Sulla G.U. n. 292 del 15 dicembre 2022, è stato pubblicato il decreto 13/12/2022, del Ministero dell’Economia che innalza il tasso d’interesse legale dall’attuale 1,25% al 5% in ragione d’anno, a partire dal 1° gennaio 2023.

Dal 1 gennaio 2023, il tasso legale da applicare ai calcoli di ravvedimento operoso – importante istituto introdotto nel diritto tributario italiano dall’art. 13 del d.lgs.vo n. 472 del 1997 che consente di regolarizzare gli omessi versamenti beneficiando della riduzione delle sanzioni – sarà pertanto pari al 5%.

Considerato che, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, si applicherà il tasso del 1,25% fino al 31 dicembre 2022 e del 5% dal 1° gennaio 2023 fino al giorno di versamento compreso.

Anche ai fini contributivi, il tasso di interesse legale avrà un pesante effetto sulle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. n. 388/2000.

 

 

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Aiuti-quater” il limite di esenzione per i cosiddetti fringe benefit, già recentemente elevato a 600 Euro (vedasi nostro notiziario del 7/11/2022) è stato innalzato a 3.000 euro, per quanto corrisposto nel periodo d’imposta 2022.

Come anticipato in precedenza, nell’agevolazione rientrano anche le somme rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas.

Detto beneficio è valido per tutto l’anno d’imposta 2022 e può essere cumulato col c.d. “bonus benzina”.

Il datore di lavoro potrà quindi riconoscere ad ogni singolo lavoratore “fringe benefits” con una soglia di esenzione per:

  • 3.000,00 euro decreto Aiuti-bis e Aiuti Quater
  • 200,00 euro bonus benzina, Decreti Aiuti 50/2022

Ricordiamo che, qualora il valore del benefit dovesse risultare superiore al limite dei 3.000 euro, oppure 200 euro per buoni carburante, sarà tassato l’intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore ai suddetti limiti.

In relazione a ciò, ricordiamo la situazione dei fringe benefit relativi alle auto ad uso promiscuo, in quanto tali beni erano assoggettati a tasse e contributi secondo le regole previste dall’art. 51 comma 4 tuir in quanto eccedenti l’importo massimo precedentemente previsto dal TUIR di € 258,23 annui.

Con l’innalzamento del limite a 3.000 euro gli importi relativi ai fringe benefit per auto ad uso promiscuo potrebbero essere esenti da tasse e contributi con la conseguenza che i lavoratori interessati dovrebbero ottenere la restituzione dei contributi e tasse pagati e non dovuti, sempre che la somma dei fringe benefit in generale ed il valore assegnato all’auto ad uso promiscuo non superi l’importo di 3.000 euro.

In ultimo riteniamo opportuno evidenziare che, in entrambi i casi, si tratta di “liberalità” concesse dal Datore di lavoro, senza alcun obbligo di corresponsione.

Con la pubblicazione della circolare esplicativa del 4/11/2022 n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti necessari sull’innalzamento del tetto a 600 euro per il 2022 in luogo delle 258,23 euro e della possibilità di inserire i costi di energia elettrica, acqua e gas naturale.

Nello specifico, il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, all’articolo 12 ha modificato, esclusivamente per l’anno di imposta 2022, la disciplina di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR prevedendo l’inclusione tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale ed anche innalzando il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, compreso le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, da euro 258,23 ad euro 600.

In ambito soggettivo, la  circolare 35/2022, specifica anche che in assenza di ulteriori limiti soggettivi, i lavoratori beneficiari della disposizione in commento siano quelli già individuati in base alle regole generali stabilite dal predetto articolo 51, comma 3, del TUIR e pertanto i fringe benefit in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

In ambito oggettivo, per il solo 2022, il decreto “Aiuti-bis” ha incluso tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti, anche le “utenze domestiche” ovvero quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Per “utenze domestiche” si intendono:

  • le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) che vengono ripartite fra i condomini;
  • quelle per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetto sostengano effettivamente la relativa spesa.

Il Datore di lavoro, nel rispetto della privacy (regolamento UE 2016/679) dovrà acquisire e conservare la relativa documentazione, atta a giustificare la spesa e la sua inclusione nel limite previsto dalla legge.

In alternativa potrà acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445, con la quale il lavoratore richiedente dovrà attestare di essere in possesso della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle utenze domestiche , riportando:

  • numero e intestatario della fattura e nel caso sia persona diversa, il rapporto intercorrente con lo stesso;
  • la tipologia di utenza ;
  • l’importo pagato e la data e modalità di pagamento.

Allo stesso tempo, per evitare che il lavoratore per le stesse spese abbia ricevuto già un beneficio, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Tutta la documentazione indicata nella suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia ricorda che si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono (principio di cassa allargato), e che le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nel corrente anno.

Con riferimento al limite di tassazione dei benefit in caso di superamento dell’importo di euro 600, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, smentendo l’interpretazione precedentemente fornita da gran parte degli addetti ai lavori, che la deroga, introdotta per l’anno 2022, riguarda solamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit previste in favore del lavoratore, senza dunque andare a modificare il regime di tassazione previsto per il superamento dei limiti.

Pertanto, qualora ilvalore del benefit dovesse risultare superiore al limite dei 600 euro, sarà tassato l’intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore al tale limite.

Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l’assegnazione di beni o servizi.

Infine, viene specificato che il nuovo regime limitato all’anno di imposta 2022 (soglia di esenzione a 600 euro), rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all’art. 2 del D.L. 21/3/2022 n. 21 convertito in Legge 20/5/2022 n. 51.

Ciò vuol dire che è possibile non pagare imposte e contributi sia su un limite di 200 euro per uno o più buoni carburanti sia su 600 euro per l’insieme di altri beni, compresi eventuali ulteriori buoni carburanti.

Inoltre, atteso che il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, se il valore in questione è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

La circolare conclude ulteriormente precisando che i beni ceduti e le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas  rappresentano un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante”, pertanto qualora i primi siano superiori ad euro 600 ed i bonus carburante superiore ad euro 200, ciascun valore, sarà per intero soggetto a tassazione ordinaria e quindi anche a contribuzione previdenziale.

 

 

 

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Lavoratori dipendenti

L’attuazione dell’art. 18 del D.L. 23/9/2022 n. 144 (Aiuti ter) è resa operativa dalla pubblicazione della circolare Inps 17 ottobre 2022, n. 116, che ha illustrato le modalità attuative e di conguaglio dell’indennità una tantum di €. 150,00 da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre 2022.

Detta indennità, verrà riconosciuta in automatico dai datori di lavoro con la retribuzione del mese di novembre 2022, a condizione che l’importo della retribuzione imponibile non superi l’importo di €. 1.538, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale ed a condizione che, i lavoratori beneficiari dichiarino di non essere titolari di prestazioni pensionistiche ovvero di far parte di un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza.

L’indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Il lavoratore potrà percepire il predetto bonus una sola volta anche laddove abbia in essere più rapporti di lavoro.

Pensionati

L’indennità viene corrisposta automaticamente dall’Inps nel mese di novembre ed è riconosciuto ai soggetti:

  • residenti in Italia;
  • titolari di trattamenti pensionistici a  carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di  pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti o trattamento di accompagnamento alla pensione;
  • con reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi, non superiore per il 2021 a 20.000 euro.

Colf e disoccupati

I lavoratori domestici, i disoccupati percettori di Naspi ed ai soggetti che nell’anno 2022 hanno percepito l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, riceveranno le 150 euro a novembre direttamente dall’Inps.

CO.CO.CO e Dottorandi e gli assegnisti di ricerca

Questi soggetti per poter percepire l’indennità, devono presentare domanda all’Inps e possedere i seguenti requisiti:

  • avere contratti attivi alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti);
  • essere iscritti alla Gestione separata e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere titolari del bonus 200 euro;
  • non devono avere un reddito superiore a 20.000 euro;
  • per i lavoratori stagionali, a tempo e intermittenti e per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo aver accreditato almeno 50 giornate lavorate nel 2021.

Il bonus sarà automatico invece per gli stagionali del turismo, terme, spettacolo e sport già beneficiari dell’indennità covid.

Famiglie con reddito di cittadinanza

riceveranno l’indennità a novembre, direttamente dall’Inps a condizione che nel nucleo famigliare non ci siano beneficiari di altre indennità.

Autonomi

Percepiranno, a domanda, il bonus di 150 euro, quale incremento delle 200 euro previste dal decreto Aiuti bis, a condizione che nel 2021, abbiano percepito un reddito complessivo fino a 20.000 euro, i lavoratori autonomi titolari nel 2021 di contratti autonomi occasionali, riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile (contratto d’opera),  che abbiano avuto l’accredito di almeno un contributo mensile, e gli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022) e iscritti alla Gestione separata, con reddito 2021 derivante da tali attività superiore a 5mila euro.

Il prossimo 25 settembre si svolgeranno le elezioni politiche per il rinnovo delle Camere ed i lavoratori dipendenti impegnati ai seggi, avranno diritto a richiedere i “permessi elettorali”.

Ai predetti soggetti, chiamati ad adempiere alle funzioni di: presidente, vicepresidente, segretario di seggio, scrutatore, rappresentante dei candidati, di lista o di gruppo di candidati presso seggi elettorali, spetta ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla legge n. 53/90, e dell’art. 1 della legge n . 69 del 29/1/1992, il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutte le giornate corrispondenti alla durata delle operazioni e, tali giornate, sono considerate a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Poiché le operazioni elettorali si svolgeranno nella giornate di sabato 24 settembre 2022, dalle ore 16 con la costituzione dei seggi per le operazioni preliminari e proseguiranno domenica 25/9 dalle ore 7 alle oro 23, con le votazioni per concludersi lunedì 26 settembre entro le ore 14 con le operazioni di scrutinio, i lavoratori dipendenti chiamati a svolgere dette funzioni avranno diritto a fruire, per le medesime giornate,  dello stesso trattamento economico che sarebbe spettato in caso di prestazione lavorativa.

Quindi, per il periodo passato al seggio, al lavoratore spetta:

  • per i giorni lavorativi, la normale retribuzione come se fosse normalmente in servizio;
  • per i giorni festivi e non lavorativi, una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva o, in alternativa, la fruizione di giorni di riposo compensativi.

Conseguentemente:

  • per la giornata di sabato, in caso di settimana corta, ad una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva;
  • per la giornata di sabato lavorativo a nessuna retribuzione aggiuntiva;
  • per la giornata di domenica, una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva  o in alternativa, la fruizione di una giornata di riposo compensativo. In tale ipotesi, l’alternatività di fruizione dovrà essere stabilita in accordo con il datore di lavoro, tenuto conto che il dipendente dovrà accettare l’eventuale scelta del datore di lavoro di non concedere la giornata di riposo per ragioni di carattere organizzativo o produttivo.
  • per la giornata di lunedì lavorativo nessuna retribuzione aggiuntiva;

In assenza di una regolamentazione contrattuale, il lavoratore chiamato a svolgere funzioni al seggio, è tenuto ad osservare una serie di adempimenti dovuti sulla base dei principi di correttezza e buona fede insiti nel rapporto di lavoro e quindi:

  • avvertire tempestivamente il datore di lavoro, consegnando copia della convocazione a lui recapitata dall’ufficio elettorale;
  • ad ultimazioni delle operazioni di voto, consegnare al datore di lavoro copia della documentazione attestante  l’indicazione dei giorni e delle ore occupate nella funzione svolta presso il seggio elettorale rilasciata dal presidente del seggio.

 

 

 

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Domani 31 agosto 2022 termina la procedura agevolata del lavoro agile pertanto, dal 1 settembre 2022 si tornerà alle regole ordinarie, disciplinate dalla Legge n. 81/2017, così come modificata dal recente Decreto Legislativo n. 73/2022, che prevedono l’obbligo di stipulare un accordo scritto individuale preventivo con i lavoratori che accederanno a tale modalità lavorativa.

Per gli accordi che vengono stipulati dal 1 settembre 2022 o da tale data subiscono modificazioni, ivi comprese le proroghe, si rende necessario, oltre ovviamente la stipula dell’accordo individuale con il lavoratore agile, effettuare la comunicazione al Ministero del  Lavoro,  entro 5 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo stesso.

Con una nota diffusa dal medesimo Dicastero venerdì 26/8/2022, “ https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Lavoro-agile-DM-149-2022-modalita-di-comunicazione-telematica-dal-1-settembre-2022.aspx” si è previsto che in sede di prima applicazione, ai fini della piena operatività della nuova procedura dovuta anche all’adeguamento dei sistemi informatici, che tale obbligo comunicativo venga assolto entro il 1 novembre 2022.

Per gli accordi individuali di lavoro agile, in corso alla data del 1 settembre 2022 e non ancora scaduti, qualora non abbiano subito modificazioni, non si dovrà fare alcuna comunicazione.

Lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

 

 

 

 

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Il decreto legge n. 115 del 9/8/2022, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 10/8/2022 ha previsto:

Agevolazione fiscale – art. 12

In deroga all’art. 3 del  DPR n. 917 del 22/12/1986,  l’elevazione ad euro 600 per il solo periodo d’imposta 2022, del limite di esenzione fiscale e contributivo, già fissato in 258,23 euro, relativo alle elargizioni di beni e servizi da parte dei datori di lavoro.

Rispetto agli anni precedenti il 2022, la novità principale, sta nella possibilità di erogare o rimborsate ai dipendenti, anche le somme per il pagamento delle utenze proprie domestiche ovvero del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas.

L’importo limite di euro 258,23, costituito da soli “fringe benefits” ovvero erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi quali a titolo esemplificativo: auto aziendale, cellulare, nido aziendale o documenti di legittimazione quali: buoni carburante o buoni spesa, che l’azienda  assicura ai dipendenti come premio ad personam, per l’anno 2022 con l’elevazione a 600 euro,  vi rientrano anche i rimborsi da parte del datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas.

Aggiungendo al plafond delle 600 euro i voucher benzina di euro 200,  introdotto dal decreto legge 21/3/2022 n. 21 si totalizza un importo erogabile di euro 800, esenti da ritenute fiscali e contributi previdenziali

Qualora l’erogazione a tale titolo superi la soglio delle 600 e 200 euro, l’intero importo dovrà essere assoggettato a ritenute fiscali e contributi previdenziali.

Giova ricordare che i fringe benefits, diversamente dal welfare aziendale, regolamentato dall’art. 51 c. 2 del DPR n. 917/86 e dai premi di produttività previsti dai contratti collettivi aziendali, possono essere riconosciuti a singoli lavoratori a scelta del datore di lavoro e non, necessariamente, alla totalità dei dipendenti o a gruppi di essi

 Agevolazione contributiva

L’art. 20 ha inoltre incrementato dell’1,20%, dal 1 luglio al 31 dicembre 2022, la misura dell’esonero relativo ai contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori.

Il beneficio, inizialmente fissato dall’art. 1, comma 121, della legge n. 234 del 30/12/2021,allo 0,8% , viene elevato per il solo secondo semestre 2022, al 2%.

L’agevolazione riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente, compreso gli apprendisti, con esclusione dei lavoratori domestici, a condizione che venga rispettata la soglia massima di retribuzione mensile di 2.692 euro e si presuppone con le modalità previste dalla circolare INPS n. 43 del 22/3/2022.

Per l’applicazione pratica è opportuno attendere la nuova circolare Inps.

Estensione dell’indennità una tantum ad altre categorie di lavoratori

L’art. 22 del 115/2022 dispone l’estensione dell’indennità una tantum di 200,00 euro, introdotta dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 convertito, anche alle seguenti categorie di lavoratori.

  • ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto non hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla Legge di Bilancio poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS. L’indennità è riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già percepito il bonus ai sensi degli artt. 31 e 32 e di essere stato destinatario di eventi coperti dalla contribuzione figurativa integrale dell’INPS;
  • ai soggetti beneficiari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1 luglio 2022;
  • ai collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19. L’indennità è erogata automaticamente (senza presentazione della domanda) da Sport e Salute S.p.A. in favore dei beneficiari.

Lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

 

 

 

 

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LE PIÙ IMPORTANTI NOVITÀ DEL DECRETO TRASPARENZA

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022 è stato pubblicato il  D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza) che, recependo la Direttiva UE 2019/1152, modifica sostanzialmente il d.lgs.152/1997, obbligando i Datori di Lavoro a fornire ai lavoratori tutte le informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro al fine di garantire la conoscenza e la prevedibilità.

Ambito di applicazione

Art. 1 – La novella normativa si applica a tutti i contratti di lavoro subordinato siano essi a tempo determinato, indeterminato, part-time, full-time, intermittente e in somministrazione, per quanto compatibili, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa contemplati dall’art. 409 c.c  e art. 2d.lg. 81/2015 nonché alle prestazioni occasionali di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

L’esclusione è prevista per:

  • i rapporti di lavoro autonomo (art 2222 e 2229 C.C.);
  • rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale
  • rapporti di lavoro con durata uguale o inferiore a 3 ore a settimana in 4 settimane consecutive
  • collaborazioni di coniuge e parenti fino al  terzo grado  del datore di lavoro
  • pubblico impiego in servizio all’estero ( rappresentanze diplomatiche)
  • prestazioni di magistrati ordinari

Modifiche al D.L.vo n. 152/1997

Il Decreto Trasparenza, riscrivendo in maniera profonda buona parte del D.lgs. 152/1997, prevede  che per i lavoratori assunti dal 13 agosto 2022,  il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore le  informazioni di seguito riportate mentre, i lavoratori già in forza alla data del 1 agosto 2022, potranno chiedere al datore di lavoro di fornire, aggiornare o integrare, entro sessanta giorni dalla richiesta, le informazioni sottoelencate informazioni sul rapporto di lavoro:[i]

a)  identità delle parti, ivi compresa quella dei co-datori in caso di codatorialità;

b)  luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;

c)  sede o domicilio del datore di lavoro;

d)  inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;

e) data di inizio del rapporto di lavoro;

f)  tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;

g)  nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;

h)  durata del periodo di prova, se previsto;

i)  diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;

l)  durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;

m)  procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;

n)  importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;

o)  programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;

p)  se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:

1) la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la  retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;

2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;

3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;

q)  contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;

r)  enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;

s)  ulteriori elementi previsti dall’articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. In tal caso dovranno essere fornite, ai lavoratori ed alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria ed in assenza alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, informazioni preventive circa l’utilizzo di sistemi finalizzati a fornire dati relativi all’assunzione o al conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del contratto, dell’assegnazione di mansioni o compiti, indicazioni sulla sorveglianza, la valutazione e l’adempimento delle prestazioni contrattuali, come nel caso dei “riders”. Le informazioni già fornite debbono essere integrate, per iscritto, almeno 24 ore prima di ogni modifica (comma 5).

Gli obblighi di informazione sono assolti mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, o del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o della copia della comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro.

Tali previsioni, infatti, nei limiti indicati, devono essere esplicitate dal datore di lavoro.

Se tutte le informazioni necessarie sopra descritte non si rinvengono in uno degli atti sopra indicati, il datore di lavoro ha l’onere di portarli a conoscenza del lavoratore entro 7 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.

Tale periodo è esteso fino a 30 giorni per le seguenti informazioni:

  • nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
  • il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
  • la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
  • la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
  • il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
  • gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

Dovranno invece essere forniti entro 7 giorni al lavoratore, le seguenti informazioni:

  • la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile (di cui alla lettera o);
    • informazioni nel caso di rapporto caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili;
    • modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

Distacco estero

Nei casi di distacco di lavoratoti in uno Stato membro o in uno Stato terzo, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, il datore di lavoro  è tenuto a comunicare, per iscritto e prima della partenza, ogni modifica degli elementi già oggetto della comunicazione come sopra effettuata nonché le seguenti ulteriori informazioni:

  1. il Paese o i Paesi in cui deve essere svolto il lavoro e la durata prevista;
  2. la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
  3. le eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura inerenti agli incarichi svolti;
  4. ove sia previsto il rimpatrio, le condizioni che lo disciplinano;
  5. la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante;
  6. le eventuali indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
  7. l’indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro dell’Unione Europea ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco.

Il datore di lavoro e il committente comunicano per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica qualsiasi variazione degli elementi oggetto di informazione, che non derivi direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.

Modifiche al periodo di prova

L’art. 7 precisa che la durata massima del periodo di prova non può eccedere i 6 mesi. Rimangono comunque valide le condizioni previste dalla contrattazione collettiva che prevede periodi inferiori.

Nei contratti a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. Non viene però prevista una modalità per la determinazione del calcolo proporzionale.

In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

La malattia, l’infortunio, il congedo di maternità o paternità obbligatori prolungano il periodo di prova in misura corrispondente alla durata dell’assenza.

Cumulo di impieghi

L’art. 8, precisa che il datore di lavoro non può vietare ai propri dipendenti di svolgere altra attività lavorativa subordinata, al di fuori delle ore predeterminate per l’attività svolta in suo favore, anche in presenza di rapporto a tempo pieno, né riservare loro un trattamento economico meno favorevole motivato da tale situazione. Ovviamente fermo il rispetto da parte dei lavoratori, dell’obbligo di fedeltà sancito dall’art. 2105 del codice civile. (divieto per il lavoratore di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in modo pregiudizievole per la stessa, ecc.).

E’ prevista la possibilità da parte del datore di lavoro , di limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro, qualora sussista una delle seguenti condizioni:

a)  un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi, (quali le 11 ore di pausa tra le prestazioni, il riposo settimanale, ecc.);

b)  la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico (norma che riguarda maggiormente le Pubbliche Amministrazioni);

c)  il caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all’articolo 2105 del codice civile.

Tali disposizioni si applicano anche ai rapporti di collaborazione coordinate e continuativa.

Prevedibilità minima del lavoro

L’art. 9 prevede la prevedibilità minima del lavoro. Nei casi in cui la tipologia del rapporto di lavoro, l’organizzazione del medesimo sia imprevedibile, il datore di lavoro non potrà imporre al lavoratore di svolgere l’attività lavorativa, salvo che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • la preventiva indicazione delle ore e giorni di riferimento durante i quali il lavoro può aver luogo, ai sensi del novellato art. 1, c. 1, lettera p), numero 2 del decreto n. 152 del 1997;
  • un ragionevole periodo di preavviso, entro il quale il lavoratore deve essere informato dal datore di lavoro in merito all’incarico di lavoro.

Il lavoratore, in assenza di una o entrambe le condizioni sopra riportate, avrà il diritto di rifiutare di svolgere la prestazione lavorativa, senza subire alcun pregiudizio, anche di natura disciplinare.

Il datore di lavoro che abbia stabilito – conformemente ai criteri individuati dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – il numero delle ore minime retribuite garantite deve informare il lavoratore:

a)  del numero delle ore minime retribuite garantite su base settimanale, nella misura indicata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b)  delle maggiorazioni retributive, in misura percentuale rispetto alla retribuzione oraria base, spettanti per le ore lavorate in aggiunta alle ore minime retribuite garantite.

Qualora il datore di lavoro revochi l’incarico o una prestazione di lavoro precedentemente programmati senza un ragionevole periodo di preavviso, dovrà riconoscere al lavoratore la retribuzione inizialmente prevista per la prestazione pattuita dal contratto collettivo – ove applicabile – o una somma a titolo di compensazione, non inferiore al 50% del compenso inizialmente pattuito per la prestazione annullata.

Il compenso della prestazione annullata sarà applicabile non solo ai rapporti di lavoro subordinato ma anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed ai rapporti di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente.

Agevolazioni anzianità

L’art. 10, introduce  il diritto del lavoratore, a determinate condizioni, di richiedere una forma di lavoro più stabile.

il lavoratore che abbia maturato un’anzianità di lavoro di almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro o committente e che abbia completato l’eventuale periodo di prova, può richiedere per iscritto che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, se disponibile.

In caso di risposta negativa da parte del datore di lavoro o committente, può essere presentata una nuova richiesta dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla precedente.

Entro un mese dalla richiesta del lavoratore il datore di lavoro o il committente fornisce risposta scritta motivata. In caso di richiesta reiterata da parte del lavoratore di analogo contenuto, i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti possono rispondere in forma orale qualora la motivazione della risposta rimanga invariata rispetto alla precedente.

Formazione Obbligatoria

L’art. 11 prevede che quando il datore di lavoro è tenuto, in forza di previsioni di legge o di contratto individuale o collettivo, ad erogare ai lavoratori una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, tale formazione, da garantire gratuitamente a tutti i lavoratori, deve essere considerata come orario di lavoro e, ove possibile, deve svolgersi durante lo stesso.

Tale obbligo non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla secondo le previsioni di legge o di contrattazione collettiva.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37, decreto n. 81 del 2008, relative all’informazione e alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Meccanismi di risoluzione rapida e diritto di ricorso

L’art. 12 prevede, ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria e amministrativa e salvo specifiche procedure previste dai contratti collettivi di lavoro, che in caso di violazioni dei diritti previsti dal decreto n. Trasparenza (n.104/2022) e dal decreto n. 152/1997, i lavoratori, compresi coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro, possono:

  1. esperire il tentativo di conciliazione presso gli uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale del lavoro;
  2. ricorrere ai collegi di conciliazione ed arbitrato;
  3. rivolgersi alle camere arbitrali (articolo 31, comma 12, legge n. 183 del 2010).

Protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli

Art. 13.  È prevista la possibilità di presentare denuncia all’Ispettorato Nazionale del Lavoro da parte dei lavoratori ed i loro rappresentanti che subiscono comportamenti ritorsivi o con effetti sfavorevoli in conseguenza della presentazione di un reclamo o dell’avvio di un procedimento, anche non giudiziario promossi a tutela dei diritti previsti dal decreto n. 104 del 2022 e dal decreto n. 152 del 1997, possono presentare denuncia all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 41, comma 2, decreto n. 198 del 2006 ovvero l’ammenda da 250 euro a 1500 euro.

Protezione contro il licenziamento o contro il recesso del committente e onere della prova

L’art. 14 introduce un principio di protezione dei lavoratori che esercitano i diritti previsti dal decreto n. 104 del 2022 e dal decreto n. 152 del 1997, con onere della prova a carico del datore di lavoro o committente.

Il lavoratore può chiedere i motivi del licenziamento ed il datore è tenuto a fornirli, per iscritto, entro i 7 giorni successivi alla richiesta.

Già l’art. 2 della legge 604/1966 prevede che la comunicazione del licenziamento deve, in maniera contestuale, specificare le motivazioni, pertanto parrebbe, che la norma in questione sembra adattarsi alle collaborazioni coordinate e continuative o a quelle occasionali.

Sanzioni 

Il D.Lgs 104 ha previsto pesanti sanzioni in caso di mancato rispetto le materie in trattazione. L’Ispettorato territoriale del Lavoro irrogherà le seguenti sanzioni in caso di:

  1. Violazione degli obblighi previsti dai commi da 1 a 4 dell’art. 1 del D.L.vo n. 152/1997, come riformato, dal D.L.vo n. 104/2022: sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato;

(Informazioni sul rapporto di lavoro) (termini consegna informativa) (informativa alla cessazione del rapporto)

Violazione degli obblighi previsti dai commi 2 e 3, secondo periodo dell’art. 1-bis del D.L.vo n. 152/1997: sanzione amministrativa da 100 a 750 euro per ciascun mese di riferimento, ferma restando la configurabilità di eventuali violazioni in materia di protezione dei dati personali ove sussistano i presupposti di cui agli articoli 83 del Regolamento UE 2016/679 e 166 del D.L.vo n. 196/2003.

Se la violazione si riferisce a:

  • più di 5 lavoratori la sanzione amministrativa è compresa tra 400 e 1.500 euro.
  • più di 10 lavoratori, la sanzione amministrativa è compresa tra 1.000 e 5.000 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta;

(mancato rispetto degli obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati) (diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori informazioni concernenti gli obblighi di cui all’utilizzo di sistemi decisionali).

 

  1. Violazione degli obblighi di cui al comma 6, secondo periodo, dell’art. 1-bis: la sanzione amministrativa per ciascun mese in cui si verifica la violazione, è compresa tra 400 e 1.500 euro.

(Comunicazione alle rappresentanze sindacali)

L’Ispettorato del Lavoro è, altresi, competente per la sanzione prevista dall’art. 41, comma 2, del D.L.vo n. 198/2006, richiamata dall’art. 13 del D.L.vo n. 104/2022: essa è compresa tra 250 e 1.500 euro.
(discriminazione nell’accesso al lavoro, alla formazione  e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro) Qualora venga riscontrata inottemperanza a norme in materia di lavoro e scurezza, non protette da sanzione amministrativa o penale, si ricorda che gli Ispettori del Lavoro sono sempre dotati del potere discrezionale di emettere un provvedimento di disposizione.

I nostri Uffici si sono attivati facendosi carico dei nuovi e più pesanti oneri informativi introdotti dalla normativa, integrando e modificando le procedure ed i tracciati delle lettere di assunzione e modificazione dei rapporti, che richiederanno in ogni caso le adeguate personalizzazioni.

 

[i]  (la legge nulla precisa per i lavoratori assunti dal 2/8 al 12/8/2022)

 

 

 

 

Il  30 settembre 2022 scade il termine di presentazione del rapporto di parità uomo-donna previsto dall’art. 46 del D.Lgs.vo 11/4/2006 n. 198 modificato dall’art. 3 della Legge 5/11/2021 n. 162.

L’obbligo di redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, già previsto per le aziende pubbliche e private con più di 100 dipendenti, dal 3 dicembre 2021 è stato esteso alle aziende con più di 50 dipendenti.

Al riguardo, il decreto stabilisce che il rapporto va redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 e di 100 dipendenti.

Lo stesso può essere volontariamente presentato dalle aziende che occupano fino a 50 dipendenti.

Il rapporto, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell’azienda, deve essere  trasmesso, esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro e non oltre il 30 settembre 2022. Detta scadenza a valere per il solo biennio 2020-2021 in quanto per i successivi bienni l’inoltro dovrà essere effettuato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Le informazioni che devono essere riportate nel rapporto e previste dal decreto interministeriale, sono riepilogate in 3 sezioni e di seguito riassunte:

Sezione 1  Informazioni generali sull’azienda;

    • Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

Sezione 2 Informazioni generali sul numero complessivo di occupati;

    • Occupazione totale al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) con il dettaglio di maschi e femmine;
    • Occupati alle dipendenze al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e livello di inquadramento: promozioni nell’anno e assunzioni nell’anno;
    • Occupati alle dipendenze al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria
      professionale e tipo di contratto, in Cassa Integrazione (CIG) e aspettativa;
    • Entrate ed uscite, trasformazione dei contratti registrate nell’anno al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria;
    • Formazione del personale svolta nel corso dell’anno 2021 (secondo anno del
      biennio) per categoria professionale;
    • Informazioni generali sui processi e strumenti di selezione, reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale;
    • Retribuzione iniziale (al 01/01/2020) per categoria professionale e per livello di
      inquadramento;
    • Retribuzione annua al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e per livello di inquadramento;

Sezione 3 Informazioni generali sulle unità nell’ambito comunale;

    • Occupati per ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti, al 31/12/2021 (secondo anno del biennio).

A partire dall’anno 2022, l’art. 46 bis del D.lgs.vo 198 del 11/4/2006, introduce la certificazione della parità di genere. La certificazione è finalizzata a dimostrare come l’azienda ha implementato misure concrete per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale , di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

Il possesso della certificazione darà diritto a un bonus contributivo applicabile su base mensile in misura non superiore al 1% dei contributi dovuti e per l’importo massimo di 50mila euro annui per azienda.

Inoltre, alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, risultano essere in possesso della certificazione della parità di genere è riconosciuto anche un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.

Il legislatore, nell’ambito dei contratti pubblici, finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) , ha inoltre previsto in capo agli operatori economici, pubblici e privati, con più di 50 dipendenti l’obbligo di produrre, a pena di esclusione dalla gara, copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale, attestandone la conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

Infine è previsto un sistema sanzionatorio in caso di mancata trasmissione del rapporto di parità, che prevede, qualora non venga osservato l’invito da parte dell’Ispettorato Regionale Del Lavoro a provvedere entro 60 giorni, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,46 a euro 2.582,28.

Se l’inottemperanza si dovesse protrarre per più di 12 mesi sarà disposta anche la sospensione per 1 anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. Se il rapporto dovesse risultare mendace o incompleto, all’azienda sarà applicata una sanzione da euro 1.000 a 5.000.

 

 

 

 

Entro il prossimo 31 maggio i datori di lavoro che, a seguito della chiusura aziendale per ferie collettive, intendono valersi del differimento contributivo, devono presentare una apposita domanda all’Inps.

Il differimento è rivolto alle aziende che – a causa della sospensione per ferie collettive – non possono versare i contributi e/o presentare la denuncia contributiva mensile entro i termini di scadenza ordinari.

Le ferie rappresentano quel periodo di riposo che l’azienda è tenuta, per legge o per contratto, a concedere ai propri dipendenti mediante chiusura dell’esercizio, dello stabilimento, dell’ufficio, in tutte le sue articolazioni.

Tale significato non viene meno, qualora durante il periodo feriale si renda comunque necessaria la presenza di personale preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del personale rimanente non sia in servizio per usufruire del periodo di riposo per ferie.

Il beneficio del differimento può essere concesso per una sola volta all’anno anche se la chiusura per ferie collettive si è protratta per meno di un mese. Deve naturalmente persistere una difficoltà oggettiva ad effettuare i versamenti a scadenza in conseguenza della chiusura.

Precisiamo che il differimento per ferie collettive non è possibile in relazione ai contributi da versare alla Gestione Separata.

Sulla somma versata saranno dovuti gli interessi di differimento.

Si rammenta che il termine non è perentorio, poiché l’Inps potrà accogliere anche successive istanze qualora le stesse siano state presentate in situazioni particolari.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni e per l’espletamento della pratica.

 

 

 

 

 

 

 

 

Scritta il 16/05/2022 da Studio Tremolada e Associati