligatorio l’utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) anche per i sostituti d’imposta ed i soggetti non titolari di partita IVA.

Nello specifico la normativa (c.2 art. 3) prevede che i crediti riguardanti: 

–                   Imposta sul valore aggiunto

–                   Imposte sui redditi e relative addizionali

–                   Imposte sostitutive delle imposte sul reddito

–                   Imposta regionale sulle attività produttive

–                   Rimborsi erogati in qualità di sostituto d’imposta (es. il c.d. “Bonus Renzi”)

–                   Crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi

Poiché la nuova normativa, si applica già dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, i pagamenti delle deleghe F24 scadenti il prossimo 16 gennaio e che compensano crediti maturati in dicembre quali anche: (bonus Renzi, rimborsi da 730 ecc), dovranno essere attuati tramite Entratel o Fisconline.

 

Il c. 1 del richiamato art. 3 ha inoltre sostituito l’ultimo periodo dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedendo che le compensazioni relative ai crediti predetti ed, Il cui importo è superiore a € 5.000,00, potranno essere effettuate solamente a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, con apposizione del visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di controllo.

 

Rimane senza limitazioni l’utilizzo del credito annuo di importo inferiore o pari a 5.000 euro, dal primo giorno successivo alla sua maturazione, senza la presentazione preventiva della dichiarazione annuale dalla quale emerge. Anche tale disposizione si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2019.

 

Qualora in esito all’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate può sospendere per 30 giorni i modelli F24 contenenti le compensazioni.

Conseguentemente, qualora il credito non sia stato correttamente utilizzato, l’AE provvede a comunicare lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione.

Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.

 

Con un emendamento approvato dalla Commissione Finanze della Camera nella seduta del 21 novembre 2019, la sanzione originariamente prevista in €. 1.000 per ciascuna delega non eseguita, viene così attenuata:

–        fino a 5.000 euro di crediti utilizzati in compensazione e ritenuti non spettanti o inesistenti dall’Agenzia delle Entrate si applicherà una sanzione proporzionale del 5%;

–        oltre 5.000 euro la sanzione resterà fissa a 250 euro.

L’applicazione delle disposizioni sanzionatorie si applicheranno alle deleghe presentate a partire dal mese di marzo 2020.

 

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario.

 

Scritta il 16/12/2019 da Studio Tremolada e Associati

I Datori di Lavoro che assumono lavoratori percettori del reddito di cittadinanza (RDC) possono beneficiare, fermo restando il rispetto di determinate condizioni avanti richiamate, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite dell’importo mensile relativo al reddito di cittadinanza, riconosciuto al lavoratore, con un tetto massimo di euro 780 mensili.

L’esonero non è esteso ai premi Inail.

L’assunzione deve essere effettuata a tempo indeterminato e pieno e la durata dell’incentivo in questione, varia in funzione del periodo di fruizione del RdC già goduto dal lavoratore al momento dell’assunzione. In pratica il beneficio verrà concesso per un periodo pari alla differenza tra 18 mesi e le mensilità per le quali il lavoratore ha beneficiato dell’assegno del Rdc, prima dell’assunzione con un minimo di cinque mensilità.

Non sono ammesse al beneficio le assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro intermittente, di personale con qualifica dirigenziale, ai prestatori di lavoro occasionali disciplinate dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.(libretti famiglia), di lavoratori domestici, seppure effettuate a tempo pieno e indeterminato.

E’ possibile, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e continuare a fruire dell’agevolazione in questione, ovviamente riproporzionata all’orario effettuato, ma solo nei casi previsti dall’art. 8 del D.lgs.vo 81/2015 ovvero su richiesta di dipendenti:

  • affetti da patologie oncologiche o cronico-degenerative per i quali residui una ridotta capacità’ lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita;
  • con il coniuge, i figli o i genitori affetti da  patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti;
  • che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità’ lavorativa;
  • con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992;
  • in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento.

Nel caso in cui il rapporto si trasformi in tempo parziale per le motivazioni sopra esposte, il datore di lavoro deve provvedere al ricalcolo  dell’incentivo.

Il Datore di lavoro non potrà beneficiare dell’incentivo se:

  • non è in regola con il pagamento dei contributi (anche personali) e dei premi assicurativi e pertanto non è in possesso del DURC;
  • non  rispetta le norme in materia di sicurezza sul lavoro in quanto eventuali condanne potranno determinare cause ostative per la fruizione dei benefici;
  • l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione).
  • l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine).
  • Il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive).
  • il datore di lavoro che assume, o utilizza in somministrazione, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore nei 6 mesi precedenti (ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo).
  • è stata effettuata tardivamente la comunicazione telematica obbligatoria la perdita dell’incentivo è relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Nel caso di licenziamento del lavoratore beneficiario del Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione, ad esclusione di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito con l’applicazione delle sanzioni civili calcolate in base al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno.

Essendo l’incentivo riconosciuto nei limiti del “de minimis” l’INPS provvederà al riconoscimento dell’incentivo, sia per il datore di lavoro che per l’Ente di formazione, solo dopo aver consultato il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. n. 234/2012 ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime de minimis, dell’intero importo massimo concedibile dell’agevolazione.

Poiché detto registro non è stato ancora ultimato, ai fini del calcolo degli aiuti de minimis, farà fede la dichiarazione sostitutiva resa al riguardo dal datore di lavoro.

Si precisa altresì che per poter ottenere il beneficio, il Datore di lavoro dovrà aver comunicato la disponibilità dei posti vacanti (vacancy) alla piattaforma digitale dedicata al Reddito di Cittadinanza presso l’ANPAL.

 

Scritta il 22/11/2019 da Studio Tremolada e Associati

E’ stato pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 124 del 26/10/2019 (Decreto Fiscale collegato alla legge di bilancio 2020) recante “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI”.

Il D.L. è entrato in vigore il 27 ottobre 2019, e riporta numerose novità che entreranno in vigore nel 2020.

Alcune delle novità principali sono riportate all’art. 3 con la stretta su rimborsi e compensazioni, con le nuove maxi sanzioni di 1000 euro per scarto ovvero compensazione non riconosciuta dall’A.E.,  modello F24 ed all’art. 4, con le ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

L’art. 3 del decreto in questione prevede in particolare:

  • una restrizione alla possibilità di effettuare compensazioni, sancendo che, dal 1 gennaio 2020, il credito da compensare, se di importo superiore ad €. 5.000, potrà essere effettuato solamente dopo 10 giorni dall’invio all’Agenzia delle Entrate di una prima dichiarazione,  dalla quale emerga il credito. Ciò è applicabile per i crediti maturati nel mese di dicembre 2019. Ne consegue un notevole ritardo per l’attuazione della compensazione dei crediti, considerando che se la dichiarazione annuale dell’Iva può essere presentata già nei primi mesi dell’anno , essendo previsto quale termine il 30 aprile, per le compensazioni Irpef di dovrà attendere oltre,  in quanto la dichiarazione dei redditi può essere presentata tra luglio e ottobre. Parrebbero escluse le dichiarazioni relative ai sostituti d’imposta.

 

  • obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA, pertanto  si dovrà utilizzare il mod. F24 anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti quali rimborsi da modello 730 e bonus Renzi nonché i conguagli fiscali derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro, se in corso d’anno ed i conguagli di fine anno.

In tema di compensazioni è stato inoltre previsto al c.6 dell’art. 3 sanzione  di €. 1.000, per ogni modello F24 non eseguita e che comporta compensazioni non riconosciute dall’Agenzia delle Entrate, senza però applicare il “cumulo giuridico” previsto dall’art. 12 del d.lgs.vo 471/1997.

 

L’art. 4 del decreto legge in esame, introduce l’art. 17-bis al D.Lgs. 241/97, che prevede modifiche alle norme in materia di appalto al fine di contrastare la somministrazione illecita di manodopera.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, dovrà essere il committente,  residente ai fini delle imposte dirette nello Stato italian,o ad operare in qualità di sostituto d’imposta, provvedendo  a versare le ritenute fiscali che verranno trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici e che opereranno a carico di queste ultime,  nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

La norma trova applicazione non solo per i contratti di appalto, ma anche per i contratti non nominati o misti, per i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, laddove l’oggetto del contratto sia l’assunzione di un obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice.

La norma stabilisce che l’impresa appaltatrice trasferisca al committente su specifico c/c postale o bancario  ed almeno 5 giorni prima della scadenza del versamento, l’’importo delle ritenute fiscali operate ai lavoratori.  Sarà cura del committente comunicare il codice Iban o c/c postale all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici.

Successivamente, il committente verserà le somme ricevute con le consuete modalità senza possibilità di compensarle con proprie posizioni creditorie, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è stato eseguito.

Inoltre il c. 5  prevede che entro il giorno 16 del mese successivo  l’ impresa appaltatrice trasmetta al committente tramite Pec;  e le subappaltatrici a quest’ultima;

  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
  • tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti;
  • i dati identificativi del bonifico effettuato.

Il c. 12 del richiamato art. 4 prevede la  facoltà delle imprese esecutrici, di effettuare il versamento diretto delle ritenute, in  presenza dei seguenti requisiti , da certificare al committente informandolo dell’esercizio di tale opzione:

  • essere in attività da almeno 5 anni o aver eseguito, nei 2 anni precedenti, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
  • mancanza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per tributi e contributi previdenziali di importo superiore a 50.000 euro per i quali sia ancora dovuto il pagamento o non vi siano provvedimenti di sospensione.

Scritta il 09/11/2019 da Studio Tremolada e Associati

Con la circolare n. 121 del 06/09/2019 e successivo messaggio n. 3447 del 24/09/2019, l’Inps ha reso note le modalità che i datori di lavoro dovranno attuare per il versamento del contributo addizionale Naspi,  previsto dal decreto legge n. 87 del 12/7/2018 ovvero il cd. “decreto dignità”.

In pratica per ogni rinnovo del contratto a tempo determinato intervenuto dal 14/7/2018, il datore di lavoro dovrà versare all’Inps un contributo addizionale dello 0,50% calcolato sulla retribuzione imponibile, in aggiunta al già previsto contributo dello 1,40%, istituito dall’art.  2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, cd. “legge Fornero”.

Pertanto nell’ipotesi di stipula del primo contratto a tempo determinato, sarà dovuto il contributo del  1,40%; con il 1° rinnovo il contributo sarà pari al 1,90% (1,40+ 0,50); al 2° rinnovo al 2.40% (1,40+0,50+0,50) e cosi via.

Il contributo in questione non deve essere applicato ai rinnovi contrattuali effettuati per i lavoratori assunti a tempo determinato per:

  • sostituzione di lavoratori assenti;
  • lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;
  • gli apprendisti;
  • i lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
  • I lavoratori domestici ai quali si applica solo il contributo addizionale dello 1,40%

La fattispecie del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricorre quando il rapporto di lavoro si risolve per scadenza del termine inizialmente previsto o successivamente prorogato e le parti, decorso il cd. stop and go,  procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine.

A riguardo si configura “rinnovo” anche nel caso, ritenendo di prorogare un contratto a termine, venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine. In tal caso è dovuto il contributo addizionale.

Con i contributi relativi al mese di settembre 2019 dovrà essere effettuato il versamento del contributo di competenza del medesimo mese scadenti il 16/10 ed entro Il 16/11 pv  il versamento degli arretrati relativi al periodo: luglio/2018-agosto/2019 sempre esponendo per ogni singolo lavoratore interessato, i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nei diversi periodi.

Per completezza d’informazione si precisa che il contributo addizionale sarà dovuto anche qualora si riscontri tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore, un’alternanza tra contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione a termine, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, e ciò, indipendentemente dai periodi di interruzione decorsi tra i diversi contratti.

E’ anche previsto il recupero sia dell’intero contributo addizionale nei casi di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.

Scritta il 16/10/2019 da Studio Tremolada e Associati

Metalmeccanici: promemoria formazione.

 

Scade il 31/12/2019 il primo triennio di riferimento per il coinvolgimento dei lavoratori a tempo indeterminato in programmi di formazione continua di 24 ore pro capite.

I lavoratori che non sono stati coinvolti in percorsi formativi entro il mese di dicembre 2018 e per i quali non è stato programmato un coinvolgimento nell’anno 2019 hanno il diritto di partecipare a corsi di formazione esterni finalizzati all’acquisizione di competenze trasversali, linguistiche, digitali, tecniche o gestionali, impiegabili nel contesto lavorativo aziendale e dagli stessi prescelti.

Il Datore di lavoro parteciperà con un contributo spese fino a 300 euro e riconoscerà 2/3 delle 24 ore retribuite (16 ore). Un terzo (8 ore) saranno a carico del lavoratore.

Le  ore eventualmente   inutilizzate  non   sono  cumulabili  con  le  ore di  competenza  del  successivo triennio, salvo che la mancata fruizione sia stata determinata da esigenze tecnico -organizzative.

Sono escluse le ore dedicate alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza.

(Vedasi a riguardo precedenti nostri Notiziari del 22 giugno 2018 e del 20 novembre 2017).

 

Scritta il 08/10/2019 da Studio Tremolada e Associati

Aziende del terziario – Confcommercio: Verbale di accordo del 10/9/2019

Con verbale di accordo del 10 settembre 2019 Confcommercio Imprese per l’Italia con FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, rilevato che nel fornire le tabelle dei minimi contrattuali, vi erano lievissimi disallineamenti degli importi, hanno stabilito che i minimi contrattuali decorrenti dal 1° marzo 2018 di cui alla tabella riportata nel verbale d’accordo allegato. I nuovi minimi tabellari devono intendersi modificati a decorrere dal 1° gennaio 2020: nulla sarà dovuto in relazione a periodi antecedenti al 1° gennaio 2020.

 

Documentazione

Scritta il 08/10/2019 da Studio Tremolada e Associati