Le auto aziendali concesse in uso privato o promiscuo, appartengono alla categoria dei fringe benefit, il cui valore, come di seguito determinato, viene riportato nella busta paga in aggiunta alla retribuzione in denaro.

Il predetto valore, costituisce una retribuzione in natura assoggettata a contribuzione sociale e ritenuta d’acconto e viene calcolato percentualmente sul costo chilometrico annuo previsto dall’ACI sulla base del modello del veicolo (autovettura, motociclo o ciclomotore) concesso in uso al lavoratore.

Dal 1 luglio 2020, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 160/2020 che ha modificato  l’articolo 51, comma 4, lettera a) del DPR 917/1986 (TUIR), il sistema di tassazione del fringe benefit ha previsto l’applicazione di percentuali differenziate in funzione del livello di emissioni di anidride carbonica del mezzo in dotazione al lavoratore nonché un diverso criterio connesso alla data d’immatricolazione del mezzo e di assegnazione del medesimo al lavoratore.

Con Risoluzione n. 46/E/2020 in risposta ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha ben specificato la corretta applicazione del fringe benefit, tracciando un vero spartiacque alla data del 1 luglio 2020.

Pertanto nelle ipotesi di:

1 – Veicolo immatricolato prima del 1 luglio 2020 ed contratto di assegnazione al lavoratore, sottoscritto entro il 30 giugno 2020, il valore del fringe benefit si determina calcolando il 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km per il costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale importo trattenuto al dipendente.

Il valore del compenso in natura, relativo all’uso promiscuo dell’auto aziendale si determina quindi con la seguente formula :

(15.000 km x 30% x costo Km ACI x n° giorni assegnazione/365) – (eventuale quota a carico lavoratore + IVA)

 

2 – Veicolo immatricolato a partire dal 1° luglio 2020, in forza di contratti stipulati a decorrere dalla medesima data, il fringe benefit va calcolato sempre considerando una percorrenza annua di 15.000 chilometri con applicazione delle percentuali di seguito evidenziate, che variano a seconda dei livelli di emissione di anidride carbonica, moltiplicata per il costo chilometrico ACI del relativo veicolo ed al netto dell’eventuale importo trattenuto al dipendente:

  • 25% per i veicoli con valori di emissioni di anidride carbonica non superiori a 60 g/km;
  • 30% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
  • 40% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l’anno 2020,  elevata al 50% per l’anno 2021;
  • 50% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 190 g/km per l’anno 2020 elevata al 60% per l’anno 2021.

Anche in detta ipotesi il valore del compenso in natura, relativo all’uso promiscuo dell’auto aziendale si determina utilizzando la formula indicata al precedente punto 1) sostituendo al 30% la percentuale      corrispondente ai valori d’emissione di CO2.

L’assegnazione di servizi accessori aggiuntivi, quale ad esempio il costo per il ricovero del veicolo, costituisce retribuzione in natura aggiuntiva rispetto al valore forfetario.

 

3 – Ai veicoli assegnati ai dipendenti dopo il 30 giugno 2020 ma immatricolati prima di tale data non è possibile applicare i concetti forfettari indicati ai precedenti punti.

In detta ipotesi, come specificato dall’Agenzia delle Entrate è necessario valorizzare il fringe benefit per la sola parte riferibile all’uso privato del veicolo, scorporando dal suo “valore normale”  l’utilizzo effettuato nell’interesse del datore di lavoro facendo quindi riferimento al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni o i servizi della stessa specie o categoria, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi, così come previsto dall’art. 9 del TUIR.

In tal caso consigliamo di identificare il valore del fringe benefit da assoggettare a imposizione fiscale e previdenziale, facendo riferimento alle tariffe mensili normalmente applicate per il noleggio a lungo termine (consigliamo di comparare più preventivi)  per il medesimo  veicolo concesso in uso esclusivo al dipendente o collaboratore, aumentato delle spese sostenute dal datore di lavoro e non comprese nell’importo del noleggio, al netto di eventuali rimborsi effettuati dal lavoratore per l’utilizzo del bene.

Per meglio chiarire il concetto riportiamo il seguente esempio:

  • MERCEDES Classe B immatricolata prima del 1/7/2020 e assegnata al dipendente il 1 febbraio 2021.
  • Costo del noleggio mensile a lungo termine praticato dalla Società di autonoleggio: €. 386,00;
  • Costo del carburante consumato nel mese  €. 130,00;
  • Mese di febbraio 2021: Percorsi Km. 850 di cui Km. 280 per uso privato e km. 570 per lavoro.

Uso privato (benefit sottoposto a imposizione) ((386+130)/850) * 280 = €. 169,98

Uso lavoro  ((386+130)/850) * 570 = €. 346,02

La determinazione dei chilometri percorsi dovrà risultare da documentazione accertabile tramite prospetti analitici che evidenzino i chilometri percorsi per uso privato e per lavoro.