Vi informiamo che, da ieri 21 febbraio 2022, è disponibile il nuovo sito informativo www.assegnounicoitalia.it , predisposto dall’Inps al fine di fornire sempre più informazioni e risposte a dubbi in riferimento all’importante novità che dal 1° marzo riguarderà tutte le famiglie con figli a carico.

Ricordiamo che la domanda di Assegno Unico deve essere presentata direttamente dal lavoratore interessato in modalità telematica collegandosi al portale “inps.it”, con credenziali SPID, CIE o CNS o alternativamente rivolgendosi agli enti di patronato.

Per maggiori informazioni sull’Assegno Unico Vi rimandiamo alla nostra news del 19 gennaio u.s. “Le variazioni alla busta paga nel 2022“.

 

Mediante la presente circolare sintetizziamo l’impatto che si avrà nelle buste paga dal gennaio 2022 per effetto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) e dal Decreto Legislativo che ha istituito l’Assegno Unico e Universale per i Figli a carico (AUUF – D.Lgs. n. 230/2021).

Irpef, revisione delle aliquote

Con i nuovi scaglioni di reddito Irpef, viene ridotta di due punti l’aliquota relativa al secondo scaglione (dal 27 al 25%) e di tre punti quella del terzo scaglione (dal 38% al 35%), il cui limite superiore, però, scende da 55.000 a 50.000 euro.

L’ultimo scaglione, al quale è applicata l’aliquota massima, parte da 50.000 euro, comportando un incremento dell’aliquota applicabile sui redditi da 50.000 a 55.000 di cinque punti e su quelli tra 55.000 e 75.000 euro di due punti.

Di seguito una tabella comparativa degli scaglioni in vigore sino al 31 dicembre 2021 e dal gennaio 2022:

Variazione alle detrazioni lavoro dipendente e Bonus Irpef

Variano gli importi previsti per le detrazioni per redditi di lavoro dipendente come di seguito riportato:

1) Detrazione per redditi di lavoro dipendente (art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) D.P.R. n. 917/1986):

– per redditi fino a 15.000 euro:

detrazione pari a 1.880 euro (con un minimo di 690 euro per i rapporti a tempo indeterminato o 1380 euro se a tempo determinato);

– per redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro:

1.910+1.190*[(28.000-reddito complessivo)/(28.000-15.000)]

– per redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro:

1.910*[(50.000-reddito complessivo)/(50.000-28.000)]

– per redditi oltre 50.000 euro:  zero

Il suddetto importo viene incrementato di Euro 65 per redditi da 25.000 euro a 35.000 euro.

 

Il bonus Irpef (credito 1.200 euro annui) viene mantenuto per i redditi fino a 15.000 euro; mentre per i redditi da 15.000 euro e fino a 28.000 euro, il bonus viene modificato con differenti modalità di determinazione considerando quanto segue:

Sarà necessario riconoscere l’importo delle seguenti detrazioni Irpef:

  • per i familiari a carico;
  • per i redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
  • per i mutui agrari e immobiliari per la prima casa (costruzione o acquisto) contratti fino al 31 dicembre 2021;
  • per erogazioni liberali;
  • per le spese sanitarie, nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR;
  • per le rate non fruite relative alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Se l’importo delle detrazioni spettanti è maggiore dell’imposta lorda dovuta, il trattamento sarà erogato, nella misura massima di 1.200 euro, quale differenza tra la somma delle detrazioni di cui sopra e l’imposta lorda.

Viene abolita integralmente l’ulteriore detrazione fiscale (prevista fino al 31 dicembre 2021) in favore dei lavoratori con redditi superiori a 28.000 euro e fino al limite massimo di 40.000 euro annui.

 

Esonero contributivo lavoratori, aliquota più leggera per il solo anno 2022

A partire dal 2022 è previsto un esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali

per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (IVS) di 0,8 punti percentuali.

La riduzione è prevista per il solo anno 2022 ed a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro (valore raddoppiato per dicembre con la tredicesima mensilità).

 

Assegno Unico Universale per i Figli

Importante novità interverrà dal 1° marzo 2022, con l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età in presenza di disabilità.

Esso è riconosciuto:

  • per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza);
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’importo dell’assegno si compone come di seguito indicato:

  • per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile tra 175 euro mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro).
  • per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti è previsto un importo variabile tra 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro);
  • per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85 a 15 euro mensili;
  • per ciascun figlio con disabilità, minorenne, è prevista una maggiorazione, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro mensili in caso di disabilità grave e 85 euro mensili in caso di disabilità media;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, di età pari o superiore a 21 anni, è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili (ISEE pari a 15.000 euro) che scende fino a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

La domanda per il riconoscimento dell’AUUF deve essere inoltrata, in modalità telematica all’Inps, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo intercorrente dal mese di marzo al febbraio dell’anno successivo.

L’assegno viene riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno viene riconosciuto dal mese di marzo del medesimo anno.

L’assegno verrà erogato direttamente dall’Inps al lavoratore comportando un effetto di busta paga con netto inferiore dal mese di marzo 2022 in quanto non troveranno più corresponsione, da parte del datore di lavoro, gli ANF e le detrazioni per figli.

Al fine di dare opportuna informazione ai lavoratori di tale importante novità, alleghiamo comunicazione congiunta resa disponibile da Agenzia Entrate ed Inps che potrete divulgare al Vostro personale. Per coloro che dispongono del nostro servizio di distribuzione documenti mediante portale web, possono darci indicazione per la pubblicazione.

Rimaniamo a disposizione per maggiori chiarimenti.

Allegato: Comunicazione AUUF per i lavoratori

 

E’ stato pubblicato il 30 dicembre 2021, in G.U n. 309, il decreto legislativo 21/12/2021 n. 230, in attuazione della delega conferita al Governo dalla Legge 1/4/2021 n. 46, che istituisce il nuovo: “assegno unico e universale”.

Trattasi di un sussidio mensile riconosciuto per ogni figlio a carico minorenne, a decorrere dal settimo mese di gravidanza ed a determinate condizioni, l’assegno è riconosciuto anche per i figli maggiorenni sino al ventunesimo anno di età mentre, nessun limite di età è previsto i figli disabili.

L’assegno unico sostituisce le seguenti prestazioni:

  • premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma);
  • assegno ai nuclei familiari numerosi;
  • assegni ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • assegno di natalità (Bonus bebè);
  • detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
  • senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità

La richiesta di assegno unico è presentata direttamente dal lavoratore interessato in modalità telematica collegandosi al portale “inps.it”, con credenziali SPID, CIE o CNS o alternativamente rivolgendosi agli enti di patronato.

Le richieste saranno presentate a decorrere dal 1 gennaio di ciascun anno, con riferimento al “periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo”. Di conseguenza, in sede di prima applicazione dell’assegno, si potranno presentare le istanze a decorrere dal 1 gennaio 2022 al fine di ottenere il sussidio per il periodo dal 1 marzo 2022 al 28 febbraio 2023.

L’assegno viene corrisposto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda viene presentata entro il 30 giugno, l’assegno è “riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno se successivamente al 30 giugno, l’assegno è riconosciuto dal primo giorno del mese successivo la data di presentazione della domanda medesima.

la Legge delega prevede che l’assegno sia concesso nella forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro. Nel primo caso il sussidio potrà essere recuperato in sede di dichiarazione dei redditi mentre per l’erogazione in denaro, l’accredito avverrà in base alla modalità scelta dal beneficiario (accredito in c/c bancario o bonifico domiciliato presso gli uffici postali)  in sede di invio della domanda.

Pertanto, dal mese di marzo 2022, non verranno più gestite dal Datore di Lavoro, sia le detrazioni per figli a carico che gli importi dell’assegno al nucleo familiare, ma sarà l’INPS, l’unico referente per gli aventi diritto.

L’ammontare spettante sarà calcolato dall’Inps in funzione dell’Isee familiare, che diventerà documento utile per il riconoscimento del diritto. I soggetti interessati dovranno quindi allegare l’ISEE alla richiesta dell’Assegno Unico.

Poiché la mancata corresponsione delle predette prestazioni, comporterà una riduzione della busta paga, i Datori di lavoro che hanno in precedenza, pattuito una retribuzione netta mensile, si troveranno costretti, dal prossimo mese di marzo, a dover riconoscere la differenza retributiva netta, lordizzata dell’Irpef e della contribuzione sociale, oltre al riconoscimento delle incidenze su tutti gli istituti contrattuali e TFR nonché assoggettamento alla contribuzione sociale e premi Inail.

 

 

Il decreto legge 221/2021, entrato in vigore il 25 dicembre 2021, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022, con conseguente estensione a tale data di alcune norme connesse all’ambito lavoristico.

Vediamo quali:

Green pass – fino al 31/3/2022, per accedere ai luoghi di lavoro, tutti i dipendenti,  pubblici e privati dovranno essere in possesso del certificato verde rilasciato a seguito di tampone, guarigione o vaccino, tranne che per alcune categorie di persone obbligate alla vaccinazione. Continua a sussistere l’obbligo a carico del Datore di Lavoro di effettuare i relativi controlli e le sanzioni per le aziende che non effettuano le verifiche e per gli addetti sorpresi al posto di lavoro senza certificazione.

Smart working – fino al 31/3/2022, è prorogata la possibilità di ricorrere allo smart working senza l’accordo individuale tra azienda e lavoratore e con notifica telematica e massiva al ministero del lavoro.

Sorveglianza sanitaria – Rimane in vigore l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio dei quali il medico competente o quello dell’Inail può accertare l’inidoneità alla mansione. Per il periodo di assenza vige il divieto di licenziamento.

Congedi ai genitori in quarantena – fino al 31/3/2022, in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, o di quarantena o di infezione da Covid, potranno fruire di congedi retribuiti al 50%:

  • i genitori di figli under 14 conviventi;
  • a prescindere dall’età del figlio e dalla convivenza con il genitore, qualora il figlio sia un disabile in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992.

La misura spetta ai genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), che non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Continuano ad avere diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione, né riconoscimento di contribuzione figurativa i genitori di figli dai 14 e fino a 16 anni.

Lavoratori fragili – (i lavoratori fragili sono coloro in  possesso   di certificazione  rilasciata  dai  competenti   organi   medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o  dallo  svolgimento  di  relative terapie  salvavita,  ivi  inclusi  i  lavoratori  in   possesso   del riconoscimento di disabilita’ con connotazione di gravita’  ai  sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104) potranno continuare a svolgere di norma l’attività in smart working, anche con adibizione a mansioni diverse ma uguale inquadramento contrattuale. Si segnala che entro il 24 gennaio 2022, il Ministero della Salute adotterà un decreto ministeriale finalizzato ad individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile. In assenza del DM, il lavoro agile proseguirà comunque fino al 28 febbraio.

Si segnala altresì che, per i “lavoratori fragili” non è stata prorogata l’equiparazione dell’assenza dal lavoro, nel caso in cui l’attività non possa essere effettuata in smart working, al ricovero ospedaliero con relativa indennità. (art. 26 c.2 DL 18/2020)

Generalità dei lavoratori – dal 1/1/2022, l’assenza di qualunque lavoratore del settore privato per quarantena o permanenza domiciliare non è più equiparata alla malattia con non computabilità ai fini del periodo di comporto. (art. 26 c.2 DL 18/2020)

 

La legge di conversione del decreto 21 ottobre 2021 n. 146 in Legge 17 dicembre 2021, n. 215, al fine di contrastare forme elusive nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale, ha introdotto dal 21 dicembre 2021, l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, all’avvio di attività di detta natura.

In pratica trattasi della medesima modalità di comunicazione prevista per i lavoratori intermittenti attualizzando alternativamente uno dei seguenti canali:

  • On-line dal sito: servizi.lavoro.gov.it
  • Posta elettronica, anche non PEC a: intermittenti@pec.lavoro.gov.it
  • sms al numero 3399942256
  • App: lavoro Intermittente
  • Fax all’ITL competente, da utilizzare SOLO in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.

Per il mancato adempimento è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non essendo ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004, troverà applicazione l’art. 16 della legge 689/81 riducendo la sanzione all’algoritmo più conveniente tra il doppio del minimo e un terzo del massimo (€. 833,33).

La legge identifica genericamente l’obbligo predetto nei confronti dei prestatori di “lavoro autonomo occasionali”, senza ulteriori indicazione dei soggetti interessati. A nostro parere si deve fare riferimento al lavoro autonomo occasionale rientrante nella fattispecie del “contratto d’opera”, disciplinata dall’art. 2222 e segg. del Codice civile. Trattasi pertanto di quei soggetti che svolgono a favore di un committente un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, fuori dal coordinamento del committente e senza inserimento funzionale nell’organizzazione dello stesso Committente.

Al fine di poter distinguere la prestazione occasionale dalle attività di lavoro autonomo svolte abitualmente, anche non in via esclusiva, che si inquadrano nell’esercizio di un’arte o di una professione si deve considerare l’assenza di prevalenza e abitualità.  In particolare, le attività di lavoro autonomo svolte abitualmente e in forma professionale, a differenza delle attività di lavoro autonomo occasionale, sono soggette alla normativa IVA e previdenziale, prevedendo l’apertura di una partita Iva e di una posizione previdenziale.

Riteniamo siano da ricomprendere tra i soggetti per i quali sussiste l’obbligo della comunicazione in questione, anche i coloro che rendono prestazioni che producono “redditi  diversi previsti dall’art. 67 lettera l) del TUIR ovvero “attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare non fare, permettere”.

Ricordiamo che la corresponsione di somme ai lavoratori autonomi occasionali, comporta sempre l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% e l’iscrizione e il versamento dei contributi alla Gestione Separata INPS soltanto e qualora i compensi percepiti eccedano la quota di 5.000 euro annui, tenendo conto della globalità di tutti i committenti.

 

Con la pubblicazione in G.U. del Decreto Legge n. 146 del 21/10/2021 sono state previste misure di rifinanziamento e proroghe per la tutela del lavoro nel periodo emergenziale.

Di seguito evidenziamo le disposizioni di maggiore interesse riguardanti i datori di lavoro.

INDENNITÀ DI MALATTIA PER QUARANTENA E RIMBORSO MALATTIA PER LAVORATORI PRIVI DI INDENNITÀ

Viene reintrodotta la tutela ai lavoratori dipendenti in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare con sorveglianza attiva legate all’infezione da SARS-CoV-2, per il periodo dal 31/01/2021 al 31/12/2021, che prevede l’equiparazione a malattia ai  fini del trattamento economico previsto dalla normativa di  riferimento  e la non computabilità delle giornate di quarantena o permanenza domiciliare ai fini del periodo di comporto.

Per tali periodi, il  medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla  permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Per il medesimo periodo, per i lavoratori che non beneficiano del trattamento economico di malattia a carico dell’Inps, viene riconosciuto ai Datori di lavoro, previa richiesta, un rimborso forfettario una tantum per gli oneri da quest’ultimo sostenuti per i lavoratori che si fossero trovati nelle condizioni sopra richiamate e che non potevano prestare attività lavorativa in modalità agile.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19

Per I Datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, è previsto un rifinanziamento dei trattamenti di intervento salariale per :

  • Assegno Ordinario -FIS (Aziende del terziario o del turismo);
  • CIG in deroga (Aziende del terziario o del turismo);
  • Fondo Attività professionali (Aziende comparto studi professionali);
  • FSBA (Aziende artigiane);

per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.   Il trattamento spetta ai datori a cui sia stato già autorizzato interamente il periodo di 28 settimane di cui al predetto art. 8, c. 2, DL 41/2021.

I datori di lavoro che operano nei settori:

  • industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15,

per un periodo di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

In entrambi i casi:

  • la domanda può essere presentata esclusivamente per i lavoratori in forza alla data di entrata del 22 ottobre 2021;
  • non è dovuto alcun contributo addizionale

Per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta valido il divieto di licenziamenti per motivi economici ovvero:

  • resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (licenziamento collettivo per riduzione di personale nell’ambito di procedure di mobilità);
  • – resta preclusa, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 3 e 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure di licenziamento in corso.

Ad eccezione delle seguenti ipotesi:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
  • di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
  • di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

CONGEDI COVID-19

Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 14 può astenersi dal lavoro, alternativamente all’altro genitore usufruendo di un congedo straordinario per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • dell’infezione da Covid-19 del figlio;
  • della quarantena del figlio disposta dall’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con copertura da contribuzione figurativa.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 ed i 16 anni è previsto il diritto, per un solo genitore, ad assentarsi dal lavoro senza alcuna indennità né contribuzione figurativa, ma col solo diritto alla conservazione del posto di lavoro ed il divieto di licenziamento per i datori di lavoro.

Per gli iscritti alla gestione separata lo stesso art. 9 prevede che i genitori di figli conviventi minori di 14 anni hanno diritto ad uno specifico congedo, indennizzato al 50% di 1/365mo del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, il congedo retribuito al 50% è riconosciuto a prescindere dall’età del figlio.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

CONTRATO AL LAVORO IRREGOLARE E SICUREZZA SUL LAVORO

l DL 146/2021 ha previsto che la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro venga estesa (oltre all’ASL) con eguale competenza,  anche all’INL. Di conseguenza  anche le ispezioni potranno essere effettuate sia dai Funzionari  ASL e  INL e dal Nucleo Carabinieri presso l’INL.

INASPRIMENTO DELLE MISURE DELLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE

In base all’art. 13 del DL 146/2021 che ha modificato l’art. 14 del DLgs 81/2008, gli ispettori dell’ASL, dell’Ispettorato del Lavoro  o del Comando Carabinieri presso l’INL, dovranno sospendere l’attività imprenditoriale qualora riscontrino nell’ambito dell’attività di vigilanza presso l’impresa, irregolarità di particolare gravità quali:

– la presenza di lavoratori per i quali non è stata effettuata la comunicazione d’assunzione al Centro Impiego ovvero “in nero” in una percentuale superiore al 10% dei lavoratori in forza. Il provvedimento di sospensione non trova applicazione quando il lavoratore irregolare è l’unico soggetto occupato dall’impresa.

–la constatazione della avvenuta violazione in azienda di disposizioni ritenute imprescindibili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali indicate all’Allegato I del DLgs 81/08 di seguito richiamate. Si evidenzia che è sufficiente anche una sola delle seguenti violazioni perché l’ispettore proceda alla sospensione dell’attività imprenditoriale.

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

  • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
  • Mancata formazione ed addestramento;
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
  • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
  • Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto;
  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d’amianto

  • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

La revoca del provvedimento di sospensione, è subordinata a ben precise condizioni, quali:

  • la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro: sorveglianza sanitaria e formazione ed informazione;
  • l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • la rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza.

Per ottenere la revoca, è previsto obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva:

  • nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare una somma pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari ed a 5.000 euro se sono impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
  • nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza la somma aggiuntiva varia a seconda delle violazioni riscontrate secondo quanto verrà indicato in un decreto ministeriale e, nelle more, secondo quanto previsto all’Allegato I al D.L. n. 146/2021;

Se nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la stessa impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione di attività imprenditoriale le sanzioni sono raddoppiate.

Continua ad esserci, la possibilità (articolo 14, comma 11, DLgs 81/08) di ottenere la revoca della sospensione senza pagare subito l’intera somma prevista, se, su istanza di parte e fermo restando il rispetto delle altre condizioni richiamate, l’imprenditore sospeso paga immediatamente il 20% della somma aggiuntiva dovuta e l’importo residuo, maggiorato del 5%, entro i sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca.

L’imprenditore sospeso che non chieda la revoca e non rispetti la sospensione è punito:

  • con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

CARTELLE ESATTORIALI

Il termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1/09/2021, viene prolungato da 60 a 150 giorni dalla notifica.

Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.

Scritta il 9/11/2021 da Studio Tremolada e Associati

E’ stata diramata da Federmeccanica la circolare  21/9/2021, relativa alla nuova iniziativa  realizzata da Federmeccanica FIOM FIMCISL e UILM per l’attuazione del diritto alla formazione continua dei lavoratori delle aziende metalmeccaniche e meccatroniche,  come previsto dal Contratto nazionale del 5/2/2021(vedi ns. “pillole d’informazione” del 3/4/2021).

L’obiettivo è quello di fornire un supporto alle aziende per organizzare e tracciare la formazione dei lavoratori. A tal fine le Parti stipulanti il CCNL, hanno costituito l’Associazione “MetApprendo”, senza scopo di lucro, a cui a cui le aziende dovranno registrarsi,  entro il 15 ottobre prossimo, per adempiere al versamento del contributo una tantum, pari a 1,50 euro per dipendente.

Il calcolo del contributo “una tantum” è dovuto per ogni lavoratore in forza al 31 dicembre 2020, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro, ivi compresi, quindi, i lavoratori con contratto di lavoro a termine, a part-time, gli apprendisti, i lavoratori con altre forme contrattuali di rapporto di lavoro subordinato nonché i dirigenti, anche se a tale data, gli stessi  non risultavano in effettivo servizio.

Rimangono esclusi, in quanto non dipendenti dell’azienda, i lavoratori in somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Al fine di poter adempiere alla predetta disposizione contrattuale, le aziende che applicano il CCNL industria metalmeccanica, devono collegarsi al sito www.metapprendo.it ed effettuare la propria registrazione.

Sulla scorta dei dati occupazionali inseriti, verrà determinato l’importo del pagamento da effettuare, entro il 15/10/2021, con MAV.

Gli importi versati non sono imponibili ai fini fiscali e contributivi.

Al momento della registrazione su www.metapprendo.it, ciascuna azienda è chiamata ad indicare un rappresentante aziendale, scegliendo tra le candidature riportate, quale membro dell’Assemblea dei soci composta da 6 delegati in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle Associazioni datoriali e delle aziende.

Sarà possibile esprimere la propria preferenza tramite voto entro il 31 dicembre 2021.

 

Scritta il 04/10/2021 da Studio Tremolada e Associati

Con la pubblicazione in G.U n. 135 del decreto 8/6/2021 n. 79,  viene istituito, in forma temporanea da luglio a dicembre 2021, l’annunciato “Assegno Unico” per le famiglie con figli, che istituisce un contributo indirizzato a disoccupati, incapienti, lavoratori autonomi che non hanno attualmente gli ANF.

L’art. 5 del sopra richiamato decreto, istituisce anche una maggiorazione straordinaria a beneficio dei nuclei destinatari degli ANF.

Entrambi le misure, da considerarsi parallele e incompatibili tra di loro, accompagneranno le famiglie all’ìntroduzione dell’assegno unico che, salvo proroghe, partirà dal 1 gennaio 2022 con un’unica misura universale.

Assegno Unico

Dal 2022 quindi, l’Assegno Unico diventerà lo strumento che sostituirà le seguenti prestazioni a sostegno dei nuclei familiari con figli:

  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 Legge n. 448/1998);
  • assegno di natalità (da ultimo previsto dall’art. 1, comma 340 Legge n. 160/2019);
  • premio alla nascita (art. 1, comma 353 Legge n. 232/2016);
  • fondo di sostegno alla natalità (art. 1, commi 348 e 349 Legge n. 232/2016);
  • detrazioni fiscali (art. 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR, DPR n. 917/1986);
  • assegno per il nucleo familiare (art. 2 D.L. n. 69/1988);
  • assegni familiari (testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, DPR n. 797/1955).

Per poter accedere all’assegno “temporaneo”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui ed il richiedente deve rispettare uno dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  • essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE sulla base della tabella allegata al D.L. 79/2021, che individua i livelli di Isee e gli importi mensili per ciascun figlio minore.

Gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’ISEE.

L’assegno “ponte” è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.

È possibile richiedere l’assegno unico temporaneo all’INPS, una sola per ciascun figlio, presentando la domanda attraverso:

  • il portale web dell’INPS, alla pagina dedicata;
  • il Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164;
  • un Patronato, utilizzando i servizi gratuiti.

L’assegno Unico spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

Maggiorazione ANF 

Come sopra precisato, lo stesso decreto 79 ha previsto anche, per il periodo da luglio 2021 a 31 dicembre 2021 e per i lavoratori dipendenti del settore privato ed i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, una maggiorazione degli ANF già in vigore,  nelle seguenti misure:

  • 37,50 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli;
  • 55,00 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

La maggiorazione è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, sulla base della composizione e del numero i componenti del nucleo familiare e in relazione ai livelli reddituali del reddito complessivo del nucleo stesso, un importo di ANF superiore a zero.

La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a un proficuo lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.

I lavoratori dipendenti del settore privato possono inoltrare la domanda telematica di assegno per il nucleo familiare per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, utilizzando la specifica procedura presente sul portale dell’Istituto.

 

Il D.L 30 giugno 2021 n. 99, in pari data pubblicato in G.U n. 155 e recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”, presenta importanti novità nel settore del lavoro.
In particolare:

  • art. 4 comma 1 – viene prevista la possibilità, fino al 31/12/2021 di prorogare di 6 mesi (art. 44, comma 1 bis, D.L. 109/2018) i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale in favore delle aziende del settore aereo (art. 94, commi 2 e 2 bis, del D.L. n. 18/2021).

 

  • art. 4 commi 2, 4, 5 – viene prevista la possibilità per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni  di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili contraddistinte da codice Ateco che inizia per 13, 14 e 15, di richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Ordinaria e Assegno Ordinario di cui agli articoli 19 e 20 del D.L. n. 18/2020, per i lavoratori in forza alla data del 30 giugno 2021 per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31  ottobre  2021, senza versamento del contributo addizionale.
    Per le predette aziende rimane comunque precluso, fino al 31 ottobre 2021 l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo, comprese quelle avviate dopo il 23/2/2020 (di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223) nonché la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. 15 luglio 1966,  n. 604),  fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di lavoro o di clausola del contratto di  appalto.

Le predette preclusioni non operano nelle ipotesi:

  • di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione definitiva  dell’attività dell’impresa;
  • di cessazione definitiva  dell’attività di  impresa  conseguente alla  messa in liquidazione della  società senza continuazione,  anche  parziale, dell’attività;
  • nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (art. 2112 Codice  civile);
  • di accordo collettivo aziendale,  stipulato dalle organizzazioni  sindacali comparativamente  più  rappresentative a livello nazionale,  di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
  • di fallimento, quando  non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne  sia  disposta la cessazione.

 

  • art. 4, comma 8. Viene prevista la possibilità di richiedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, in favore dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (come individuati all’art. 8, comma 1, Decreto Sostegni, D.L. n. 41/2021 ovvero datori di lavoro che possono accedere alla CIGO e CIGS,) e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.Lgs. n. 148/2015.

Alle aziende che accedono al sopra indicato trattamento di integrazione salariale, per la durata del trattamento fruito entro il 31 dicembre 2021è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo con le medesime modalità e le esclusioni richiamate nel paragrafo precedente.

 

 

Entro il prossimo 31 maggio i datori di lavoro che, a seguito della chiusura aziendale per ferie collettive, intendono valersi del differimento contributivo, devono presentare una apposita domanda all’Inps.

Come precisato dall’INPS con circolare del 24/4/1980 n. 90, per ferie collettive si intendono i periodi in cui l’Azienda stabilisce la chiusura e la sospensione di ogni attività e di conseguenza l’impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge.
Le ferie rappresentano quel periodo di riposo che l’azienda è tenuta, per legge o per contratto, a concedere ai propri dipendenti mediante chiusura dell’esercizio, dello stabilimento, dell’ufficio, in tutte le sue articolazioni.
Tale significato non viene meno, qualora durante il periodo feriale si renda comunque necessaria la presenza di personale preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del personale rimanente non sia in servizio per usufruire del periodo di riposo per ferie.
il beneficio del differimento può essere concesso per una sola volta all’anno anche se la chiusura per ferie collettive si è protratta per meno di un mese. Deve naturalmente persistere una difficoltà oggettiva ad effettuare i versamenti a scadenza in conseguenza della chiusura.
Precisiamo che il differimento per ferie collettive non è possibile in relazione ai contributi da versare alla Gestione Separata.
Sulla somma versata saranno dovuti gli interessi di differimento.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni e per l’espletamento della pratica.

 

 

 

 

Scritta il 20/05/2021 da Studio Tremolada e Associati