In data 5 febbraio 2021 è stata stipulata, tra FEDERMECCANCIA, ASSISTAL, FIOM – CGIL, FIM – CISL, UILM – UIL, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 26 novembre 2016 (con stesura definitiva del 19 luglio 2017) per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti, scaduto il 31 dicembre 2019.
La validità dell’accordo decorre dal 5 febbraio 2021 al 30 giugno 2024, sia per la parte economica che per quella normativa.
Tra le principali novità, evidenziamo:
NUOVO INQUADRAMENTO PROFESSIONALE
A far tempo dal 1 giugno 2021 è previsto un nuovo sistema di inquadramento professionale dei lavoratori che contempla una classificazione unica articolata su 9 livelli ricompresi in quattro “campi professionali” identificatori di diverse responsabilità di ruolo.
Campo D: RUOLI OPERATIVI (livelli D1 e D2, ex livelli 2° e 3°);
Campo C: RUOLI TECNICO SPECIFICI (livelli C1, C2 e C3, ex livelli 3S, 4° e 5°);
Campo B: RUOLI SPECIALISTICI E GESTIONALI (livello B1, B2 e B3, ex livelli 5S, 6 e 7);
Campo A: RUOLI DI GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ED INNOVAZIONE (livello A1, ex livello 8° – quadro).
A far data dal 1 giugno 2021, viene quindi eliminato 1° livello di inquadramento contrattuale con conseguente riclassificazione per tutti i lavoratori, in forza al 31 maggio 2021, inquadrati in tale categoria, nel livello D1.
Tabella comparativa:
| Livelli attuali |
Campi professionali |
Nuovi livelli |
| 1° |
Eliminazione 1° livello |
|
| 2° |
D RUOLI OPERATIVI |
D1 |
| 3° |
D2 |
| 3° S |
C RUOLI TECNICO SPECIFICI |
C1 |
| 4° |
C2 |
| 5° |
C3 |
| 5° S |
B RUOLO SPECIALISTICI GESTIONALI |
B1 |
| 6° |
B2 |
| 7° |
B3 |
| 8° |
A RUOLI DI GESTIONE DEL CAMBIAMENTO E INNOVAZIONE |
A1 |
Ai fini della classificazione nelle categorie legali di operaio ed impiegato, si considera la prevalenza di attività manuale o operativa nell’esercizio del ruolo, indipendentemente dal livello di inquadramento. Rispetto ai lavoratori c.d. intermedi continuano a trovare applicazione i trattamenti in atto.
Per lavoratori direttivi si intendono i lavoratori con funzioni gerarchiche o dotati di autonomia tecnica organizzativa in funzione del relativo livello di inquadramento.
NUOVO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
E’ previsto un aumento medio a regime di euro 124,65 lordi mensili al livello C3 (ex 5^ categoria) in quattro tranches così distribuite:
- 12,65 euro mensili già ricevute a giugno 2020, durante l’ultrattività del contratto 2016, scaduto;
- 112,00 euro mensili al 3° livello, riparametrati sui vari livelli, che verranno erogati nel corso dei prossimi 3 anni entro le date rappresentate nella seguente tabella e che costituiscono un aumento del 6,15% del salario.
Di seguito si riporta la tabella con gli incrementi dei minimi per livello:
| Livello |
1ª tranche |
2ª tranche |
3ª tranche |
4ª tranche |
TOTALE |
|
dal 1° giugno 2021 |
dal 1° giugno 2022 |
dal 1° giugno 2023 |
dal 1° giugno 2024 |
|
| D1 |
20,18 |
20,18 |
21,79 |
28,25 |
90,40 |
| D2 |
22,38 |
22,38 |
24,17 |
31,33 |
100,26 |
| C1 |
22,86 |
22,86 |
24,69 |
32,01 |
102,42 |
| C2 |
23,34 |
23,34 |
25,21 |
32,68 |
104,57 |
| C3 |
25,00 |
25,00 |
27,00 |
35,00 |
112,00 |
| B1 |
26,80 |
26,80 |
28,94 |
37,52 |
120,06 |
| B2 |
28,75 |
28,75 |
31,05 |
40,25 |
128,80 |
| B3 |
32,10 |
32,10 |
34,66 |
44,93 |
143,79 |
| A1 |
32,86 |
32,86 |
35,49 |
46,01 |
147,22 |
Resta confermata la possibilità di assorbimento con le modalità previste dal CCNL 26 novembre 2016.
WELFARE
Nessuna variazione per l’importo di welfare contrattuale da mettere a disposizione dei lavoratori che rimane pari a euro 200,00 annui.
FONDO COMETA
E’ stato previsto un aumento del contributo (dal 2% al 2,2%) dal 1 giugno 2021 per i lavoratori con età inferiore a 35 anni che si iscriveranno al Fondo Cometa.
METASALUTE
L’assistenza integrativa sanitaria “Metasalute” viene estesa ai pensionati che hanno maturato i requisiti pensionistici dopo il 1/1/2020, già iscritti al fondo per almeno 2 anni, con importo a loro totale carico.
FORMAZIONE:
Nell’arco di ogni triennio le aziende coinvolgeranno i lavoratori in forza a tempo indeterminato e a tempo determinato con durata del contratto non inferiore a 9 mesi, in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro capite, in relazione al fabbisogno formativo.
Alla fine del 2° anno del triennio ai lavoratori per i quali, in virtù della formazione già effettuata o programmata nel 3° anno, non risultino utilizzate le 24 ore previste, saranno riconosciute quelle mancanti per partecipare ad iniziative di formazione continua.
I lavoratori al rientro da un’assenza continuativa pari o superiore a 6 mesi (ridotti a 5 mesi nel caso di assenza per congedo di maternità) potranno esercitare il suddetto diritto a partire dalla data di rientro in attività ovvero prioritariamente saranno inseriti, laddove coerente con la professionalità del lavoratore, in piani aziendali già programmati.
Sarà possibile utilizzare le 24 ore oltre i limite temporale del triennio ma entro i 6 mesi successivi. Al termine di tale periodo le stesse decadranno.
Le ore non effettuate nel periodo 2016-2019 potranno essere utilizzate entro il 31/12/2021.
Il finanziamento dei servizi per la formazione, nell’attuale vigenza contrattuale, avverrà mediante un contributo aziendale una tantum pari a 1,50 euro per dipendente, da versare nel mese di luglio 2021, con modalità successivamente concordate tra le parti. Al fine del calcolo del contributo sarà considerato il personale in forza a tempo indeterminato al 31 dicembre 2020.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Viene introdotta la percentualizzazione, con percentuali pari all’85%, 90% e 95% della retribuzione del livello di inquadramento dei 3 periodi di uguale durata dell’apprendistato previsti dal CCNL.
LAVORO AGILE
È affidato a una Commissione paritetica a livello nazionale il compito di declinare il quadro normativo del lavoro agile.
In particolare, entro la stesura del nuovo Ccnl la Commissione dovrà definire i concetti di “diritto alla disconnessione”, “diritti sindacali”, tutela della privacy, strumenti di lavoro informatici e diritto alla formazione, in un’ottica di parità di trattamento, così come previsto dalla L. 81/2017.
SALUTE E SICUREZZA
E’ previsto un incremento delle attività sviluppate dalla Commissione nazionale a partire dalle linee guida sottoscritte nel 2018 per promuovere la prevenzione nelle aziende, sviluppando anche linee guida sui temi della sicurezza e “Vademecum per l’invio dei lavoratori all’estero”.
Sono stati inoltre previsti:
- la realizzazione di break formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che rappresentano, in buona sostanza, una formazione di 15-20 minuti, nelle postazioni e durante l’orario di lavoro. I break hanno ad oggetto rischi correlati alla propria mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature e alle relative procedure operative di sicurezza
- il coinvolgimento delle RSU per l’analisi delle malattie professionali e possibili interventi per ridurre l’incidenza;
- l’analisi in azienda dei quasi infortuni e delle situazioni di pericolo, nell’intento di individuare opportune misure gestionali.
- raccolta e segnalazione dei “quasi infortuni” e dei comportamenti insicuri tramite collaborazione tra RSPP, RLS e lavoratori
MISURE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
Per le lavoratrici inserite in un percorso di protezione è previsto il diritto ad assentarsi per un periodo retribuito massimo di 6 mesi fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni. Le lavoratrici interessate hanno inoltre il diritto:
- al part-time, anche temporaneo, e ad agevolazioni nella flessibilità oraria e nello Smart working;
- alla formazione al rientro dal periodo di assenza ed alla precedenza nei piani formativi programmati;
- al trasferimento alle stesse condizioni economiche e normative, se vi sono più sedi di lavoro, ove possibile
- ad accordi speciali, fatto salvo il totale rispetto della privacy, di accordi su Ferie e Par solidali.
Le aziende dovranno:
- dichiarare inaccettabile ogni atto o comportamento di molestia o violenza nel luogo di lavoro,
- adottare adeguate misure nei confronti di chi li attua, come definito dall’accordo quadro sottoscritto il 25 gennaio 2016;
- attivarsi per sensibilizzare i lavoratori su questo tema.
Scritta il 03/04/2021 da Studio Tremolada e Associati