Segnaliamo che in sede di conversione del DL 5/2023, è stata confermata l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito nel 2023 dei buoni benzina entro il limite di 200 euro mentre è stato per gli stessi previsto, l’assoggettamento ai fini contributivi.
Pertanto, per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023, il valore dei buoni benzina o analoghi (da intendersi quelli destinati dai lavoratori dipendenti ai rifornimenti di carburante per l’autotrazione quali benzina, gasolio, GPL e metano, nonché la ricarica dei veicoli elettrici -cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 27/E del 14/07/2022) ai sensi del D.L. 5/2023 cosi come convertito dalla L. 23/2023, risultano:
- esenti ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale fino ad un massimo di 200 euro;
- imponibili ai fini previdenziali, con conseguente obbligo di assoggettamento a contribuzione sia a carico datore di lavoro che lavoratore.
La norma, non modifica comunque l’applicazione del limite di €. 258,23 di cui all’art. 51 c.3 del DPR 917/1986, applicabile al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto nell’ambito di rapporti di lavoro assimilati fiscalmente ai redditi di lavoro dipendente.
Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.