Sulla G.U. n. 292 del 15 dicembre 2022, è stato pubblicato il decreto 13/12/2022, del Ministero dell’Economia che innalza il tasso d’interesse legale dall’attuale 1,25% al 5% in ragione d’anno, a partire dal 1° gennaio 2023.
Dal 1 gennaio 2023, il tasso legale da applicare ai calcoli di ravvedimento operoso – importante istituto introdotto nel diritto tributario italiano dall’art. 13 del d.lgs.vo n. 472 del 1997 che consente di regolarizzare gli omessi versamenti beneficiando della riduzione delle sanzioni – sarà pertanto pari al 5%.
Considerato che, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, si applicherà il tasso del 1,25% fino al 31 dicembre 2022 e del 5% dal 1° gennaio 2023 fino al giorno di versamento compreso.
Anche ai fini contributivi, il tasso di interesse legale avrà un pesante effetto sulle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. n. 388/2000.
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