Dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 Giugno 2022, n. 105, “Decreto conciliazione vita lavoro” che ha modificato la legge 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), la legge di bilancio 2023 (legge 29/12/2022 n. 197) è intervenuta elevando l’indennità retributiva del congedo parentale all’80% (art. 34 legge 151/2001) per un solo mese dei tre mesi di congedo non trasferibili.
Dal 1° gennaio 2023, l’indennità spettante ai genitori per il “congedo parentale” passa dal 30% al 80% della retribuzione media giornaliera del genitore lavoratore richiedente, per un solo mese, confermando l’applicazione del 30% per i restanti 8 mesi.
Per meglio comprendere l’operatività di detta normativa, riteniamo opportuno riepilogare cosa effettivamente prevede l’attuale normativa del congedo parentale.
Il congedo parentale, ovvero la possibilità dei genitori lavoratori di assentarsi anche congiuntamente dal lavoro, decorso il periodo di maternità o paternità (obbligatoria), è previsto per:
- entrambi, in 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi entro i 12 anni di vita o, in caso di adozione, dall’ingresso in famiglia del figlio;
- per la madre: 6 mesi (3 non trasferibili all’altro genitore +3);
- per il padre: 6 mesi (3 non trasferibili all’altro genitore +3), elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi.
Per detti periodi è previsto un indennizzo nella seguente misura:
- Per la madre l’indennizzo è previsto per i soli 3 mesi non trasferibili all’altro genitore;
- Per il padre l’indennizzo è previsto per i soli 3 mesi, all’altro genitore;
- Per entrambi i genitori, in alternativa tra loro, l’indennizzo è previsto per ulteriori 3 mesi.
In pratica il nucleo familiare fruisce di 3 mesi indennizzati (della madre) più 3 mesi indennizzati (del padre) più ulteriori 3 mesi indennizzati, per uno dei due genitori e quindi per complessivi 9 mesi.
I restanti mesi (fino a 11) vengono indennizzati, sempre nella misura del 30% della retribuzione, a condizione che, il genitore richiedente, abbia un reddito inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione, che per l’anno 2023 è pari €. 18.321,55 euro.
Il D.lgs.vo 105/2022, tutela anche i nuclei familiari monogenitoriali che contemplano le seguenti situazioni:
- morte o grave infermità dell’altro genitore;
- abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore;
- casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice Civile.
I mesi di congedo parentale di cui ha diritto il genitore solo o affidatario, sono pari ad 11 mesi di cui 9 mesi indennizzati al 30% della retribuzione ed i restanti due solo nel caso il genitore in questione ha un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione. L’altro genitore perde il diritto al congedo.
Fatta questa premessa, analizziamo quanto previsto dalla legge di bilancio 2023, che come sopra detto, ha elevato l’indennizzo retributivo del congedo parentale all’80 % della retribuzione da 1 gennaio 2023 nonché delle modalità applicative, illustrate dalla circolare INPS n. 45 del 16/5/2023.
Fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale nonché i termini temporali sopra illustrati, l’Inps precisa che:
- sono interessati alla retribuzione maggiorata (80%) dal 1 gennaio 2023, solamente i genitori che terminano anche per un solo giorno, il congedo di maternità o, di paternità oppure di congedo di paternità alternativo, successivamente al 31 dicembre 2022. Diversamente l’indennizzo rimane al 30% della retribuzione;
- Il mese di indennizzo all’80% è fruibile esclusivamente per il primo dei tre mesi spettanti al padre o alla madre e non trasferibili all’altro genitore;
- detto primo mese di congedo deve essere fruito entro il limite dei 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
- i due genitori possono eventualmente chiedere per lo stesso figlio giornate o ore di congedo parentale, anche coincidente fra loro, esaurendo con tale ripartizione il periodo indennizzato all’ 80% della retribuzione ovvero fino al raggiungimento del limite di un mese;
I successivi periodi di congedo parentale, possono essere fruiti entro i 12 anni di età del figlio ed indennizzati al 30% della retribuzione, fino al limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%).
I restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro ),non sono indennizzati,salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
Al fine di rendere più chiara ed agevole la comprensione dei criteri di operatività dell’art 34 del Testo Unico sulla maternità e paternità, così come riformato dall’art. 1, comma 359, della L. 197/2022, l’ INPS fornisce con la circ. n. 45 del 16.05.2023 alcune seguenti esempi pratici di diversa ripartizione del congedo parentale :
ESEMPIO 1 – La madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 15 febbraio 2023, dopo la nascita del figlio il 15 novembre 2022, mentre il padre ha fruito un primo periodo di congedo parentale di 15 giorni dal 16 novembre 2022 al 30 novembre 2022 (indennizzati al 30% della retribuzione) e un secondo periodo di 30 giorni dal 15 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023.
In questa prima ipotesi il congedo parentale fruito nel 2023 dal padre è indennizzato all’80% della retribuzione, in quanto il congedo di maternità termina successivamente al 31 dicembre 2022 e non risulta essere stato fruito dalla coppia il mese di congedo indennizzato introdotto dalla legge di Bilancio 2023. Ne consegue che alla lavoratrice madre, finito il periodo di congedo di maternità, spettano massimo 6 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30%, essendo stato il mese di congedo parentale indennizzabile all’80% della retribuzione già fruito dal padre.
ESEMPIO 2 – La madre lavoratrice fruisce del congedo di maternità dopo il parto, dal 15 settembre 2022 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2023. Il padre lavoratore dipendente fruisce invece dei suoi 3 mesi di congedo parentale non trasferibili all’altro genitore dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 indennizzati al 30% della retribuzione. Un secondo periodo di congedo parentale della durata di un mese viene fruito dal padre dal 10 gennaio 2023 al 9 febbraio 2023.
Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel 2023 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro. La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all’80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio).
ESEMPIO 3 – A seguito di decesso della madre lavoratrice dipendente durante il parto avvenuto il 15 agosto, il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2022. Il padre fruisce altresì di 5 giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2022 e di altri 5 giorni dal 9 al 13 gennaio 2023, adempiendo in tale modo all’obbligo di fruire di 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del T.U. entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2022 – 15 gennaio 2023).
Il padre in questo caso ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022.
I lavoratori genitori, possono presentare la domanda di congedo parentale esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:
– tramite il portale istituzionale nella sezione “Congedi, permessi e certificati”;
– tramite il Contact center integrato;
– tramite gli Istituti di patronato.